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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9863/2021
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9861 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
(c.f. ) nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aversa (CE), alla via Luigi Pastore n. 197, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Vitale, (c.f.
[...]
) e Carmela Russo (c.f. ), presso il cui studio sono tutti elettivamente C.F._2 CodiceFiscale_3 domiciliati in Aversa (CE), alla via S. D'Acquisto, n. 66. Pec: Email_1
Email_2
- Opponente –
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Galati P.IVA_1
(C.F. , Stefano Menghini (C.F. ) Vittorio Petruzzi (C.F. C.F._4 C.F._5 [...]
) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Di Renna Francesca, sito in Via C.F._6
Eugenio Caterina 60, 84126, Salerno;
indirizzo di posta elettronica:
e Email_3 Email_4
- Opposta –
NONCHÉ DI
1 con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 capitale sociale euro Controparte_2
10.000,00 i.v., con numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso –
UN rappresentata in virtù di procura notarile a rogito Notaio Dott. P.IVA_2 Persona_1
Notaio in Pordenone, da già a seguito di variazione di denominazione Controparte_3 CP_4 sociale a rogito Notaio Rep. 14763 racc. 7869 del 14/12/2018) con sede in Milano Via Persona_2
Bastioni di Porta Nuova n. 19 capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. , dall'Avv. Andrea P.IVA_3 C.F._4
Siena (C.F. ) e dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Renna sito in Salerno, via delle Eugenio Caterina 60,
P.E.C.: eleggendo domicilio Email_5
– Parte intervenuta ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.;
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 17 luglio 2021 e iscritto a ruolo il 21 settembre 2021,
in qualità di fideiussore della società proponeva Parte_1 Controparte_5 opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 2653/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21 giugno 2021 (R.G.N. 3962/2021) e notificato in data 9 luglio 2021.
Il titolo monitorio richiamato gli ingiungeva di pagare, in favore di , la somma Controparte_1 complessiva di euro 118.147,02 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito maturato nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario n. 1000/00002613, sul quale insistevano due aperture di credito (cfr. fasc. mon. all-ti. 1-2)
2 A sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di fideiussione omnibus, per violazione dell'art. 2, co. II, lett. a), legge “antitrust” n. 287/1990 e in subordine la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957, primo comma, c.c.
Per l'effetto chiedevano al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto con condanna della società finanziaria opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 23 dicembre
2021, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione di provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
Nel corso del processo si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento depositata in data 5 marzo 2024, anche quale cessionaria del credito originariamente azionato da Controparte_2 Controparte_1 facendo proprie tutte le difese già espletate dalla società opposta e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del titolo monitorio opposto, con vittoria delle spese di lite.
***
All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2022, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione, rinviando il processo alla data del 22 giugno 2022.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti e, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il processo perveniva per le conclusoni all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della quale il Giudice, lette le note conclusive depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
***
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda,
3 mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
L'istituto di credito ha fornito adeguata prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, in quanto ha prodotto in atti: il contratto di conto corrente n. 1000/00002613, sul quale erano state concesse, come detto n precedenza, due aperture di credito (cfr. fasc. mon. all-ti. 1-2); lettera di messa in mora con la revoca degli affidamenti e l'intimazione al pagamento delle somme tramite raccomandata (docc. 4,5, 6, 7 fasc. mon.); la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'IA (docc.
8-9 fasc. mon.); i relativi estratti conto analitici ed integrali, dai quali si desume la formazione del saldo oggetto di ingiunzione (doc. 12 fasc. mon.); la fideiussione sottoscritta dall' opponente in data 14 maggio 2012, con la quale l'esposizione debitoria della società debitrice principale nei confronti della banca è stata garantita sino al complessivo importo di euro
141.700,00 (doc. 3 fasc. mon.)
Invero, a fronte di tale documentazione parte opponente non ha negato di avere sottoscritto la documentazione prodotta dalla finanziaria né di avere utilizzato la provvista relativa alle aperture di credito concesse.
In relazione al quantum era, infatti, onere dell'opponete sollevare specifiche e circostanziate contestazioni, al fine di provare l'eventuale inesattezza dell'importo ingiunto (fornendo ad esempio la prova di pagamenti ulteriori e distinti rispetto a quelli già presi in considerazione dagli estratti prodotti).
Ne segue che, in difetto di deduzioni di segno contrario, le risultanze contabili prodotte dall'opposta possono ritenersi idonee a rappresentare fedelmente l'andamento dei predetti rapporti ed il saldo debitore degli stessi alla data della relativa estinzione.
Non resta a questo punto che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti da parte opponente.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'opponente ha lamentato la nullità della fideiussione omnibus prestata, ritenendola in contrasto con la disciplina antitrust. La ricomprensione, nel testo contrattuale, delle
4 clausole negoziali relative allo schema ABI, infatti, nella prospettiva assunta da parte opponente sarebbe tale da determinare la nullità della fideiussione stessa.
Il tema è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, efficacemente risolto, da ultimo, con la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, che ha optato per la tesi della nullità parziale, chiarendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ciò posto, si rileva al contempo che è onere della parte che invoca siffatta nullità fornire la prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale da cui discende la nullità parziale eccepita.
Nel caso di specie la fideiussione sottoscritta da parte opponente risale al 14 maggio 2013. La fideiussione è dunque successiva rispetto all'accertamento della Banca d'IA della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale (accertamento di cui al noto provvedimento dell'autorità di vigilanza n. 55/2005, prodotto in allegato all'atto introduttivo di parte opponente, che ha, per l'appunto, accertato la sussistenza dell'intesa sino al 2003).
Ricadeva dunque sull'opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova della sussistenza, anche nel periodo di riferimento (vale a dire a distanza di dieci anni dall'originario rilievo da parte della Banca d'IA), della condotta anticoncorrenziale. Questi cioè avrebbe dovuto provare la persistenza della condotta distorsiva della concorrenza, anche in seguito alle iniziative di carattere sanzionatorio dell'autorità di vigilanza;
ossia la persistente applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole contrattuali ritenute illegittime, anche successivamente all'adozione del provvedimento suddetto e sino al momento della stipula della garanzia in esame.
Tale circostanza non è stata né dedotta, né tantomeno provata nel caso in esame (l'opponente si è limitato, infatti, a produrre il provvedimento sanzionatorio della Banca d'IA, risalente agli anni 2000, e lo schema
ABI con il relativo regolamento contrattuale). Ne consegue che le clausole replicanti lo schema ABI (fra cui quella che deroga all'art. 1957, primo comma, c.c.) nel caso di specie non possono essere ritenute invalide, in
5 quanto parte opponente non ha fornito la prova del fatto che l'inserimento delle stesse nel regolamento contrattuale sia dipeso da una intesa anticoncorrenziale.
L'eccezione è dunque infondata.
L'opponente, inoltre, deduce la estinzione della garanzia fideiussoria, ex art. 1957 c.c., in quanto la Banca non avrebbe coltivato le azioni nel termine di sei mesi.
Anche tale motivo è infondato.
Come è noto, la norma in esame non costituisce una disposizione inderogabile, ma anzi ha natura dispositiva, in quanto funzionale alla tutela di un interesse privato e, pertanto, derogabile per volontà delle parti ai sensi dell'art. 1322 c.c., che sancisce il principio di autonomia contrattuale.
Nel caso di specie, risulta pacifico che le parti, nell'ambito della definizione del regolamento negoziale in esame, abbiano convenzionalmente derogato al termine ex art. 1957, primo comma, c.c.
Tale pattuizione deve ritenersi del tutto legittima, in quanto conforme ai principi di autonomia negoziale riconosciuti dall'ordinamento, secondo cui le norme dispositive in materia di fideiussione, tra cui l'art. 1957
c.c., possono essere validamente modificate e derogate per volontà espressa delle parti contrattuali.
Ed invero, all'art. 6 della fideiussione in oggetto e stabilito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. (all. 3 fasc. mon.)
Ne consegue che l'opposizione, per tutti i motivi esposti, va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di parte opposta, avendo a parametro i criteri di cui al D.M. 55/2014 (e s.m.i.), ancorati ai valori minimi, avuto riguardo al valore della lite e alla non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo (non è stata svolta attività istruttoria nel corso del giudizio, essendo la causa prettamente documentale;
le memorie istruttorie depositate sono pressoché riproduttive delle argomentazioni già spese nei rispettivi atti di costituzione in giudizio).
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
9863/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma definitivamente il decreto ingiuntivo n. 2653/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21 giugno 2021;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 4.217,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9863/2021
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9861 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
(c.f. ) nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aversa (CE), alla via Luigi Pastore n. 197, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Vitale, (c.f.
[...]
) e Carmela Russo (c.f. ), presso il cui studio sono tutti elettivamente C.F._2 CodiceFiscale_3 domiciliati in Aversa (CE), alla via S. D'Acquisto, n. 66. Pec: Email_1
Email_2
- Opponente –
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Galati P.IVA_1
(C.F. , Stefano Menghini (C.F. ) Vittorio Petruzzi (C.F. C.F._4 C.F._5 [...]
) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Di Renna Francesca, sito in Via C.F._6
Eugenio Caterina 60, 84126, Salerno;
indirizzo di posta elettronica:
e Email_3 Email_4
- Opposta –
NONCHÉ DI
1 con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 capitale sociale euro Controparte_2
10.000,00 i.v., con numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso –
UN rappresentata in virtù di procura notarile a rogito Notaio Dott. P.IVA_2 Persona_1
Notaio in Pordenone, da già a seguito di variazione di denominazione Controparte_3 CP_4 sociale a rogito Notaio Rep. 14763 racc. 7869 del 14/12/2018) con sede in Milano Via Persona_2
Bastioni di Porta Nuova n. 19 capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. , dall'Avv. Andrea P.IVA_3 C.F._4
Siena (C.F. ) e dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Renna sito in Salerno, via delle Eugenio Caterina 60,
P.E.C.: eleggendo domicilio Email_5
– Parte intervenuta ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.;
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 17 luglio 2021 e iscritto a ruolo il 21 settembre 2021,
in qualità di fideiussore della società proponeva Parte_1 Controparte_5 opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 2653/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21 giugno 2021 (R.G.N. 3962/2021) e notificato in data 9 luglio 2021.
Il titolo monitorio richiamato gli ingiungeva di pagare, in favore di , la somma Controparte_1 complessiva di euro 118.147,02 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito maturato nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario n. 1000/00002613, sul quale insistevano due aperture di credito (cfr. fasc. mon. all-ti. 1-2)
2 A sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di fideiussione omnibus, per violazione dell'art. 2, co. II, lett. a), legge “antitrust” n. 287/1990 e in subordine la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957, primo comma, c.c.
Per l'effetto chiedevano al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto con condanna della società finanziaria opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 23 dicembre
2021, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione di provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
Nel corso del processo si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento depositata in data 5 marzo 2024, anche quale cessionaria del credito originariamente azionato da Controparte_2 Controparte_1 facendo proprie tutte le difese già espletate dalla società opposta e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del titolo monitorio opposto, con vittoria delle spese di lite.
***
All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2022, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione, rinviando il processo alla data del 22 giugno 2022.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti e, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il processo perveniva per le conclusoni all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della quale il Giudice, lette le note conclusive depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
***
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda,
3 mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
L'istituto di credito ha fornito adeguata prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, in quanto ha prodotto in atti: il contratto di conto corrente n. 1000/00002613, sul quale erano state concesse, come detto n precedenza, due aperture di credito (cfr. fasc. mon. all-ti. 1-2); lettera di messa in mora con la revoca degli affidamenti e l'intimazione al pagamento delle somme tramite raccomandata (docc. 4,5, 6, 7 fasc. mon.); la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'IA (docc.
8-9 fasc. mon.); i relativi estratti conto analitici ed integrali, dai quali si desume la formazione del saldo oggetto di ingiunzione (doc. 12 fasc. mon.); la fideiussione sottoscritta dall' opponente in data 14 maggio 2012, con la quale l'esposizione debitoria della società debitrice principale nei confronti della banca è stata garantita sino al complessivo importo di euro
141.700,00 (doc. 3 fasc. mon.)
Invero, a fronte di tale documentazione parte opponente non ha negato di avere sottoscritto la documentazione prodotta dalla finanziaria né di avere utilizzato la provvista relativa alle aperture di credito concesse.
In relazione al quantum era, infatti, onere dell'opponete sollevare specifiche e circostanziate contestazioni, al fine di provare l'eventuale inesattezza dell'importo ingiunto (fornendo ad esempio la prova di pagamenti ulteriori e distinti rispetto a quelli già presi in considerazione dagli estratti prodotti).
Ne segue che, in difetto di deduzioni di segno contrario, le risultanze contabili prodotte dall'opposta possono ritenersi idonee a rappresentare fedelmente l'andamento dei predetti rapporti ed il saldo debitore degli stessi alla data della relativa estinzione.
Non resta a questo punto che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti da parte opponente.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'opponente ha lamentato la nullità della fideiussione omnibus prestata, ritenendola in contrasto con la disciplina antitrust. La ricomprensione, nel testo contrattuale, delle
4 clausole negoziali relative allo schema ABI, infatti, nella prospettiva assunta da parte opponente sarebbe tale da determinare la nullità della fideiussione stessa.
Il tema è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, efficacemente risolto, da ultimo, con la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, che ha optato per la tesi della nullità parziale, chiarendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ciò posto, si rileva al contempo che è onere della parte che invoca siffatta nullità fornire la prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale da cui discende la nullità parziale eccepita.
Nel caso di specie la fideiussione sottoscritta da parte opponente risale al 14 maggio 2013. La fideiussione è dunque successiva rispetto all'accertamento della Banca d'IA della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale (accertamento di cui al noto provvedimento dell'autorità di vigilanza n. 55/2005, prodotto in allegato all'atto introduttivo di parte opponente, che ha, per l'appunto, accertato la sussistenza dell'intesa sino al 2003).
Ricadeva dunque sull'opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova della sussistenza, anche nel periodo di riferimento (vale a dire a distanza di dieci anni dall'originario rilievo da parte della Banca d'IA), della condotta anticoncorrenziale. Questi cioè avrebbe dovuto provare la persistenza della condotta distorsiva della concorrenza, anche in seguito alle iniziative di carattere sanzionatorio dell'autorità di vigilanza;
ossia la persistente applicazione uniforme da parte delle banche delle clausole contrattuali ritenute illegittime, anche successivamente all'adozione del provvedimento suddetto e sino al momento della stipula della garanzia in esame.
Tale circostanza non è stata né dedotta, né tantomeno provata nel caso in esame (l'opponente si è limitato, infatti, a produrre il provvedimento sanzionatorio della Banca d'IA, risalente agli anni 2000, e lo schema
ABI con il relativo regolamento contrattuale). Ne consegue che le clausole replicanti lo schema ABI (fra cui quella che deroga all'art. 1957, primo comma, c.c.) nel caso di specie non possono essere ritenute invalide, in
5 quanto parte opponente non ha fornito la prova del fatto che l'inserimento delle stesse nel regolamento contrattuale sia dipeso da una intesa anticoncorrenziale.
L'eccezione è dunque infondata.
L'opponente, inoltre, deduce la estinzione della garanzia fideiussoria, ex art. 1957 c.c., in quanto la Banca non avrebbe coltivato le azioni nel termine di sei mesi.
Anche tale motivo è infondato.
Come è noto, la norma in esame non costituisce una disposizione inderogabile, ma anzi ha natura dispositiva, in quanto funzionale alla tutela di un interesse privato e, pertanto, derogabile per volontà delle parti ai sensi dell'art. 1322 c.c., che sancisce il principio di autonomia contrattuale.
Nel caso di specie, risulta pacifico che le parti, nell'ambito della definizione del regolamento negoziale in esame, abbiano convenzionalmente derogato al termine ex art. 1957, primo comma, c.c.
Tale pattuizione deve ritenersi del tutto legittima, in quanto conforme ai principi di autonomia negoziale riconosciuti dall'ordinamento, secondo cui le norme dispositive in materia di fideiussione, tra cui l'art. 1957
c.c., possono essere validamente modificate e derogate per volontà espressa delle parti contrattuali.
Ed invero, all'art. 6 della fideiussione in oggetto e stabilito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. (all. 3 fasc. mon.)
Ne consegue che l'opposizione, per tutti i motivi esposti, va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di parte opposta, avendo a parametro i criteri di cui al D.M. 55/2014 (e s.m.i.), ancorati ai valori minimi, avuto riguardo al valore della lite e alla non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo (non è stata svolta attività istruttoria nel corso del giudizio, essendo la causa prettamente documentale;
le memorie istruttorie depositate sono pressoché riproduttive delle argomentazioni già spese nei rispettivi atti di costituzione in giudizio).
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
9863/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma definitivamente il decreto ingiuntivo n. 2653/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21 giugno 2021;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 4.217,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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