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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02103/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01567 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02103/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2025, proposto dalla sig.ra -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in San Miniato, piazza Marianelli, n. 17;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta) n. 15105/2024, resa tra le parti. N. 02103/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
RO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato di fronte al TAR Lazio il D.P.R. 8 marzo 2020, con cui è stato ritirato il D.P.R. emesso in data 25 settembre 2019 (mai notificato), che concedeva la cittadinanza italiana alla sig.ra -OMISSIS-(la quale aveva presentato istanza in data 18 marzo 2017).
Il provvedimento, qualificato come annullamento d'ufficio (visto il richiamo all'art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990), è motivato dalla carenza del prescritto requisito reddituale in capo all'istante, che sarebbe emerso dopo la conclusione dell'istruttoria.
2. Il TAR, con sentenza n. 15105/2024, ha rigettato il ricorso, confermando la mancanza del requisito reddituale minimo necessario per l'ottenimento della cittadinanza italiana.
Attraverso le risultanze dell'Agenzia delle Entrate e della banca dati Puntofisco, sarebbe emerso che la ricorrente aveva percepito redditi decisamente inferiori ai parametri di riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018, con cifre comprese tra circa
1.453 e 1.466 euro annui, a fronte di una soglia minima stabilita in 8.263,31 euro.
Il TAR ha chiarito che l'acquisizione della cittadinanza non è un diritto incondizionato ma rientra nei provvedimenti di concessione caratterizzati da un'amplissima discrezionalità dell'Amministrazione, la quale deve valutare se l'istante sia in grado di garantire il proprio sostentamento e di assolvere ai doveri di solidarietà sociale, concorrendo alle spese pubbliche tramite il prelievo fiscale. N. 02103/2025 REG.RIC.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che l'insufficienza del reddito dichiarato costituisce di per sé una causa idonea a giustificare il diniego o la revoca, rappresentando un requisito minimo indefettibile che deve permanere dalla presentazione della domanda fino al momento del giuramento.
Secondo i giudici, in caso di contrasto tra le dichiarazioni prodotte dall'interessato e le risultanze delle banche dati telematiche come Puntofisco, queste ultime prevalgono, in quanto offrono un quadro completo e in tempo reale della posizione economica del contribuente. La difesa della ricorrente, che attribuiva la carenza a un errore di valutazione o a dichiarazioni integrative trasmesse tardivamente (anche tre anni dopo il provvedimento di revoca), sarebbe stata smentita dai documenti ufficiali che l'interessata non sarebbe riuscita a confutare efficacemente, non assolvendo all'onere della prova che grava sul richiedente in caso di contestazioni sulla capacità reddituale.
3. Avverso tale sentenza, la sig.ra -OMISSIS-ha proposto appello, con istanza cautelare ex art. 98 c.p.a.
Secondo l'appellante la valutazione dei redditi del triennio precedente alla presentazione dell'istanza e del periodo successivo dovrebbe essere compiuta alla luce della situazione nota al momento della notifica del provvedimento impugnato in primo grado (avvenuta in data 24 febbraio 2023).
In tal modo, tenuto conto anche di alcuni redditi dichiarati in ritardo, dovrebbero ritenersi integrati i requisiti reddituali previsti dalla legge.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
5. Con ordinanza n. 1214/2025, questa Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari.
6. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è infondato. N. 02103/2025 REG.RIC.
L'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, concede un ampio margine di discrezionalità all'Amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
Per quanto riguarda la verifica specifica dei mezzi di sussistenza, assume rilievo il decreto ministeriale 22 novembre 1994, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 362 del 1994, il quale stabilisce che il controllo della capacità economica debba riguardare obbligatoriamente il triennio antecedente alla presentazione della domanda. Peraltro tale requisito non deve essere posseduto solo al momento della richiesta, poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 572 del 1993, le condizioni previste devono permanere in modo stabile e continuo fino al momento della prestazione del giuramento.
Relativamente alla determinazione quantitativa della soglia minima di reddito necessaria, l'Amministrazione utilizza i parametri fissati dall'art. 3, D.L. n. 382 del
1989, che originariamente definivano i limiti per l'esenzione dalla spesa sanitaria (cfr.
Circolare del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2007).
In tal modo, si è stabilito un limite minimo di 8.263,31 euro di reddito annuo per il solo richiedente, soglia che viene incrementata fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
La giurisprudenza ha confermato la legittimità di tali parametri, ritenendoli indicatori idonei a garantire che il richiedente possa mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla collettività, assolvendo al contempo ai doveri di solidarietà sociale attraverso il prelievo fiscale (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 15/09/2022, n.
8020).
8. Nel caso di specie non sono contestati né l'adeguatezza del parametro, né il fatto che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate fino al momento dell'adozione del provvedimento impugnato in primo grado, non risultassero redditi sufficienti per le annualità 2016, 2017 e 2018. N. 02103/2025 REG.RIC.
L'appellante tenta, invece, di dimostrare che, considerando le dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo presentate fino al 24 febbraio 2023, data in cui l'odierna appellante ha avuto conoscenza del provvedimento di annullamento, la soglia minima verrebbe raggiunta.
Tale posizione non è però in linea con i principi generali del procedimento amministrativo.
Lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo riferimento alla situazione di fatto e di diritto che all'Amministrazione si prospetta al tempo dell'adozione dello stesso, e cioè secondo il principio del tempus regit actum, sicché la Pubblica Amministrazione deve considerare, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, anche le modifiche normative e di fatto che siano intervenute durante il procedimento e non attestarsi su quelle esistenti al momento della presentazione dell'istanza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV,
2/04/2025, n. 2771).
Una volta adottato, il provvedimento è in sé perfetto ed eventuali sopravvenienze non possono essere prese in considerazione, se non mediante l'adozione di un provvedimento di secondo grado, esercizio del potere di autotutela. La comunicazione ai destinatari, prevista dall'art. 21-bis, legge n. 241 del 1990, ha una mera funzione di integrazione dell'efficacia, ma non vale a spostare in avanti il termine da prendere in considerazione per valutare la legittimità del provvedimento.
Nel caso di specie, dunque, la legittimità del provvedimento ministeriale deve essere valutata sulla base delle dichiarazioni dei redditi allegate alla domanda di concessione della cittadinanza e a quelle presentate alla data dell'8 marzo 2020, senza che, a tali fini, assuma alcun rilievo la data del 24 febbraio 2023, quando l'odierna appellante ha avuto conoscenza del provvedimento di annullamento. Ciò senza considerare che, nelle stesse prospettazioni di parte appellante, alcune di tali dichiarazioni sarebbero N. 02103/2025 REG.RIC.
state presentate solo in data 6 marzo 2023, quindi anche oltre la conoscenza del provvedimento.
Da un lato, quindi, non è ragionevole pretendere che l'Amministrazione tenga conto di risultanze istruttorie inesistenti al momento dell'adozione del provvedimento.
Dall'altro, in ogni caso, anche la circostanza che le dichiarazioni dei redditi siano state presentate in ritardo rispetto ai termini di legge è un elemento che non depone a favore della concessione della cittadinanza.
Infatti, nel riconoscere la cittadinanza, l'Amministrazione è chiamata ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l'interesse del richiedente deve essere comparato con l'interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell'ordinamento, ovvero con lo scopo di proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 23/08/2022, n. 7402). Doveri tra i quali quello alla fedeltà fiscale riveste senza dubbio un ruolo primario.
9. Per le esposte ragioni l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno. Dette spese si liquidano in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02103/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA D'NG, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto RO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto RO LA D'NG N. 02103/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01567 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02103/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2025, proposto dalla sig.ra -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in San Miniato, piazza Marianelli, n. 17;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta) n. 15105/2024, resa tra le parti. N. 02103/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
RO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato di fronte al TAR Lazio il D.P.R. 8 marzo 2020, con cui è stato ritirato il D.P.R. emesso in data 25 settembre 2019 (mai notificato), che concedeva la cittadinanza italiana alla sig.ra -OMISSIS-(la quale aveva presentato istanza in data 18 marzo 2017).
Il provvedimento, qualificato come annullamento d'ufficio (visto il richiamo all'art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990), è motivato dalla carenza del prescritto requisito reddituale in capo all'istante, che sarebbe emerso dopo la conclusione dell'istruttoria.
2. Il TAR, con sentenza n. 15105/2024, ha rigettato il ricorso, confermando la mancanza del requisito reddituale minimo necessario per l'ottenimento della cittadinanza italiana.
Attraverso le risultanze dell'Agenzia delle Entrate e della banca dati Puntofisco, sarebbe emerso che la ricorrente aveva percepito redditi decisamente inferiori ai parametri di riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018, con cifre comprese tra circa
1.453 e 1.466 euro annui, a fronte di una soglia minima stabilita in 8.263,31 euro.
Il TAR ha chiarito che l'acquisizione della cittadinanza non è un diritto incondizionato ma rientra nei provvedimenti di concessione caratterizzati da un'amplissima discrezionalità dell'Amministrazione, la quale deve valutare se l'istante sia in grado di garantire il proprio sostentamento e di assolvere ai doveri di solidarietà sociale, concorrendo alle spese pubbliche tramite il prelievo fiscale. N. 02103/2025 REG.RIC.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che l'insufficienza del reddito dichiarato costituisce di per sé una causa idonea a giustificare il diniego o la revoca, rappresentando un requisito minimo indefettibile che deve permanere dalla presentazione della domanda fino al momento del giuramento.
Secondo i giudici, in caso di contrasto tra le dichiarazioni prodotte dall'interessato e le risultanze delle banche dati telematiche come Puntofisco, queste ultime prevalgono, in quanto offrono un quadro completo e in tempo reale della posizione economica del contribuente. La difesa della ricorrente, che attribuiva la carenza a un errore di valutazione o a dichiarazioni integrative trasmesse tardivamente (anche tre anni dopo il provvedimento di revoca), sarebbe stata smentita dai documenti ufficiali che l'interessata non sarebbe riuscita a confutare efficacemente, non assolvendo all'onere della prova che grava sul richiedente in caso di contestazioni sulla capacità reddituale.
3. Avverso tale sentenza, la sig.ra -OMISSIS-ha proposto appello, con istanza cautelare ex art. 98 c.p.a.
Secondo l'appellante la valutazione dei redditi del triennio precedente alla presentazione dell'istanza e del periodo successivo dovrebbe essere compiuta alla luce della situazione nota al momento della notifica del provvedimento impugnato in primo grado (avvenuta in data 24 febbraio 2023).
In tal modo, tenuto conto anche di alcuni redditi dichiarati in ritardo, dovrebbero ritenersi integrati i requisiti reddituali previsti dalla legge.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
5. Con ordinanza n. 1214/2025, questa Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari.
6. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è infondato. N. 02103/2025 REG.RIC.
L'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, concede un ampio margine di discrezionalità all'Amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
Per quanto riguarda la verifica specifica dei mezzi di sussistenza, assume rilievo il decreto ministeriale 22 novembre 1994, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 362 del 1994, il quale stabilisce che il controllo della capacità economica debba riguardare obbligatoriamente il triennio antecedente alla presentazione della domanda. Peraltro tale requisito non deve essere posseduto solo al momento della richiesta, poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 572 del 1993, le condizioni previste devono permanere in modo stabile e continuo fino al momento della prestazione del giuramento.
Relativamente alla determinazione quantitativa della soglia minima di reddito necessaria, l'Amministrazione utilizza i parametri fissati dall'art. 3, D.L. n. 382 del
1989, che originariamente definivano i limiti per l'esenzione dalla spesa sanitaria (cfr.
Circolare del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2007).
In tal modo, si è stabilito un limite minimo di 8.263,31 euro di reddito annuo per il solo richiedente, soglia che viene incrementata fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
La giurisprudenza ha confermato la legittimità di tali parametri, ritenendoli indicatori idonei a garantire che il richiedente possa mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla collettività, assolvendo al contempo ai doveri di solidarietà sociale attraverso il prelievo fiscale (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 15/09/2022, n.
8020).
8. Nel caso di specie non sono contestati né l'adeguatezza del parametro, né il fatto che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate fino al momento dell'adozione del provvedimento impugnato in primo grado, non risultassero redditi sufficienti per le annualità 2016, 2017 e 2018. N. 02103/2025 REG.RIC.
L'appellante tenta, invece, di dimostrare che, considerando le dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo presentate fino al 24 febbraio 2023, data in cui l'odierna appellante ha avuto conoscenza del provvedimento di annullamento, la soglia minima verrebbe raggiunta.
Tale posizione non è però in linea con i principi generali del procedimento amministrativo.
Lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo riferimento alla situazione di fatto e di diritto che all'Amministrazione si prospetta al tempo dell'adozione dello stesso, e cioè secondo il principio del tempus regit actum, sicché la Pubblica Amministrazione deve considerare, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, anche le modifiche normative e di fatto che siano intervenute durante il procedimento e non attestarsi su quelle esistenti al momento della presentazione dell'istanza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV,
2/04/2025, n. 2771).
Una volta adottato, il provvedimento è in sé perfetto ed eventuali sopravvenienze non possono essere prese in considerazione, se non mediante l'adozione di un provvedimento di secondo grado, esercizio del potere di autotutela. La comunicazione ai destinatari, prevista dall'art. 21-bis, legge n. 241 del 1990, ha una mera funzione di integrazione dell'efficacia, ma non vale a spostare in avanti il termine da prendere in considerazione per valutare la legittimità del provvedimento.
Nel caso di specie, dunque, la legittimità del provvedimento ministeriale deve essere valutata sulla base delle dichiarazioni dei redditi allegate alla domanda di concessione della cittadinanza e a quelle presentate alla data dell'8 marzo 2020, senza che, a tali fini, assuma alcun rilievo la data del 24 febbraio 2023, quando l'odierna appellante ha avuto conoscenza del provvedimento di annullamento. Ciò senza considerare che, nelle stesse prospettazioni di parte appellante, alcune di tali dichiarazioni sarebbero N. 02103/2025 REG.RIC.
state presentate solo in data 6 marzo 2023, quindi anche oltre la conoscenza del provvedimento.
Da un lato, quindi, non è ragionevole pretendere che l'Amministrazione tenga conto di risultanze istruttorie inesistenti al momento dell'adozione del provvedimento.
Dall'altro, in ogni caso, anche la circostanza che le dichiarazioni dei redditi siano state presentate in ritardo rispetto ai termini di legge è un elemento che non depone a favore della concessione della cittadinanza.
Infatti, nel riconoscere la cittadinanza, l'Amministrazione è chiamata ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l'interesse del richiedente deve essere comparato con l'interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell'ordinamento, ovvero con lo scopo di proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 23/08/2022, n. 7402). Doveri tra i quali quello alla fedeltà fiscale riveste senza dubbio un ruolo primario.
9. Per le esposte ragioni l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno. Dette spese si liquidano in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02103/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA D'NG, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto RO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto RO LA D'NG N. 02103/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.