Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 21134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21134 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11846/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11846 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AM ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale della Lombardia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL SC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“a) della nota prot. n° 25294 del 4.7.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico ha comunicato una “rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A045 – Turno 2, a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, segnalati con nota del Presidente della Commissione Nazionale”;
b) della nota del Presidente della Commissione Nazionale assunta al protocollo DPIT n. 1436 del 22/06/2022, nella parte in cui viene segnala la “presenza di errori nel quesito n. 5”;
c) del successivo provvedimento, ignoto negli estremi, mai comunicato alla ricorrente, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha decurtato di due punti il punteggio complessivo della prova scritta dapprima ottenuto dalla ricorrente, passando da 70 a 68 punti;
d) dei relativi verbali istruttori, tutti e nessuno escluso, non conosciuti negli estremi, nei quali viene determinata la decurtazione del punteggio in danno della ricorrente e l’eventuale annullamento del verbale di positivo superamento della prova orale;
e) dell’eventuale e non conosciuta negli estremi graduatoria finale, nella parte in cui è esclusa la ricorrente;
f) ove occorra, degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell’art. 7 del DM 326/2021 ha predisposto i quesiti della prova scritta e i quadri di riferimento per la loro valutazione, in relazione al quesito “Nel modello societario “dualististico”, il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati” e alla relativa risposta per la classe di concorso A045 “Scienze Economiche e Aziendali”;
g) del questionario somministrato alla ricorrente con riferimento al quesito “Nel modello societario “dualististico”, il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati”;
h) ove occorra, del regolamento approvato con Decreto del MIUR n° 326/2021 nella parte in cui, all’art. 4, prevede che “Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti” e all’art. 6 prevede che “La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti”; nonché l’art. 3 del Decreto del Capo Dipartimento n° 23/2022, nella parte di interesse, ove disciplina la somministrazione della “prova scritta computer based” e richiama le modalità di attribuzione del punteggio e di superamento della prova”;
con accertamento dell’obbligo del MIUR
di riattribuzione del punteggio di 70 in luogo di 68 e del diritto della ricorrente di essere inserita nella graduatoria definitiva di merito, avendo sostenuto positivamente anche la prova orale.
nonché per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi in merito all’istanza di accesso presentata dalla dott.ssa AM ON, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con la suddetta istanza e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, del codice del processo amministrativo, all’esibizione, entro il termine di trenta giorni, di tutta la documentazione richiesta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON AM il 10 aprile 2023:
per l’annullamento,
“del Decreto prot. n° 84 del 13.1.2023, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale ha “approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A045 – Scienze economico-aziendali per le regioni Friuli Venezia-Giulia e Lombardia”, nella parte in cui non è stata inserita anche con riserva la ricorrente, nonché la relativa allegata graduatoria approvata”;
con accertamento dell’obbligo del MIUR
di riattribuzione del punteggio di 70 in luogo di 68 e del diritto della ricorrente di essere inserita nella graduatoria definitiva di merito, avendo sostenuto positivamente anche la prova orale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. MI Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato, l’interessata ha allegato e dedotto che: il Ministero dell’istruzione ha bandito il “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” con il decreto n. 499 del 21.4.2020, successivamente integrato e modificato con il decreto n. 649 del 3 giugno 2020, quindi con il decreto n. 749 del I luglio 2020, modificato con il decreto n. 326 del 9 novembre 2021 e infine modificato con il decreto n. 23 del 5 gennaio 2022; possedendone i requisiti, ha inteso partecipare per la classe di concorso A045 “Scienze Economiche e Aziendali”; i citati decreti hanno disciplinato ovviamente le prove concorsuali, prevedendo una “prova scritta computer based”; in particolare, l’art. 3 del decreto n. 23/2022 ha prescritto, al comma 1, che “La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti”; il successivo comma 4 ha previsto che “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”; infine, il comma 5 ha previsto che “La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”; con la nota prot. n. 8269 del 4 aprile 2022, il MIUR ha pubblicato il calendario di convocazione della prova scritta, tenutasi in data 28 aprile 2022, all’esito della quale ha ottenuto il punteggio di 70/100, dunque superandolo, come da report dei quesiti; conseguentemente, è stata convocata per la prova orale, poi tenutasi in data 27 maggio 2022 e ampiamente superata, ottenendo il punteggio di 95/100; tuttavia, in attesa della redazione della graduatoria di merito regionale, ha rinvenuto casualmente - nell’area a lei riservata sulla piattaforma on line del MIUR – una rettifica del punteggio già acquisito nella prova scritta di 70/100, ridotto di 2 punti dal Ministero senza alcuna motivazione a supporto, né preventiva istruttoria e contraddittorio; la candidata ha allora presentato un’istanza di accesso agli atti; nel silenzio opposto dal MIUR, che non ha dato seguito all’accesso formalizzato, ha “scoperto” in rete, su siti rientranti nell’ambito scolastico, che la decurtazione sarebbe riferita a un errore nella domanda “Nel modello societario "dualististico", il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati” di cui al quesito n. 5; in particolare, la risposta esatta sarebbe “Dall’assemblea dei Soci” anziché “Dal Consiglio di Sorveglianza”, erroneamente considerata in origine corretta e indicata come tale; la decurtazione imposta è immediatamente lesiva, non consentendole di ottenere il voto minimo di 70/100 per la prova scritta e dunque di accedere alla fase orale – sebbene già positivamente sostenuta.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati, stante la correttezza della risposta fornita ed eccependo la violazione del principio di parità di trattamento nonché l’arbitrarietà e l’irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa.
3. L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
4. Con l’ordinanza collegiale n. 1406, dell’11 novembre 2022 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione.
5. La stessa, in data 6 aprile 2023, ha depositato una relazione istruttoria.
6. Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 aprile 2023, l’interessata ha impugnato la graduatoria di merito dei vincitori, medio tempore pubblicata, nella parte in cui la stessa non figura, con deduzione di ulteriori motivi.
7. Con l’ordinanza cautelare n. 2348, del 10 maggio 2023, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata.
8. Con l’ordinanza presidenziale n. 2370, del 10 giugno 2025, è stata disposta la notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
9. All'udienza straordinaria del 7 novembre 2025, svolta secondo modalità telematiche ai sensi dell'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato.
11. Le questioni sollevate dall’interessata sono state esaminate da questo Tribunale con plurime sentenze di rigetto (c.f.r. TAR Lazio, sez. Terza- bis , n. 16971/2025).
Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per affinità tematica e di argomentare, si rende necessario ricostruire il quadro giuridico disciplinante la presente procedura.
Giova anzitutto ricordare che la Commissione nazionale chiamata a predisporre i quesiti è composta da professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ruolo.
I componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 2 del decreto dipartimentale n. 174 del 21 gennaio 2022, predispongono e depositano nella piattaforma loro riservata, a cura del Cineca, i quesiti delle prove scritte e sempre tramite piattaforma li restituiscono al Presidente e Vicepresidente della Commissione, che li verificano e li validano ai fini della prova.
I quesiti sono predisposti alla luce dell’allegato A al D.M. n. 326/2021 e articolati in una parte generale e in programmi specifici per le classi di concorso messe a bando con il decreto dipartimentale n. 23/2022.
Il citato D.M. 326/2021 prevede che i cinquanta quesiti a risposta multipla della prova scritta siano così ripartiti:
- quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
L’ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato, così come previsto dall’art. 4 del D.M. 326/2021.
Sulla piattaforma riservata curata dal CINECA sono state operate le seguenti operazioni:
-accredito dei componenti della Commissione nazionale di cui all’art. 7 del citato D.M. 326/2021;
-caricamento dei quesiti da parte dei componenti;
-validazione dei medesimi quesiti da parte del Presidente e della Vicepresidente della Commissione nazionale.
Né il D.M. n. 326/2021, né il bando hanno previsto un’attività di raccordo, né di riesame della correttezza dei quesiti da parte della Commissione esaminatrice, in quanto la responsabilità della redazione delle prove scritte è assegnata alla sola Commissione nazionale.
In merito ai criteri di predisposizione dei quesiti, essi sono rinvenibili nei Quadri di riferimento per la prova scritta, pubblicati dieci giorni prima della prova, come previsto dall’art. 7, comma 1, del più volte citato D.M. n. 326 del 9 novembre 2021.
L’attività della Commissione esaminatrice (giudicatrice) è definita dal medesimo D.M. n. 326/2021 articolo 7, comma 2, ed è distinta da quella assegnata alla Commissione nazionale (articolo 7, comma 1). Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non prevede alcun rapporto tra i due organismi.
Ciò posto, quanto alle censure lamentate, il Collegio rileva l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302; 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione cultura scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);
Pertanto, deve rilevarsi l’infondatezza dell’interno gravame in quanto il contenuto della relazione istruttoria depositata in giudizio dall’Amministrazione fornisce puntali argomenti per dimostrare sia che i quesiti somministrati ai candidati rientrassero nel programma di esame, sia per escludere – in un ambito connotato da forte discrezionalità tecnica - che possa ravvisarsi una manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità dei quesiti e delle risposte ritenute corrette dalla Commissione; dovendosi peraltro ribadire che è consentito all’Amministrazione inserire nei quesiti delle risposte che rappresentano dei "distrattori", ovvero risposte che hanno un apparente margine di plausibilità, ma che hanno l’unico fine di testare le capacità del candidato nell'individuazione dell'unica risposta effettivamente corretta tra quelle fornite nella prova e che servono, dunque, in definitiva, a verificarne la solidità della preparazione.
Dunque, avendo l’Amministrazione fornito ampia ed adeguata giustificazione delle ragioni sottese all’individuazione delle risposte in contestazione, non può che concludersi per la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti.
Vi è più che il ricalcolo dei punteggi risulta formulato sulla scorta di un dato di fatto: la necessità di ricalcolo dei punteggi a seguito di una risposta indicata erroneamente come corretta (lett. a) e di quella giusta indicata per sbaglio come errata (lett. b).
Ebbene, ex actis , è emerso che tale soluzione è stata adottata dalla nota AOODGPER n. 24779 del 2022, all’esito di una valutazione comparativa di interessi in cui, a fronte della pretesa di conservazione del risultato conseguito dal ricorrente per aver adottato una risposta errata ma riconosciuta per sbaglio come giusta dal sistema, si deve anteporre l’interesse dell’amministrazione a perseguire il buon andamento di cui all’art. 97 Cost., tendente al conseguimento del merito nelle procedure concorsuali.
L’intervento dell’Amministrazione in autotutela risulta, peraltro, essere stato esercitato in pendenza di concorso e, dunque, in tempo utile per assicurarne le corrette risultanze e in ragione del superiore interesse pubblico al buon esito della procedura, mediante la selezione di personale che, attraverso la prova selettiva, venga correttamente valutato nelle proprie conoscenze e capacità.
Se ne deve concludere che la decisione dell’Amministrazione resistente di rettificare il quesito n. 5 e, conseguentemente, di rideterminare e ricalcolare il punteggio dei candidati in ragione della risposta (errata) loro data al ridetto quesito, non presenti i profili di illegittimità denunciati dalla parte ricorrente (Tar Lazio, sez. terza- bis , sentenza del 10 novembre 2025, n. 19833).
13. Dall’infondatezza del ricorso principale non può che derivare l’infondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti, dato che con essi si deduce una mera illegittimità derivata in forza delle medesime censure (ritenute infondate).
14. La domanda veicolata con il ricorso e con i motivi aggiunti va respinta giacché non risultano sussistenti i vizi denunziati da parte ricorrente.
15. In relazione infine all’asserito silenzio sull’istanza di accesso agli atti, il Collegio osserva che tale profilo risulta allo stato privo di autonoma rilevanza, risultando la richiesta ostensiva assorbita dalla manifesta infondatezza della pretesa sostanziale (TAR Lazio, sezione terza, sentenza 31 ottobre 2025, n. 19089).
16. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP AM, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
MI Di IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di IN | PP AM |
IL SEGRETARIO