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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa RI NA Consigliere est. e rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in di appello iscritta al n. 366 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
(P.IVA e C.F. ), corrente in Pescara (PE) alla via Conte di Ruvo Parte_1 P.IVA_1
n. 21, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig. Parte_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce all' atto di appello dall'Avv. Armando Valeri
NZ Di RD;
Appellante
CONTRO
(C.F. e P. IV ) con sede legale in Corso Garibaldi, 71, San CP_1 P.IVA_2
AL (CH), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Marco Di Rito
Appellato contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 337/2025 resa dal Tribunale di Pescara – in persona del Giudice unico Dott.ssa Stefania Ursoleo – in data 19.03.2025 all'esito del giudizio civile iscritto al ruolo n. 1033/2024 R.G., pubblicata in data 19.03.2024, notificata in pari data, confermativa del D.I. n. 180/2024. - 2 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata trattenuta a decisione, all'esito dell'udienza del 25.11.2025, cui era stata rinviata dall'udienza del 14.10.2025 ai sensi degli artt.181 e 309 c.p.c. per non aver le parti depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato.
Poiché il giudizio è stato instaurato, in primo grado, con atto di citazione notificato dopo il
25.06.2008, deve trovare applicazione nella specie l'art. 181, comma 1, c.p.c. come sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, in tali ipotesi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio debba essere dichiarato estinto senza necessità di apposita eccezione di parte (in tal senso dispone anche il penultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c.).
A ciò il Collegio deve provvedere con sentenza.
L'omessa costituzione dell'appellata e la ragione posta a fondamento della decisione impongono la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.p.r. 115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 09.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa RI NA
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono