TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 16.7.2025
da
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
9.4.1971 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
ON LL, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
29.3.1968 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Valla, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 16.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La figlia è maggiorenne, economicamente indipendente e Per_1
ormai da tempo non convive più con i genitori;
il figlio è Per_2
maggiorenne, economicamente indipendente (dalla data del
14/05/2025 è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato da
Teco S.r.l., termine al 14/11/2025) e risiede con la madre in
RP TI (PC); la figlia è maggiorenne, studentessa Per_3 universitaria, non economicamente indipendente, risiede con la madre in RP TI (PC). I figli potranno concordare liberamente ed in autonomia con il padre tempi e modalità di visita e permanenza presso la di lui abitazione.
2) Relativamente al figlio avuto riguardo, da un lato, all'attuale Per_2
piena redditualità dello stesso, dall'altro, alle sorti incerte – almeno allo stato – del rapporto di lavoro appena avviato e a tempo determinato, i ricorrenti concordano sulla temporanea necessità di continuare a contribuire al di lui mantenimento, almeno fino al
31.12.2025. Successivamente a detta data, i genitori avranno riguardo all'eventuale trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, all'effettiva raggiunta indipendenza economica dello stesso.
3) Per l'effetto, nel rispetto e nei limiti di quanto precisato al punto
2, il signor verserà alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno dieci di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora – Parte_1
IBAN:IT54D0515665210CC0280018322, Banca di Piacenza, Filiale
di Roveleto di Cadeo (PC), la somma mensile di €. 500,00 (€. 200,00
per il figlio €. 300,00 per la figlia rivalutabile Per_2 Per_3
annualmente secondo gli indici ISTAT.
Correlativamente e del pari, la signora nel rispetto e nei Parte_1
limiti di quanto precisato al punto 2, si impegna a non richiedere al figlio contributi a titolo di partecipazione alle spese domestiche Per_2
e alimentari. In ogni caso, i ricorrenti convengono che l'obbligo in capo al signor di versare la somma sopra concordata a CP_1
titolo di mantenimento dei figli, cesserà e verrà automaticamente meno nel momento in cui gli stessi abbiano acquisito la propria autosufficienza economica.
4) Le spese straordinarie, così come disciplinate nelle Linee Guida
CNF del novembre 2017 – da intendersi qui per intero richiamate e ritrascritte, anche con riferimento alla suddivisione tra “obbligatorie”
e “subordinate al consenso di entrambi i genitori”, pur con l'impegno di entrambi ad un preventivo dialogo relativamente a tutte le decisioni inerenti le spese straordinarie – saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno. Le spese per l'acquisto di lenti a contatto non cosmetiche per la figlia saranno sostenute in ragione del Per_3
50% ciascuno. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dovranno in ogni caso essere proporzionate alla situazione reddituale dei genitori.
Il genitore che anticiperà per intero le spese avrà diritto al rimborso della quota da parte dell'altro genitore entro il mese successivo dalla presentazione delle contabili giustificative.
5) Le spese relative ai figli continueranno ad essere detratte fiscalmente dai ricorrenti al 50% ciascuno. 6) Le spese di assicurazione, bollo, gomme e di eventuali riparazioni
(spese di carburante escluse, da considerarsi, a tutti gli effetti,
ordinarie) relative all'auto IA Y targata EN488PS
(formalmente intestata alla signora in uso ai figli) Parte_1
saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno. La parte anticipataria avrà il diritto di vedersi rimborsata la quota del 50% dall'altro, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Il corrispettivo ricavato dall'eventuale futura vendita e/o permuta dell'auto Lancia Y con altra, dovrà essere utilizzato esclusivamente nell'interesse e a favore dei figli.
7) La polizza RC infortuni a garanzia di tutti e cinque i membri della famiglia continuerà ad essere pagata dai ricorrenti al 50%. La parte anticipataria avrà il diritto di vedersi rimborsata la quota del 50%
dall'altro, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
8) Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, di non avere alcuna reciproca pretesa di assegno divorzile e, per quanto occorrer possa, di rinunciarvi, per l'effetto,
dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Spese legali compensate. “ Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 25.6.1994 in Cadeo (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 8, parte II, serie A, anno 1994 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cadeo (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 16.7.2025
da
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
9.4.1971 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
ON LL, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
29.3.1968 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Valla, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 16.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La figlia è maggiorenne, economicamente indipendente e Per_1
ormai da tempo non convive più con i genitori;
il figlio è Per_2
maggiorenne, economicamente indipendente (dalla data del
14/05/2025 è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato da
Teco S.r.l., termine al 14/11/2025) e risiede con la madre in
RP TI (PC); la figlia è maggiorenne, studentessa Per_3 universitaria, non economicamente indipendente, risiede con la madre in RP TI (PC). I figli potranno concordare liberamente ed in autonomia con il padre tempi e modalità di visita e permanenza presso la di lui abitazione.
2) Relativamente al figlio avuto riguardo, da un lato, all'attuale Per_2
piena redditualità dello stesso, dall'altro, alle sorti incerte – almeno allo stato – del rapporto di lavoro appena avviato e a tempo determinato, i ricorrenti concordano sulla temporanea necessità di continuare a contribuire al di lui mantenimento, almeno fino al
31.12.2025. Successivamente a detta data, i genitori avranno riguardo all'eventuale trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, all'effettiva raggiunta indipendenza economica dello stesso.
3) Per l'effetto, nel rispetto e nei limiti di quanto precisato al punto
2, il signor verserà alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno dieci di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora – Parte_1
IBAN:IT54D0515665210CC0280018322, Banca di Piacenza, Filiale
di Roveleto di Cadeo (PC), la somma mensile di €. 500,00 (€. 200,00
per il figlio €. 300,00 per la figlia rivalutabile Per_2 Per_3
annualmente secondo gli indici ISTAT.
Correlativamente e del pari, la signora nel rispetto e nei Parte_1
limiti di quanto precisato al punto 2, si impegna a non richiedere al figlio contributi a titolo di partecipazione alle spese domestiche Per_2
e alimentari. In ogni caso, i ricorrenti convengono che l'obbligo in capo al signor di versare la somma sopra concordata a CP_1
titolo di mantenimento dei figli, cesserà e verrà automaticamente meno nel momento in cui gli stessi abbiano acquisito la propria autosufficienza economica.
4) Le spese straordinarie, così come disciplinate nelle Linee Guida
CNF del novembre 2017 – da intendersi qui per intero richiamate e ritrascritte, anche con riferimento alla suddivisione tra “obbligatorie”
e “subordinate al consenso di entrambi i genitori”, pur con l'impegno di entrambi ad un preventivo dialogo relativamente a tutte le decisioni inerenti le spese straordinarie – saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno. Le spese per l'acquisto di lenti a contatto non cosmetiche per la figlia saranno sostenute in ragione del Per_3
50% ciascuno. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dovranno in ogni caso essere proporzionate alla situazione reddituale dei genitori.
Il genitore che anticiperà per intero le spese avrà diritto al rimborso della quota da parte dell'altro genitore entro il mese successivo dalla presentazione delle contabili giustificative.
5) Le spese relative ai figli continueranno ad essere detratte fiscalmente dai ricorrenti al 50% ciascuno. 6) Le spese di assicurazione, bollo, gomme e di eventuali riparazioni
(spese di carburante escluse, da considerarsi, a tutti gli effetti,
ordinarie) relative all'auto IA Y targata EN488PS
(formalmente intestata alla signora in uso ai figli) Parte_1
saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno. La parte anticipataria avrà il diritto di vedersi rimborsata la quota del 50% dall'altro, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Il corrispettivo ricavato dall'eventuale futura vendita e/o permuta dell'auto Lancia Y con altra, dovrà essere utilizzato esclusivamente nell'interesse e a favore dei figli.
7) La polizza RC infortuni a garanzia di tutti e cinque i membri della famiglia continuerà ad essere pagata dai ricorrenti al 50%. La parte anticipataria avrà il diritto di vedersi rimborsata la quota del 50%
dall'altro, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
8) Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, di non avere alcuna reciproca pretesa di assegno divorzile e, per quanto occorrer possa, di rinunciarvi, per l'effetto,
dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Spese legali compensate. “ Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 25.6.1994 in Cadeo (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 8, parte II, serie A, anno 1994 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cadeo (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti