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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4007/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), l' Parte_1 C.F._1 8/09/1989
e
(c.f. , nato/a in MONTREAL Parte_2 C.F._2 980
entrambi con l'avv. FEDERICA PASTRO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 1/07/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso di avere interrotto la loro convivenza more uxorio e di essere genitori di nata a [...] il [...], riconosciuta da Per_1 entrambi – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre con la minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima;
- quanto al mantenimento, sia congruo il contributo a carico del padre nella misura stabilita, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“a) la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
b) Nella casa famigliare resterà a vivere la OR , che ne è Parte_1 proprietaria esclusiva, mentre il Signor si è già trasferito a vivere presso Pt_2
i suoi genitori, in attesa di reperire al più presto un immobile in autonomia adatto a lui e alla figlia, di cui comunicherà tempestivamente l'indirizzo alla madre;
c) Il turno di responsabilità del padre con la figlia sarà il seguente:
- a weekend alternati, dal venerdì al termine dell'orario di lavoro del padre alla domenica alle ore 20:30;
- inoltre, ogni settimana il martedì e il giovedì dal termine dell'orario di lavoro del padre alle ore 20:30.
d) Per quanto concerne le vacanze e i giorni festivi:
- Ponti e festività verranno suddivisi tra i genitori in base alle ferie lavorative del padre, da comunicare e concordare con la madre almeno un mese prima;
- NN trascorrerà ogni anno il pranzo di Natale e di Pasqua con un genitore e la cena con l'altro;
- Capodanno e Pasquetta ad anni alterni;
- Il giorno del compleanno di NN la madre organizzerà una festa alla quale potrà partecipare il padre;
- trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori e la festa della mamma e Per_1 del papà con il genitore festeggiato;
- Durante le vacanze scolastiche estive entro il mese di maggio di ogni anno essi i genitori si impegnano a definire un periodo di vacanza di di una o due Per_1 settimane con ciascun genitore.
Resta ferma la facoltà dei genitori di concordare variazioni a questa turnazione, in caso di necessità.
e) Il padre verserà alla madre un assegno per il mantenimento di pari a € Per_1
250,00 mensili, da versarsi mediante bonifico entro l'ultimo giorno di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale.
L'Assegno Unico, attualmente pari a € 150,00, continuerà a essere richiesto e incassato integralmente dalla madre.
Nell'ipotesi in cui venisse revocato ovvero significativamente ridotto l'importo dell'Assegno Unico erogabile al nucleo famigliare, i genitori si impegnano a ridiscutere l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nel presente accordo. I genitori, inoltre, concordano sin d'ora che venga iscritta l'anno prossimo Per_1 alla scuola materna sinora frequentata (retta mensile pari a € 210,00); se, quando la figlia passerà alla scuola primaria (settembre 2027), la stessa frequenterà una scuola pubblica e i genitori non dovranno più farsi carico della retta della scuola privata, l'importo dell'assegno erogato dal padre per la figlia verrà maggiorato di € 50,00 mensili.
f) Le spese straordinarie relative alla figlia - come meglio individuate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di ben conoscere e che si dimette (doc. 14) - saranno suddivise a metà tra i genitori.
Si conviene che, in deroga al protocollo, le spese di per gite, mensa e Per_1 trasporto scolastici saranno considerate non comprese nell'assegno e verranno suddivise a metà tra i genitori.
Si concorda sin d'ora che frequenterà il Centro Estivo per almeno due Per_1 settimane all'anno e che praticherà un'attività sportiva durante l'anno scolastico, a spese ripartite tra i genitori per il 50% ciascuno.
g) Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per la figlia.
h) I ricorrenti si danno atto di aver definito tra loro ogni altra questione patrimoniale e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in ragione dei rapporti sinora intercorsi, salvo quanto quivi previsto e regolamentato.
In particolare il Signor dichiara di non avere pretese economiche in Pt_2 ragione del contributo dallo stesso apportato con lavoro e denaro propri alla ristrutturazione della casa di proprietà della OR , di cui comunque Parte_1 le parti hanno tenuto conto nel determinare le pattuizioni economiche del presente accordo.
i) Si dichiara ex art. 473bis-12, comma 2, che non ci sono altri procedimenti o provvedimenti riguardanti le domande oggetto del presente ricorso o a esse connesse”;
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4007/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), l' Parte_1 C.F._1 8/09/1989
e
(c.f. , nato/a in MONTREAL Parte_2 C.F._2 980
entrambi con l'avv. FEDERICA PASTRO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 1/07/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso di avere interrotto la loro convivenza more uxorio e di essere genitori di nata a [...] il [...], riconosciuta da Per_1 entrambi – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre con la minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima;
- quanto al mantenimento, sia congruo il contributo a carico del padre nella misura stabilita, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“a) la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
b) Nella casa famigliare resterà a vivere la OR , che ne è Parte_1 proprietaria esclusiva, mentre il Signor si è già trasferito a vivere presso Pt_2
i suoi genitori, in attesa di reperire al più presto un immobile in autonomia adatto a lui e alla figlia, di cui comunicherà tempestivamente l'indirizzo alla madre;
c) Il turno di responsabilità del padre con la figlia sarà il seguente:
- a weekend alternati, dal venerdì al termine dell'orario di lavoro del padre alla domenica alle ore 20:30;
- inoltre, ogni settimana il martedì e il giovedì dal termine dell'orario di lavoro del padre alle ore 20:30.
d) Per quanto concerne le vacanze e i giorni festivi:
- Ponti e festività verranno suddivisi tra i genitori in base alle ferie lavorative del padre, da comunicare e concordare con la madre almeno un mese prima;
- NN trascorrerà ogni anno il pranzo di Natale e di Pasqua con un genitore e la cena con l'altro;
- Capodanno e Pasquetta ad anni alterni;
- Il giorno del compleanno di NN la madre organizzerà una festa alla quale potrà partecipare il padre;
- trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori e la festa della mamma e Per_1 del papà con il genitore festeggiato;
- Durante le vacanze scolastiche estive entro il mese di maggio di ogni anno essi i genitori si impegnano a definire un periodo di vacanza di di una o due Per_1 settimane con ciascun genitore.
Resta ferma la facoltà dei genitori di concordare variazioni a questa turnazione, in caso di necessità.
e) Il padre verserà alla madre un assegno per il mantenimento di pari a € Per_1
250,00 mensili, da versarsi mediante bonifico entro l'ultimo giorno di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale.
L'Assegno Unico, attualmente pari a € 150,00, continuerà a essere richiesto e incassato integralmente dalla madre.
Nell'ipotesi in cui venisse revocato ovvero significativamente ridotto l'importo dell'Assegno Unico erogabile al nucleo famigliare, i genitori si impegnano a ridiscutere l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nel presente accordo. I genitori, inoltre, concordano sin d'ora che venga iscritta l'anno prossimo Per_1 alla scuola materna sinora frequentata (retta mensile pari a € 210,00); se, quando la figlia passerà alla scuola primaria (settembre 2027), la stessa frequenterà una scuola pubblica e i genitori non dovranno più farsi carico della retta della scuola privata, l'importo dell'assegno erogato dal padre per la figlia verrà maggiorato di € 50,00 mensili.
f) Le spese straordinarie relative alla figlia - come meglio individuate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di ben conoscere e che si dimette (doc. 14) - saranno suddivise a metà tra i genitori.
Si conviene che, in deroga al protocollo, le spese di per gite, mensa e Per_1 trasporto scolastici saranno considerate non comprese nell'assegno e verranno suddivise a metà tra i genitori.
Si concorda sin d'ora che frequenterà il Centro Estivo per almeno due Per_1 settimane all'anno e che praticherà un'attività sportiva durante l'anno scolastico, a spese ripartite tra i genitori per il 50% ciascuno.
g) Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per la figlia.
h) I ricorrenti si danno atto di aver definito tra loro ogni altra questione patrimoniale e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro in ragione dei rapporti sinora intercorsi, salvo quanto quivi previsto e regolamentato.
In particolare il Signor dichiara di non avere pretese economiche in Pt_2 ragione del contributo dallo stesso apportato con lavoro e denaro propri alla ristrutturazione della casa di proprietà della OR , di cui comunque Parte_1 le parti hanno tenuto conto nel determinare le pattuizioni economiche del presente accordo.
i) Si dichiara ex art. 473bis-12, comma 2, che non ci sono altri procedimenti o provvedimenti riguardanti le domande oggetto del presente ricorso o a esse connesse”;
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi