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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di ZI NT (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 7354/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_1 C.F._1 VENETO (TV), il 5/04/1987, con l'avv. CRISTINA CECCHETTO
e
PA TA (c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO C.F._2 VENETO (TV), il 4/09/ con l'avv. GIUSEPPE DEL BENE
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 18/12/2024, i coniugi e PA Parte_1 TA, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili/ lo scioglimento del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 31.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 12.11.2021);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/09/2012 tra e Parte_1 PA TA, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2012, al n. 34, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le condizioni pattuite sono inoltre rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/09/2012 da
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 5/04/1987 Parte_1
e PA TA, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 4/09/1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2012 al n. 34, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Con riguardo all'abitazione adibita a casa coniugale, sita in AS
VE (TV), in Via Zanibelli A n. 19, la stessa resta assegnata, con il relativo mobilio che l'arreda, al sig. OS OL e presso tale abitazione la figlia Per_1 continuerà ad avere la propria residenza.
3. La sig.ra , invece, dal mese di marzo 2024 si è trasferita in un Parte_1 immobile a Trebaseleghe (PD), Via Cancelleria n. 20/h, con il nuovo compagno.
4. Si da atto che entrambi i coniugi sono in grado di provvedere alle proprie necessità in quanto economicamente autosufficienti;
la sig.ra è, infatti, Pt_1 impiegata presso AM Abbigliamento Srl di AS VE (TV), con stipendio mensile di € 1.600,00 circa (doc. 8,9,10,11); anche il sig. OS OL è impiegato presso AM Abbigliamento Srl di AS VE (TV), con stipendio mensile di € 1.600,00 circa (doc. 12,13.14,15).
5 La sig.ra è titolare di un conto corrente presso NC ST (doc. Parte_1
n. 16), non è intestataria di alcun immobile (doc. n. 16 bis), né di alcuna forma di risparmio.
6. Il sig. OS OL è titolare di un conto corrente presso NC LE RE
EN (doc. n. 17) nonché LE polizze vita n. 24800964 e n. 24172577 rispettivamente denominate Reinvesto Valore (doc. n. 17 bis) e Parte_2
(doc. 17 ter) stipulate con Controparte_1
7.In considerazione della pressoché identità di reddito e del fatto che la piccola starà in maniera paritetica presso ciascun genitore, i coniugi si sono Per_1 accordati affinché nulla venga reciprocamente corrisposto a titolo di contributo nel mantenimento della figlia: ciascun genitore provvederà in via diretta alle esigenze correnti di mantenimento della figlia nel periodo di permanenza della
3 minore presso la propria abitazione. Quanto all'assegno unico per Per_1 questo verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
8.In ordine alle spese straordinarie per la figlia ancora minorenne, individuate in base all'Allegato 3 del Protocollo sul diritto di Famiglia dell'intestato Tribunale, aggiornato all'1.12.2016, alle stesse i genitori concorreranno nella misura del
50%, con la precisazione che in questa sede viene concordato di far rientrare tra le spese straordinarie anche: la mensa scolastica, acquisto libri e cartoleria inizio anno scolastico, acquisto capo spalla e scarpe cambio stagione.
Conseguentemente le detrazioni per carico familiare, oneri e spese della figlia, saranno suddivisi nella misura del cinquanta per cento tra i genitori.
9. La figlia oggi minorenne rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, ma con residenza presso il padre nella casa familiare sita in
AS VE (TV) in Via Zanibelli n. 19, con autorizzazione all'esercizio separato della potestà genitoriale in merito alle sole questioni di ordinaria amministrazione, fermo restando che, in ordine alle decisioni riguardanti le questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, la decisione dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori.
10. Viene in questa sede stabilito che i tempi di permanenza di con Per_1 entrambi i genitori saranno paritetici e così suddivisi: una settimana Per_1 starà con la madre, dal lunedì quando la sig.ra andrà a prendere la figlia a Pt_1 scuola e fino al lunedì successivo, quanto la porterà a scuola e quella successiva, invece, starà con il padre con le medesime modalità, Per_1 ovvero, dal lunedì quando il sig. OS andrà a prendere la figlia a scuola e fino al lunedì successivo, quando la porterà a scuola. Per evitare che la figlia non stia troppo tempo senza vedere uno dei due genitori, i coniugi al contempo stabiliscono che il mercoledì il genitore presso cui la figlia non sta in quella settimana andrà a prenderla da scuola, ove la ricondurrà la mattina successiva.
Eventuali variazioni verranno preventivamente concordate tra i coniugi, nello spirito della massima collaborazione e nell'interesse primario di Per_1
Durante le festività (Natale, Capodanno e Pasqua) ed il giorno del suo compleanno, trascorrerà almeno parte della giornata festiva e LE Per_1 relative vacanze con ciascun genitore, in via alternata compatibilmente con i propri impegni e quelli dei genitori. Durante le vacanze estive, Per_1 trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno.
Eventuali giorni di malattia li trascorrerà con la madre. Per_1
11. I ricorrenti danno inoltre atto di essersi accordati nella divisione di tutti gli altri beni.
4 12. La sig.ra è proprietaria del veicolo Polo targato EA 034 MD(doc. Parte_1
18).
14. Il sig. OS è proprietario del veicolo Ford Kuga targata ED083DB (doc 19)
15. I coniugi si prestano il reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, anche della figlia”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 12 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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