Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4414
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sentenza contumaciale, la parte non può manifestare a mezzo di telegramma o telefax con firma non autenticata la sua volontà di impugnare, in quanto detti mezzi garantiscono la ricezione dell'atto ma non la sua provenienza, ne' la sua autenticità. Invero la norma che regola le formalità da seguirsi per il conferimento al difensore del mandato per proporre impugnazione da parte dell'imputato contumace (art 571 cod.proc.pen.), esige che sia riconoscibile la provenienza della manifestazione di volontà del soggetto che è l'unico interessato. (Fattispecie in cui il difensore che ha proposto appello aveva ricevuto mandato dall'interessato con semplice fax).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4414
    Data del deposito : 5 marzo 1999

    Testo completo