Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In tema di sentenza contumaciale, la parte non può manifestare a mezzo di telegramma o telefax con firma non autenticata la sua volontà di impugnare, in quanto detti mezzi garantiscono la ricezione dell'atto ma non la sua provenienza, ne' la sua autenticità. Invero la norma che regola le formalità da seguirsi per il conferimento al difensore del mandato per proporre impugnazione da parte dell'imputato contumace (art 571 cod.proc.pen.), esige che sia riconoscibile la provenienza della manifestazione di volontà del soggetto che è l'unico interessato. (Fattispecie in cui il difensore che ha proposto appello aveva ricevuto mandato dall'interessato con semplice fax).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 5/3/1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale Lacanna " N. 476
3. " Francesco Calbi " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N. 34659/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IO AN, n. a Terni il 18.8.1953. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.4.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Francesco Calbi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Loria Paolo che chiede l'accoglimento del ricorso.
Osserva
IO AN veniva condannato dal Tribunale di Rieti alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e L.
1.400.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 445 e 458 CP. Su gravame dell'imputato la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14.4.1998, dichiarava inammissibile l'appello, considerando che il difensore che aveva proposto l'impugnazione non era munito di valida nomina ai sensi dell'art. 96 CPP, poiché l'investitura era stata data con semplice fax.
Ha proposto ricorso per cassazione il IO, a mezzo di difensore, deducendo una violazione dell'art. 96 CPP. Osserva la Corte che la dedotta violazione non sussiste. Invero è pacifico, in punto di fatto, che l'imputato inviò con fax al difensore nomina e mandato specifico a proporre appello ai sensi dell'art. 571/3^ CPP.
Ora, è altrettanto pacifico, dal punto di vista strettamente giuridico, che l'art. 571 CPP, che regola la formalità da seguirsi per il conferimento al difensore del mandato per proporre impugnazione nell'interesse dell'imputato giudicato in contumacia, nel rinviare al comma 2^ dell'art. 96 CPP, esige che sia riconoscibile la provenienza della relativa manifestazione di volontà del soggetto che è l'unico interessato.
Alla stregua di questo principio è stato escluso che a tale manifestazione di volontà si possa provvedere a mezzo di telegramma con sottoscrizione non autenticata (Cass. Sez.I, 17.6.1991, Lo Carmine;
Sez.II, 26.8.1994, 9226). Questa Corte ha anche precisato che il telefax garantisce la ricezione dell'atto ma non la sua provenienza ne' la sua autenticità (Sez.II, 31.1.1991, n^16 e ved. anche Cass. sez. 2 del 10.1.1998, 243) Per le considerazione che precedono esattamente l'appello è stato dichiarato inammissibile e, di conseguenza, il ricorso va rigettato. Spese come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999