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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9934 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 56888/22 posta in deliberazione in data 31.1.25 e vertente
TRA
PI , in persona del legale rapp. p.t., difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Alberto De Rosa OPPONENTE E in persona del Presidente p.t. P.IVA difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Pasquale Bonanni e dall'Avv. Brunella Annunziata OPPOSTO MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pagina 1 di 4 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, parte opposta ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n.10997/2022, R.G.37035/2022, reso dal Tribunale di Roma in data 20.06.2022, per la somma di euro 316.224,00, quale saldo del corrispettivo di un contratto di appalto per servizi di facchinaggio, carico, scarico e smistamento merci presso il sito di Bologna Blocco 1 porta 3, nella disponibilità dell'opponente, come da contratto del 15.3.21, con durata sino al 28.2.22.
Ha proposto opposizione lamentando che le somme non siano dovute, Pt_1 essendo stato pagato tutto il credito derivante dall'attività compiuta, secondo le previsioni contrattuali.
Infatti, a differenza di un precedente contratto tra le parti, che stabiliva una tariffa unica di euro 480,00 per ogni mezzo (bilico) scaricato, il contratto di cui è causa prevedeva all'art.5), quale corrispettivo:
Le parti non concordano sulla interpretazione della clausola, in quanto, secondo l'opponente, si tratta di applicare la tariffa di 350 euro a tutti i bilici scaricati, qualora superino le 40 unità, mentre, per parte opposta, si tratta di applicare la tariffa migliorativa solo dal 41° bilico in poi;
pertanto, il , nonostante si sia CP_1 adeguato nel corso del rapporto alla interpretazione del contratto fornita dalla controparte, ha chiesto le differenze di prezzo con la procedura monitoria.
Ciò premesso, costituisce circostanza pacifica tra le parti che ricevuta la Pt_1 prima fattura in cui erano stati indicati gli importi come da interpretazione della parte opposta, si rifiutava di pagarla, chiedendo la applicazione di una tariffa pagina 2 di 4 giornaliera unica di € 380,00, se i mezzi lavorati erano fino a 40 unità, e di € 350,00, se superavano le 40 unità. Contr
, pertanto, emetteva la nota di credito n.14/2021, determinando il compenso secondo le indicazioni di ZH. Contr
Secondo , anche per i mesi successivi, al solo fine di portare a termine l'attività appaltata, anche in ragione di rilevanti investimenti effettuati per l'attività, inviava a ZH i prospetti giornalieri dei mezzi scaricati e fatturava gli importi secondo le nuove indicazioni della committente.
Ricostruiti così i fatti, dovrà, quindi, applicarsi l'art. 1362 c.c. che recita:“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Visto il comportamento del Consorzio opposto, che ha emesso la nota di credito sulla base della richiesta di correzione della opponente e che, successivamente, ha applicato la tariffa di euro 350,00 per ogni bilico, in caso di superamento delle 40 unità, dovrà interpretarsi in tale modo la volontà dalle parti, nonostante la dizione incerta del contratto.
Né, può valere a contrastare tale ricostruzione la email del 13.4.21, dove un dipendente dell'ufficio legale di ha confermato di voler corrispondere solo Pt_1 temporaneamente le tariffe richieste dalla controparte: “pari ad € 380,00 fino a 40 bilici scaricati ed € 350,00 dal 41° bilico scaricato in poi”, proprio perché, nella ulteriore parte del testo, egli conferma che si tratti di previsioni tariffarie diverse da quelle concordate e che avrebbero portato al recesso a breve dal contratto.
Inoltre, trattandosi di email proviene da un dipendente della società opponente, soggetto non dotato del potere di manifestare la volontà della società, non potrebbe, in ogni caso, ritenersi come vincolante per la stessa.
È vero che la parte opposta avrebbe guadagnato di più con l'applicazione del corrispettivo, secondo la sua versione, ma nulla toglie che nella autonomia contrattuale abbia deciso di venire incontro alla controparte abbassando i prezzi, per garantirsi movimentazioni maggiori, che altrimenti la parte non le avrebbe affidato, e garantirsi un guadagno complessivo più elevato.
Inoltre, il contratto non è sottoscritto su modulo predisposto unilateralmente da e, dunque, non potrà applicarsi l'art. 1371 c.c., come sostenuto da parte Pt_1 opposta.
Né può ritenersi sussistente la “costrizione”, paventata da parte opposta, di applicare la volontà di controparte, per evitare il recesso, non essendo dimostrato, né dedotto che la società opponente si trovi in una posizione dominante rispetto alla opposta, la quale ha accettato nella sua libertà contrattuale il breve termine di recesso della controparte. pagina 3 di 4 Pertanto, la opposizione sarà accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e verranno liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la poca complessità delle questioni di fatto e diritto sottese alla causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1)in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente che liquida in euro 11.229,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 634,00 per spese.
Roma, 2.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 56888/22 posta in deliberazione in data 31.1.25 e vertente
TRA
PI , in persona del legale rapp. p.t., difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Alberto De Rosa OPPONENTE E in persona del Presidente p.t. P.IVA difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Pasquale Bonanni e dall'Avv. Brunella Annunziata OPPOSTO MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pagina 1 di 4 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, parte opposta ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n.10997/2022, R.G.37035/2022, reso dal Tribunale di Roma in data 20.06.2022, per la somma di euro 316.224,00, quale saldo del corrispettivo di un contratto di appalto per servizi di facchinaggio, carico, scarico e smistamento merci presso il sito di Bologna Blocco 1 porta 3, nella disponibilità dell'opponente, come da contratto del 15.3.21, con durata sino al 28.2.22.
Ha proposto opposizione lamentando che le somme non siano dovute, Pt_1 essendo stato pagato tutto il credito derivante dall'attività compiuta, secondo le previsioni contrattuali.
Infatti, a differenza di un precedente contratto tra le parti, che stabiliva una tariffa unica di euro 480,00 per ogni mezzo (bilico) scaricato, il contratto di cui è causa prevedeva all'art.5), quale corrispettivo:
Le parti non concordano sulla interpretazione della clausola, in quanto, secondo l'opponente, si tratta di applicare la tariffa di 350 euro a tutti i bilici scaricati, qualora superino le 40 unità, mentre, per parte opposta, si tratta di applicare la tariffa migliorativa solo dal 41° bilico in poi;
pertanto, il , nonostante si sia CP_1 adeguato nel corso del rapporto alla interpretazione del contratto fornita dalla controparte, ha chiesto le differenze di prezzo con la procedura monitoria.
Ciò premesso, costituisce circostanza pacifica tra le parti che ricevuta la Pt_1 prima fattura in cui erano stati indicati gli importi come da interpretazione della parte opposta, si rifiutava di pagarla, chiedendo la applicazione di una tariffa pagina 2 di 4 giornaliera unica di € 380,00, se i mezzi lavorati erano fino a 40 unità, e di € 350,00, se superavano le 40 unità. Contr
, pertanto, emetteva la nota di credito n.14/2021, determinando il compenso secondo le indicazioni di ZH. Contr
Secondo , anche per i mesi successivi, al solo fine di portare a termine l'attività appaltata, anche in ragione di rilevanti investimenti effettuati per l'attività, inviava a ZH i prospetti giornalieri dei mezzi scaricati e fatturava gli importi secondo le nuove indicazioni della committente.
Ricostruiti così i fatti, dovrà, quindi, applicarsi l'art. 1362 c.c. che recita:“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Visto il comportamento del Consorzio opposto, che ha emesso la nota di credito sulla base della richiesta di correzione della opponente e che, successivamente, ha applicato la tariffa di euro 350,00 per ogni bilico, in caso di superamento delle 40 unità, dovrà interpretarsi in tale modo la volontà dalle parti, nonostante la dizione incerta del contratto.
Né, può valere a contrastare tale ricostruzione la email del 13.4.21, dove un dipendente dell'ufficio legale di ha confermato di voler corrispondere solo Pt_1 temporaneamente le tariffe richieste dalla controparte: “pari ad € 380,00 fino a 40 bilici scaricati ed € 350,00 dal 41° bilico scaricato in poi”, proprio perché, nella ulteriore parte del testo, egli conferma che si tratti di previsioni tariffarie diverse da quelle concordate e che avrebbero portato al recesso a breve dal contratto.
Inoltre, trattandosi di email proviene da un dipendente della società opponente, soggetto non dotato del potere di manifestare la volontà della società, non potrebbe, in ogni caso, ritenersi come vincolante per la stessa.
È vero che la parte opposta avrebbe guadagnato di più con l'applicazione del corrispettivo, secondo la sua versione, ma nulla toglie che nella autonomia contrattuale abbia deciso di venire incontro alla controparte abbassando i prezzi, per garantirsi movimentazioni maggiori, che altrimenti la parte non le avrebbe affidato, e garantirsi un guadagno complessivo più elevato.
Inoltre, il contratto non è sottoscritto su modulo predisposto unilateralmente da e, dunque, non potrà applicarsi l'art. 1371 c.c., come sostenuto da parte Pt_1 opposta.
Né può ritenersi sussistente la “costrizione”, paventata da parte opposta, di applicare la volontà di controparte, per evitare il recesso, non essendo dimostrato, né dedotto che la società opponente si trovi in una posizione dominante rispetto alla opposta, la quale ha accettato nella sua libertà contrattuale il breve termine di recesso della controparte. pagina 3 di 4 Pertanto, la opposizione sarà accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e verranno liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la poca complessità delle questioni di fatto e diritto sottese alla causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1)in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente che liquida in euro 11.229,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 634,00 per spese.
Roma, 2.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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