CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di MA RC, nato a [...] allo Ionio il 22/05/1981 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL LE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello competente, limitatamente alla pena sostitutiva e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa, in data 15 novembre 2022, dal Tribunale di Castrovillari, nei confronti di RC MA, per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2241 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/01/2026 2 2. Ricorre per cassazione RC MA, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. Dal momento che il Tribunale non aveva qualificato come aggravato il furto che costituiva il reato presupposto, nell’incertezza in ordine a tale circostanza si sarebbe dovuto optare per la qualificazione più favorevole all’imputato. 2.2. Violazione di legge e carenza della motivazione, in relazione alla mancata risposta offerta dalla Corte di appello alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritualmente presentata nel corpo delle conclusioni scritte. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, ed è inammissibile nel resto. 2. Per quel che concerne il primo motivo di ricorso, inerente il profilo circostanziale attenuato per la provenienza della res da delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, occorre rilevare, in primo luogo, come una simile deduzione fosse stata posta non con l’atto di gravame, ma solo con la memoria depositata dal nuovo difensore il 17 aprile 2025. Tra gli originari motivi di appello non constavano censure attinenti al riconoscimento della suddetta attenuante, in ordine alla quale deve, pertanto, ritenersi interrotta la catena devolutiva (cfr. Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01, secondo cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto negli art. 311, comma 4, e 611, comma 1, cod. proc. pen., concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen.). Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’imputato non si può dolere dell’insufficiente motivazione o della violazione di legge su un punto non ritualmente devoluto alla cognizione della 3 Corte territoriale (nello specifico, la sussistenza della fattispecie aggravata dalla esposizione alla pubblica fede del reato presupposto), che non costituiva un rituale sviluppo delle censure tempestivamente articolate (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783-01). La doglianza non è, dunque, consentita. 3. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello registra la richiesta difensiva di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità (pp. 2 e 3), ma poi non offre alcuna risposta, neppure implicita, nel merito. Questa lacuna motivazionale, insuperabile in questa sede, impone l’annullamento con rinvio, in parte qua, del provvedimento impugnato, 4. In conclusione, la sentenza della Corte di merito deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del suddetto motivo di ricorso. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, verificherà se sussistano i presupposti per l’applicazione della invocata sanzione sostitutiva, ex artt. 20-bis cod. pen. e 58-59, l. 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso l’8 gennaio 2026. Il Consigliere estensore AL LE Il Presidente NA AR
udita la relazione svolta dal Consigliere AL LE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello competente, limitatamente alla pena sostitutiva e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa, in data 15 novembre 2022, dal Tribunale di Castrovillari, nei confronti di RC MA, per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2241 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/01/2026 2 2. Ricorre per cassazione RC MA, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. Dal momento che il Tribunale non aveva qualificato come aggravato il furto che costituiva il reato presupposto, nell’incertezza in ordine a tale circostanza si sarebbe dovuto optare per la qualificazione più favorevole all’imputato. 2.2. Violazione di legge e carenza della motivazione, in relazione alla mancata risposta offerta dalla Corte di appello alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritualmente presentata nel corpo delle conclusioni scritte. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, ed è inammissibile nel resto. 2. Per quel che concerne il primo motivo di ricorso, inerente il profilo circostanziale attenuato per la provenienza della res da delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, occorre rilevare, in primo luogo, come una simile deduzione fosse stata posta non con l’atto di gravame, ma solo con la memoria depositata dal nuovo difensore il 17 aprile 2025. Tra gli originari motivi di appello non constavano censure attinenti al riconoscimento della suddetta attenuante, in ordine alla quale deve, pertanto, ritenersi interrotta la catena devolutiva (cfr. Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01, secondo cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto negli art. 311, comma 4, e 611, comma 1, cod. proc. pen., concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen.). Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’imputato non si può dolere dell’insufficiente motivazione o della violazione di legge su un punto non ritualmente devoluto alla cognizione della 3 Corte territoriale (nello specifico, la sussistenza della fattispecie aggravata dalla esposizione alla pubblica fede del reato presupposto), che non costituiva un rituale sviluppo delle censure tempestivamente articolate (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783-01). La doglianza non è, dunque, consentita. 3. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello registra la richiesta difensiva di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità (pp. 2 e 3), ma poi non offre alcuna risposta, neppure implicita, nel merito. Questa lacuna motivazionale, insuperabile in questa sede, impone l’annullamento con rinvio, in parte qua, del provvedimento impugnato, 4. In conclusione, la sentenza della Corte di merito deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del suddetto motivo di ricorso. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, verificherà se sussistano i presupposti per l’applicazione della invocata sanzione sostitutiva, ex artt. 20-bis cod. pen. e 58-59, l. 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso l’8 gennaio 2026. Il Consigliere estensore AL LE Il Presidente NA AR