Sentenza 28 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di atti processuali, l'incompleta trascrizione delle dichiarazioni testimoniali fonoregistrate rese in dibattimento non è causa di nullità di ordine generale, in quanto determinano violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. solo la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova o la mancanza delle trascrizioni, dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, con omessa redazione del verbale riassuntivo, in violazione dell'art. 139, comma 3, cod. proc. pen.
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- 1. Stenotipia non depositata, nessuna sanzione (Cass. 12749/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2025
La prova si forma nel contraddittorio delle parti, ed è quindi escluso che il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento sia causa di nullità o di altra sanzione processuale: anche con riferimento al giudizio di appello, si è affermato che il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti …
Leggi di più… - 2. Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2021, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento