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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4272/2017 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4272/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4272 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MIRIANO FERNANDO, dall'avv. RAMUNNI WALTER MARIA, e dall'avv. DE PAULA ADELE, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 P.IVA_2
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BARONE UGO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di assicurazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n.20040 stipulata dall' , Parte_2 oggi , con a copertura della tutela legale dei dipendenti Parte_1 Controparte_1 ex art. 25, comma 1, CCML 07/04/1999 Dirigenza Medica e Veterinaria e, per l'effetto, condannare la convenuta Compagnia al rimborso in favore dell' attrice della somma di €.9.704,61, Pt_3 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché fatto salvo ogni altro diritto, con vittoria di spese e competenza di causa”.
Nell'atto di citazione, l' assumeva che, nel corso dell'anno 2008, il Dr. ed il Dr. Pt_1 CP_2 CP_3 venivano coinvolti in procedimento penale per fatti avvenuti nell'esercizio delle funzioni dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore R.G.N.R. 3740/2007. Nel corso dello stesso anno, i suddetti provvedevano ad attivare le proprie polizze aventi ad oggetto la garanzia
“Tutela Legale” stipulate con per mezzo di Il procedimento Controparte_1 Pt_1 penale si concludeva con sentenza n.1281/13 con la quale venivano assolti dai reati loro ascritti. In data 16/05/2014 l' comunicava l'esito del giudizio alla chiedendo la Parte_1 Controparte_1 liquidazione degli importi oggi richiesti: la comunicava l'impossibilità di procedere Controparte_1 alla liquidazione in quanto il diritto di risultava prescritto ai sensi dell'art.2952, comma 2, c.c. Pt_1
L' si vedeva costretta essa stessa a liquidare gli importi dovuti al legale prescelto e, non Pt_1 ottenendo quanto richiesto, nemmeno a seguito del tentativo obbligatorio di mediazione, adiva l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento asseritamente dovuto.
Si costituiva la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione Controparte_1 dell'azionato diritto ai sensi del secondo comma dell'art. 2952 c.c. nonché l'inoperatività della garanzia assicurativa nel caso di specie. La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la decisione.
L'udienza del 13/03/2025, fissata per la discussione, veniva sostituita dal deposito di note scritte e tutte le parti depositavano note nel termine concesso: il giudice decide pertanto la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che non può dirsi decorso il termine di prescrizione.
In termini si ritiene che sulla base della interpretazione sistematica dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto, nell'operatività della polizza azionata, sono riconosciute due possibilità in capo all'assicurato: la prima è quella di richiedere alla compagnia assicurativa un anticipo sulle spese legali da affrontare, anche prima della definizione della controversia;
la seconda, invece, è quella di richiedere il vero e proprio indennizzo una volta concluso il giudizio. Solo laddove il giudizio abbia ad oggetto reati dolosi o gravemente colposi, la prima possibilità è esclusa.
Richiedere l'anticipo delle spese legali è, quindi, una facoltà, ma non un onere da parte dell'assicurato; il diritto all'indennizzo sorge, in ogni caso, solo alla conclusione del procedimento, che coincide con la conclusione da parte del difensore della propria attività e con la esigibilità del credito da quest'ultimo vantato ( in termini la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “per esercitare il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (…)il suo diritto può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale,
e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale (…) Ne consegue che, essendo il debito dell'assicurato verso i legali che l'hanno assistito liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale, è da tale momento che l'assicurato può far valere il suo diritto alla rifusione delle spese di resistenza.” -così Cass. civ. 3899/2016-).
Far decorrere il termine prescrizionale dal momento della denuncia del sinistro rappresenterebbe un ingiusto danno in capo all'assicurato, dipeso esclusivamente dalla circostanza per cui egli ha deciso di non esercitare la propria facoltà di richiesta di anticipo delle spese, ma di attendere, al contrario,
l'esito medesimo del giudizio – momento in cui in effetti il diritto al rimborso sorge, e quindi da cui far decorrere il termine di prescrizione.
Tale conclusione è avallata anche dalla costante giurisprudenza di legittimità che, nell'interpretare l'art 1370 c.c, ha chiarito che “il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l'affidamento del
contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali” (così Cass. civ. sentenza n. 18324 del 2019): pertanto, laddove nel contratto di assicurazione vi siano clausole ambigue e polisenso, le stesse debbono essere sempre interpretate nel senso più favorevole all'assicurato.
Tenuto conto delle missive di messa in mora inoltrate, e della domanda di mediazione, il relativo diritto non era prescritto al momento della proposizione della domanda.
Venendo al merito, ritiene il tribunale di dover fare applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. civ. ordinanza n. 31251 del 09/11/2023) per cui “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea.”
Tanto premesso, si rileva che l'attore ha adeguatamente fornito prova del rischio avveratosi, e che lo stesso rientra in quelli inclusi nella polizza – circostanze, per altro, non contestate- attraverso la produzione della sentenza penale emessa e della polizza stipulata;
al contrario la compagnia non ha dato prova che sussista una causa di delimitazione del rischio indennizzabile. Ed infatti non risultano depositate le missive con cui la stessa compagnia avrebbe richiesto informazioni e documenti in ordine al sinistro denunciato. Tanto rileva in quanto l'art 17 espressamente sanziona con la nullità il mancato inoltro delle prove e dei documenti in ordine al sinistro denunciato solo laddove ne sia stata fatta apposita richiesta.
Inoltre deve ritenersi che l'operatività dell'art. 17 sia relegata ai casi in cui la documentazione in questione debba essere utilizzata – ai sensi del già citato art 20 della polizza- al fine di valutare la
“possibilità di successo” del giudizio. Se ne può prescindere, a parere della scrivente, ogni qual volta, come nel caso di specie, l'esito del giudizio sia già cristallizzato, al momento della richiesta, in un provvedimento passato in giudicato.
Infine, la somma richiesta risulta congrua: in materia di compensi professionali per attività di patrocinio in giudizio, la relativa somma deve considerarsi sempre liquida, perché parametrata ai decreti ministeriali di riferimento. Anche gli aumenti operati risultano pertinenti.
Ne discende l'accoglimento della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, il mancato svolgimento di Parte istruttoria, la sostanziale ripetitività delle difese dell' nella fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 9.704,61 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalla data di messa in mora;
b) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4272/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4272 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MIRIANO FERNANDO, dall'avv. RAMUNNI WALTER MARIA, e dall'avv. DE PAULA ADELE, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 P.IVA_2
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BARONE UGO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: contratto di assicurazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n.20040 stipulata dall' , Parte_2 oggi , con a copertura della tutela legale dei dipendenti Parte_1 Controparte_1 ex art. 25, comma 1, CCML 07/04/1999 Dirigenza Medica e Veterinaria e, per l'effetto, condannare la convenuta Compagnia al rimborso in favore dell' attrice della somma di €.9.704,61, Pt_3 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché fatto salvo ogni altro diritto, con vittoria di spese e competenza di causa”.
Nell'atto di citazione, l' assumeva che, nel corso dell'anno 2008, il Dr. ed il Dr. Pt_1 CP_2 CP_3 venivano coinvolti in procedimento penale per fatti avvenuti nell'esercizio delle funzioni dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore R.G.N.R. 3740/2007. Nel corso dello stesso anno, i suddetti provvedevano ad attivare le proprie polizze aventi ad oggetto la garanzia
“Tutela Legale” stipulate con per mezzo di Il procedimento Controparte_1 Pt_1 penale si concludeva con sentenza n.1281/13 con la quale venivano assolti dai reati loro ascritti. In data 16/05/2014 l' comunicava l'esito del giudizio alla chiedendo la Parte_1 Controparte_1 liquidazione degli importi oggi richiesti: la comunicava l'impossibilità di procedere Controparte_1 alla liquidazione in quanto il diritto di risultava prescritto ai sensi dell'art.2952, comma 2, c.c. Pt_1
L' si vedeva costretta essa stessa a liquidare gli importi dovuti al legale prescelto e, non Pt_1 ottenendo quanto richiesto, nemmeno a seguito del tentativo obbligatorio di mediazione, adiva l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento asseritamente dovuto.
Si costituiva la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione Controparte_1 dell'azionato diritto ai sensi del secondo comma dell'art. 2952 c.c. nonché l'inoperatività della garanzia assicurativa nel caso di specie. La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la decisione.
L'udienza del 13/03/2025, fissata per la discussione, veniva sostituita dal deposito di note scritte e tutte le parti depositavano note nel termine concesso: il giudice decide pertanto la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che non può dirsi decorso il termine di prescrizione.
In termini si ritiene che sulla base della interpretazione sistematica dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto, nell'operatività della polizza azionata, sono riconosciute due possibilità in capo all'assicurato: la prima è quella di richiedere alla compagnia assicurativa un anticipo sulle spese legali da affrontare, anche prima della definizione della controversia;
la seconda, invece, è quella di richiedere il vero e proprio indennizzo una volta concluso il giudizio. Solo laddove il giudizio abbia ad oggetto reati dolosi o gravemente colposi, la prima possibilità è esclusa.
Richiedere l'anticipo delle spese legali è, quindi, una facoltà, ma non un onere da parte dell'assicurato; il diritto all'indennizzo sorge, in ogni caso, solo alla conclusione del procedimento, che coincide con la conclusione da parte del difensore della propria attività e con la esigibilità del credito da quest'ultimo vantato ( in termini la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “per esercitare il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (…)il suo diritto può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale,
e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale (…) Ne consegue che, essendo il debito dell'assicurato verso i legali che l'hanno assistito liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale, è da tale momento che l'assicurato può far valere il suo diritto alla rifusione delle spese di resistenza.” -così Cass. civ. 3899/2016-).
Far decorrere il termine prescrizionale dal momento della denuncia del sinistro rappresenterebbe un ingiusto danno in capo all'assicurato, dipeso esclusivamente dalla circostanza per cui egli ha deciso di non esercitare la propria facoltà di richiesta di anticipo delle spese, ma di attendere, al contrario,
l'esito medesimo del giudizio – momento in cui in effetti il diritto al rimborso sorge, e quindi da cui far decorrere il termine di prescrizione.
Tale conclusione è avallata anche dalla costante giurisprudenza di legittimità che, nell'interpretare l'art 1370 c.c, ha chiarito che “il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l'affidamento del
contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali” (così Cass. civ. sentenza n. 18324 del 2019): pertanto, laddove nel contratto di assicurazione vi siano clausole ambigue e polisenso, le stesse debbono essere sempre interpretate nel senso più favorevole all'assicurato.
Tenuto conto delle missive di messa in mora inoltrate, e della domanda di mediazione, il relativo diritto non era prescritto al momento della proposizione della domanda.
Venendo al merito, ritiene il tribunale di dover fare applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. civ. ordinanza n. 31251 del 09/11/2023) per cui “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea.”
Tanto premesso, si rileva che l'attore ha adeguatamente fornito prova del rischio avveratosi, e che lo stesso rientra in quelli inclusi nella polizza – circostanze, per altro, non contestate- attraverso la produzione della sentenza penale emessa e della polizza stipulata;
al contrario la compagnia non ha dato prova che sussista una causa di delimitazione del rischio indennizzabile. Ed infatti non risultano depositate le missive con cui la stessa compagnia avrebbe richiesto informazioni e documenti in ordine al sinistro denunciato. Tanto rileva in quanto l'art 17 espressamente sanziona con la nullità il mancato inoltro delle prove e dei documenti in ordine al sinistro denunciato solo laddove ne sia stata fatta apposita richiesta.
Inoltre deve ritenersi che l'operatività dell'art. 17 sia relegata ai casi in cui la documentazione in questione debba essere utilizzata – ai sensi del già citato art 20 della polizza- al fine di valutare la
“possibilità di successo” del giudizio. Se ne può prescindere, a parere della scrivente, ogni qual volta, come nel caso di specie, l'esito del giudizio sia già cristallizzato, al momento della richiesta, in un provvedimento passato in giudicato.
Infine, la somma richiesta risulta congrua: in materia di compensi professionali per attività di patrocinio in giudizio, la relativa somma deve considerarsi sempre liquida, perché parametrata ai decreti ministeriali di riferimento. Anche gli aumenti operati risultano pertinenti.
Ne discende l'accoglimento della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, il mancato svolgimento di Parte istruttoria, la sostanziale ripetitività delle difese dell' nella fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 9.704,61 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalla data di messa in mora;
b) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco