Sentenza 18 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/11/2002, n. 16210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16210 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO16210/02 LA CORTE Oggetto Possesso SEZIONE SECONDA CIVI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 7248/00 Cron.38008 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep.4283 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud.11/07/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sele SENTENZA per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: il. 48 NOV. 2002 IL CANCELLIERE SQ AR EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE MAGNO 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE difeso dall'avvocato ANIELLO GOVETOSA, giustaAGNANO, de lega in atti;
- ricorrente
contro
RI NC LO, RI TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che li difende per procura spesciale DOTT. ROSSI MARIO ENRICO Rep. 10649 del 19/06/02; 2002 controricorrenti 1156 -1- avversO la sentenza n. 367/99 del Tribunale di ARIANO | IRPINO, depositata il 14/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1 'Avvocato BRIGUGLIO ANTONIO difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. L -2- 3ن د SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Com ricorso depositato il 3/11/1988 RI NC Paolo e RI SA chiedevano al TO di Ariano Irpino di essere reintegrati nel possesso di una servitù di passaggio eserditata sul fondo di CI EL per accedere dalla Strada provinciale delle Puglie alla cosiddetta Casa Vecchia e, più a valle, alla fontana di proprietà di essi ricorrenti (fondi riportati in catasto al foglio 60, particelle nn. 136, 261, 252, 263, 264), lamentando di esserne stati spogliati dalld CI, il quale, dopo avere ostacolato il passaggio, l'aveva definitivamente impedito apponendo una recinzione. Lo CI eccepiva l'intempestività dell'azione e la mancanza di un possesso tutelabile. Con sentenza n.282/1996 il TO rigettava la domanda di reintegrazione. La decisione veniva riformata dal Tribunale di Ariano Irpino che, con sentenza 14/2/1999, in accoglimento dell'appello proposto dai RI, ordinava allo CI di reintegrare i ricorrenti nel possesso del passaggio. Contro la sentenza lo CI ha proposto ricorso per cassazione per un motivo unico articolato in più profili di censura. Hanno resistito gli intimati con controricorso e una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE į Con l'unico motivo di ricorso si denunciano violazione degli e degli artt.115. 116. 191 e artt 1168 e 1166 C.C. nonché errores in iudicando, onessa valutazione segg.c.p.c., mezzo istruttorio e insufficiente e contraddittoria di nנו motivazione per non avere la sentenza rilevato che l'azione possessoria era stata proposta dai RI oltre l'anno dal sofferto spoglio, il quale non doveva essere individuato nella collocazione della recinzione effettuata dal ricorrente nell'agosto del 1998, ма in data anteriore all'accesso dei carabinieri avvenuto il 12/10/1987 dei CC. La sentenza, inoltre, non aveva tenuto conto delle risultanze probatorie le quali dimostravano che i RI entro l'anno dalla proposizione del ricorso possessorio non avevano più posseduto il passaggio, essendo questo stato ripreso, lecitamente ° illecitamente, dal ricorrente, né aveva rilevato che il passaggio non riguardava il fondo del ricorrente, ma un altro fondo per cui pendeva un diverso giudizio. Infine, non aveva considerato che, trattandosi di servitù discontinua, la mancanza di segni visibili deponeva per la mancanza del possesso. Nessuno dei rilievi in cui si articola la censura merita accoglimento. La sentenza ha ritenuto tempestiva l'azione di spoglio sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte attorea, i quali avevano riferito che il passaggio dei RI sulla stradina era cessato solo di recente, allorché 10 CI aveva iniziato a costruire sul suo fondo. Al riguardo, la sentenza dichiarazioni non specificamente contestate nel richiama le del teste ST, il quale aveva espressamente ricorso - riferito che la stradina era esistita fino a poco prima della proposizione del ricorso introduttivo. На inoltre osservato la sentenza che, in relazione alle caratteristiche della stradina (in terra battuta e scarsamente visibile), come accertate dai CC nel sopralluogo effettuato il 12/10/1987 e come risultanti dalle fotografie, il fatto che essa non fosse stata vista da alcuni testi non comportava che non esisteva il segno visibile della servitù, ma solo che non poteva esserne esclusa l'esistenza perché non agevolmente visibile. Richiamati poi i principi in tema di possesso di servitù discontinue, la sentenza ha considerato significativo l'atto compiuto dai RI con il taglio dell'erba per ripristinare il tracciato, atto di cui aveva riferito lo stesso CI in sede di denuncia contro di loro. Correttamente, infine, la sentenza ha considerato irrilevanti perché afferenti al profilo petitorio, estraneo alla causa, le questioni sulla identificazione del tracciato in base ai titoli. In relazione alla puntuale e ragionata valutazione effettuata dal giudicante, i rilievi del ricorrente appaiono inammissibili, prima ancora che infondati, in quantoi volti a prospettare un riesame del merito della causa che non è consentito in questa sede. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi euro 163100 F di cui euro millecinquecento per onorari. Te mendente Roma, 11 luglio 2002 "l'enques mehome w ill IL CANCELLIERE C1 Pacto Talarico. CO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 NOV 2002- лоят 129,11 IL CANCELLIERE 1. итот 20,66 лия, 77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in doto 6 GEN 700 4 alain 1876 149.77 (euro. CENTO UARANTANOVE/77 .) Arca Servizi p. 1 Qazia Di Leegi (Dett.css ||| Responsable Covito Mad (Dr. M. FACCIO N