TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
6409/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 31/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.6409/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] il [...] c. f. e residente in Parte_1 C.F._1
Trecastagni (CT) via Giovanni Pascoli n. 1, elettivamente domiciliata in Catania , Viale Vittorio
Veneto 14, presso lo studio dell'avv. IO RI MB che la rappresenta e difende in giudizio , come da procura alle liti depositata in atti di causa;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso in P.IVA_1 giudizio dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio , domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 02/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso due Ordinanze Ingiunzione di seguito specificate :
Ordinanza Ingiunzione OI-001702659 , recante protocollo n. .2100.11/06/2024.0450683, con CP_1 la quale viene ordinato il pagamento di euro 1.617,02 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali afferenti il 2017; Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001859237, recante protocollo n. .2100.11/06/2024.0450675, CP_1 con la quale viene ordinato il pagamento di euro 1.207,32 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018.
Precisava che entrambe le ordinanze erano state notificate in data 21/06/2024 e detti atti erano illegittimi per violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, essendo l'ente decaduto dal potere di riscuotere le sanzioni per le violazioni afferenti l'omesso versamento di ritenute previdenziali, avendo notificato gli atti di accertamento di violazione ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge . Evidenziava l'applicabilità dell'art. 14, già indicato ,alla fattispecie e richiamava la giurisprudenza di Tribunali di merito in svariate sedi e in particolare richiamava l'orientamento espresso sul punto dal Tribunale intestato , manifestato in numerose pronunce che richiamava.
Sotto altro profilo deduceva il difetto di motivazione degli atti impugnati poiché l'ente che aveva emesso la sanzione non indicava i periodi esatti di violazione tantomeno indicava la base sulla quale veniva commisurata la sanzione amministrativa. Tale carenza motivazionale impediva alla parte ricorrente di verificare l'effettività della contestazione mossa e di controllare l'entità della sanzione irrogata, se fosse conforme a legge. Evidenziava comunque la tardività delle contestazioni, riferite alle annualità 2017/2018, attraverso i richiamati atti di accertamento , indicati rispettivamente in ciascuna ordinanza impugnata , risalenti al 2019 , con evidente superamento del limite di legge di cui all'art. 14 per notificare la contestazione e con conseguente decadenza dell'Ente dal potere di ottenere il pagamento di quanto richiesto. Richiamava l'orientamento del Tribunale intestato in ordine l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 14 L. 689/1981 e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per decadenza dell'Ente e per le motivazioni illustrate in atto introduttivo, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva delle ordinanze con provvedimento dell'08/07/2024. CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva che contestava il ricorso e la fondatezza di tutti i motivi di opposizione e con particolare riferimento all'art. 14 della legge 689/1981 deduceva l'inapplicabilità della norma indicata , in presenza della disciplina speciale dell'art. 2, comma 1-bis della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15/01/2016 n.
8. Riteneva pertanto infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla ricorrente.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma delle Ordinanze impugnate e della loro esecutorietà, con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio veniva istruito documentalmente con deposito di note scritte e documenti, successivamente con provvedimento del 23/9/2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione della causa all'esame. Disposte le modalità cartolari dell'udienza del 31/10/2025 , senza che le parti nulla rilevassero circa tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato , acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione in atti versata risulta che l'atto introduttivo del giudizio risulta proposto nel termine di cui all'art. 6
D.Lgs. 150/2011.
Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) , con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 , per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/ 1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato .
Nella fattispecie all'esame l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2017 risulta notificato al marito della ricorrente in data 15.05.2019 , come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente ed in data 15/5/2019 viene inviata alla destinataria raccomandata informativa, come si evince dal medesimo avviso di ricevimento . L'accertamento che riguardava le violazioni del 2018 , come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall'ente resistente, risulta notificato in data 08/10/2019 a mano della destinataria , odierna ricorrente.
Tale notifica tuttavia si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2018 , rilevabili dai flussi , docu- Pt_3
CP_ mentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2018 e poi contestate nel 2019. Medesima valutazione occorre svolgere per le violazioni riferite al 2017 e tardivamente contestate con accertamento /diffida notificata il 15/5/2019.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi- cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga- mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer- tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi- zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli- gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre- visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti- ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze sopra citate, emesse da questo Ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 16/04/2019( la data che figura CP_ nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.16/4/2019.0186627 allegato da CP_1
alla memoria di costituzione ) , la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 11/2017, trattandosi di ritenute relative al periodo intercorso da 07/2017 all' 11/ 2017.
Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione . Medesima valutazione deve essere eseguita per l'atto di accertamento afferente le violazioni del 2018, contestate in data 08/01/2019, anche in questi caso la contestazione è tardiva e risulta violato il termine di 90 giorni già alla data di emissione dell'accertamento 16.04.2019.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Da ultimo , l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2 , D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale , nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:”Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali , ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983,come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , le ordinanze impugnate devono essere annullate .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6409/2024 , disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001702659, annulla altresì l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001859237;
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 884,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
IO RI MB dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.. Catania , 28.11.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 31/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.6409/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] il [...] c. f. e residente in Parte_1 C.F._1
Trecastagni (CT) via Giovanni Pascoli n. 1, elettivamente domiciliata in Catania , Viale Vittorio
Veneto 14, presso lo studio dell'avv. IO RI MB che la rappresenta e difende in giudizio , come da procura alle liti depositata in atti di causa;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso in P.IVA_1 giudizio dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio , domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 02/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso due Ordinanze Ingiunzione di seguito specificate :
Ordinanza Ingiunzione OI-001702659 , recante protocollo n. .2100.11/06/2024.0450683, con CP_1 la quale viene ordinato il pagamento di euro 1.617,02 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali afferenti il 2017; Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001859237, recante protocollo n. .2100.11/06/2024.0450675, CP_1 con la quale viene ordinato il pagamento di euro 1.207,32 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018.
Precisava che entrambe le ordinanze erano state notificate in data 21/06/2024 e detti atti erano illegittimi per violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, essendo l'ente decaduto dal potere di riscuotere le sanzioni per le violazioni afferenti l'omesso versamento di ritenute previdenziali, avendo notificato gli atti di accertamento di violazione ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge . Evidenziava l'applicabilità dell'art. 14, già indicato ,alla fattispecie e richiamava la giurisprudenza di Tribunali di merito in svariate sedi e in particolare richiamava l'orientamento espresso sul punto dal Tribunale intestato , manifestato in numerose pronunce che richiamava.
Sotto altro profilo deduceva il difetto di motivazione degli atti impugnati poiché l'ente che aveva emesso la sanzione non indicava i periodi esatti di violazione tantomeno indicava la base sulla quale veniva commisurata la sanzione amministrativa. Tale carenza motivazionale impediva alla parte ricorrente di verificare l'effettività della contestazione mossa e di controllare l'entità della sanzione irrogata, se fosse conforme a legge. Evidenziava comunque la tardività delle contestazioni, riferite alle annualità 2017/2018, attraverso i richiamati atti di accertamento , indicati rispettivamente in ciascuna ordinanza impugnata , risalenti al 2019 , con evidente superamento del limite di legge di cui all'art. 14 per notificare la contestazione e con conseguente decadenza dell'Ente dal potere di ottenere il pagamento di quanto richiesto. Richiamava l'orientamento del Tribunale intestato in ordine l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 14 L. 689/1981 e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per decadenza dell'Ente e per le motivazioni illustrate in atto introduttivo, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva delle ordinanze con provvedimento dell'08/07/2024. CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva che contestava il ricorso e la fondatezza di tutti i motivi di opposizione e con particolare riferimento all'art. 14 della legge 689/1981 deduceva l'inapplicabilità della norma indicata , in presenza della disciplina speciale dell'art. 2, comma 1-bis della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15/01/2016 n.
8. Riteneva pertanto infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla ricorrente.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma delle Ordinanze impugnate e della loro esecutorietà, con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio veniva istruito documentalmente con deposito di note scritte e documenti, successivamente con provvedimento del 23/9/2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione della causa all'esame. Disposte le modalità cartolari dell'udienza del 31/10/2025 , senza che le parti nulla rilevassero circa tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato , acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché dalla documentazione in atti versata risulta che l'atto introduttivo del giudizio risulta proposto nel termine di cui all'art. 6
D.Lgs. 150/2011.
Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) , con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 , per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/ 1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato .
Nella fattispecie all'esame l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2017 risulta notificato al marito della ricorrente in data 15.05.2019 , come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente ed in data 15/5/2019 viene inviata alla destinataria raccomandata informativa, come si evince dal medesimo avviso di ricevimento . L'accertamento che riguardava le violazioni del 2018 , come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall'ente resistente, risulta notificato in data 08/10/2019 a mano della destinataria , odierna ricorrente.
Tale notifica tuttavia si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2018 , rilevabili dai flussi , docu- Pt_3
CP_ mentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2018 e poi contestate nel 2019. Medesima valutazione occorre svolgere per le violazioni riferite al 2017 e tardivamente contestate con accertamento /diffida notificata il 15/5/2019.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi- cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga- mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer- tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi- zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli- gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre- visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti- ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze sopra citate, emesse da questo Ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 16/04/2019( la data che figura CP_ nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.16/4/2019.0186627 allegato da CP_1
alla memoria di costituzione ) , la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 11/2017, trattandosi di ritenute relative al periodo intercorso da 07/2017 all' 11/ 2017.
Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione . Medesima valutazione deve essere eseguita per l'atto di accertamento afferente le violazioni del 2018, contestate in data 08/01/2019, anche in questi caso la contestazione è tardiva e risulta violato il termine di 90 giorni già alla data di emissione dell'accertamento 16.04.2019.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Da ultimo , l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2 , D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale , nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:”Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali , ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983,come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , le ordinanze impugnate devono essere annullate .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6409/2024 , disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001702659, annulla altresì l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001859237;
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 884,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
IO RI MB dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.. Catania , 28.11.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo