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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2830/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170010357023000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata per la riscossione della cartella di pagamento n. 03020170010357023000
(IRPEF anno 2013) non è fondato.
Il contribuente ha eccepito in via principale l'omessa notifica della cartella di pagamento, indicata nell'atto impugnato e, di conseguenza, l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti tributari maturata, a suo avviso, tra l'anno d'imposta 2013 e la data di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita il 13.1.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte resistente ha provato la regolare notifica della cartella di pagamento mediante consegna all'indirizzo anagrafico del contribuente in data 24.7.2018 della comunicazione di avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale a seguito di sua accertata “irreperibilità temporanea” ai sensi dell'art. 140 cpc.
Pertanto, la cartella predetta risulta correttamente comunicata al contribuente e non impugnata (cfr. ordinanza del 04/05/2022 n. 14093 - Corte di Cassazione).
Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ridotte del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni prospettate dalle parti.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
Ricorrente_1condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della resistente in euro 160,00 per compensi professionali.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2830/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170010357023000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata per la riscossione della cartella di pagamento n. 03020170010357023000
(IRPEF anno 2013) non è fondato.
Il contribuente ha eccepito in via principale l'omessa notifica della cartella di pagamento, indicata nell'atto impugnato e, di conseguenza, l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti tributari maturata, a suo avviso, tra l'anno d'imposta 2013 e la data di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita il 13.1.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte resistente ha provato la regolare notifica della cartella di pagamento mediante consegna all'indirizzo anagrafico del contribuente in data 24.7.2018 della comunicazione di avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale a seguito di sua accertata “irreperibilità temporanea” ai sensi dell'art. 140 cpc.
Pertanto, la cartella predetta risulta correttamente comunicata al contribuente e non impugnata (cfr. ordinanza del 04/05/2022 n. 14093 - Corte di Cassazione).
Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ridotte del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni prospettate dalle parti.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
Ricorrente_1condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della resistente in euro 160,00 per compensi professionali.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa