Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1567
TAR
Ordinanza collegiale 2 giugno 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 28 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 28 settembre 2023
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TAR
Decreto presidenziale 11 ottobre 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 24 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza del requisito reddituale minimo

    Il TAR ha confermato la mancanza del requisito reddituale, evidenziando che i redditi percepiti dalla ricorrente erano inferiori alla soglia minima stabilita dalla legge. Ha inoltre chiarito che l'acquisizione della cittadinanza rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e che l'insufficienza del reddito è causa idonea a giustificare il diniego o la revoca. In caso di contrasto tra dichiarazioni e banche dati, queste ultime prevalgono.

  • Rigettato
    Valutazione dei redditi alla luce della situazione nota al momento della notifica del provvedimento impugnato

    Il Consiglio di Stato ha respinto tale argomentazione, affermando che la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (principio del tempus regit actum). Le sopravvenienze successive all'adozione del provvedimento non possono essere prese in considerazione, se non tramite un provvedimento di secondo grado o esercizio di autotutela. La comunicazione ai destinatari ha mera funzione di integrazione dell'efficacia. Inoltre, il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi non depone a favore della concessione della cittadinanza, dato il dovere alla fedeltà fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1567
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1567
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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