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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5629/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. HE PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5629/2022 promosso da:
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te Sig. Arch. con il patrocinio dell'avv. FILIPPO FANTERA Persona_1
ATTRICE
contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 ANNA RITA FRAIOLI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/02/2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare “il diritto di credito della pari Parte_1 ad € 28.353,05 nei confronti della Sig.ra e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento in suo favore della somma suddetta, oltre interessi
pagina 1 di 10 moratori ex D. Lgs. 231/02. Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Ha esposto la parte attrice:
- che in data 07.07.2021 e Parte_1 Controparte_1 sottoscrivevano un contratto di appalto per la ristrutturazione straordinaria dell'immobile di proprietà della convenuta, sito in Zagarolo RM, Corso Garibaldi 79, per un complessivo importo di euro 37.400,00, oltre IVA (10%), da scontare al 50% usufruendo della cessione del corrispondente credito d'imposta da parte della committente, ai sensi dell'art. 121, comma 1 D.L. n. 34/2020;
- che successivamente si rendeva necessario un intervento di messa in sicurezza del solaio, non preventivato in contratto, dell'importo di euro 10.050,00 da scontare al 50% oltre IVA;
- che la convenuta provvedeva a corrispondere alla , Parte_1 mediante distinti bonifici e dopo l'emissione delle relative fatture, l'importo complessivo di euro 18.251,75, pari al 50% del compenso effettivamente dovuto in ragione dell'opzione di sconto in fattura, rimanendo invece insoluta la fattura 34/FE del 3.12.2021 scontata al 50% e pari ad euro 5.050,65;
- che la sig.ra con mail del 16.12.2021, lamentando un ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, manifestava la volontà di recedere dal contratto e sostituiva le chiavi del portone d'ingresso dell'appartamento da ristrutturare, impedendo alla ditta appaltatrice di ultimare i lavori, ormai prossimi alla chiusura e soprattutto non provvedeva ad eseguire gli adempimenti necessari per consentire alla di fruire del credito Pt_1
d'imposta corrispondente al 50% dello sconto applicato alle fatture, nonostante i ripetuti solleciti da parte della società;
- che l'inerzia della convenuta ha comportato l'impossibilità di riscossione del credito d'imposta da parte dell'appaltatrice, in ragione della mancata fruizione entro i termini di legge del suddetto credito, “la Controparte_2 al fine di percepire l'integrità degli importi contrattualmente previsti per le opere eseguite, si vedeva costretta in data 05.04.2022 ad emettere la fattura n. 12/FE del 05.04.2022 pari ad € 23.302,40 avente ad oggetto
“Fattura annullamento sconto in fattura del 50% sulle fatture: n. 13/2021, n. 16/2021, n. 22/2021, n. 23/2021, 27/2021 e 34/2021”, anche quest'ultima fattura rimaneva insoluta;
- che nonostante i ripetuti solleciti la Sig.ra non provvedeva al CP_1 pagamento delle fatture insolute e la si vedeva costretta Controparte_2 ad agire in giudizio al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento in suo favore del complessivo importo di euro 28.353,05. Si è costituita , contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 deducendo quanto segue:
- che la si era resa inadempiente non eseguendo i lavori Controparte_2 pattuiti nel contratto e le opere pattuite risultavano viziate, difettose e non pagina 2 di 10 eseguite a regola d'arte come dettagliato nella Perizia a firma del Geom.
datata 20.10.2023 e allegata alla comparsa;
Persona_2
- che nella perizia il geometra aveva rilevato, non solo i gravi vizi nelle opere eseguite, ma anche che alcune di esse, come il rifacimento del solaio, non erano state autorizzate dalla committente ed erano state realizzate senza avvalersi di una posizione al Genio Civile. Nella perizia veniva, altresì, indicato che i lavori erano stati sospesi a causa dell'inadempimento della essendo decorsi ampiamente i 90 giorni pattuiti per la consegna Pt_1 delle opere e che i S.A.L. non erano stati approvati dalla direzione dei lavori.
- che la con la mail e raccomandata del 17.12.2021, non aveva CP_1 receduto dal contratto ma aveva chiesto la risoluzione per inadempimento per tutti i motivi indicati nella perizia e pertanto, contestava tutte le fatture emesse dalla e già pagate, chiedendo la restituzione di tutte le Pt_1 somme versate;
- che la contestava, la fattura 34/FE del 3.12.2021 dell'importo di CP_1 euro 5.050,64 in quanto i lavori di manutenzione straordinaria non erano stati mai autorizzati e comunque non erano stati realizzati e quelli parzialmente eseguiti presentavano vizi e difetti e non erano state richieste le necessarie autorizzazioni secondo le norme tecnico-urbanistiche;
- che la contestava, altresì, la fattura n. 12/FE del 5.4.2022 pari CP_1 ad euro 23.302,40 con la quale veniva effettuato l'annullamento dello sconto in fattura, in quanto il contratto è stato risolto a causa dell'inadempimento della e nulla può essere richiesto, a qualsiasi Pt_1 titolo e/o ragione alla committente;
- che in via riconvenzionale chiedeva di “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della e per Parte_1
l'effetto condannare la ditta appaltatrice alla restituzione in favore della committente di tutte le somme già versate pari ad € 18.251,75 oltre il risarcimento dei danni per mancata esecuzione da parte della delle Pt_1 opere pattuite in contratto e che si quantificano pari ad € 28.000,00 e/o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa e/o sarà determinata in via equitativa dal giudice oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare che la , a seguito del Parte_1 suo inadempimento contrattuale è tenuta a corrispondere alla committente la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal CP_1 termine previsto per la consegna delle opere fino alla risoluzione del contratto per inadempimento della . Con vittoria di spese Parte_1 competenze ed onorari del presente giudizio”. All'udienza del 13.11.2023 il Giudice, su richiesta della parte convenuta e dando atto che le difese delle parti richiedono un'istruzione non sommaria, ha disposto la conversione del rito in rito ordinario e concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente.
pagina 3 di 10 All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso ritiene il Giudice che la domanda promossa dalla parte attrice sia fondata per i motivi di seguito esposti. Correttamente ad avviso del Giudice la parte attrice ha qualificato la comunicazione del 21 dicembre 2021 della parte convenuta come recesso, valevole, come tale, agli effetti dell'art. 1671 c.c., agendo così, conformemente al disposto della norma che consente all'appaltatore di essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, per la corresponsione non di tutte le somme che erano state originariamente pattuite quale corrispettivo per l'appalto, ma richiedendo unicamente il pagamento delle lavorazioni sino a quel momento eseguite, oltre ad un valore corrispondente a quello già versato dalla committente e che l'appaltatrice avrebbe recuperato attraverso lo “sconto in fattura” disciplinato dal D.L. 34/2020. Sul punto deve evidenziarsi che l'odierna parte convenuta, nella propria missiva, ha impropriamente dichiarato di voler “rescindere” i rapporti con la parte convenuta, lamentandosi genericamente del fatto che l'attrice non fosse “in regola” con i “tempi” le “condizioni” pattuite, senza invero fare cenno a possibili difformità o vizi nell'opera appaltata. Ha inoltre dichiarato di “confidare nel buonsenso e nella volontà di concludere il contratto pacificamente”, senza fare riferimento a richieste di restituzione del denaro già versato, in questo modo verosimilmente intendendo voler far salvi, sino a quel momento, gli effetti del contratto e dunque le prestazioni già da una parte e dell'altra eseguite. Il che appare conforme alla struttura del recesso, avente efficacia ex nunc, e invece incompatibile con gli effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento, cui la parte convenuta ha per la prima volta fatto riferimento a seguito della instaurazione ad opera della controparte del presente giudizio. Sul punto si richiama l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità: “È principio consolidato, in proposito, che – fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche – l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009). Si tratta, dunque, non già di un contratto di durata in senso tecnico ma a mera esecuzione prolungata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35403 del 01/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022). Per converso, il recesso rappresenta l'esercizio di una
pagina 4 di 10 facoltà consentita dalla legge, che determina lo scioglimento del negozio solo dal momento di esternazione di detta facoltà” (così, in motivazione, Cass. 421/2024). Resta dunque preclusa, a seguito dell'opzione manifestata dalla parte convenuta per il recesso dal contratto, la possibilità di avanzare, come la stessa ha fatto nel presente giudizio, la domanda di risoluzione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/07/1983; contra Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943)” (così, in motivazione, la già menzionata Cass. 421/2024) La domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto avanzata dalla parte convenuta deve per l'effetto essere dichiarata improponibile. Nondimeno, per altro verso, benché l'esercizio del recesso impedisca al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell'appalto, la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore. Deve pertanto ritenersi proponibile dalla parte convenuta la spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Invero, la formulazione di un'istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono incompatibili con la domanda di recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6972 del 27/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11642 del
29/07/2003; Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del
30/03/1985; Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980). Piuttosto, dei danni subiti dall'appaltante per pregresse inadempienze dell'appaltatore si può tenere conto in sede di liquidazione dell'indennizzo spettante all'assuntore, all'esito del recesso esercitato dall'appaltante. In specie, il committente può fare valere tali danni allo scopo di ottenere una proporzionale riduzione dell'indennizzo da questi dovuto, anche se li conosceva al momento del recesso.
pagina 5 di 10 Aderendo a tale impostazione, la Corte di Cassazione ha sostenuto che l'esercizio del diritto di recesso riservato al committente non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 18/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974; Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 16/12/1971; Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 10/06/1959). Si è inoltre chiarito che la domanda risarcitoria, come anche quelle restitutorie, non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c. Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito. In base a tale ricostruzione, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 19/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 27/07/2000; Sez. 3, Sentenza n. 14239 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10772 del 16/10/1995; Sez. 2, Sentenza n. 11950 del 15/12/1990; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2573 del 12/04/1983). Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest'ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all'assuntore e accaduti in corso d'opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all'art. 1453 c.c., sicché non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione. Ed invero, ontologicamente l'integrativa garanzia speciale per le difformità e i vizi della “opera” appaltata postula la definitività della distonia rispetto alle prescrizioni pattuite o alle regole tecniche cui essa avrebbe dovuto conformarsi, ossia la realizzazione e consegna dell'opera commissionata, mentre, a fronte di “difformità” o “vizi” rilevati in corso d'opera, quali mere lacune in procedendo – ossia non ancora definitive e, quindi, astrattamente sanabili nell'ipotetico prosieguo dell'esecuzione –, il committente può avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c. e, ove si cristallizzi pagina 6 di 10 la definitiva interruzione dell'appalto, indipendentemente dall'imputazione al committente o all'assuntore di detta interruzione, può essere invocata la tutela riparatoria secondo il regime ordinario (Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 27/03/1998). Tanto perché, ove l'appaltatore non proceda secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte, a fronte di un'opera ancora in itinere e di lavori ancora in progress, non può essere effettuata, in quel momento storico, alcuna prognosi sul completamento e sulla perfetta realizzazione alla scadenza contrattuale, salvo che, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il compimento dell'appalto venga ritenuto irrimediabilmente compromesso e, dunque, siano integrati irregolarità o inconvenienti in corso d'opera ai quali l'artefice non possa più rimediare, attesa la loro irreparabilità e definitività, potendo, in tal caso, invocarsi, non già il regime della garanzia speciale per le difformità e i vizi, ma il regime ordinario della risoluzione per inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 14/06/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 18/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 30/03/1985; Sez. 3, Sentenza n. 936 del 02/04/1974; Sez. 1, Sentenza n. 275 del 05/02/1971). Quindi, venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti dell'appalto, per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso dell'appaltante, nessuna equiparazione può essere disposta tra completamento dell'opera e definitiva interruzione dei lavori, cui non si applica la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi in ordine agli inadempimenti contestati dal committente per fatti verificatisi prima dell'attuazione dello ius poenitendi. Nel caso di specie, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, quantificata apoditticamente nell'importo di euro 28.000,00, la parte convenuta si è limitata ad allegare in modo del tutto generico l'inadempimento della controparte. A parte un generico riferimento al ritardo nell'esecuzione dei lavori, cui la parte attrice ha replicato facendo riferimento alla circostanza (a sua volta incontestata) dell'intervenuto accordo tra le parti per l'approvazione di una significativa variante ai lavori che ha allungato i tempi di esecuzione dei lavori originariamente previsti, non è stato precisato dalla parte convenuta in cosa sia effettivamente consistita l'asserita violazione della prestazione. La consulenza tecnica di parte a firma del geometra del 20/10/2023 contiene contestazioni dal Persona_2 contenuto del tutto vago e generico. Il perito allude a lavori parziali ed eseguiti non a regola d'arte ma non entra nello specifico, non vengono contestati e rappresentati punti e difetti precisi, i quali permetterebbero una critica e un valido contraddittorio. I rilievi del perito sono stati inoltre eseguiti a distanza di due anni dal momento in cui la parte convenuta ha esercitato il recesso dal contratto e dopo che altra impresa appaltatrice ha completato i lavori. Il perito inoltre fa riferimento a circostanze irrilevanti sotto il profilo della corretta esecuzione dell'opera, come la supposta alternanza di diversi operai nella realizzazione delle opere ed il disordine che caratterizzava il cantiere, oltre che l'asserita mancata approvazione dei Pt_2 da parte del direttore dei lavori (senza che neppure sia stato indicato se fosse stata nominata la figura, facoltativa nell'appalto tra privati, del direttore dei lavori). Una simile macroscopica omissione nell'allegazione della tipologia dell'inadempimento imputabile alla controparte, in quanto imprescindibile pagina 7 di 10 presupposto per l'esercizio del diritto di difesa avversario, non consente di ritenere che fosse onerata dal dar prova – come normalmente deve Parte_1 avvenire in base ai criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale – del proprio esatto adempimento. La società attrice ha provato di aver adempiuto la propria prestazione, allegando le fatture comprensive del dettaglio dei lavori effettuati con i relativi S.A.L., la documentazione fotografica ante e post operam dalla quale si evince la quasi totale realizzazione dell'opera oggetto del contratto e la corrispondenza tra le parti avvenuta dal 20.05.2021 al 06.12.2021 tramite la messaggistica telefonica e non contestata dalla convenuta. In particolare, dalla corrispondenza telefonica emerge la circostanza, non contestata specificamente dalla parte convenuta, che i ritardi della sono da attribuire al ritardo della convenuta nello scegliere e Pt_1 fornire alla società determinati materiali e dai lavori di intervento straordinario di messa in sicurezza del solaio, non previsti nel contratto, ma resisi necessari in corso d'opera. Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio di fatto diverso da quello originario non costituisce una mera “emendatio libelli”, ma configura un mutamento della “causa petendi”, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali.” (così Cass., sez. 2, Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000-01), orientamento che si ritiene applicabile anche con riferimento alla domanda risarcitoria.
D'altra parte proprio con riferimento al caso in cui il committente, evocato in giudizio dall'appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo pattuito, contesti la bontà dell'esecuzione delle opere, la giurisprudenza, sia pure con riferimento all'ipotesi di conclusione delle opere e dunque di esperibilità della garanzia per difformità e vizi ma con principio che appare estensibile anche all'ipotesi ricorrente nel caso di specie, di recesso operato sulla base dell'insoddisfacente esecuzione di opere non ancora terminate, ha affermato il principio secondo cui: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025 (Rv. 673503 - 01), dal quale per l'appunto discende che l'onere di dimostrare asserite irregolarità nell'esecuzione delle opere spetti al committente che si rifiuta di pagare il corrispettivo per le opere già eseguite.
pagina 8 di 10 Da quanto precede discende che anche la domanda riconvenzionale di risarcimento spiegata dalla parte convenuta debba essere respinta. Spettano pertanto alla parte attrice le somme di cui la stessa ha richiesto la restituzione, costituite, per l'importo di euro 5.050,65, dal corrispettivo per opere eseguite e mai pagate, e per l'importo di euro 23.302,40, da “annullamento sconto in fattura del 50%” sulle fatture precedentemente emesse (e già pagate). A questo ultimo riguardo si osserva che lo sconto in fattura disciplinato dall'art. 121 d.l. 34/2020 è una agevolazione fiscale prevista nell'interesse del committente, che vede sostanzialmente dimezzato l'importo del compenso da corrispondere all'appaltatore, previa cessione a quest'ultimo (nella versione di cui alla lett. a) della norma) del credito di imposta da detrazione fiscale. L'appaltatore anticipa pertanto la relativa somma e la recupera sotto forma di credito d'imposta. Deriva dalla configurazione dell'istituto quale forma di beneficio al committente, che quest'ultimo sia onerato di consentire all'appaltatore di poter recuperare le somme anticipate, in caso contrario dovendo corrisponderle egli stesso all'appaltatore. Il che, nel caso di specie, appare conforme alla previsione del contratto di appalto oggetto di causa (art. 6, rubricato per l'appunto “corrispettivo”), il quale prevede un corrispettivo unitario, comprensivo cioè della parte per cui il committente avrebbe potuto beneficiare, laddove avesse a tal fine proficuamente collaborato, dello sconto in fattura. Parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c. secondo termine, ha allegato la documentazione necessaria e in precedenza inviata alla per consentirle di CP_1 usufruire dello sconto in fattura del 50%. La convenuta non ha viceversa CP_1 dimostrato di avere entro la data prescritta, ovvero il 16/3/2022, consegnato all'appaltatrice il modulo necessario alla fruizione del credito d'imposta previsto dal D.L. 34/2020, da consegnare ai fini della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte convenuta. Le stesse sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto che nella stessa sono state dedotte ed alle fasi in cui si è articolato il giudizio. Stante pertanto la natura documentale del giudizio si riconoscono in compensi in misura minima per la fase di istruzione e trattazione della causa e in misura media per le altre fasi. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- accerta il recesso operato dalla convenuta rispetto al Controparte_1 contratto oggetto di causa, in base alla comunicazione dalla stessa trasmessa alla controparte in data 21 dicembre 2021;
pagina 9 di 10 - dichiara per l'effetto improponibile la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla parte convenuta;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento promossa dalla parte convenuta;
- in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice, condanna la convenuta a corrispondere alla società Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 28.353,05 oltre interessi come per legge sino al dì
[...] del soddisfo;
- condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate per esborsi in euro 286,00, e per compensi in euro 6.713,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 30 giugno 2025
il Giudice
HE PP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. HE PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5629/2022 promosso da:
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te Sig. Arch. con il patrocinio dell'avv. FILIPPO FANTERA Persona_1
ATTRICE
contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 ANNA RITA FRAIOLI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/02/2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare “il diritto di credito della pari Parte_1 ad € 28.353,05 nei confronti della Sig.ra e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento in suo favore della somma suddetta, oltre interessi
pagina 1 di 10 moratori ex D. Lgs. 231/02. Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Ha esposto la parte attrice:
- che in data 07.07.2021 e Parte_1 Controparte_1 sottoscrivevano un contratto di appalto per la ristrutturazione straordinaria dell'immobile di proprietà della convenuta, sito in Zagarolo RM, Corso Garibaldi 79, per un complessivo importo di euro 37.400,00, oltre IVA (10%), da scontare al 50% usufruendo della cessione del corrispondente credito d'imposta da parte della committente, ai sensi dell'art. 121, comma 1 D.L. n. 34/2020;
- che successivamente si rendeva necessario un intervento di messa in sicurezza del solaio, non preventivato in contratto, dell'importo di euro 10.050,00 da scontare al 50% oltre IVA;
- che la convenuta provvedeva a corrispondere alla , Parte_1 mediante distinti bonifici e dopo l'emissione delle relative fatture, l'importo complessivo di euro 18.251,75, pari al 50% del compenso effettivamente dovuto in ragione dell'opzione di sconto in fattura, rimanendo invece insoluta la fattura 34/FE del 3.12.2021 scontata al 50% e pari ad euro 5.050,65;
- che la sig.ra con mail del 16.12.2021, lamentando un ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, manifestava la volontà di recedere dal contratto e sostituiva le chiavi del portone d'ingresso dell'appartamento da ristrutturare, impedendo alla ditta appaltatrice di ultimare i lavori, ormai prossimi alla chiusura e soprattutto non provvedeva ad eseguire gli adempimenti necessari per consentire alla di fruire del credito Pt_1
d'imposta corrispondente al 50% dello sconto applicato alle fatture, nonostante i ripetuti solleciti da parte della società;
- che l'inerzia della convenuta ha comportato l'impossibilità di riscossione del credito d'imposta da parte dell'appaltatrice, in ragione della mancata fruizione entro i termini di legge del suddetto credito, “la Controparte_2 al fine di percepire l'integrità degli importi contrattualmente previsti per le opere eseguite, si vedeva costretta in data 05.04.2022 ad emettere la fattura n. 12/FE del 05.04.2022 pari ad € 23.302,40 avente ad oggetto
“Fattura annullamento sconto in fattura del 50% sulle fatture: n. 13/2021, n. 16/2021, n. 22/2021, n. 23/2021, 27/2021 e 34/2021”, anche quest'ultima fattura rimaneva insoluta;
- che nonostante i ripetuti solleciti la Sig.ra non provvedeva al CP_1 pagamento delle fatture insolute e la si vedeva costretta Controparte_2 ad agire in giudizio al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento in suo favore del complessivo importo di euro 28.353,05. Si è costituita , contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 deducendo quanto segue:
- che la si era resa inadempiente non eseguendo i lavori Controparte_2 pattuiti nel contratto e le opere pattuite risultavano viziate, difettose e non pagina 2 di 10 eseguite a regola d'arte come dettagliato nella Perizia a firma del Geom.
datata 20.10.2023 e allegata alla comparsa;
Persona_2
- che nella perizia il geometra aveva rilevato, non solo i gravi vizi nelle opere eseguite, ma anche che alcune di esse, come il rifacimento del solaio, non erano state autorizzate dalla committente ed erano state realizzate senza avvalersi di una posizione al Genio Civile. Nella perizia veniva, altresì, indicato che i lavori erano stati sospesi a causa dell'inadempimento della essendo decorsi ampiamente i 90 giorni pattuiti per la consegna Pt_1 delle opere e che i S.A.L. non erano stati approvati dalla direzione dei lavori.
- che la con la mail e raccomandata del 17.12.2021, non aveva CP_1 receduto dal contratto ma aveva chiesto la risoluzione per inadempimento per tutti i motivi indicati nella perizia e pertanto, contestava tutte le fatture emesse dalla e già pagate, chiedendo la restituzione di tutte le Pt_1 somme versate;
- che la contestava, la fattura 34/FE del 3.12.2021 dell'importo di CP_1 euro 5.050,64 in quanto i lavori di manutenzione straordinaria non erano stati mai autorizzati e comunque non erano stati realizzati e quelli parzialmente eseguiti presentavano vizi e difetti e non erano state richieste le necessarie autorizzazioni secondo le norme tecnico-urbanistiche;
- che la contestava, altresì, la fattura n. 12/FE del 5.4.2022 pari CP_1 ad euro 23.302,40 con la quale veniva effettuato l'annullamento dello sconto in fattura, in quanto il contratto è stato risolto a causa dell'inadempimento della e nulla può essere richiesto, a qualsiasi Pt_1 titolo e/o ragione alla committente;
- che in via riconvenzionale chiedeva di “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della e per Parte_1
l'effetto condannare la ditta appaltatrice alla restituzione in favore della committente di tutte le somme già versate pari ad € 18.251,75 oltre il risarcimento dei danni per mancata esecuzione da parte della delle Pt_1 opere pattuite in contratto e che si quantificano pari ad € 28.000,00 e/o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa e/o sarà determinata in via equitativa dal giudice oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare che la , a seguito del Parte_1 suo inadempimento contrattuale è tenuta a corrispondere alla committente la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal CP_1 termine previsto per la consegna delle opere fino alla risoluzione del contratto per inadempimento della . Con vittoria di spese Parte_1 competenze ed onorari del presente giudizio”. All'udienza del 13.11.2023 il Giudice, su richiesta della parte convenuta e dando atto che le difese delle parti richiedono un'istruzione non sommaria, ha disposto la conversione del rito in rito ordinario e concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente.
pagina 3 di 10 All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso ritiene il Giudice che la domanda promossa dalla parte attrice sia fondata per i motivi di seguito esposti. Correttamente ad avviso del Giudice la parte attrice ha qualificato la comunicazione del 21 dicembre 2021 della parte convenuta come recesso, valevole, come tale, agli effetti dell'art. 1671 c.c., agendo così, conformemente al disposto della norma che consente all'appaltatore di essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, per la corresponsione non di tutte le somme che erano state originariamente pattuite quale corrispettivo per l'appalto, ma richiedendo unicamente il pagamento delle lavorazioni sino a quel momento eseguite, oltre ad un valore corrispondente a quello già versato dalla committente e che l'appaltatrice avrebbe recuperato attraverso lo “sconto in fattura” disciplinato dal D.L. 34/2020. Sul punto deve evidenziarsi che l'odierna parte convenuta, nella propria missiva, ha impropriamente dichiarato di voler “rescindere” i rapporti con la parte convenuta, lamentandosi genericamente del fatto che l'attrice non fosse “in regola” con i “tempi” le “condizioni” pattuite, senza invero fare cenno a possibili difformità o vizi nell'opera appaltata. Ha inoltre dichiarato di “confidare nel buonsenso e nella volontà di concludere il contratto pacificamente”, senza fare riferimento a richieste di restituzione del denaro già versato, in questo modo verosimilmente intendendo voler far salvi, sino a quel momento, gli effetti del contratto e dunque le prestazioni già da una parte e dell'altra eseguite. Il che appare conforme alla struttura del recesso, avente efficacia ex nunc, e invece incompatibile con gli effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento, cui la parte convenuta ha per la prima volta fatto riferimento a seguito della instaurazione ad opera della controparte del presente giudizio. Sul punto si richiama l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità: “È principio consolidato, in proposito, che – fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche – l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009). Si tratta, dunque, non già di un contratto di durata in senso tecnico ma a mera esecuzione prolungata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35403 del 01/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022). Per converso, il recesso rappresenta l'esercizio di una
pagina 4 di 10 facoltà consentita dalla legge, che determina lo scioglimento del negozio solo dal momento di esternazione di detta facoltà” (così, in motivazione, Cass. 421/2024). Resta dunque preclusa, a seguito dell'opzione manifestata dalla parte convenuta per il recesso dal contratto, la possibilità di avanzare, come la stessa ha fatto nel presente giudizio, la domanda di risoluzione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/07/1983; contra Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943)” (così, in motivazione, la già menzionata Cass. 421/2024) La domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto avanzata dalla parte convenuta deve per l'effetto essere dichiarata improponibile. Nondimeno, per altro verso, benché l'esercizio del recesso impedisca al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell'appalto, la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore. Deve pertanto ritenersi proponibile dalla parte convenuta la spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Invero, la formulazione di un'istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono incompatibili con la domanda di recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6972 del 27/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11642 del
29/07/2003; Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del
30/03/1985; Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980). Piuttosto, dei danni subiti dall'appaltante per pregresse inadempienze dell'appaltatore si può tenere conto in sede di liquidazione dell'indennizzo spettante all'assuntore, all'esito del recesso esercitato dall'appaltante. In specie, il committente può fare valere tali danni allo scopo di ottenere una proporzionale riduzione dell'indennizzo da questi dovuto, anche se li conosceva al momento del recesso.
pagina 5 di 10 Aderendo a tale impostazione, la Corte di Cassazione ha sostenuto che l'esercizio del diritto di recesso riservato al committente non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 18/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974; Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 16/12/1971; Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 10/06/1959). Si è inoltre chiarito che la domanda risarcitoria, come anche quelle restitutorie, non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c. Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito. In base a tale ricostruzione, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 19/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 27/07/2000; Sez. 3, Sentenza n. 14239 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10772 del 16/10/1995; Sez. 2, Sentenza n. 11950 del 15/12/1990; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2573 del 12/04/1983). Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest'ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all'assuntore e accaduti in corso d'opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all'art. 1453 c.c., sicché non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione. Ed invero, ontologicamente l'integrativa garanzia speciale per le difformità e i vizi della “opera” appaltata postula la definitività della distonia rispetto alle prescrizioni pattuite o alle regole tecniche cui essa avrebbe dovuto conformarsi, ossia la realizzazione e consegna dell'opera commissionata, mentre, a fronte di “difformità” o “vizi” rilevati in corso d'opera, quali mere lacune in procedendo – ossia non ancora definitive e, quindi, astrattamente sanabili nell'ipotetico prosieguo dell'esecuzione –, il committente può avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c. e, ove si cristallizzi pagina 6 di 10 la definitiva interruzione dell'appalto, indipendentemente dall'imputazione al committente o all'assuntore di detta interruzione, può essere invocata la tutela riparatoria secondo il regime ordinario (Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 27/03/1998). Tanto perché, ove l'appaltatore non proceda secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte, a fronte di un'opera ancora in itinere e di lavori ancora in progress, non può essere effettuata, in quel momento storico, alcuna prognosi sul completamento e sulla perfetta realizzazione alla scadenza contrattuale, salvo che, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il compimento dell'appalto venga ritenuto irrimediabilmente compromesso e, dunque, siano integrati irregolarità o inconvenienti in corso d'opera ai quali l'artefice non possa più rimediare, attesa la loro irreparabilità e definitività, potendo, in tal caso, invocarsi, non già il regime della garanzia speciale per le difformità e i vizi, ma il regime ordinario della risoluzione per inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 14/06/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 18/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 30/03/1985; Sez. 3, Sentenza n. 936 del 02/04/1974; Sez. 1, Sentenza n. 275 del 05/02/1971). Quindi, venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti dell'appalto, per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso dell'appaltante, nessuna equiparazione può essere disposta tra completamento dell'opera e definitiva interruzione dei lavori, cui non si applica la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi in ordine agli inadempimenti contestati dal committente per fatti verificatisi prima dell'attuazione dello ius poenitendi. Nel caso di specie, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, quantificata apoditticamente nell'importo di euro 28.000,00, la parte convenuta si è limitata ad allegare in modo del tutto generico l'inadempimento della controparte. A parte un generico riferimento al ritardo nell'esecuzione dei lavori, cui la parte attrice ha replicato facendo riferimento alla circostanza (a sua volta incontestata) dell'intervenuto accordo tra le parti per l'approvazione di una significativa variante ai lavori che ha allungato i tempi di esecuzione dei lavori originariamente previsti, non è stato precisato dalla parte convenuta in cosa sia effettivamente consistita l'asserita violazione della prestazione. La consulenza tecnica di parte a firma del geometra del 20/10/2023 contiene contestazioni dal Persona_2 contenuto del tutto vago e generico. Il perito allude a lavori parziali ed eseguiti non a regola d'arte ma non entra nello specifico, non vengono contestati e rappresentati punti e difetti precisi, i quali permetterebbero una critica e un valido contraddittorio. I rilievi del perito sono stati inoltre eseguiti a distanza di due anni dal momento in cui la parte convenuta ha esercitato il recesso dal contratto e dopo che altra impresa appaltatrice ha completato i lavori. Il perito inoltre fa riferimento a circostanze irrilevanti sotto il profilo della corretta esecuzione dell'opera, come la supposta alternanza di diversi operai nella realizzazione delle opere ed il disordine che caratterizzava il cantiere, oltre che l'asserita mancata approvazione dei Pt_2 da parte del direttore dei lavori (senza che neppure sia stato indicato se fosse stata nominata la figura, facoltativa nell'appalto tra privati, del direttore dei lavori). Una simile macroscopica omissione nell'allegazione della tipologia dell'inadempimento imputabile alla controparte, in quanto imprescindibile pagina 7 di 10 presupposto per l'esercizio del diritto di difesa avversario, non consente di ritenere che fosse onerata dal dar prova – come normalmente deve Parte_1 avvenire in base ai criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale – del proprio esatto adempimento. La società attrice ha provato di aver adempiuto la propria prestazione, allegando le fatture comprensive del dettaglio dei lavori effettuati con i relativi S.A.L., la documentazione fotografica ante e post operam dalla quale si evince la quasi totale realizzazione dell'opera oggetto del contratto e la corrispondenza tra le parti avvenuta dal 20.05.2021 al 06.12.2021 tramite la messaggistica telefonica e non contestata dalla convenuta. In particolare, dalla corrispondenza telefonica emerge la circostanza, non contestata specificamente dalla parte convenuta, che i ritardi della sono da attribuire al ritardo della convenuta nello scegliere e Pt_1 fornire alla società determinati materiali e dai lavori di intervento straordinario di messa in sicurezza del solaio, non previsti nel contratto, ma resisi necessari in corso d'opera. Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio di fatto diverso da quello originario non costituisce una mera “emendatio libelli”, ma configura un mutamento della “causa petendi”, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali.” (così Cass., sez. 2, Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000-01), orientamento che si ritiene applicabile anche con riferimento alla domanda risarcitoria.
D'altra parte proprio con riferimento al caso in cui il committente, evocato in giudizio dall'appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo pattuito, contesti la bontà dell'esecuzione delle opere, la giurisprudenza, sia pure con riferimento all'ipotesi di conclusione delle opere e dunque di esperibilità della garanzia per difformità e vizi ma con principio che appare estensibile anche all'ipotesi ricorrente nel caso di specie, di recesso operato sulla base dell'insoddisfacente esecuzione di opere non ancora terminate, ha affermato il principio secondo cui: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025 (Rv. 673503 - 01), dal quale per l'appunto discende che l'onere di dimostrare asserite irregolarità nell'esecuzione delle opere spetti al committente che si rifiuta di pagare il corrispettivo per le opere già eseguite.
pagina 8 di 10 Da quanto precede discende che anche la domanda riconvenzionale di risarcimento spiegata dalla parte convenuta debba essere respinta. Spettano pertanto alla parte attrice le somme di cui la stessa ha richiesto la restituzione, costituite, per l'importo di euro 5.050,65, dal corrispettivo per opere eseguite e mai pagate, e per l'importo di euro 23.302,40, da “annullamento sconto in fattura del 50%” sulle fatture precedentemente emesse (e già pagate). A questo ultimo riguardo si osserva che lo sconto in fattura disciplinato dall'art. 121 d.l. 34/2020 è una agevolazione fiscale prevista nell'interesse del committente, che vede sostanzialmente dimezzato l'importo del compenso da corrispondere all'appaltatore, previa cessione a quest'ultimo (nella versione di cui alla lett. a) della norma) del credito di imposta da detrazione fiscale. L'appaltatore anticipa pertanto la relativa somma e la recupera sotto forma di credito d'imposta. Deriva dalla configurazione dell'istituto quale forma di beneficio al committente, che quest'ultimo sia onerato di consentire all'appaltatore di poter recuperare le somme anticipate, in caso contrario dovendo corrisponderle egli stesso all'appaltatore. Il che, nel caso di specie, appare conforme alla previsione del contratto di appalto oggetto di causa (art. 6, rubricato per l'appunto “corrispettivo”), il quale prevede un corrispettivo unitario, comprensivo cioè della parte per cui il committente avrebbe potuto beneficiare, laddove avesse a tal fine proficuamente collaborato, dello sconto in fattura. Parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c. secondo termine, ha allegato la documentazione necessaria e in precedenza inviata alla per consentirle di CP_1 usufruire dello sconto in fattura del 50%. La convenuta non ha viceversa CP_1 dimostrato di avere entro la data prescritta, ovvero il 16/3/2022, consegnato all'appaltatrice il modulo necessario alla fruizione del credito d'imposta previsto dal D.L. 34/2020, da consegnare ai fini della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte convenuta. Le stesse sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto che nella stessa sono state dedotte ed alle fasi in cui si è articolato il giudizio. Stante pertanto la natura documentale del giudizio si riconoscono in compensi in misura minima per la fase di istruzione e trattazione della causa e in misura media per le altre fasi. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- accerta il recesso operato dalla convenuta rispetto al Controparte_1 contratto oggetto di causa, in base alla comunicazione dalla stessa trasmessa alla controparte in data 21 dicembre 2021;
pagina 9 di 10 - dichiara per l'effetto improponibile la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla parte convenuta;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento promossa dalla parte convenuta;
- in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice, condanna la convenuta a corrispondere alla società Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 28.353,05 oltre interessi come per legge sino al dì
[...] del soddisfo;
- condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate per esborsi in euro 286,00, e per compensi in euro 6.713,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 30 giugno 2025
il Giudice
HE PP
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