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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1705/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Campisi Salvatore Francesco (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/09/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso in riassunzione ex art 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della suprema Corte di Cassazione nr. 20896/2025 – r.g. 24647/2022 di cassazione con rinvio della sentenza nr. 439/2022 del Tribunale di Vibo Valentia r.g.n.r. 2489/2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) accertare e dichiarare che la ricorrente , è affetta da minorazioni tali da comportare la totale inabilità con Parte_1 incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, per l'effetto statuire il diritto della stessa al conseguente beneficio economico ex legge 118/71 e successive modificazioni, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (17.03.2016); 2) accertare e dichiarare che la ricorrente è portatore di handicap in condizione di gravità di cui all'art. 3, comma 3^, legge 104/92, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (17.03.2016); 3) In via consequenziale, condannare l in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell CP_1 in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla corresponsione – in favore del ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.04.2016, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come riconosciuto ed accertato nella relazione peritale a firma della dottoressa
, oltre interessi e rivalutazione;
Persona_1
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la CP_1 carica presso la sede centrale dell in Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi CP_1 di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di riassunzione, del giudizio ATP, nonché delle spese legali del giudizio di legittimità, per come statuito dalla Suprema Corte nella prefata ordinanza, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio n 2489/2018 – è emerso in capo alla ricorrente che: medico-legale effettuata, si desume che la sig. ra nata a [...] è affetta Parte_1 da: “insuff. cerebrovascolare cronica con demenza esiti di ischemia in sede nucleo-capsulare dx turbe del comportamento ed allucinazioni incontinenza urinaria…Inoltre una corretta valutazione medico-legale si basa non solo sui sintomi (parametri di valutazione medica) ma anche sulla valutazione di esami strumentali, in grado di avvalorarne l'esistenza della diagnosi formulata, al di là di possibili valutazioni improprie. Per cui, è necessario che ai sintomi di possibile interpretazione personale corrispondano segni obiettivi, tangibili inconfutabili rappresentati in questo caso dalla presenza di esami strumentali che documentano l'effettiva presenza di un danno cerebrale responsabile del declino cognitivo. Dalla documentazione sanitaria esaminata si evince che la Sig.ra si è sottoposta sia Pt_1 ad una Tac Encefalo nel cui referto si legge: subcentrica immagine ipodensa in sede nucleocapsulare dx da esiti di pregressi eventi ischemici e sia ad una RMN encefalo nel cui referto si legge: multiple e puntiformi aree di alterato segnale nella sostanza bianca sovratentoriale biemisferica espressione di vasculopatia ischemica cronica. Inoltre nel referto di visita neurologica effettuata in data 22.09.2016 si legge “ insufficienza cerebrovascolare cronica con demenza, esiti di ischemia in sede nucleo-capsulare dx turbe del comportamento ed allucinazioni, incontinenza urinaria. Nel referto d valutazione geriatrica del 16.09.2016 effettuata c/o di Serra S. BR si legge:” malattia CP_2 di Alzheimer con turbe comportamentali in aortosclerotica con cardiopatia ischemica depressione maggiore, BPCO. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. In conclusione da quanto esposto e da quanto esaminato si desume che la sig.ra è invalida al 100% con diritto Pt_1 all'indennità di accompagno ed è persona handicappata ai sensi e gli effetti dell'art
3 comma 3 legge 104/92 sin dall'epoca della domanda.>>
4. La ricorrente ricorreva in Cassazione impugnando la sentenza resa da questo Tribunale, in diversa composizione, all'esito del procedimento ex art. 445 bis, 6° co, c.p.c. La Suprema Corte accoglieva la doglianza di in ordine al secondo motivo di censura Pt_1
(violazione ex art. 132, II co., n.4, cpc e 116 c.p.c.) poiché “L'accoglimento del secondo motivo, concernente un profilo pregiudiziale, assorbe l'esame delle restanti censure”, adducendo la seguente motivazione:” Il Tribunale di Vibo Valentia, senza esporre alcuna motivazione, a disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di merito, che era giunta a conclusioni diametralmente opposte, riscontrando il requisito sanitario utile a fruire dell'indennità di accompagnamento e a ottenere il riconoscimento dell'handicap grave […] Il Tribunale considera “irrilevante” (pagina 4 della pronuncia) è tamquam non esset la consulenza rinnovata e recepisce le conclusioni dell'originaria consulenza, senza offrire alcun ragguaglio sulla preferenza così accordata e senza procedere al necessario per affronto tra i due elaborati versati in atti virgola in modo aderente alle peculiarità della vicenda devoluta all'odierno scrutinio. […]
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso;
Dichiara assorbito l'esame delle restanti censure;
Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione;
Rinvia alla causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, al tribunale di Vibo Valentia virgola in persona diverso magistrato.”
5. L'accertamento sopra riportato come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con diritto ai benefici di cui alla L. 18/80 nonché persona disabile ex art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.03.2016).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo, per la fase di Atp e di merito nonché per quella di Cassazione e la presente.
8. Le spese della consulenza tecnica del procedimento per accertamento tecnico preventivo già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 e l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 nonché la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dal 17.03.2016 (data della domanda amministrativa);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi di atp, per il giudizio di legittimità e per il presente, in 3.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Campisi Salvatore Francesco, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Campisi Salvatore Francesco (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/09/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso in riassunzione ex art 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della suprema Corte di Cassazione nr. 20896/2025 – r.g. 24647/2022 di cassazione con rinvio della sentenza nr. 439/2022 del Tribunale di Vibo Valentia r.g.n.r. 2489/2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) accertare e dichiarare che la ricorrente , è affetta da minorazioni tali da comportare la totale inabilità con Parte_1 incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, per l'effetto statuire il diritto della stessa al conseguente beneficio economico ex legge 118/71 e successive modificazioni, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (17.03.2016); 2) accertare e dichiarare che la ricorrente è portatore di handicap in condizione di gravità di cui all'art. 3, comma 3^, legge 104/92, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (17.03.2016); 3) In via consequenziale, condannare l in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell CP_1 in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla corresponsione – in favore del ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.04.2016, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come riconosciuto ed accertato nella relazione peritale a firma della dottoressa
, oltre interessi e rivalutazione;
Persona_1
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la CP_1 carica presso la sede centrale dell in Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi CP_1 di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di riassunzione, del giudizio ATP, nonché delle spese legali del giudizio di legittimità, per come statuito dalla Suprema Corte nella prefata ordinanza, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio n 2489/2018 – è emerso in capo alla ricorrente che: medico-legale effettuata, si desume che la sig. ra nata a [...] è affetta Parte_1 da: “insuff. cerebrovascolare cronica con demenza esiti di ischemia in sede nucleo-capsulare dx turbe del comportamento ed allucinazioni incontinenza urinaria…Inoltre una corretta valutazione medico-legale si basa non solo sui sintomi (parametri di valutazione medica) ma anche sulla valutazione di esami strumentali, in grado di avvalorarne l'esistenza della diagnosi formulata, al di là di possibili valutazioni improprie. Per cui, è necessario che ai sintomi di possibile interpretazione personale corrispondano segni obiettivi, tangibili inconfutabili rappresentati in questo caso dalla presenza di esami strumentali che documentano l'effettiva presenza di un danno cerebrale responsabile del declino cognitivo. Dalla documentazione sanitaria esaminata si evince che la Sig.ra si è sottoposta sia Pt_1 ad una Tac Encefalo nel cui referto si legge: subcentrica immagine ipodensa in sede nucleocapsulare dx da esiti di pregressi eventi ischemici e sia ad una RMN encefalo nel cui referto si legge: multiple e puntiformi aree di alterato segnale nella sostanza bianca sovratentoriale biemisferica espressione di vasculopatia ischemica cronica. Inoltre nel referto di visita neurologica effettuata in data 22.09.2016 si legge “ insufficienza cerebrovascolare cronica con demenza, esiti di ischemia in sede nucleo-capsulare dx turbe del comportamento ed allucinazioni, incontinenza urinaria. Nel referto d valutazione geriatrica del 16.09.2016 effettuata c/o di Serra S. BR si legge:” malattia CP_2 di Alzheimer con turbe comportamentali in aortosclerotica con cardiopatia ischemica depressione maggiore, BPCO. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. In conclusione da quanto esposto e da quanto esaminato si desume che la sig.ra è invalida al 100% con diritto Pt_1 all'indennità di accompagno ed è persona handicappata ai sensi e gli effetti dell'art
3 comma 3 legge 104/92 sin dall'epoca della domanda.>>
4. La ricorrente ricorreva in Cassazione impugnando la sentenza resa da questo Tribunale, in diversa composizione, all'esito del procedimento ex art. 445 bis, 6° co, c.p.c. La Suprema Corte accoglieva la doglianza di in ordine al secondo motivo di censura Pt_1
(violazione ex art. 132, II co., n.4, cpc e 116 c.p.c.) poiché “L'accoglimento del secondo motivo, concernente un profilo pregiudiziale, assorbe l'esame delle restanti censure”, adducendo la seguente motivazione:” Il Tribunale di Vibo Valentia, senza esporre alcuna motivazione, a disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di merito, che era giunta a conclusioni diametralmente opposte, riscontrando il requisito sanitario utile a fruire dell'indennità di accompagnamento e a ottenere il riconoscimento dell'handicap grave […] Il Tribunale considera “irrilevante” (pagina 4 della pronuncia) è tamquam non esset la consulenza rinnovata e recepisce le conclusioni dell'originaria consulenza, senza offrire alcun ragguaglio sulla preferenza così accordata e senza procedere al necessario per affronto tra i due elaborati versati in atti virgola in modo aderente alle peculiarità della vicenda devoluta all'odierno scrutinio. […]
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso;
Dichiara assorbito l'esame delle restanti censure;
Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione;
Rinvia alla causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, al tribunale di Vibo Valentia virgola in persona diverso magistrato.”
5. L'accertamento sopra riportato come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con diritto ai benefici di cui alla L. 18/80 nonché persona disabile ex art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.03.2016).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo, per la fase di Atp e di merito nonché per quella di Cassazione e la presente.
8. Le spese della consulenza tecnica del procedimento per accertamento tecnico preventivo già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 e l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 nonché la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dal 17.03.2016 (data della domanda amministrativa);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi di atp, per il giudizio di legittimità e per il presente, in 3.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Campisi Salvatore Francesco, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani