Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1768/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA RICCARDO WAGNER, 9 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ABBATE GIUSEPPE UGO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata in [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA RICCARDO WAGNER, 9 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ABBATE GIUSEPPE UGO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 7 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione,
1
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. n. 306/2024, pubblicata il 24/06/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Affidamento dei figli minori e e regime di Persona_1 Per_2 visite:
Al fine di garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto costante, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono che questi restino concordemente affidati ad entrambi, con domicilio prevalente presso la madre. Il padre ha il diritto/dovere di tenerli con sé nei giorni di martedi e giovedì nei quali prelevera i minori a scuola e li terrà con sé per la notte fino al giorno successivo nel quale li riaccompagnerà a scuola . 1 superiori incontri potranno svolgersi in giorni differenti, dietro comune e preventivo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e lavorative degli stessi genitori. In ogni caso, il sig. dovrà Pt_1 fare in modo di tenere con sé i minori per almeno due pomeriggi alla settimana.
Inoltre, i figli trascorreranno, a settimane alterne, i fine settimana con il padre con il quale pernotteranno le notti del sabato e della domenica;
in tali settimane il sig preleverà i bambini il sabato mattina e li accompagnerà Pt_1
a scuola il lunedi mattina.
I coniugi si obbligano esplicitamente a dare immediata comunicazione
2 all'altro nel caso in cui i minori dovessero stare male o avessero necessità di andare in ospedale o sottoporsi a cure mediche. È possibile la visita del genitore non convivente in casa dell'altro genitore in caso di malattie dei figli.
Il genitore non convivente potrà visitare i figli anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare del coniuge affidatario.
I coniugi si impegnano a non ostacolare i contatti ed i rapporti affettivi, nonché le frequentazioni, tra i minori ed i parenti e/o amici intimi dell'altro genitore. Si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza.
2. Mantenimento diretto e paritario dei figli: Le parti stabiliscono che i minori, pur essendo domiciliati presso l'abitazione della madre saranno collocati presso la madre e presso il padre con tempi paritetici che sono stati concordati come sopra al punto 1 e che potranno essere modificati di comune intesa periodicamente, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli e delle loro volontà. Conseguentemente il mantenimento di entrambi i minori avverrà nelle forme del mantenimento diretto di modo che ciascuno dei genitori contribuirà direttamente alle esigenze ordinarie della prole per il periodo in cui i figli sono collocati presso la propria residenza. Per i mesi in cui il mantenimento dei figli da parte del Sig. non fosse garantito nelle Parte_1 forme del mantenimento diretto e questi non tenga con sé per almeno 13 giorni al mese i minori con relativi pernottamenti, il sig. verserà un Parte_1 assegno mensile alla sig.ra di € 300,00 entro il giorno Controparte_1
05 di ogni mese, quale contributo indiretto per il mantenimento dei due figli.
Il superiore importo sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT.
3. Rapporti economici tra i coniugi: Nulla sarà versato in favore della moglie la quale rinuncia fin d'ora anche all'assegno divorzile. La condizione economica di ciascuno dei due coniugi, individualmente e concordemente valutata, non impone alcuna pronuncia di merito e, pertanto, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente alle proprie esigenze economiche.
Entrambi, infatti, godono di una posizione lavorativa stabile e di un reddito proprio (come giustificato dalla documentazione che si allega). Le decisioni relative alle spese straordinarie, rette scolastiche e spese extra rispetto a quelle curriculari, mediche, sportive e ludiche saranno prese, ad eccezione dei casi
3 di urgenza e necessità, di comune accordo e previa autorizzazione scritta dell'altro coniuge. Tutte le spese straordinarie, comprese quelle per ricariche telefoniche o vestiario (queste ultime senza necessità di previo assenso entro i limiti di spesa singola di € 200,00), verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% secondo il seguente schema.
3.1. Spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovutai dall'altro) anche in assenza di preventivo accordo:
a) spese mediche relative a:
i visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
iv, tickets sanitari;
b) spese scolastiche relative a:
i. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti o atenei pubblici;
ii. libri di testo scolastici e universitari, nuovi o usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno iii. gite scolastiche senza pernottamento;
iv. trasporto pubblico;
v. mensa:
3.2 Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
a) spese mediche relative a:
i. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
ii. cure termali e fisioterapiche;
iii. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
iv. farmaci particolari;
b) spese scolastiche relative a:
i. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati:
ii. corsi di specializzazione;
iii. gite scolastiche con pernottamento;
4 iv. corsi di recupero e lezioni private:
v. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a:
i. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii. viaggi e vacanze.
3.3. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorpi e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge è dovrà da costui essere rimborsata (limiatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
3.4. Le parti concordano che l'autovettura Golf Tg. EA454BC acquistata dal sig. venga intestata alla moglie entro 60 giorni della sentenza che Parte_1 omologa la separazione con spese di trasferimento da suddividersi al 50% ciascuna parte. I coniugi hanno provveduto ad estinguere il conto corrente acceso presso la e cointestato fra i coniugi ed a dividersi le CP_2 somme fra loro.
3.5.. L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascuno dei coniugi.
4. Rapporti tra i coniugi:
I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente, liberi ognuno di fissare la propria dimora ove meglio credano, previa comunicazione reciproca dei rispettivi cambi di residenza, domicilio e/o dimora, con autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere tutti i documenti e le autorizzazioni necessarie per l'espatrio e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi. Per le esigenze legate al mantenimento diretto paritario della prole da parte di
5 entrambi i coniugi, questi si obbligano a non trasferire la propria residenza a distanza di oltre 60 km dal territorio del Comune di Palermo.
5. Educazione della prole:
I coniugi convengono che l'educazione dei figli venga curata da entrambi e di comune accordo senza che possa in alcun modo essere di fatto delegata a terzi. La scelta afferente agli studi e agli istituti scolastici, nonché ogni altra riguardante la vita e l'attività dei minori verrà adottata di comune accordo da entrambi i genitori, e nel massimo ed imprescindibile rispetto della personalità
e delle attitudini naturali degli stessi figli, salvo nel non auspicabile caso contrario, l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria. I coniugi dichiarano e riconoscono che è dovere e comune volontà degli stessi operare nello spirito della massima e più efficace tutela delle esigenze dei figli al fine di evitare agli stessi ogni ulteriore turbamento, oltre quello inevitabile della separazione. In relazione a quanto sopra detto entrambi i ricorrenti si obbligano a collaborare reciprocamente e con ogni mezzo affinché il rapporto tra i minori ed ctrambi i genitori venga agevolato e realizzato nella massima serenità possibile.
Entrambi si impegnano quindi a gestire genitorialità e post-coniugalità con quella maturità ed astrazione tanto utile quanto necessaria a salvaguardare i più sani profili di crescita sana ed equilibrata per la prole si da scongiurare alla stessa ogni contatto con il conflitto coniugale.
6. Gestione delle festività:
In ordine alle principali festività religiose e nazionali (festività natalizie e pasquali, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 e 2 novembre) i coniugi concorderanno di volta in volta la permanenza dei figli con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternatività, compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni di ciascuno. In particolare, nelle festività natalizie, previo accordo tra le parti, ad anni alterni la prole trascorrerà una festività con il padre e l'altra con la madre (Vigilia di Natale/ giorno di Natale); nel periodo pasquale, previo accordo tra le parti, ad anni alterni i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi di Pasquetta con la madre o viceversa. Relativamente al periodo estivo e di vacanza scolastica,
i figli potranno trascorrere col padre un periodo continuativo di due settimane, da concordarsi sulla base dei rispettivi periodi di ferie. Resta inteso che i
6 coniugi potranno, di comune accordo, organizzare diversamente le festività e le vacanze dei minori.
7. Consenso:
In relazione alla necessità del consenso dell'altro coniuge in caso di viaggio all'estero con i figli minori, per il resto e tra loro reciprocamente gli stessi esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio di passaporto e tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle Autorità di volta in volta competenti. Qualora tuttavia il consenso espresso dell'altro coniuge dovesse essere richiesto dall'Autorità di pubblica sicurezza, i ricorrenti si impegnano vicendevolmente e sin d'ora, salvo violazioni del presente accordo, a prestare senza riserve e senza ritardi il reciproco assenso.
8. Efficacia:
I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 07/06/2014, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
7 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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