Sentenza 13 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/2004, n. 20199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20199 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIRCOS SRL, in persona del Presidente Consiglio Amministrazione SALEMI SEBASTIANO e del Consigliere Delegato SCAMPOLINO ANTONIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SFORZA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPAGNOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ALBANESE GIUSEPPE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 26862/01 proposto da:
ALBANESE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato ETTORE RANDAZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RANDAZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SIRCOS SRL, in persona del Presidente Consiglio Amm.re e del Consigliere Delegato come da delega a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SFORZA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPAGNOLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 655/01 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 11/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/04 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato SPAGNOLO PE, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato RANDAZZO Ettore, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale da egli proposto.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 marzo 1992 il OR di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso per denuncia di nuova opera che PE AN aveva presentato nei confronti della s.r.l. SIRCOS, ordinò alla convenuta di eliminare, mediante schermature con materiale opaco, le vedute di un suo fabbricato di nuova costruzione, poste a distanza minore di quella legale nella parete verso sud, prospiciente un limitrofo fondo edificato posseduto dall'attore. Impugnata in via principale dalla s.r.l. SIRCOS e incidentalmente da PE AN, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Siracusa, che con sentenza dell'11 maggio 2001 ha rigettato entrambi i gravami e ha compensato tra le parti le spese di giudizio, ritenendo (sui punti che hanno poi formato oggetto di ricorso):
oggetto della causa è esclusivamente la tutela di carattere possessorio richiesta dall'originario attore;
la convenuta si è difesa sostenendo la natura demaniale di strada, comunale dell'area interposta tra i due fabbricati, della quale PE AN ha la disponibilità; il primo giudice, incidentalmente e ad abundantiam, ha disatteso tale assunto;
il relativo accertamento sarebbe stato comunque ininfluente, poiché le azioni di spoglio, di manutenzione e di nuova opera sono esercitabili nei confronti di privati, da chi si trova nel possesso di un bene pubblico;
sono irrilevanti le questioni di carattere petitorio, discusse tra le parti negli altri giudizi in corso tra loro;
le verande delle facciate est e ovest, come esattamente ha osservato il OR, non menomano le ragioni possessorie dell'appellante incidentale, anche se costruite in violazione delle distanze legali;
la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. SIRCOS, in base a cinque motivi. PE AN si è costituito con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, ai quali la ricorrente principale ha opposto un proprio controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con i primi quattro motivi del ricorso principale, rispettivamente, la s.r.l. SIRCOS lamenta che il Tribunale:
- ha omesso di provvedere sulle questioni di incompetenza per materia e di pregiudizialità, che erano state sollevate nel presupposto che occorresse decidere, con efficacia di giudicato, in ordine al carattere di strada comunale demaniale da riconoscere allo spazio interposto tra i due fabbricati in questione e posseduto da PE AN;
- ha mancato di prendere in considerazione la relazione del consulente tecnico di ufficio e le altre risultanze istruttorie, da cui emergeva con sicurezza che l'area occupata dall'AN e ora occlusa costituiva in passato il sedime della via San Giuliano, da ritenere pubblica anche per presunzione di legge;
- ha trascurato le prove acquisite in sede penale, da cui ugualmente era risultato che in precedenza la strada era stata aperta al pubblico transito;
- ha deciso prescindendo dai dati catastali originari e dai titoli di provenienza, dimostrativi dell'esclusione di via San Giuliano dall'acquisto compiuto da PE AN, il quale ha sottratto arbitrariamente al Comune la disponibilità di una via pubblica, verso la quale legittimamente sono state aperte le vedute in contestazione, in conformità con la concessione edilizia mai impugnata.
Si tratta di censure accomunate tutte da una stessa caratteristica, che impedisce senz'altro di accoglierle: difettano del necessario requisito della congruenza con la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata.
Infatti il Tribunale - implicitamente disattendendo anche le eccezioni di incompetenza e di pregiudizialità formulate dall'appellante principale - ha osservato che solo "in via meramente incidentale e ad abundantiam" il OR aveva reputato infondata la tesi della demanialità prospettata dalla società SIRCOS e l'ha ritenuta comunque "priva di rilevanza", in quanto "nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio riguardo ai beni appartenenti al pubblico demanio e qualora si tratti dell'esercizio di facoltà che possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data anche l'azione di manutenzione ed in via analogica, deve ritenersi anche l'azione di denuncia di nuova opera", sicché "l'accertamento della natura del bene - se demaniale o no - sarebbe stata del tutto ininfluente, tanto più che, come non ha mancato di osservare la Suprema Corte, con riguardo al possesso di una veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata può integrare non soltanto una turbativa o molestia, tutelabile con azione di manutenzione, ma anche uno spoglio". Sono queste, dunque, le argomentazioni che la SIRCOS, per poter aspirare a un risultato utile in sede di legittimità, avrebbe dovuto confutare, mentre invece si è sostanzialmente limitata a ribadire la fondatezza nel merito del suo assunto, che con la sentenza impugnata era stato considerato "ininfluente". Due sole deduzioni sono state svolte dalla ricorrente, per contestare che la domanda di PE AN potesse essere accolta, nell'ipotesi che l'area da lui posseduta appartenesse al pubblico demanio. Ma l'una è tanto generica quanto apodittica, risolvendosi nell'affermazione che l'attore aveva "proposto il suo possessorio fuori dalle previsioni di cui all'art. 1145 c.c.". L'altra consiste nell'assunto secondo cui la controversia non attiene a rapporti tra privati, poiché dal suo esito può derivare il risultato cui tende l'AN, di sottrarre "al Comune un bene immobile demanializzato": assunto che contrasta con lo svolgimento del processo, come è esposto non solo nella sentenza impugnata, ma anche nel ricorso principale stesso. Con il quinto motivo di impugnazione la s.r.l. SIRCOS si duole della totale assenza di motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine all'elemento psicologico dell'animus turbandi, il quale difettava nella specie, sia perché la propria condotta si era basata su atti di natura amministrativa e regolamentare, sia perché il preteso possesso della strada era stato conseguito da PE AN clandestinamente.
La censura va disattesa, a causa della sua novità. Attiene, infatti, a questioni che implicano la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, ne' erano state sollevate nel giudizio a quo, nel quale il tema non aveva affatto formato oggetto di dibattito tra le parti.
Concerne valutazioni prettamente di merito anche il primo motivo del ricorso incidentale, con cui PE AN lamenta che non è stata accolta la sua domanda, intesa ad ottenere la condanna dell'altra parte ad arretrare l'intero suo edificio fino alla distanza legale.
La doglianza non può essere accolta.
Sul punto il Tribunale, come già il giudice di primo grado, ha ritenuto che la violazione commessa dalla società SIRCOS, oltre all'apertura delle vedute sulla facciata verso sud, fosse limitate alla realizzazione di verande nelle pareti a est e a ovest e non compromettesse le ragioni possessorie di PE AN, per i motivi indicati dal OR: non menomano il godimento della stradella e dello spazio aereo soprastante, anche perché non risultano possibili future possibili utilizzazioni edificatorie del suolo. A queste considerazioni, esaurienti e logicamente coerenti, il ricorrente incidentale ha soltanto perentoriamente opposto una propria contraria valutazione, che non può evidentemente costituire valida ragione di Cassazione della sentenza impugnata. Deve essere disatteso, infine, anche il secondo motivo del ricorso principale, con cui PE AN si duole della compensazione delle spese del giudizio di appello, disposta dal Tribunale, sostenendo che il comportamento della SIRCOS, la quale aveva violato le prescrizioni di una ordinanza interdittale pronunciata dal OR, doveva "essere stigmatizzato anche con la condanna integrale alle spese legali di tutti i gradi di giudizio".
La compensazione delle spese di giudizio, per reciprocità della soccombenza o per altri giusti motivi, è espressione di un potere eminentemente discrezionale, il cui esercizio non può formare oggetto di sindacato da parte di questa Corte.
Previa loro riunione, debbono pertanto essere rigettati sia il ricorso principale sia l'incidentale.
Le spese del giudizio di Cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004