Articolo 10 della Legge 4 agosto 1955, n. 706
Articolo 9
Versione
3 settembre 1955
Art. 10.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione, di cui all' art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , in rapporto ai lavori effettuati.
Alla spesa per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo ufficio di segreteria, nonche', a tutte le altre spese necessarie per l'attuazione della succitata legge e della presente, si provvedera' con stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Alla spesa stessa, valutata in lire 10.000.000 per l'esercizio 1954-55, si fara' fronte con riduzione di eguale importo del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nell'esercizio medesimo, per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 settembre 1955