Art. 7.
Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall' articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , modificato dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 , e' limitata al decimo dello stipendio annuo senza tenere conto dell'eventuale superamento del 30° anno di eta'.
Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall' articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , modificato dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 , e' limitata al decimo dello stipendio annuo senza tenere conto dell'eventuale superamento del 30° anno di eta'.