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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1098/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1098/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
preso atto che l'udienza del 26 settembre 2025, destinata alla discussione e decisione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter, 6 d.lgs. n. 150/11 e 429 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1098/2023 del Registro Generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), nella qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F. ), elettivamente domiciliato Persona_1 C.F._2 in Monasterace (RC), Via Nazionale, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Arcorace, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Pag. 1 a 11 CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siderno (RC), via G. Savonarola n. 8, presso lo studio dell'Avv.
ME IZ AR, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, nella qualità di amministratore di Parte_1 sostegno di autorizzato ad agire in giudizio con decreto del giudice tutelare n. Persona_1
1204/2023 del 2.11.2023, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione protocollo n.
440351 del 9.10.2023, P.vo N. 501, emessa dalla Controparte_1 [...]
, notificata in data 12.10.2023, con Controparte_2 la quale era ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 17.627,21 (comprensiva di maggiorazioni, interessi e spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli artt. 24 R.D.L. 3267/23 ed art. 88 Regolamento di att.ne L.R. 45/12 Regione
Calabria, Burc. n. 32 del 20.4.2020, poiché nella qualità di trasgressore, aveva Persona_1 eseguito le attività di “trasformazione di bosco e sbancamento in assenza di autorizzazioni” nel fondo sito nella località Torre, nel comune di Riace, sottoposta a vincolo idrogeologico, come accertato nel verbale di contestazione n. 14/20 del 21.05.2020. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto opposto attesa l'assoluta estraneità del Per_1 rispetto alla condotta contestategli, da lui mai commissionata;
precisava, a tal fine, che il Per_1 previa nomina di un progettista, dott. , aveva incaricato una ditta specializzata Persona_2 nell'esecuzione di lavori boschivi del solo taglio di alcuni alberi di eucaliptus insistenti sul fondo di sua proprietà, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione dalla . Aggiungeva, Controparte_1 inoltre, di essere stato sottoposto, per i medesimi fatti, al procedimento penale, iscritto al R.G.N.R.
n. 437/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, poi conclusosi con sentenza
Pag. 2 a 11 di proscioglimento per incapacità processuale irreversibile dell'imputato. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con memoria depositata telematicamente in data 31.1.2024, si costituiva in giudizio la CP_1
la quale, nel contestare il contenuto delle avverse difese, chiedeva il rigetto delle domande
[...] formulate da parte ricorrente, denunciandone l'inammissibilità e l'infondatezza, con vittoria di spese e compensi di lite.
Celebrata la prima udienza e disposta, senza opposizione alcuna da parte della resistente, la regolarizzazione in formato leggibile dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo del giudizio, era rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione opposta. Il giudizio, istruito mediante acquisizione di documentazione e prova testimoniale, era rinviato all'udienza del 26 settembre 2025 per la discussione e decisione, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, previa assegnazione del termine di dieci giorni per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
L'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale di contestazione n. 14/2020, elevato in data 21.5.2020 dal personale appartenente alla Regione Carabinieri Forestale ”, Stazione CP_1 di Caulonia, a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data 12.05.2020, presso il fondo di proprietà di sito in località Torre, nel Comune di Riace, soggetto a vincolo ai Persona_1 sensi del R.D.L. n. 3267/23. In tale occasione, gli accertatori riscontravano la trasformazione di un bosco di piante di “Eucaliptus”, di estensione pari a 2090 mq, con estirpazione delle ceppaie e loro successivo sotterramento mediante sbancamento del terreno, in assenza di autorizzazione. Era, pertanto, ingiunto al in veste di trasgressore, il pagamento della sanzione per la Per_1 violazione degli artt. “88 Reg.to di attuazione L.R. 45/12 Reg. Calabria BURC n. 32 del 20.4.2020”
e “24 R.D.L. 3267/23”.
Orbene, parte ricorrente, con la spiegata opposizione, pur non contestando la trasformazione del bosco, ha lamentato che l'esecuzione delle sottese attività non sarebbe a sé ascrivibile. In particolare, ha evidenziato che egli, nel mese di dicembre dell'anno 2019, si era limitato a presentare innanzi ai competenti Uffici un progetto di taglio di alcuni alberi di eucaliptus nel predetto fondo e di aver incaricato dell'esecuzione materiale dei lavori boschivi ad una ditta specializzata, previa autorizzazione della e nomina di un tecnico;
ha, invece, ribadito la sua CP_1 estraneità alle condotte descritte nel verbale di contestazione che non rientravano nell'ambito
Pag. 3 a 11 oggettivo dell'autorizzazione richiesta, evidenziando altresì che, all'epoca di commissione dei fatti contestati, aveva novant'anni, era già affetto da Alzheimer ed aveva difficoltà a recarsi sui luoghi, anche a causa delle restrizioni imposte durante il periodo della pandemia “Covid-19”.
A parere della scrivente, le doglianze sollevate sul punto dall'opponente colgono nel segno.
In punto di diritto, è appena il caso di osservare che “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (Cass. n. 5122 del 3/03/2011). In particolare, ai fini della valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo all'amministrazione resistente, assume dirimente rilievo la prospettazione dei fatti contenuta nel provvedimento opposto. La Suprema
Corte ha, infatti, precisato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui oggetto è circoscritto al sindacato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato, è preclusa ogni valutazione di fatti distinti (nella specie, peraltro, logicamente incompatibili) da quelli contestati, indipendentemente dalla loro eventuale sanzionabilità con la medesima pena pecuniaria, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nella individuazione del comportamento punibile. Ne consegue che non è censurabile il giudice dell'opposizione per non aver indagato sull'eventuale verificarsi di una situazione di fatto, allegata dall'amministrazione, diversa da quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo la relativa questione essere sollevata in corso di causa né, a maggior ragione, essere rilevata d'ufficio, per la sua esorbitanza dai limiti del giudizio” (Cass. n. 14021 del 27/09/2002; cfr. anche le considerazioni di Cass. n. 9819 del 24/04/2009).
In applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati, deve, pertanto, ritenersi che, nel presente giudizio, grava sulla l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto Controparte_1 sanzionato, per tale intendendosi la prova dell'avvenuta commissione dell'illecito e della sua riconducibilità all'odierno opponente.
In particolare, emerge dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione opposta che la contestazione dell'infrazione in capo a è avvenuta in qualità di trasgressore delle norme di Persona_1 cui all'art. 24 R.D.L. 3267/23 e 88 Reg.to di attuazione L.R. 45/12 Reg. . CP_1
L'art. 88 Reg.to di attuazione L.R. 45/12 sancisce che “1. Ai fini del presente regolamento s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui all'art. 4 comma 7, ogni
Pag. 4 a 11 intervento finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.
2. La trasformazione dei boschi è vietata, salvo per la realizzazione di opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, 3. La trasformazione dei boschi è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio.
3. La trasformazione dei boschi è soggetta, altresì, all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del
Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
4. I proprietari o possessori di boschi pubblici e privati che intendono realizzare e ricostituire gli stessi, devono predisporre apposito progetto, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed approvato dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della . 5. È richiesta la preventiva Controparte_1 autorizzazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione per tutti gli interventi di taglio, ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sotto piantagione con altre specie autoctone. È altresì richiesta l'autorizzazione per il rinfoltimento delle radure e delle chiarìe del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere o transitorie.
6. Il progetto, presentato al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ai fini della preventiva approvazione, deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché ove necessarie, le disposizioni relative l'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto.
7. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consiste nell'asportazione della vegetazione, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione cura l'effettiva realizzazione degli stessi, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
8. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre
1923, n. 3267”. La norma, dunque, dopo aver sancito il generale divieto di trasformazione e
Pag. 5 a 11 reimpianto dei boschi ed aver previsto una dettagliata disciplina regolatoria delle autorizzazioni necessarie per il proprietario e per il possessore di boschi pubblici e privati che intendono realizzare e ricostituire gli stessi, all'ultimo comma prescrive che “In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio Decreto
Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267”. A sua volta, l'art. 24 R.D.L. 3267/23 dispone che “Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nell'ammenda da L. 3 a
L. 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito”.
La norma sottesa alla emanazione della ingiunzione, quindi, sanziona la trasformazione del bosco, intesa come eliminazione della vegetazione esistente, laddove effettuata in assenza di apposita autorizzazione e richiama altresì quoad poenam l'art. 24 R.D.L. 3267/23.
Tenuto conto del contenuto delle norme sottese alla contestazione dell'illecito, dal momento che, nella specie, ne è considerato responsabile in veste di “trasgressore” (e non Persona_1 anche, invece, di coobbligato solidale nella veste di proprietario, ai sensi dell'art. 6 della L. n.
689/81), al fine di provare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, è onere dell'amministrazione resistente in questa sede dimostrare: 1) la materiale trasformazione del bosco;
2) l'assenza di un'autorizzazione rilasciata dalla competenti autorità amministrative (che si configura, insieme agli altri, come elemento costitutivo dell'illecito); 3) la commissione, diretta e indiretta, della condotta sanzionata da parte del e, quindi, l'attribuibilità in capo a quest'ultimo dell'illecito (cfr. Per_1
Trib. Castrovillari, n. 908/2025).
Diversamente opinando, infatti, vi sarebbe il rischio di configurare in capo al proprietario del terreno una responsabilità da posizione che, in virtù del generale disposto dell'art. 3 della l. n.
689/81, non è ammessa nel sistema (per considerazioni sul punto, Trib. Enna n. 338/23 secondo cui
“Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa”; Trib. Taranto n.
1342/2021; Trib. Patti n. 523/2019).
Pag. 6 a 11 Orbene, nella specie, si ritiene che, alla luce degli elementi raccolti in giudizio, non sia stata adeguatamente raggiunta la prova in ordine all'attribuibilità della condotta contestata al Per_1
Al riguardo, è bene precisare che l'attività di trasformazione del bosco è stata attribuita all'opponente non già per diretta percezione dei verbalizzanti, i quali sono intervenuti soltanto in epoca successiva all'esecuzione delle opere e quando nel fondo non era presente alcuno (cfr. C.N.R. prodotta in atti e le dichiarazioni rese dal teste, Brig. il quale ha confermato di Testimone_1 non aver mai visto il sui luoghi e di essere risalito alla sua persona tramite ricerche Per_1 catastali), bensì sulla base di ulteriori indagini;
gli agenti, infatti, dopo aver eseguito l'accertamento, hanno eseguito ricerche sull'appartenenza del fondo, provvedendo ad identificare nel il Per_1 responsabile dell'illecito per il fatto di esserne proprietario.
Ciò basta a non reputare coperto da pubblica fede l'accertamento contenuto nel verbale in punto di diretta attribuibilità della condotta al ricorrente. Come noto, infatti, i verbali di contestazione dell'infrazione fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento di tale rimedio qualora la parte, come nel caso di specie, intenda limitarsi a contestare la ricostruzione della condotta illecita ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni dei verbalizzanti o la veridicità di fatti non avvenuti in loro presenza (Cass. n. 3316 del
22/03/1995).
Tanto considerato, a fronte dell'esplicita contestazione del ricorrente secondo cui terzi avrebbero proceduto a compiere le attività descritte nel verbale a sua insaputa, si ritiene che non siano emersi in giudizio elementi istruttori tali da consentire di attribuire con certezza al la Per_1 responsabilità dell'illecito.
Non emerge, infatti, da alcun atto che sia stato l'esecutore materiale delle Persona_1 condotte contestate;
alla pari, non è in alcun modo sostenibile che il abbia Per_1 commissionato l'esecuzione di tali attività da parte di terzi, non avendo parte resistente offerto alcuna evidenzia probatoria, neppure indiziaria, sul punto. Non può non rilevarsi, infatti, che, per un verso, il si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestati, imputando le condotte di Per_1 sbancamento ad ignoti e mostrando immediatamente un atteggiamento collaborativo nei confronti delle autorità, e che, per altro verso, il fatto in sé che il abbia curato le pratiche Per_1 amministrative necessarie per eseguire l'attività di taglio delle piante di eucaliptus presenti nel
Pag. 7 a 11 fondo – attività che è pacificamente stata regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, come del resto risulta dalla C.N.R. depositata in atti in cui si legge che la SCIA presentata aveva ad oggetto il ripristino della strada esistente e il taglio di piante di eucaliptus – nulla dice in merito al conferimento a terzi da parte del del compito di eseguire le diverse attività di Per_1 estirpazione delle ceppaie e sbancamento oggetto di contestazione.
Del resto, dalla lettura della SCIA emerge chiaramente che l'unico intervento commissionato dal proprietario – quello di taglio – espressamente non ricomprendeva l'attività di estirpazione delle ceppaie e di sbancamento (cfr. relazione tecnica di asseverazione del 3.12.2019 in cui si legge
“l'intervento di taglio non ha alcuna incidenza sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area in quanto non sono previsti: sbancamenti e movimenti di terra, modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, versanti, fossi ecc.) della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, dell'assetto panoramico e visivo, dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, inserimento di elementi estranei, nuova viabilità, frammentazione. Inoltre, non è prevista
l'interruzione dei processi ecologici ed ambientali” e progetto redatto in pari data in cui si legge che
“il taglio interesserà tutti i polloni e dovrà essere eseguito il più in basso possibile sulla ceppaia, onde favorire il riscoppio di nuovi polloni”).
In assenza di ulteriori elementi istruttori, appare, quindi, ragionevole ritenere che la descritta attività di trasformazione del fondo sia avvenuta ad opera di terzi e all'insaputa del ricorrente, non essendo neppure possibile inferire in via indiziaria l'esistenza di qualsivoglia interesse del proprietario del terreno a procedere ad una totale estirpazione delle piante ivi esistenti dopo aver chiesto l'autorizzazione ad eseguire interventi finalizzati piuttosto a favorirne la loro ricrescita.
Né, del resto, sarebbe possibile imputare al le predette condotte per il sol fatto di non Per_1 aver adeguatamente vigilato sul fondo di sua proprietà, come sostenuto dall'opposta.
Sul punto, questo Tribunale condivide l'opinione espressa da parte della giurisprudenza di merito secondo cui le infrazioni di natura analoga a quella contestata sono di natura commissiva sicché reputare che il proprietario risponda solo in conseguenza dell'omesso controllo sul fondo di sua proprietà determinerebbe un'indebita estensione dell'illecito (cfr. Trib. Castrovillari n. 346/2018 secondo cui “Non essendovi alcuna prova che i predetti abbiano realizzato, direttamente o a mezzo di altre persone, il taglio degli alberi e le stradelle rinvenuti nel sopralluogo degli agenti del Corpo
Forestale, l'imputazione degli illeciti in capo a loro si fonda sull' unica presunzione semplice scaturente dalla loro relazione dominicale con la res su cui le condotte illecite sono state poste in essere. Senonché, si può agevolmente rilevare che l' induzione presuntiva de qua è alquanto debole,
Pag. 8 a 11 atteso che l' estensione (decine di ettari) e la morfologia del fondo (territorio montano) escludono di inferire che il proprietario abbia l' effettivo e continuo controllo di quanto accade nel fondo medesimo. La forzatura logica operata dall' autorità regionale è stata percepita dalla sua stessa difesa in questa sede giudiziale laddove, a fronte della negazione degli addebiti da parte degli opponenti, si è vista costretta ad affermare che a questi ' … non viene contestata una condotta fattiva nel taglio degli alberi ma omissiva ovvero di culpa in vigilando sui terreni di loro proprietà
… ' (pagina 2 comparsa di risposta). Ma è sin troppo facile obiettare che le infrazioni in questione sono di natura commissiva (taglio degli alberi, realizzazione di stradelle: trattasi di fattispecie di danno) e non omissiva (omissione di controllo: fattispecie di pericolo). Di qui l' illegittimità della contestazione degli addebiti, con conseguente necessità di annullamento delle OO.II. opposte.).
D'altro canto, pur volendo ritenere che possa muoversi al un tale addebito di Per_1 responsabilità, sussistono plurimi elementi che fanno deporre per l'assenza di colpa in suo capo.
Merita osservarsi che la notevole estensione del terreno oggetto di causa rende già di per sé difficilmente esigibile da parte del proprietario un controllo costante e capillare su ogni attività svolta al suo interno. A ciò si aggiunga che la scelta del di affidare il controllo delle Per_1 opere autorizzate a un direttore dei lavori, unico soggetto formalmente nominato e tecnicamente competente per verificare una difformità dell'opera sia rispetto al progetto presentato sia rispetto alla giusta osservanza della normativa vigente, consente di asseverare come il proprietario abbia posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la commissione di qualsivoglia illecito nel proprio terreno da parte di terzi. Tale condotta, nel caso di specie, appare sufficiente ad integrare la diligenza esigibile dal ricorrente se si considera l'avanzata età del soggetto e il fatto che, nel periodo di accertamento dell'infrazione, erano vigenti le restrizioni Covid-19 le quali hanno inevitabilmente imposto una limitazione nella libertà di movimento del ricorrente, rendendo più difficoltoso il materiale raggiungimento dei luoghi per svolgere l'attività di controllo (cfr. Trib. Cosenza n. 791/2025; Trib. Potenza, n.
1257/2022). Nella specie, è, infatti, pacifico che, all'epoca dei fatti, l'opponente era già in età avanzata (era già novantenne) ed era affetto da Alzheimer, tanto che, a distanza di poco tempo, è stato sottoposto ad amministrazione di sostegno (nel provvedimento del G.T. del 20.10.2023, si legge che il era affetto da “Alzheimer di grado severo” e che si era mostrato in sede di Per_1 audizione “disorientato, non essendo stato in grado di rispondere a quasi tutte le domande che gli sono state poste, facendo fatica a comprendere le domande stesse, avendo dato risposte relative alla propria famiglia erronee e non avendo una chiara percezione spazio-temporale”). Del resto, proprio
Pag. 9 a 11 le precarie condizioni di salute del hanno condotto il giudice penale, nell'alveo del Per_1 processo celebrato a suo carico per i medesimi fatti, a disporre, già nell'anno 2022, una perizia psichiatrica ad esito della quale è stata riscontrata l'incapacità processuale irreversibile dell'imputato (cfr. sentenza di non doversi procedere emessa dal Tribunale di Locri il 9.3.2023).
L'imputazione dell'illecito non può, allora, in presenza di tali elementi, ragionevolmente fondarsi sull'unica presunzione scaturente dalla sua relazione dominicale con la res su cui le condotte illecite sono state realizzate. È, infatti, del tutto evidente che il semplice fatto di essere proprietario, sufficiente a giustificare l'obbligo di pagamento ex art. 6 L. n. 689/81 qualora l'obbligo stesso fosse stato imposto a tale titolo, non dimostra di per sé la responsabilità diretta del soggetto sanzionato
(sulla rilevanza di tale differenza, Trib. Castrovillari, n. 908/2025; Corte di appello di Catanzaro n.
199/25).
Da ciò deriva l'illegittimità della contestazione dell'illecito al ricorrente con conseguente necessità di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta che costituisce il primo atto da cui è sorto l'interesse del a rivolgersi all'autorità giudiziaria, essendo, invece, il verbale di Per_1 contestazione sotteso mero atto procedimentale prodromico, in quanto tale non impugnabile in sede giudiziaria.
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va annullata l'ordinanza ingiunzione n. 440351 del 9.10.2023 P.vo N. 501 della , con Controparte_1 conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Considerate le ragioni sottese all'accoglimento del ricorso - legate non già all'inesistenza del fatto materiale in sé bensì alla carenza di elementi probatori sufficienti ad attribuire la condotta al ricorrente - la complessità della normativa applicabile alla fattispecie e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia (cfr. contra Trib. Cosenza n. 1428/2016), sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 440351 del 9.10.2023 P.vo
N. 501 della;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 10 a 11 Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 24/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 11 a 11
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1098/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
preso atto che l'udienza del 26 settembre 2025, destinata alla discussione e decisione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter, 6 d.lgs. n. 150/11 e 429 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1098/2023 del Registro Generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), nella qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F. ), elettivamente domiciliato Persona_1 C.F._2 in Monasterace (RC), Via Nazionale, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Arcorace, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Pag. 1 a 11 CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siderno (RC), via G. Savonarola n. 8, presso lo studio dell'Avv.
ME IZ AR, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, nella qualità di amministratore di Parte_1 sostegno di autorizzato ad agire in giudizio con decreto del giudice tutelare n. Persona_1
1204/2023 del 2.11.2023, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione protocollo n.
440351 del 9.10.2023, P.vo N. 501, emessa dalla Controparte_1 [...]
, notificata in data 12.10.2023, con Controparte_2 la quale era ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 17.627,21 (comprensiva di maggiorazioni, interessi e spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli artt. 24 R.D.L. 3267/23 ed art. 88 Regolamento di att.ne L.R. 45/12 Regione
Calabria, Burc. n. 32 del 20.4.2020, poiché nella qualità di trasgressore, aveva Persona_1 eseguito le attività di “trasformazione di bosco e sbancamento in assenza di autorizzazioni” nel fondo sito nella località Torre, nel comune di Riace, sottoposta a vincolo idrogeologico, come accertato nel verbale di contestazione n. 14/20 del 21.05.2020. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto opposto attesa l'assoluta estraneità del Per_1 rispetto alla condotta contestategli, da lui mai commissionata;
precisava, a tal fine, che il Per_1 previa nomina di un progettista, dott. , aveva incaricato una ditta specializzata Persona_2 nell'esecuzione di lavori boschivi del solo taglio di alcuni alberi di eucaliptus insistenti sul fondo di sua proprietà, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione dalla . Aggiungeva, Controparte_1 inoltre, di essere stato sottoposto, per i medesimi fatti, al procedimento penale, iscritto al R.G.N.R.
n. 437/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, poi conclusosi con sentenza
Pag. 2 a 11 di proscioglimento per incapacità processuale irreversibile dell'imputato. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con memoria depositata telematicamente in data 31.1.2024, si costituiva in giudizio la CP_1
la quale, nel contestare il contenuto delle avverse difese, chiedeva il rigetto delle domande
[...] formulate da parte ricorrente, denunciandone l'inammissibilità e l'infondatezza, con vittoria di spese e compensi di lite.
Celebrata la prima udienza e disposta, senza opposizione alcuna da parte della resistente, la regolarizzazione in formato leggibile dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo del giudizio, era rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione opposta. Il giudizio, istruito mediante acquisizione di documentazione e prova testimoniale, era rinviato all'udienza del 26 settembre 2025 per la discussione e decisione, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, previa assegnazione del termine di dieci giorni per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
L'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale di contestazione n. 14/2020, elevato in data 21.5.2020 dal personale appartenente alla Regione Carabinieri Forestale ”, Stazione CP_1 di Caulonia, a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data 12.05.2020, presso il fondo di proprietà di sito in località Torre, nel Comune di Riace, soggetto a vincolo ai Persona_1 sensi del R.D.L. n. 3267/23. In tale occasione, gli accertatori riscontravano la trasformazione di un bosco di piante di “Eucaliptus”, di estensione pari a 2090 mq, con estirpazione delle ceppaie e loro successivo sotterramento mediante sbancamento del terreno, in assenza di autorizzazione. Era, pertanto, ingiunto al in veste di trasgressore, il pagamento della sanzione per la Per_1 violazione degli artt. “88 Reg.to di attuazione L.R. 45/12 Reg. Calabria BURC n. 32 del 20.4.2020”
e “24 R.D.L. 3267/23”.
Orbene, parte ricorrente, con la spiegata opposizione, pur non contestando la trasformazione del bosco, ha lamentato che l'esecuzione delle sottese attività non sarebbe a sé ascrivibile. In particolare, ha evidenziato che egli, nel mese di dicembre dell'anno 2019, si era limitato a presentare innanzi ai competenti Uffici un progetto di taglio di alcuni alberi di eucaliptus nel predetto fondo e di aver incaricato dell'esecuzione materiale dei lavori boschivi ad una ditta specializzata, previa autorizzazione della e nomina di un tecnico;
ha, invece, ribadito la sua CP_1 estraneità alle condotte descritte nel verbale di contestazione che non rientravano nell'ambito
Pag. 3 a 11 oggettivo dell'autorizzazione richiesta, evidenziando altresì che, all'epoca di commissione dei fatti contestati, aveva novant'anni, era già affetto da Alzheimer ed aveva difficoltà a recarsi sui luoghi, anche a causa delle restrizioni imposte durante il periodo della pandemia “Covid-19”.
A parere della scrivente, le doglianze sollevate sul punto dall'opponente colgono nel segno.
In punto di diritto, è appena il caso di osservare che “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (Cass. n. 5122 del 3/03/2011). In particolare, ai fini della valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo all'amministrazione resistente, assume dirimente rilievo la prospettazione dei fatti contenuta nel provvedimento opposto. La Suprema
Corte ha, infatti, precisato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui oggetto è circoscritto al sindacato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato, è preclusa ogni valutazione di fatti distinti (nella specie, peraltro, logicamente incompatibili) da quelli contestati, indipendentemente dalla loro eventuale sanzionabilità con la medesima pena pecuniaria, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nella individuazione del comportamento punibile. Ne consegue che non è censurabile il giudice dell'opposizione per non aver indagato sull'eventuale verificarsi di una situazione di fatto, allegata dall'amministrazione, diversa da quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo la relativa questione essere sollevata in corso di causa né, a maggior ragione, essere rilevata d'ufficio, per la sua esorbitanza dai limiti del giudizio” (Cass. n. 14021 del 27/09/2002; cfr. anche le considerazioni di Cass. n. 9819 del 24/04/2009).
In applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati, deve, pertanto, ritenersi che, nel presente giudizio, grava sulla l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto Controparte_1 sanzionato, per tale intendendosi la prova dell'avvenuta commissione dell'illecito e della sua riconducibilità all'odierno opponente.
In particolare, emerge dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione opposta che la contestazione dell'infrazione in capo a è avvenuta in qualità di trasgressore delle norme di Persona_1 cui all'art. 24 R.D.L. 3267/23 e 88 Reg.to di attuazione L.R. 45/12 Reg. . CP_1
L'art. 88 Reg.to di attuazione L.R. 45/12 sancisce che “1. Ai fini del presente regolamento s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui all'art. 4 comma 7, ogni
Pag. 4 a 11 intervento finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.
2. La trasformazione dei boschi è vietata, salvo per la realizzazione di opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, 3. La trasformazione dei boschi è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio.
3. La trasformazione dei boschi è soggetta, altresì, all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del
Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
4. I proprietari o possessori di boschi pubblici e privati che intendono realizzare e ricostituire gli stessi, devono predisporre apposito progetto, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed approvato dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della . 5. È richiesta la preventiva Controparte_1 autorizzazione al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione per tutti gli interventi di taglio, ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sotto piantagione con altre specie autoctone. È altresì richiesta l'autorizzazione per il rinfoltimento delle radure e delle chiarìe del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere o transitorie.
6. Il progetto, presentato al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione ai fini della preventiva approvazione, deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché ove necessarie, le disposizioni relative l'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto.
7. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consiste nell'asportazione della vegetazione, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione cura l'effettiva realizzazione degli stessi, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
8. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre
1923, n. 3267”. La norma, dunque, dopo aver sancito il generale divieto di trasformazione e
Pag. 5 a 11 reimpianto dei boschi ed aver previsto una dettagliata disciplina regolatoria delle autorizzazioni necessarie per il proprietario e per il possessore di boschi pubblici e privati che intendono realizzare e ricostituire gli stessi, all'ultimo comma prescrive che “In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio Decreto
Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267”. A sua volta, l'art. 24 R.D.L. 3267/23 dispone che “Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nell'ammenda da L. 3 a
L. 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito”.
La norma sottesa alla emanazione della ingiunzione, quindi, sanziona la trasformazione del bosco, intesa come eliminazione della vegetazione esistente, laddove effettuata in assenza di apposita autorizzazione e richiama altresì quoad poenam l'art. 24 R.D.L. 3267/23.
Tenuto conto del contenuto delle norme sottese alla contestazione dell'illecito, dal momento che, nella specie, ne è considerato responsabile in veste di “trasgressore” (e non Persona_1 anche, invece, di coobbligato solidale nella veste di proprietario, ai sensi dell'art. 6 della L. n.
689/81), al fine di provare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, è onere dell'amministrazione resistente in questa sede dimostrare: 1) la materiale trasformazione del bosco;
2) l'assenza di un'autorizzazione rilasciata dalla competenti autorità amministrative (che si configura, insieme agli altri, come elemento costitutivo dell'illecito); 3) la commissione, diretta e indiretta, della condotta sanzionata da parte del e, quindi, l'attribuibilità in capo a quest'ultimo dell'illecito (cfr. Per_1
Trib. Castrovillari, n. 908/2025).
Diversamente opinando, infatti, vi sarebbe il rischio di configurare in capo al proprietario del terreno una responsabilità da posizione che, in virtù del generale disposto dell'art. 3 della l. n.
689/81, non è ammessa nel sistema (per considerazioni sul punto, Trib. Enna n. 338/23 secondo cui
“Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa”; Trib. Taranto n.
1342/2021; Trib. Patti n. 523/2019).
Pag. 6 a 11 Orbene, nella specie, si ritiene che, alla luce degli elementi raccolti in giudizio, non sia stata adeguatamente raggiunta la prova in ordine all'attribuibilità della condotta contestata al Per_1
Al riguardo, è bene precisare che l'attività di trasformazione del bosco è stata attribuita all'opponente non già per diretta percezione dei verbalizzanti, i quali sono intervenuti soltanto in epoca successiva all'esecuzione delle opere e quando nel fondo non era presente alcuno (cfr. C.N.R. prodotta in atti e le dichiarazioni rese dal teste, Brig. il quale ha confermato di Testimone_1 non aver mai visto il sui luoghi e di essere risalito alla sua persona tramite ricerche Per_1 catastali), bensì sulla base di ulteriori indagini;
gli agenti, infatti, dopo aver eseguito l'accertamento, hanno eseguito ricerche sull'appartenenza del fondo, provvedendo ad identificare nel il Per_1 responsabile dell'illecito per il fatto di esserne proprietario.
Ciò basta a non reputare coperto da pubblica fede l'accertamento contenuto nel verbale in punto di diretta attribuibilità della condotta al ricorrente. Come noto, infatti, i verbali di contestazione dell'infrazione fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento di tale rimedio qualora la parte, come nel caso di specie, intenda limitarsi a contestare la ricostruzione della condotta illecita ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni dei verbalizzanti o la veridicità di fatti non avvenuti in loro presenza (Cass. n. 3316 del
22/03/1995).
Tanto considerato, a fronte dell'esplicita contestazione del ricorrente secondo cui terzi avrebbero proceduto a compiere le attività descritte nel verbale a sua insaputa, si ritiene che non siano emersi in giudizio elementi istruttori tali da consentire di attribuire con certezza al la Per_1 responsabilità dell'illecito.
Non emerge, infatti, da alcun atto che sia stato l'esecutore materiale delle Persona_1 condotte contestate;
alla pari, non è in alcun modo sostenibile che il abbia Per_1 commissionato l'esecuzione di tali attività da parte di terzi, non avendo parte resistente offerto alcuna evidenzia probatoria, neppure indiziaria, sul punto. Non può non rilevarsi, infatti, che, per un verso, il si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestati, imputando le condotte di Per_1 sbancamento ad ignoti e mostrando immediatamente un atteggiamento collaborativo nei confronti delle autorità, e che, per altro verso, il fatto in sé che il abbia curato le pratiche Per_1 amministrative necessarie per eseguire l'attività di taglio delle piante di eucaliptus presenti nel
Pag. 7 a 11 fondo – attività che è pacificamente stata regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, come del resto risulta dalla C.N.R. depositata in atti in cui si legge che la SCIA presentata aveva ad oggetto il ripristino della strada esistente e il taglio di piante di eucaliptus – nulla dice in merito al conferimento a terzi da parte del del compito di eseguire le diverse attività di Per_1 estirpazione delle ceppaie e sbancamento oggetto di contestazione.
Del resto, dalla lettura della SCIA emerge chiaramente che l'unico intervento commissionato dal proprietario – quello di taglio – espressamente non ricomprendeva l'attività di estirpazione delle ceppaie e di sbancamento (cfr. relazione tecnica di asseverazione del 3.12.2019 in cui si legge
“l'intervento di taglio non ha alcuna incidenza sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area in quanto non sono previsti: sbancamenti e movimenti di terra, modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, versanti, fossi ecc.) della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, dell'assetto panoramico e visivo, dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, inserimento di elementi estranei, nuova viabilità, frammentazione. Inoltre, non è prevista
l'interruzione dei processi ecologici ed ambientali” e progetto redatto in pari data in cui si legge che
“il taglio interesserà tutti i polloni e dovrà essere eseguito il più in basso possibile sulla ceppaia, onde favorire il riscoppio di nuovi polloni”).
In assenza di ulteriori elementi istruttori, appare, quindi, ragionevole ritenere che la descritta attività di trasformazione del fondo sia avvenuta ad opera di terzi e all'insaputa del ricorrente, non essendo neppure possibile inferire in via indiziaria l'esistenza di qualsivoglia interesse del proprietario del terreno a procedere ad una totale estirpazione delle piante ivi esistenti dopo aver chiesto l'autorizzazione ad eseguire interventi finalizzati piuttosto a favorirne la loro ricrescita.
Né, del resto, sarebbe possibile imputare al le predette condotte per il sol fatto di non Per_1 aver adeguatamente vigilato sul fondo di sua proprietà, come sostenuto dall'opposta.
Sul punto, questo Tribunale condivide l'opinione espressa da parte della giurisprudenza di merito secondo cui le infrazioni di natura analoga a quella contestata sono di natura commissiva sicché reputare che il proprietario risponda solo in conseguenza dell'omesso controllo sul fondo di sua proprietà determinerebbe un'indebita estensione dell'illecito (cfr. Trib. Castrovillari n. 346/2018 secondo cui “Non essendovi alcuna prova che i predetti abbiano realizzato, direttamente o a mezzo di altre persone, il taglio degli alberi e le stradelle rinvenuti nel sopralluogo degli agenti del Corpo
Forestale, l'imputazione degli illeciti in capo a loro si fonda sull' unica presunzione semplice scaturente dalla loro relazione dominicale con la res su cui le condotte illecite sono state poste in essere. Senonché, si può agevolmente rilevare che l' induzione presuntiva de qua è alquanto debole,
Pag. 8 a 11 atteso che l' estensione (decine di ettari) e la morfologia del fondo (territorio montano) escludono di inferire che il proprietario abbia l' effettivo e continuo controllo di quanto accade nel fondo medesimo. La forzatura logica operata dall' autorità regionale è stata percepita dalla sua stessa difesa in questa sede giudiziale laddove, a fronte della negazione degli addebiti da parte degli opponenti, si è vista costretta ad affermare che a questi ' … non viene contestata una condotta fattiva nel taglio degli alberi ma omissiva ovvero di culpa in vigilando sui terreni di loro proprietà
… ' (pagina 2 comparsa di risposta). Ma è sin troppo facile obiettare che le infrazioni in questione sono di natura commissiva (taglio degli alberi, realizzazione di stradelle: trattasi di fattispecie di danno) e non omissiva (omissione di controllo: fattispecie di pericolo). Di qui l' illegittimità della contestazione degli addebiti, con conseguente necessità di annullamento delle OO.II. opposte.).
D'altro canto, pur volendo ritenere che possa muoversi al un tale addebito di Per_1 responsabilità, sussistono plurimi elementi che fanno deporre per l'assenza di colpa in suo capo.
Merita osservarsi che la notevole estensione del terreno oggetto di causa rende già di per sé difficilmente esigibile da parte del proprietario un controllo costante e capillare su ogni attività svolta al suo interno. A ciò si aggiunga che la scelta del di affidare il controllo delle Per_1 opere autorizzate a un direttore dei lavori, unico soggetto formalmente nominato e tecnicamente competente per verificare una difformità dell'opera sia rispetto al progetto presentato sia rispetto alla giusta osservanza della normativa vigente, consente di asseverare come il proprietario abbia posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la commissione di qualsivoglia illecito nel proprio terreno da parte di terzi. Tale condotta, nel caso di specie, appare sufficiente ad integrare la diligenza esigibile dal ricorrente se si considera l'avanzata età del soggetto e il fatto che, nel periodo di accertamento dell'infrazione, erano vigenti le restrizioni Covid-19 le quali hanno inevitabilmente imposto una limitazione nella libertà di movimento del ricorrente, rendendo più difficoltoso il materiale raggiungimento dei luoghi per svolgere l'attività di controllo (cfr. Trib. Cosenza n. 791/2025; Trib. Potenza, n.
1257/2022). Nella specie, è, infatti, pacifico che, all'epoca dei fatti, l'opponente era già in età avanzata (era già novantenne) ed era affetto da Alzheimer, tanto che, a distanza di poco tempo, è stato sottoposto ad amministrazione di sostegno (nel provvedimento del G.T. del 20.10.2023, si legge che il era affetto da “Alzheimer di grado severo” e che si era mostrato in sede di Per_1 audizione “disorientato, non essendo stato in grado di rispondere a quasi tutte le domande che gli sono state poste, facendo fatica a comprendere le domande stesse, avendo dato risposte relative alla propria famiglia erronee e non avendo una chiara percezione spazio-temporale”). Del resto, proprio
Pag. 9 a 11 le precarie condizioni di salute del hanno condotto il giudice penale, nell'alveo del Per_1 processo celebrato a suo carico per i medesimi fatti, a disporre, già nell'anno 2022, una perizia psichiatrica ad esito della quale è stata riscontrata l'incapacità processuale irreversibile dell'imputato (cfr. sentenza di non doversi procedere emessa dal Tribunale di Locri il 9.3.2023).
L'imputazione dell'illecito non può, allora, in presenza di tali elementi, ragionevolmente fondarsi sull'unica presunzione scaturente dalla sua relazione dominicale con la res su cui le condotte illecite sono state realizzate. È, infatti, del tutto evidente che il semplice fatto di essere proprietario, sufficiente a giustificare l'obbligo di pagamento ex art. 6 L. n. 689/81 qualora l'obbligo stesso fosse stato imposto a tale titolo, non dimostra di per sé la responsabilità diretta del soggetto sanzionato
(sulla rilevanza di tale differenza, Trib. Castrovillari, n. 908/2025; Corte di appello di Catanzaro n.
199/25).
Da ciò deriva l'illegittimità della contestazione dell'illecito al ricorrente con conseguente necessità di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta che costituisce il primo atto da cui è sorto l'interesse del a rivolgersi all'autorità giudiziaria, essendo, invece, il verbale di Per_1 contestazione sotteso mero atto procedimentale prodromico, in quanto tale non impugnabile in sede giudiziaria.
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va annullata l'ordinanza ingiunzione n. 440351 del 9.10.2023 P.vo N. 501 della , con Controparte_1 conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Considerate le ragioni sottese all'accoglimento del ricorso - legate non già all'inesistenza del fatto materiale in sé bensì alla carenza di elementi probatori sufficienti ad attribuire la condotta al ricorrente - la complessità della normativa applicabile alla fattispecie e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia (cfr. contra Trib. Cosenza n. 1428/2016), sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 440351 del 9.10.2023 P.vo
N. 501 della;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 10 a 11 Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 24/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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