Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2021, n. 4972
CASS
Sentenza 28 ottobre 2021

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Massime1

In tema di atti processuali, l'incompleta trascrizione delle dichiarazioni testimoniali fonoregistrate rese in dibattimento non è causa di nullità di ordine generale, in quanto determinano violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. solo la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova o la mancanza delle trascrizioni, dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, con omessa redazione del verbale riassuntivo, in violazione dell'art. 139, comma 3, cod. proc. pen.

Commentari2

  • 1Stenotipia non depositata, nessuna sanzione (Cass. 12749/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2025

    La prova si forma nel contraddittorio delle parti, ed è quindi escluso che il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento sia causa di nullità o di altra sanzione processuale: anche con riferimento al giudizio di appello, si è affermato che il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti …

     Leggi di più…

  • 2Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2021, n. 4972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4972
Data del deposito : 28 ottobre 2021

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