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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
31/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6909/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1656/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400862-2018 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L401534-2018 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 5550/2022 depositato il 21/10/2022 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1000/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400770 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400770 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400770 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza 1008/2020 pronunciata in data 18/06/2020 la CTP di Messina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per rideterminazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e per anno 2016 per analogo accertamento. Tali atti prendevano spunto dal PVC della
GU di Finanza (07/02/2018) e dalle ulteriori risultanze delle indagini penali (proc. n. 900/2015
Procura di Patti). Avverso tale decisione di annullamento presenta appello l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.
Con diversa decisione, sentenza nr. 1000/2022 pronunciata l'08/4/2022, la CTP di Messina accoglieva il ricorso presentato dalla medesima Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP anno 2014 meglio descritto in epigrafe, anche nei confronti di tale pronuncia deposita appello l'Ufficio delle Entrate.
All'odierna udienza, risultano fissati i due distinti procedimenti scaturenti dagli atti d'appello presentati dall'Agenzia delle Entrate con richiesta di riforma delle rispettive decisioni e, in accoglimento dell'istanza della difesa presentata alla precedente udienza veniva disposta la riunione del fascicolo più recente (Nr. 5550/2022 RGA) al precedente Nr. 6909/2020 RGA.
Le parti concludevano come da verbale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Messina, appellante, per l'accoglimento degli atti di gravame e la riforma, la difesa della contribuente per il rigetto e la conferma delle sentenze di primo grado (indicava presentazione di appello incidentale in relazione alle spese di giudizio).
In esito alla Camera di Consiglio questa Corte di Giustizia di secondo grado pronuncia, come da dispositivo, per l'accoglimento parziale del gravame presentato dall'Agenzia con ciò riformando in parte le corrispondenti decisioni di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Gli avvisi in contestazione derivano dai c.d. redditi da illecito, vale a dire accertamenti positivi di reddito introitati in esito a condotte di rilevanza penale dalle quali il contribuente ottiene prodotto (profitto del reato)
Nella fattispecie viene in rilievo una attività di indagine sviluppata dalla GU di Finanza su delega dell'Autorità Giudiziaria inquirente (Procura di Patti) dalla quale risultava emergere il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso, truffa ai danni dello stato, finalizzati a far riconoscere a soggetti che non erano in realtà nelle condizioni di legge per ottenerli pensioni e/o assegni di invalidità facendo risultare condizioni fisiche di patologie in realtà insussistenti o comunque non gravi da giustificare il riconoscimento.
Da ciò indagini nei confronti di numerose persone che confluivano in un primo riscontro giudiziario con emissione di decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP competente e provvedimenti di misura cautelare personale, successivamente gli atti di indagine conducevano a processo concluso con sentenza di primo grado del 23/09/2024 (non ancora passata in giudicato, acquisita da questa Corte agli atti del presente giudizio)
Tra le persone sottoposte alle indagini, poi imputate, la contribuente Resistente_1 avvocato esercente attività professionale, per condotte ritenute illecite e per tali fatti giudicata in concorso con altri.
Alla stessa gli accertamenti fiscali oggi in contestazione relativi al reddito da illecito derivante da tali condotte, avvisi di accertamento notificati in modo parallelo al giudizio penale e basati anche sull'evidenza probatoria risultante dagli atti di indagine sviluppate dalla GDF e relativi esiti. I redditi di cui agli accertamenti risultano motivati come derivanti da somme indebitamente erogate dall'INPS per invalidità e accompagnamento, ottenute tramite attività delittuose e sentenze fraudolente e tali proventi sono considerati imponibili ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, rientrando nelle categorie di reddito previste dall'art. 6 del
TUIR.
Le sentenze impugnate precisano che l'accertamento risulta effettuato con il metodo induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/73, e il giudice di primo grado ha rilevato che tale procedura è ammessa solo in caso di omessa dichiarazione, ma che tuttavia la contribuente aveva invece presentato le dichiarazioni e relative fatture per gli anni in contestazione, non può dirsi sussistente pertanto il requisito dell'omessa dichiarazione, mentre mancano prove e motivazioni per ripresa a tassazione di somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate, considerando non probante la ricostruzione del reddito effettuata dall'Agenzia tramite indagini bancarie, collegando le somme a proventi illeciti (art. 14, comma 4, L. 537/1993). Nessun rilievo può avere (ai tempi del giudizio di primo grado non risultava ancora emessa sentenza) il provvedimento di sequestro preventivo, irrilevante anche perché avvenuto nel 2017, dopo i periodi d'imposta, da ciò in estrema sintesi l'accoglimento dei ricorsi con annullamento degli avvisi di accertamento e condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
APPELLO E CONTRODEDUZIONI
Gli atti di impugnazione presentati dall'ufficio con richiesta di riforma delle decisioni partono dal presupposto che i giudici di primo grado avrebbero ignorato la causale dei recuperi richiesti dall'ufficio affermando tra l'altro che gli accertamenti si basano su indagini bancarie, mentre dagli atti si rileva come tali indagini erano descritte solo a supporto dell'attività penale, mentre l'accertamento fiscale si fonda esclusivamente sui proventi illeciti derivanti da erogazioni INPS riconosciute come indebite.
Richiamano il decreto di sequestro preventivo (24/11/2017) che descrive la natura illecita dei proventi (si ribadisce che non era stata ancora emessa sentenza) ma non ne trae le conseguenze in termini di tassabilità, creando una frattura logica tra la ricostruzione dei fatti e la decisione finale, anzi nell'atto di appello si afferma che i giudici sembrano escludere la rilevanza fiscale dei proventi in assenza di condanna penale e ciò anche se la normativa e precedenti consolidati prevedono che i proventi illeciti siano comunque imponibili, anche senza sentenza definitiva, se qualificabili come redditi ai sensi dell'art. 6 del TUIR.
La base imponibile che ne consegue comprende tutto ciò che è derivato dalla commissione del reato, anche in assenza di una sentenza di condanna, in quanto i proventi illeciti sono comunque imponibili.
Di fatto, sostiene l'ufficio, i giudici di primo grado non hanno considerato la causale dei recuperi fiscali, pur avendo riconosciuto che l'accertamento riguarda proventi da attività illecite ex art. 14, comma 4, Legge
537/93 e questo è contraddittorio, perché da un lato si prende atto della natura illecita, ma dall'altro si ignora il motivo per cui tali somme sono state portate a tassazione.
Il riferimento procedurale è all'art. 39, comma 2, lett. d) del DPR 600/73, evidenziando irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, elemento che legittima il ricorso a tale procedura in esito alla quale l'ufficio ha fornito prova dettagliata e motivata della responsabilità tributaria mentre la contribuente non ha fornito elementi utili a contrastare i rilievi tributari fiscali.
L'ufficio evidenzia pertanto come gli avvisi di accertamento in contestazione rechino motivazione puntuale con indicazione delle ragioni giuridiche e fattuali che hanno condotto al recupero a tassazione di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza oggetto di impugnazione, gli atti impositivi si fondano su elementi probatori precisi, desunti dagli atti di indagine penale, espressamente richiamati nel processo verbale di constatazione (PVC) redatto in data 07/02/2018 dalla GU di Finanza – Tenenza di Patti.
Nelle memorie – controdeduzioni - la difesa ribadisce la validità delle sentenze che hanno annullato gli atti di pretesa tributaria evidenziando la completezza di motivazione nell'esposizione delle decisioni di primo grado e richiamando le irregolarità nella procedura di accertamento seguita poiché la contribuente risultava aver adempiuto agli impegni contributivi presentando le relative dichiarazioni e contestando la utilizzabilità e la rilevanza degli atti confluiti nel processo penale così come valutato dalla CTP di primo grado anche considerando l'indeterminatezza del riscontro reddituale dato il concorso nel reato e l'attività svolta posto che le somme erogate sono considerate per intero ma in realtà alla contribuente (che svolge attività di avvocato) finiscono solo in parte come onorari. Ne deriva la irritualità ed indeterminatezza degli accertamenti e la correttezza delle decisioni di primo grado da confermare ponendo le spese anche del presente grado di giudizio sull'ufficio.
La difesa indica in intestazione la qualificazione dell'atto anche come appello incidentale ma, a ben vedere, la richiesta riguarda solo le spese di lite da liquidare in giudizio, non avendo peraltro la parte ragioni di contestazione nei confronti del deciso in primo grado in quanto le due sentenze hanno accolto integralmente i ricorsi presentati anche con riferimento alle spese del giudizio.
REDDITO DA REATO
Primo punto da esaminare è la sussistenza di fatti illeciti che Generano profitto e la loro assoggettabilità
a valutazione di reddito tassabile
Va detto che gli avvisi di accertamento in contestazione e le sentenze della CTP muovono da dati fattuali relativi alla valutazione del PVC della GU di Finanza che prende le mosse dagli esiti di indagine delegati dalla Procura presso il Tribunale di Patti e da quanto risultante nel provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP, atto giudiziario comunque ancora relativo alla fase investigativa con valenza decisoria esclusivamente finalizzata al prosieguo degli accertamenti.
Ben diversa è la portata di quanto risultante al presente giudizio ove è stata acquisita la decisione di primo grado del Tribunale Penale, esito di accertamento dibattimentale in contraddittorio tra le parti e con valenza decisoria anche se non definitiva. Non si può non tenerne conto e fare base da tali risultanze ai fini della ricostruzione dei fatti e del conseguente ricostruzione del profitto oggi da valutare come conseguenza reddituale.
Per fare ciò bisogna però bisogna ricordare come la Corte di cassazione, con la sentenza n. 829 del 13 gennaio 2023, ha consolidato ulteriormente l'indirizzo sulla legittima tassabilità di redditi originati da illecito, radicando il il principio secondo cui gli illeciti determinano un incremento patrimoniale, che estende la capacità contributiva del soggetto, determinando un maggior reddito (inquadrabile nella categoria dei "redditi diversi") quale provento illecito (articolo 14, legge n. 537/1993 e successive modificazioni).
La decisione muove dal quadro normativo costituito dall'articolo 14, comma 4, legge n. 537/1993, che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva "Nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”.
Il principio, reiterato dalla Corte, è quello secondo cui i proventi derivanti da fatti illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir, vanno, comunque, considerati come redditi diversi, in base a quanto espressamente stabilito dall'articolo 36, comma 34-bis, del Dl n. 223/2006, norma quest'ultima avente efficacia retroattiva, in quanto interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993 (Cassazione, nn. 18111/2009 e 31026/2017).
Riguardo, invece, all'aspetto di diritto divenuto più importante (e più rilevante ai fini dell'odierna decisione) la Corte ha conferito continuità all'altro principio secondo cui non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (cfr. Cassazione, n.
6093/2022).
Non occorre dunque che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo.
Il cosiddetto “pretium sceleris” si deve quindi sempre considerare come reddito imponibile, dovendo assoggettarsi a tassazione ogni tipo di proventi illeciti. Il reddito derivante dagli illeciti, essendo il reddito un dato economico e non giuridico è dunque comunque tassabile. Per chi commette delitti da cui deriva un determinato provento non vige, in sostanza, alcuna immunità fiscale. In base all'articolo 53 della Costituzione, infatti, ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche. E vi deve dunque contribuire (a maggior ragione) anche chi delinque, o comunque ottiene proventi da attività illecite, e l'importanza di una tale azione di contrasto rileva sotto vari profili, sia latu sensu etico, come reazione a comportamenti riprovevoli, sia economico/giuridico, come giusta imposizione su redditi comunque non dichiarati.
Ciò premesso va detto esaminando gli atti del presente giudizio che risultano evidenti gli esiti degli accertamenti scaturenti dalle indagini effettuate dalla Procura di Patti, gli accordi intercorsi tra le persone prima indagate e poi imputate e le finalità intese ad ottenere indebite (perché non spettanti) somme a titolo di assistenza per invalidità.
E' poi evidente che , come seguito naturale, che tali condotte risultano finalizzate al profitto, alla riscossione di somme per indennità e per riconoscimento di invalidità in realtà non dovuta, e ciò si risolve in introito che costituisce reddito per le persone partecipi agli accordi illeciti.
La sentenza penale si è già ampiamente detto, non risulta passata in giudicato, ma se ciò non incide sulla rilevanza della stessa ai fini della presente decisione per quanto riguarda le condanne decise in sede penale, va anche detto che per le pronunce di assoluzione va verificato se l'accertamento del Giudice penale sia stato per l'insussistenza del fatto (cosa che esclude in toto l'esistenza di un profitto, quantomeno di un profitto illecito) o perché l'imputato non lo ha commesso (formula ma che lascia intatta la sussistenza di un profitto oggettivo) mentre resta indenne il corrispondente accertamento tributario ove la formula assolutiva risulti per assenza dell'elemento psicologico, per irrilevanza penale della condotta, o per il trascorrere del tempo (prescrizione del reato, difetto di querela ove prevista), perché in tal caso l'assoluzione in sede penale non incide in alcun modo nel giudizio sulla sussistenza di un profitto che, sebbene non risultante da illecito, può risultare comunque illegittimo.
LEGITTIMITÀ DELLA RICOSTRUZIONE PER METODO INDUTTIVO
Il Giudice di primo grado pronuncia in modo non condivisibile per l'illegittimità dell'attività di verifica
(con conseguente nullità dell'esito dell'accertamento). Tale punto della sentenza deve essere riformato in quanto la sussistenza di fatti indice di un profitto illecito (o comunque illegittimo) si risolve in scritture contabili non rispondenti alla veridicità dei riscontri reddituali all'attività professionale e legittima, pertanto, l'attività di ricostruzione del reddito con metodo induttivo.
Va detto infatti che l'accertamento d'ufficio è da ritenersi attivabile sia in caso di dichiarazione omessa sia in quello di dichiarazione non valida e/o inattendibile e l'ufficio può determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni e di prescindere dalle risultanze della dichiarazione (se presentata) e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute, così da accertare induttivamente il maggior reddito, utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione gravità e concordanza di cui all'art. 2729 del c.c.
Se così è non rileva in alcun modo, alla luce degli esiti di verifica, la sussistenza o meno di indagini bancarie (il cui rilievo risulta limitato al giudizio penale) in quanto l'attività di ricostruzione in sede tributaria si basa su diversi e conducenti elementi e presunzioni, sul punto il giudice di primo grado non può essere recepito allorché afferma la rilevanza della impossibilità di condividere gli accertamenti bancari.
Con la sentenza n. 2873/2017 la Cassazione ha affermato che “Il potere dell'Amministrazione finanziaria, se esercitato nell'ambito delle previsioni di legge, di scegliere discrezionalmente il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto, è insindacabile, di talché il contribuente, in assenza di pregiudizio sostanziale, non ha titolo a dolersi della scelta operata. Orbene, nell'odierna procedura non vi è dubbio, alla luce degli esiti degli accertamenti di indagine penale confluiti parallelamente nella contestazione di fatti di reato (con esito di condanna in primo grado come da sentenza acquisita in atti) e nel PVC della GdF in sede tributaria dal quale sono scaturiti gli avvisi di accertamento oggi in contestazione, che le scritture contabili tenute dalla professionista Resistente_1 (avvocato) non abbiano riportato movimentazioni rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito, trattandosi di somme qualificabili come profitto da illecito penale.
IL QUANTUM DI REDDITO
Riconosciuta la validità della metodologia induttiva della ricostruzione risulta errato pensare che debba essere dimostrata una ricaduta sistematica tra il fatto di reato accertato in sede penale, e la verifica tributaria reddituale corrispondente come reddito da illecito.
Al contrario il procedimento di riscontro è inverso e la sussistenza (provata) di un reddito da illecito da sottoporre a tassazione legittima una ricostruzione complessiva che deve intendersi sganciata dal dato prettamente aritmetico del riscontro della contestazione del reato ma che può (e deve) muoversi autonomamente sui binari delle modalità di accertamento induttivo seguiti in sede tributaria.
Ciò in quanto va considerato l'inquadramento dei redditi illeciti tra i redditi diversi per espressa previsione normativa, e ciò legittima l'agenzia delle Entrate a fare riferimento al metodo induttivo previsto per gli accertamenti in tema di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo senza necessità di fare ricorso al metodo analitico basato sul principio di cassa
Le indagini finanziarie sono state effettuate seguendo le norme e le finalità del giudizio penale mentre l'attività di accertamento fiscale interviene solo in tempi successivi, valorizzando l'esito delle indagini penali ma seguendo gli schemi propri dell'accertamento tributario, prendendo le mosse da quanto indebitamente erogato dall'INPS come somme per invalidità -totale e parziale ed accompagnamento- nelle procedure attenzionate dalla GU di Finanza e riconosciute come condotte truffaldine ai danni dell'ente
Da ciò la ricostruzione del reddito tenuto conto che per gli specifici fatti per i quali la contribuente Resistente_1 è stata assolta in sede penale, come già detto, va verificata la formula di assoluzione perché per le questioni procedurali (prescrizione) o collegate all'elemento psicologico (dolo) o per eventuali problematiche collegate alle dinamiche processuali penali (notifica atti, ecc.) l'aspetto del profitto ingiusto risulta del tutto inalterato dalla condotta riscontrata e resta salva la ricostruzione effettuata, legittimamente, con procedura induttiva.
Quanto ai capi di imputazione per i quali risulta sentenza di condanna va detto che la ricostruzione induttiva valuta il profitto unitariamente considerato in quanto in tali termini si pone l'accrescimento patrimoniale a prescindere dalle eventuali e successive frammentazioni tenuto conto altresì che nella ricostruzione contabile rientrano aspetti ultronei quali il riconoscimento di onorari concordati. Si rileva come la contribuente Resistente_1 sia stata condannata anche per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e falso, contestato al capo A del processo penale, condotta illecita che accomuna, anche sotto il profilo reddituale dell'illecito profitto che indirettamente deriva dai reati fine contestati le responsabilità dei soggetti coinvolti.
Se così è la quantificazione fatta per via induttiva deve essere qualificata come conforme alle norme di legge facendo base dalla ricostruzione dei dati acquisiti dalla GU di Finanza (sulla cui utilizzabilità in sede tributaria si è già detto) che attestano, elemento decisivo, una capacità reddituale non conforme alle dichiarazioni presentate, accertata con modalità di verifica previste dalla normativa in materia ed in applicazione dei criteri di determinazione induttiva, ed allora, in conclusione, la verifica del reddito della contribuente come risulta dall'accertamento della GDF, recepito nell'atto di accertamento oggi in contestazione, deve considerarsi valido e pienamente motivato dai criteri utilizzati legislativamente previsti. ACCERTAMENTO IRAP
Sul punto specifico le sentenze di primo grado sono carenti nella motivazione, decidendo per annullare integralmente gli avvisi di accertamento in contestazione, la prima decisione, in relazione all'imposta IRAP contestata, va confermata per le ragioni che seguono.
Sostiene l'ufficio nelle motivazioni di gravame che i verbalizzanti hanno dimostrato l'esistenza di un'attività professionale esercitata mediante una complessa ed articolata organizzazione, che si è avvalsa in modo non occasionale della collaborazione prestata dai numerosi soggetti coinvolti e indagati e che ciò prova la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446.
Tale assunto non può essere condiviso tenuto conto che non può sovrapporsi l'organizzazione finalizzata alla commissione dei reati con la struttura professionale che, invece non presenta (o comunque resta indimostrata) organizzazione fiscalmente rilevante ai fini IRAP.
Invero, a mente dell'art. 2 del D. Lgs. 446/97 presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione i servizi.
La Corte costituzionale con sentenza numero 156 del 10 maggio 2001, con riferimento alla norma predetta, ha precisato "È evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 446 del 97, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero la prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa"
Orbene, l'attività professionale dell'avvocato Resistente_1, riconducibile alla categoria del lavoro autonomo, risulta esercitata dalla contribuente come persona fisica, in assenza di organizzazione. Non risultano in atti elementi che evidenziano l'esistenza di una struttura operativa, e sembra emergere attività lavorativa svolta da un lavoratore autonomo agevolmente riconducibile a quella tipologia di soggetto che la
Consulta ha ritenuto non avere i requisiti di un contribuente passivo ai fini IRAP. Sul punto, pertanto, va confermata la sentenza di primo grado ed annullate le voci relative negli avvisi di accertamento.
SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice d'appello allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del giudizio alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sui costi della lite (sul punto Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775)
La valutazione della soccombenza opera, pertanto, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (diversamente in caso di conferma della sentenza impugnata, ove la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Tenuto conto di ciò va detto che questa Commissione ha accolto l'appello proposto ribaltando la prima decisione e sebbene ciò non possa certamente risolversi in un concetto di soccombenza reciproca (che ha altra valenza, in particolare in tema di accoglimento parziale) deve comunque spingere ad una valutazione di compensazione delle spese di giudizio per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. Si consideri infatti che la sentenza di primo grado, nel suo esito, dimostra la parziale fondatezza delle ragioni della parte che vede riconosciute le proprie istanze in tale grado di giudizio (e giustifica per ciò solo l'esenzione dalle spese affrontate con buon esito) mentre certamente alla stessa non possono essere poi addossati neanche gli oneri di spesa per aver resistito ad un gravame presentato avverso una sentenza che aveva riconosciuto le ragioni (il diritto di resistere non può essere negato né penalizzato in termini di costi e non si può chiedere alla parte un giudizio prognostico sulla propria soccombenza in appello in riforma della prima decisione).
D'altro canto, la riforma della decisione in appello costituisce di per sé una “eccezione” nell'iter del giudizio e dunque giustifica una applicazione del criterio di eccezionalità previsto all'art.15 comma 2, D.lgs.
546/92.
Pertanto, dato l'iter del giudizio complessivo con riforma della prima decisione, questa commissione ritiene di dover compensare gli oneri complessivi di giudizio tra le parti, tenuto conto altresì che l'accoglimento del gravame resta parziale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria della Sicilia di secondo grado, sezione 10 distaccata di Messina decidendo sugli appelli proposti dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, direzione di Messina, avverso le sentenze della CTP di Messina nr.1008/2020 pronunciata in data 18/06/2020 e nr.1000/2022 pronunciata l'08/4/2022, riuniti i procedimenti derivanti dalle due impugnazioni al giudizio di appello recante nr.6909/2020
ACCOGLIE PARZIALMENTE il gravame proposto e per l'effetto in riforma delle sentenze dichiara validi ed efficaci gli avvisi di accertamento in contestazione con riferimento alle imposte IRPEF, IVA e ADDIZIONALI –
RIGETTA l'appello proposto limitatamente alle imposte IRAP ricomprese negli avvisi di accertamento già annullate in primo grado. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
31/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, AT
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6909/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1656/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400862-2018 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L401534-2018 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 5550/2022 depositato il 21/10/2022 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1000/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400770 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400770 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400770 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza 1008/2020 pronunciata in data 18/06/2020 la CTP di Messina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per rideterminazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e per anno 2016 per analogo accertamento. Tali atti prendevano spunto dal PVC della
GU di Finanza (07/02/2018) e dalle ulteriori risultanze delle indagini penali (proc. n. 900/2015
Procura di Patti). Avverso tale decisione di annullamento presenta appello l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.
Con diversa decisione, sentenza nr. 1000/2022 pronunciata l'08/4/2022, la CTP di Messina accoglieva il ricorso presentato dalla medesima Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP anno 2014 meglio descritto in epigrafe, anche nei confronti di tale pronuncia deposita appello l'Ufficio delle Entrate.
All'odierna udienza, risultano fissati i due distinti procedimenti scaturenti dagli atti d'appello presentati dall'Agenzia delle Entrate con richiesta di riforma delle rispettive decisioni e, in accoglimento dell'istanza della difesa presentata alla precedente udienza veniva disposta la riunione del fascicolo più recente (Nr. 5550/2022 RGA) al precedente Nr. 6909/2020 RGA.
Le parti concludevano come da verbale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Messina, appellante, per l'accoglimento degli atti di gravame e la riforma, la difesa della contribuente per il rigetto e la conferma delle sentenze di primo grado (indicava presentazione di appello incidentale in relazione alle spese di giudizio).
In esito alla Camera di Consiglio questa Corte di Giustizia di secondo grado pronuncia, come da dispositivo, per l'accoglimento parziale del gravame presentato dall'Agenzia con ciò riformando in parte le corrispondenti decisioni di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Gli avvisi in contestazione derivano dai c.d. redditi da illecito, vale a dire accertamenti positivi di reddito introitati in esito a condotte di rilevanza penale dalle quali il contribuente ottiene prodotto (profitto del reato)
Nella fattispecie viene in rilievo una attività di indagine sviluppata dalla GU di Finanza su delega dell'Autorità Giudiziaria inquirente (Procura di Patti) dalla quale risultava emergere il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso, truffa ai danni dello stato, finalizzati a far riconoscere a soggetti che non erano in realtà nelle condizioni di legge per ottenerli pensioni e/o assegni di invalidità facendo risultare condizioni fisiche di patologie in realtà insussistenti o comunque non gravi da giustificare il riconoscimento.
Da ciò indagini nei confronti di numerose persone che confluivano in un primo riscontro giudiziario con emissione di decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP competente e provvedimenti di misura cautelare personale, successivamente gli atti di indagine conducevano a processo concluso con sentenza di primo grado del 23/09/2024 (non ancora passata in giudicato, acquisita da questa Corte agli atti del presente giudizio)
Tra le persone sottoposte alle indagini, poi imputate, la contribuente Resistente_1 avvocato esercente attività professionale, per condotte ritenute illecite e per tali fatti giudicata in concorso con altri.
Alla stessa gli accertamenti fiscali oggi in contestazione relativi al reddito da illecito derivante da tali condotte, avvisi di accertamento notificati in modo parallelo al giudizio penale e basati anche sull'evidenza probatoria risultante dagli atti di indagine sviluppate dalla GDF e relativi esiti. I redditi di cui agli accertamenti risultano motivati come derivanti da somme indebitamente erogate dall'INPS per invalidità e accompagnamento, ottenute tramite attività delittuose e sentenze fraudolente e tali proventi sono considerati imponibili ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, rientrando nelle categorie di reddito previste dall'art. 6 del
TUIR.
Le sentenze impugnate precisano che l'accertamento risulta effettuato con il metodo induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/73, e il giudice di primo grado ha rilevato che tale procedura è ammessa solo in caso di omessa dichiarazione, ma che tuttavia la contribuente aveva invece presentato le dichiarazioni e relative fatture per gli anni in contestazione, non può dirsi sussistente pertanto il requisito dell'omessa dichiarazione, mentre mancano prove e motivazioni per ripresa a tassazione di somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate, considerando non probante la ricostruzione del reddito effettuata dall'Agenzia tramite indagini bancarie, collegando le somme a proventi illeciti (art. 14, comma 4, L. 537/1993). Nessun rilievo può avere (ai tempi del giudizio di primo grado non risultava ancora emessa sentenza) il provvedimento di sequestro preventivo, irrilevante anche perché avvenuto nel 2017, dopo i periodi d'imposta, da ciò in estrema sintesi l'accoglimento dei ricorsi con annullamento degli avvisi di accertamento e condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
APPELLO E CONTRODEDUZIONI
Gli atti di impugnazione presentati dall'ufficio con richiesta di riforma delle decisioni partono dal presupposto che i giudici di primo grado avrebbero ignorato la causale dei recuperi richiesti dall'ufficio affermando tra l'altro che gli accertamenti si basano su indagini bancarie, mentre dagli atti si rileva come tali indagini erano descritte solo a supporto dell'attività penale, mentre l'accertamento fiscale si fonda esclusivamente sui proventi illeciti derivanti da erogazioni INPS riconosciute come indebite.
Richiamano il decreto di sequestro preventivo (24/11/2017) che descrive la natura illecita dei proventi (si ribadisce che non era stata ancora emessa sentenza) ma non ne trae le conseguenze in termini di tassabilità, creando una frattura logica tra la ricostruzione dei fatti e la decisione finale, anzi nell'atto di appello si afferma che i giudici sembrano escludere la rilevanza fiscale dei proventi in assenza di condanna penale e ciò anche se la normativa e precedenti consolidati prevedono che i proventi illeciti siano comunque imponibili, anche senza sentenza definitiva, se qualificabili come redditi ai sensi dell'art. 6 del TUIR.
La base imponibile che ne consegue comprende tutto ciò che è derivato dalla commissione del reato, anche in assenza di una sentenza di condanna, in quanto i proventi illeciti sono comunque imponibili.
Di fatto, sostiene l'ufficio, i giudici di primo grado non hanno considerato la causale dei recuperi fiscali, pur avendo riconosciuto che l'accertamento riguarda proventi da attività illecite ex art. 14, comma 4, Legge
537/93 e questo è contraddittorio, perché da un lato si prende atto della natura illecita, ma dall'altro si ignora il motivo per cui tali somme sono state portate a tassazione.
Il riferimento procedurale è all'art. 39, comma 2, lett. d) del DPR 600/73, evidenziando irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, elemento che legittima il ricorso a tale procedura in esito alla quale l'ufficio ha fornito prova dettagliata e motivata della responsabilità tributaria mentre la contribuente non ha fornito elementi utili a contrastare i rilievi tributari fiscali.
L'ufficio evidenzia pertanto come gli avvisi di accertamento in contestazione rechino motivazione puntuale con indicazione delle ragioni giuridiche e fattuali che hanno condotto al recupero a tassazione di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza oggetto di impugnazione, gli atti impositivi si fondano su elementi probatori precisi, desunti dagli atti di indagine penale, espressamente richiamati nel processo verbale di constatazione (PVC) redatto in data 07/02/2018 dalla GU di Finanza – Tenenza di Patti.
Nelle memorie – controdeduzioni - la difesa ribadisce la validità delle sentenze che hanno annullato gli atti di pretesa tributaria evidenziando la completezza di motivazione nell'esposizione delle decisioni di primo grado e richiamando le irregolarità nella procedura di accertamento seguita poiché la contribuente risultava aver adempiuto agli impegni contributivi presentando le relative dichiarazioni e contestando la utilizzabilità e la rilevanza degli atti confluiti nel processo penale così come valutato dalla CTP di primo grado anche considerando l'indeterminatezza del riscontro reddituale dato il concorso nel reato e l'attività svolta posto che le somme erogate sono considerate per intero ma in realtà alla contribuente (che svolge attività di avvocato) finiscono solo in parte come onorari. Ne deriva la irritualità ed indeterminatezza degli accertamenti e la correttezza delle decisioni di primo grado da confermare ponendo le spese anche del presente grado di giudizio sull'ufficio.
La difesa indica in intestazione la qualificazione dell'atto anche come appello incidentale ma, a ben vedere, la richiesta riguarda solo le spese di lite da liquidare in giudizio, non avendo peraltro la parte ragioni di contestazione nei confronti del deciso in primo grado in quanto le due sentenze hanno accolto integralmente i ricorsi presentati anche con riferimento alle spese del giudizio.
REDDITO DA REATO
Primo punto da esaminare è la sussistenza di fatti illeciti che Generano profitto e la loro assoggettabilità
a valutazione di reddito tassabile
Va detto che gli avvisi di accertamento in contestazione e le sentenze della CTP muovono da dati fattuali relativi alla valutazione del PVC della GU di Finanza che prende le mosse dagli esiti di indagine delegati dalla Procura presso il Tribunale di Patti e da quanto risultante nel provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP, atto giudiziario comunque ancora relativo alla fase investigativa con valenza decisoria esclusivamente finalizzata al prosieguo degli accertamenti.
Ben diversa è la portata di quanto risultante al presente giudizio ove è stata acquisita la decisione di primo grado del Tribunale Penale, esito di accertamento dibattimentale in contraddittorio tra le parti e con valenza decisoria anche se non definitiva. Non si può non tenerne conto e fare base da tali risultanze ai fini della ricostruzione dei fatti e del conseguente ricostruzione del profitto oggi da valutare come conseguenza reddituale.
Per fare ciò bisogna però bisogna ricordare come la Corte di cassazione, con la sentenza n. 829 del 13 gennaio 2023, ha consolidato ulteriormente l'indirizzo sulla legittima tassabilità di redditi originati da illecito, radicando il il principio secondo cui gli illeciti determinano un incremento patrimoniale, che estende la capacità contributiva del soggetto, determinando un maggior reddito (inquadrabile nella categoria dei "redditi diversi") quale provento illecito (articolo 14, legge n. 537/1993 e successive modificazioni).
La decisione muove dal quadro normativo costituito dall'articolo 14, comma 4, legge n. 537/1993, che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva "Nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”.
Il principio, reiterato dalla Corte, è quello secondo cui i proventi derivanti da fatti illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir, vanno, comunque, considerati come redditi diversi, in base a quanto espressamente stabilito dall'articolo 36, comma 34-bis, del Dl n. 223/2006, norma quest'ultima avente efficacia retroattiva, in quanto interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993 (Cassazione, nn. 18111/2009 e 31026/2017).
Riguardo, invece, all'aspetto di diritto divenuto più importante (e più rilevante ai fini dell'odierna decisione) la Corte ha conferito continuità all'altro principio secondo cui non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (cfr. Cassazione, n.
6093/2022).
Non occorre dunque che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo.
Il cosiddetto “pretium sceleris” si deve quindi sempre considerare come reddito imponibile, dovendo assoggettarsi a tassazione ogni tipo di proventi illeciti. Il reddito derivante dagli illeciti, essendo il reddito un dato economico e non giuridico è dunque comunque tassabile. Per chi commette delitti da cui deriva un determinato provento non vige, in sostanza, alcuna immunità fiscale. In base all'articolo 53 della Costituzione, infatti, ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche. E vi deve dunque contribuire (a maggior ragione) anche chi delinque, o comunque ottiene proventi da attività illecite, e l'importanza di una tale azione di contrasto rileva sotto vari profili, sia latu sensu etico, come reazione a comportamenti riprovevoli, sia economico/giuridico, come giusta imposizione su redditi comunque non dichiarati.
Ciò premesso va detto esaminando gli atti del presente giudizio che risultano evidenti gli esiti degli accertamenti scaturenti dalle indagini effettuate dalla Procura di Patti, gli accordi intercorsi tra le persone prima indagate e poi imputate e le finalità intese ad ottenere indebite (perché non spettanti) somme a titolo di assistenza per invalidità.
E' poi evidente che , come seguito naturale, che tali condotte risultano finalizzate al profitto, alla riscossione di somme per indennità e per riconoscimento di invalidità in realtà non dovuta, e ciò si risolve in introito che costituisce reddito per le persone partecipi agli accordi illeciti.
La sentenza penale si è già ampiamente detto, non risulta passata in giudicato, ma se ciò non incide sulla rilevanza della stessa ai fini della presente decisione per quanto riguarda le condanne decise in sede penale, va anche detto che per le pronunce di assoluzione va verificato se l'accertamento del Giudice penale sia stato per l'insussistenza del fatto (cosa che esclude in toto l'esistenza di un profitto, quantomeno di un profitto illecito) o perché l'imputato non lo ha commesso (formula ma che lascia intatta la sussistenza di un profitto oggettivo) mentre resta indenne il corrispondente accertamento tributario ove la formula assolutiva risulti per assenza dell'elemento psicologico, per irrilevanza penale della condotta, o per il trascorrere del tempo (prescrizione del reato, difetto di querela ove prevista), perché in tal caso l'assoluzione in sede penale non incide in alcun modo nel giudizio sulla sussistenza di un profitto che, sebbene non risultante da illecito, può risultare comunque illegittimo.
LEGITTIMITÀ DELLA RICOSTRUZIONE PER METODO INDUTTIVO
Il Giudice di primo grado pronuncia in modo non condivisibile per l'illegittimità dell'attività di verifica
(con conseguente nullità dell'esito dell'accertamento). Tale punto della sentenza deve essere riformato in quanto la sussistenza di fatti indice di un profitto illecito (o comunque illegittimo) si risolve in scritture contabili non rispondenti alla veridicità dei riscontri reddituali all'attività professionale e legittima, pertanto, l'attività di ricostruzione del reddito con metodo induttivo.
Va detto infatti che l'accertamento d'ufficio è da ritenersi attivabile sia in caso di dichiarazione omessa sia in quello di dichiarazione non valida e/o inattendibile e l'ufficio può determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni e di prescindere dalle risultanze della dichiarazione (se presentata) e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute, così da accertare induttivamente il maggior reddito, utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione gravità e concordanza di cui all'art. 2729 del c.c.
Se così è non rileva in alcun modo, alla luce degli esiti di verifica, la sussistenza o meno di indagini bancarie (il cui rilievo risulta limitato al giudizio penale) in quanto l'attività di ricostruzione in sede tributaria si basa su diversi e conducenti elementi e presunzioni, sul punto il giudice di primo grado non può essere recepito allorché afferma la rilevanza della impossibilità di condividere gli accertamenti bancari.
Con la sentenza n. 2873/2017 la Cassazione ha affermato che “Il potere dell'Amministrazione finanziaria, se esercitato nell'ambito delle previsioni di legge, di scegliere discrezionalmente il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto, è insindacabile, di talché il contribuente, in assenza di pregiudizio sostanziale, non ha titolo a dolersi della scelta operata. Orbene, nell'odierna procedura non vi è dubbio, alla luce degli esiti degli accertamenti di indagine penale confluiti parallelamente nella contestazione di fatti di reato (con esito di condanna in primo grado come da sentenza acquisita in atti) e nel PVC della GdF in sede tributaria dal quale sono scaturiti gli avvisi di accertamento oggi in contestazione, che le scritture contabili tenute dalla professionista Resistente_1 (avvocato) non abbiano riportato movimentazioni rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito, trattandosi di somme qualificabili come profitto da illecito penale.
IL QUANTUM DI REDDITO
Riconosciuta la validità della metodologia induttiva della ricostruzione risulta errato pensare che debba essere dimostrata una ricaduta sistematica tra il fatto di reato accertato in sede penale, e la verifica tributaria reddituale corrispondente come reddito da illecito.
Al contrario il procedimento di riscontro è inverso e la sussistenza (provata) di un reddito da illecito da sottoporre a tassazione legittima una ricostruzione complessiva che deve intendersi sganciata dal dato prettamente aritmetico del riscontro della contestazione del reato ma che può (e deve) muoversi autonomamente sui binari delle modalità di accertamento induttivo seguiti in sede tributaria.
Ciò in quanto va considerato l'inquadramento dei redditi illeciti tra i redditi diversi per espressa previsione normativa, e ciò legittima l'agenzia delle Entrate a fare riferimento al metodo induttivo previsto per gli accertamenti in tema di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo senza necessità di fare ricorso al metodo analitico basato sul principio di cassa
Le indagini finanziarie sono state effettuate seguendo le norme e le finalità del giudizio penale mentre l'attività di accertamento fiscale interviene solo in tempi successivi, valorizzando l'esito delle indagini penali ma seguendo gli schemi propri dell'accertamento tributario, prendendo le mosse da quanto indebitamente erogato dall'INPS come somme per invalidità -totale e parziale ed accompagnamento- nelle procedure attenzionate dalla GU di Finanza e riconosciute come condotte truffaldine ai danni dell'ente
Da ciò la ricostruzione del reddito tenuto conto che per gli specifici fatti per i quali la contribuente Resistente_1 è stata assolta in sede penale, come già detto, va verificata la formula di assoluzione perché per le questioni procedurali (prescrizione) o collegate all'elemento psicologico (dolo) o per eventuali problematiche collegate alle dinamiche processuali penali (notifica atti, ecc.) l'aspetto del profitto ingiusto risulta del tutto inalterato dalla condotta riscontrata e resta salva la ricostruzione effettuata, legittimamente, con procedura induttiva.
Quanto ai capi di imputazione per i quali risulta sentenza di condanna va detto che la ricostruzione induttiva valuta il profitto unitariamente considerato in quanto in tali termini si pone l'accrescimento patrimoniale a prescindere dalle eventuali e successive frammentazioni tenuto conto altresì che nella ricostruzione contabile rientrano aspetti ultronei quali il riconoscimento di onorari concordati. Si rileva come la contribuente Resistente_1 sia stata condannata anche per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e falso, contestato al capo A del processo penale, condotta illecita che accomuna, anche sotto il profilo reddituale dell'illecito profitto che indirettamente deriva dai reati fine contestati le responsabilità dei soggetti coinvolti.
Se così è la quantificazione fatta per via induttiva deve essere qualificata come conforme alle norme di legge facendo base dalla ricostruzione dei dati acquisiti dalla GU di Finanza (sulla cui utilizzabilità in sede tributaria si è già detto) che attestano, elemento decisivo, una capacità reddituale non conforme alle dichiarazioni presentate, accertata con modalità di verifica previste dalla normativa in materia ed in applicazione dei criteri di determinazione induttiva, ed allora, in conclusione, la verifica del reddito della contribuente come risulta dall'accertamento della GDF, recepito nell'atto di accertamento oggi in contestazione, deve considerarsi valido e pienamente motivato dai criteri utilizzati legislativamente previsti. ACCERTAMENTO IRAP
Sul punto specifico le sentenze di primo grado sono carenti nella motivazione, decidendo per annullare integralmente gli avvisi di accertamento in contestazione, la prima decisione, in relazione all'imposta IRAP contestata, va confermata per le ragioni che seguono.
Sostiene l'ufficio nelle motivazioni di gravame che i verbalizzanti hanno dimostrato l'esistenza di un'attività professionale esercitata mediante una complessa ed articolata organizzazione, che si è avvalsa in modo non occasionale della collaborazione prestata dai numerosi soggetti coinvolti e indagati e che ciò prova la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446.
Tale assunto non può essere condiviso tenuto conto che non può sovrapporsi l'organizzazione finalizzata alla commissione dei reati con la struttura professionale che, invece non presenta (o comunque resta indimostrata) organizzazione fiscalmente rilevante ai fini IRAP.
Invero, a mente dell'art. 2 del D. Lgs. 446/97 presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione i servizi.
La Corte costituzionale con sentenza numero 156 del 10 maggio 2001, con riferimento alla norma predetta, ha precisato "È evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 446 del 97, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero la prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa"
Orbene, l'attività professionale dell'avvocato Resistente_1, riconducibile alla categoria del lavoro autonomo, risulta esercitata dalla contribuente come persona fisica, in assenza di organizzazione. Non risultano in atti elementi che evidenziano l'esistenza di una struttura operativa, e sembra emergere attività lavorativa svolta da un lavoratore autonomo agevolmente riconducibile a quella tipologia di soggetto che la
Consulta ha ritenuto non avere i requisiti di un contribuente passivo ai fini IRAP. Sul punto, pertanto, va confermata la sentenza di primo grado ed annullate le voci relative negli avvisi di accertamento.
SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice d'appello allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del giudizio alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sui costi della lite (sul punto Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775)
La valutazione della soccombenza opera, pertanto, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (diversamente in caso di conferma della sentenza impugnata, ove la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Tenuto conto di ciò va detto che questa Commissione ha accolto l'appello proposto ribaltando la prima decisione e sebbene ciò non possa certamente risolversi in un concetto di soccombenza reciproca (che ha altra valenza, in particolare in tema di accoglimento parziale) deve comunque spingere ad una valutazione di compensazione delle spese di giudizio per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. Si consideri infatti che la sentenza di primo grado, nel suo esito, dimostra la parziale fondatezza delle ragioni della parte che vede riconosciute le proprie istanze in tale grado di giudizio (e giustifica per ciò solo l'esenzione dalle spese affrontate con buon esito) mentre certamente alla stessa non possono essere poi addossati neanche gli oneri di spesa per aver resistito ad un gravame presentato avverso una sentenza che aveva riconosciuto le ragioni (il diritto di resistere non può essere negato né penalizzato in termini di costi e non si può chiedere alla parte un giudizio prognostico sulla propria soccombenza in appello in riforma della prima decisione).
D'altro canto, la riforma della decisione in appello costituisce di per sé una “eccezione” nell'iter del giudizio e dunque giustifica una applicazione del criterio di eccezionalità previsto all'art.15 comma 2, D.lgs.
546/92.
Pertanto, dato l'iter del giudizio complessivo con riforma della prima decisione, questa commissione ritiene di dover compensare gli oneri complessivi di giudizio tra le parti, tenuto conto altresì che l'accoglimento del gravame resta parziale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria della Sicilia di secondo grado, sezione 10 distaccata di Messina decidendo sugli appelli proposti dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, direzione di Messina, avverso le sentenze della CTP di Messina nr.1008/2020 pronunciata in data 18/06/2020 e nr.1000/2022 pronunciata l'08/4/2022, riuniti i procedimenti derivanti dalle due impugnazioni al giudizio di appello recante nr.6909/2020
ACCOGLIE PARZIALMENTE il gravame proposto e per l'effetto in riforma delle sentenze dichiara validi ed efficaci gli avvisi di accertamento in contestazione con riferimento alle imposte IRPEF, IVA e ADDIZIONALI –
RIGETTA l'appello proposto limitatamente alle imposte IRAP ricomprese negli avvisi di accertamento già annullate in primo grado. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.