CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
Massime • 1
Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., è reato di evento a forma libera e a dolo generico diretto, dovendosi escludere, tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incriminatrice, il dolo eventuale atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice dell'avverbio "consapevolmente".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21878 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI MA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 01/03/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 26/09/2019 con la quale il Tribunale di Gorizia Penale Sent. Sez. 5 Num. 21878 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 16/03/2023 aveva dichiarato AT RI De AS responsabile del reato di ostacolo all'attività di vigilanza ex art. 2638, secondo comma, cod. civ. (perché, quale amministratore unico di Edile Progecty Società Cooperativa, aveva consapevolmente ostacolato l'attività ispettiva omettendo, nonostante le reiterate richiesta del revisore incaricato, di porre a disposizione dello stesso la documentazione contabile e societaria necessaria) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione AT RI De AS, attraverso il difensore Avv. Pierluigi Fabbro, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2638, secondo comma, cod. civ. e vizi di motivazione. L'atto di appello aveva dedotto che la norma incriminatrice richiede, per la consumazione del reato, un quid pluris rispetto al semplice ostacolo alle funzioni, ossia che detto ostacolo sia effettuato dalle figure individuate dalla norma "consapevolmente", ossia che l'agente abbia coscienza che il comportamento tenuto ostacola le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e che voglia con il suo comportamento ostacolare dette funzioni, sicché ove manchi la consapevolezza o la relativa prova, il reato non può dirsi consumato. La Corte di appello non ha verificato l'esistenza, in capo all'imputato, di quel quid pluris, in quanto la consapevolezza non può essere motivata con il riferimento a chiunque sia in possesso di normali facoltà cognitive, dovendo esserne verificata la sussistenza con riguardo all'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Mastroberardino ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Una breve ricognizione della giurisprudenza di legittimità offre utili indicazioni in ordine ala questione sottoposta all'esame della Corte. 2.1. Sul rapporto tra le due fattispecie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a 2 mezzi fraudolenti volti a occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169). Nella prospettiva delineata dalle Sezioni unite di questa Corte, ove compatibile con la struttura della disposizione incriminatrice e con il principio di stretta legalità che deve ispirare la sua interpretazione, «l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile»: pertanto, «i singoli tipi di reato dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio;
conf. Sez. 5, n. 1917 del 18/10/2017, dep. 2018, Bux). In questa prospettiva, il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiede, per la configurabilità del reato di cui al secondo comma dell'art. 2638, cod. pen., «la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui - come nel caso oggi in esame - anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute» (Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271442); in altri termini, l'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza «si realizza con l'impedimento in toto di detto esercizio ovvero [...] con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza. Fuori da questi casi, il mero ritardo che non rechi effettivo e rilevante pregiudizio all'esercizio dell'attività di vigilanza non può essere sussunto nel paradigma punitivo delineato dal secondo comma dell'art. 2638 cod. civ. Interpretazione, questa, che, sul piano sistematico rinviene una sicura conferma nell'art. 187 -quinquiedecies del d. Igs. 24/02/1998, n. 58 (recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che commina la sanzione amministrativa per chi, fuori dei casi previsti dall'art. 2638 cod. civ., non ottemperi nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, non cooperi con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza ovvero ritardi l'esercizio delle stesse: la previsione delle menzionate fattispecie sanzionate solo in via 3 amministrativa è indicativa della più pregnante connotazione lesiva che devono rivestire i fatti penalmente rilevanti in forza del secondo comma dell'art. 2638 cod. civ. Del resto, argomento di segno analogo può trarsi, sempre sul piano dell'interpretazione sistematica, anche dall'art. 306 del d. Igs. 07/09/2005, n. 209 (recante il codice delle assicurazioni private)» (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524). 2.2. Venendo all'elemento soggettivo delle due fattispecie incriminatrici, quella di cui al primo comma, configurante un reato di mera condotta, si caratterizza per il dolo specifico, ossia per il fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, che, nel quadro del paradigma punitivo delineato dalla disposizione, è funzionale è scongiurare un'eccessiva dilatazione della sfera applicativa della fattispecie incriminatrice. Il reato di evento a forma libera di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., che, come si è visto, può avere anche natura omissiva, richiede, sul piano dell'elemento psicologico, il dolo generico, che, naturalmente, deve investire anche l'evento del reato, mentre l'avverbio "consapevolmente", come ritenuto dalla dottrina maggioritaria, vale a escludere il dolo eventuale tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incriminatrice. Una conferma in tal senso si deve, sia pure sul terreno delle false comunicazioni sociali ex art. 2621 cod. civ., alle Sezioni unite di questa Corte, quando hanno chiarito che «per quel che riguarda l'elemento soggettivo, l'avverbio "consapevolmente" precisa e delimita ulteriormente il dolo, che si atteggia certamente come diretto» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803). 3. La motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo offerta dalla sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto secondo cui l'onere motivazionale relativo alla sussistenza del dolo generico è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). Invero, la Corte distrettuale ha richiamato l'esame dibattimentale dell'ispettrice Burelli, la quale, in sintesi, aveva riferito di aver avuto un colloquio telefonico con De AS, che, alle sue 4 richieste, aveva risposto di non sapere nulla della cooperativa, in quanto questa era gestita da altri soci. Nonostante l'insistente richiesta in tal senso, l'ispettrice, che aveva inutilmente cercato di prendere contatto con gli altri soci, non era riuscita a ottenere dall'imputato né un incontro, né documentazione o informazioni utili. Osserva al riguardo il giudice di appello che la condotta in toto non collaborativa mantenuta da De AS ha costituito ostacolo all'attività ispettiva della società amministrata dall'imputato, attività che costituiva espressamente il motivo della richiesta di documentazione, come era chiaro a chiunque fosse in possesso di normali facoltà cognitive (e maggior ragione del legale rappresentante di una società); sottolinea ancora la sentenza impugnata che la finalizzazione dell'istanza all'attività di vigilanza risultava chiaramente dal testo della diffida (acquisito al compendio probatorio) al cui ricevimento l'imputato fece seguire la telefonata all'ispettrice. 4. Le doglianze articolate dal ricorso non inficiano la tenuta logico- argomentativa della sentenza impugnata. La censura che fa leva sul prospettato quid pluris che dovrebbe discendere dall'avverbio "consapevolmente" non coglie nel segno, poiché, come si è visto, il significato normativo di tale avverbio va individuato nell'esclusione del dolo eventuale ai fini del perfezionamento della fattispecie;
peraltro, dal tenore non particolarmente perspicuo del ricorso (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), sembra che lo stesso ricorso identifichi il quid pluris con il dolo generico. D'altra parte, il riconoscimento da parte dei giudici di merito in capo a De AS del dolo diretto è puntualmente motivato facendo riferimento non solo alla "normalità" delle conclusioni che l'imputato ben poteva trarre dalle insistite richieste dell'ispettrice, ma anche dall'univoco tenore della diffida ricevuta da De AS. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 01/03/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 26/09/2019 con la quale il Tribunale di Gorizia Penale Sent. Sez. 5 Num. 21878 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 16/03/2023 aveva dichiarato AT RI De AS responsabile del reato di ostacolo all'attività di vigilanza ex art. 2638, secondo comma, cod. civ. (perché, quale amministratore unico di Edile Progecty Società Cooperativa, aveva consapevolmente ostacolato l'attività ispettiva omettendo, nonostante le reiterate richiesta del revisore incaricato, di porre a disposizione dello stesso la documentazione contabile e societaria necessaria) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione AT RI De AS, attraverso il difensore Avv. Pierluigi Fabbro, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2638, secondo comma, cod. civ. e vizi di motivazione. L'atto di appello aveva dedotto che la norma incriminatrice richiede, per la consumazione del reato, un quid pluris rispetto al semplice ostacolo alle funzioni, ossia che detto ostacolo sia effettuato dalle figure individuate dalla norma "consapevolmente", ossia che l'agente abbia coscienza che il comportamento tenuto ostacola le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e che voglia con il suo comportamento ostacolare dette funzioni, sicché ove manchi la consapevolezza o la relativa prova, il reato non può dirsi consumato. La Corte di appello non ha verificato l'esistenza, in capo all'imputato, di quel quid pluris, in quanto la consapevolezza non può essere motivata con il riferimento a chiunque sia in possesso di normali facoltà cognitive, dovendo esserne verificata la sussistenza con riguardo all'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Mastroberardino ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Una breve ricognizione della giurisprudenza di legittimità offre utili indicazioni in ordine ala questione sottoposta all'esame della Corte. 2.1. Sul rapporto tra le due fattispecie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a 2 mezzi fraudolenti volti a occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169). Nella prospettiva delineata dalle Sezioni unite di questa Corte, ove compatibile con la struttura della disposizione incriminatrice e con il principio di stretta legalità che deve ispirare la sua interpretazione, «l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile»: pertanto, «i singoli tipi di reato dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio;
conf. Sez. 5, n. 1917 del 18/10/2017, dep. 2018, Bux). In questa prospettiva, il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiede, per la configurabilità del reato di cui al secondo comma dell'art. 2638, cod. pen., «la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui - come nel caso oggi in esame - anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute» (Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271442); in altri termini, l'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza «si realizza con l'impedimento in toto di detto esercizio ovvero [...] con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza. Fuori da questi casi, il mero ritardo che non rechi effettivo e rilevante pregiudizio all'esercizio dell'attività di vigilanza non può essere sussunto nel paradigma punitivo delineato dal secondo comma dell'art. 2638 cod. civ. Interpretazione, questa, che, sul piano sistematico rinviene una sicura conferma nell'art. 187 -quinquiedecies del d. Igs. 24/02/1998, n. 58 (recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che commina la sanzione amministrativa per chi, fuori dei casi previsti dall'art. 2638 cod. civ., non ottemperi nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, non cooperi con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza ovvero ritardi l'esercizio delle stesse: la previsione delle menzionate fattispecie sanzionate solo in via 3 amministrativa è indicativa della più pregnante connotazione lesiva che devono rivestire i fatti penalmente rilevanti in forza del secondo comma dell'art. 2638 cod. civ. Del resto, argomento di segno analogo può trarsi, sempre sul piano dell'interpretazione sistematica, anche dall'art. 306 del d. Igs. 07/09/2005, n. 209 (recante il codice delle assicurazioni private)» (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524). 2.2. Venendo all'elemento soggettivo delle due fattispecie incriminatrici, quella di cui al primo comma, configurante un reato di mera condotta, si caratterizza per il dolo specifico, ossia per il fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, che, nel quadro del paradigma punitivo delineato dalla disposizione, è funzionale è scongiurare un'eccessiva dilatazione della sfera applicativa della fattispecie incriminatrice. Il reato di evento a forma libera di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., che, come si è visto, può avere anche natura omissiva, richiede, sul piano dell'elemento psicologico, il dolo generico, che, naturalmente, deve investire anche l'evento del reato, mentre l'avverbio "consapevolmente", come ritenuto dalla dottrina maggioritaria, vale a escludere il dolo eventuale tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incriminatrice. Una conferma in tal senso si deve, sia pure sul terreno delle false comunicazioni sociali ex art. 2621 cod. civ., alle Sezioni unite di questa Corte, quando hanno chiarito che «per quel che riguarda l'elemento soggettivo, l'avverbio "consapevolmente" precisa e delimita ulteriormente il dolo, che si atteggia certamente come diretto» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803). 3. La motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo offerta dalla sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto secondo cui l'onere motivazionale relativo alla sussistenza del dolo generico è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). Invero, la Corte distrettuale ha richiamato l'esame dibattimentale dell'ispettrice Burelli, la quale, in sintesi, aveva riferito di aver avuto un colloquio telefonico con De AS, che, alle sue 4 richieste, aveva risposto di non sapere nulla della cooperativa, in quanto questa era gestita da altri soci. Nonostante l'insistente richiesta in tal senso, l'ispettrice, che aveva inutilmente cercato di prendere contatto con gli altri soci, non era riuscita a ottenere dall'imputato né un incontro, né documentazione o informazioni utili. Osserva al riguardo il giudice di appello che la condotta in toto non collaborativa mantenuta da De AS ha costituito ostacolo all'attività ispettiva della società amministrata dall'imputato, attività che costituiva espressamente il motivo della richiesta di documentazione, come era chiaro a chiunque fosse in possesso di normali facoltà cognitive (e maggior ragione del legale rappresentante di una società); sottolinea ancora la sentenza impugnata che la finalizzazione dell'istanza all'attività di vigilanza risultava chiaramente dal testo della diffida (acquisito al compendio probatorio) al cui ricevimento l'imputato fece seguire la telefonata all'ispettrice. 4. Le doglianze articolate dal ricorso non inficiano la tenuta logico- argomentativa della sentenza impugnata. La censura che fa leva sul prospettato quid pluris che dovrebbe discendere dall'avverbio "consapevolmente" non coglie nel segno, poiché, come si è visto, il significato normativo di tale avverbio va individuato nell'esclusione del dolo eventuale ai fini del perfezionamento della fattispecie;
peraltro, dal tenore non particolarmente perspicuo del ricorso (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), sembra che lo stesso ricorso identifichi il quid pluris con il dolo generico. D'altra parte, il riconoscimento da parte dei giudici di merito in capo a De AS del dolo diretto è puntualmente motivato facendo riferimento non solo alla "normalità" delle conclusioni che l'imputato ben poteva trarre dalle insistite richieste dell'ispettrice, ma anche dall'univoco tenore della diffida ricevuta da De AS. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023.