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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5053/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5053/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione .
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. elettivamente domiciliato, ai fini del Parte_1 C.F._1
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Mallia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A, c.f , con sede legale in Roma in Abruzzi n.10 P.IVA_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Claudio
Scognamiglio, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
c.f , elettivamente domiciliato ai fini del presente Controparte_1 C.F._2
procedimento presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO-OPPOSTO
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore con sede legale in Ragusa in Via Mongibello n.82 elettivamente CP_3
domiciliata ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Distefano e
Carmelo Distefano, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
Controparte_4
CONVENUTA-CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare N.R.G 162/2011, intrapresa dalla società (poi CP_5
rinunciante), nei suoi confronti, affermando di aver scoperto, solo in data 11.04.2017, da alcune visure, di risultarne formalmente debitore, sostenendo che in realtà i beni sottoposti ad esecuzione appartenevano all'eredità ancora giacente del defunto padre e affermando di non Persona_1
ricoprire la qualità di erede, in quanto non aveva mai accettato né tacitamente né espressamente la suddetta eredità. Deduceva, infatti, di aver depositato, in data 11.05.2016, presso l'Agenzia delle
Entrate di Ragusa, AGEDP di Messina, una nota con cui aveva dichiarato espressamente di non aver mai accettato l'eredità del proprio padre e che il suo potenziale diritto di accettazione doveva essere ritenuto prescritto per essere trascorsi più di dieci anni dalla data di apertura della successione. Inoltre, deduceva, che non era da considerarsi accettazione tacita nè la residenza posteriore all'apertura della successione in uno degli immobili facente parte dell'asse ereditario, né
l'esercizio di un'impresa di assicurazione, non avendo egli ereditato l'impresa del genitore defunto, ma che aveva esercitato l'attività di assicuratore con partita IVA e iscrizione all'Albo degli Agenti dell'Assicurazione autonomi e distinti da quelli di Persona_1
Conseguentemente chiedeva, di ordinare la cancellazione delle trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli contro al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ragusa, nel merito Parte_1
di ritenere e dichiarare del tutto illegittima ed inefficace l'esecuzione immobiliare intrapresa in suo danno, in quanto non rivestiva la qualità di debitore non avendo mai rivestito quella di erede di
Con vittoria di spese, competenze e onorari. Persona_1
Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a, (già , che premetteva di Controparte_6 essere creditrice di per la somma di € 131.649,00 per effetto di due sentenze Persona_1
emesse dal Tribunale di Ragusa-Sez Lavoro, la quale deduceva che, prima di intraprendere la propria azione esecutiva, aveva verificato se gli eredi di avessero o meno accettato Persona_1
l'eredità di quest'ultimo, appurando che la moglie del de cuius e della di lui figlia avevano rinunciato all'eredità, fatta eccezione per e che per tale ragione si era costituita Parte_1
intervenendo nella procedura esecutiva n. 162/2011, all'udienza del 21 marzo 2013.
Preliminarmente, eccepita da parte dell'opposta HDI Assicurazioni, l'erroneità del rito applicato, stante che i titoli azionati dalla HDI Assicurazioni s.p.a traevano origine da un giudizio che si era svolto secondo il rito del lavoro, dovendone perciò conseguire che l'odierno giudizio di opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotto nelle relative forme innanzi al Tribunale di Ragusa-
Sez. Lavoro, in ordine all'unico motivo di opposizione, affermava che doveva Parte_1 ritenersi aver accettato in modo tacito l'eredità del padre ai sensi dell'art. 485 c.c., per avere avuto la residenza in uno degli immobili appartenenti al genitore defunto. Infine, sosteneva che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà era stata presentata all'Agenzia delle Entrate solo in data 11 maggio 2016 e, quindi, ben oltre l'avvenuta accettazione dell'eredità di Persona_1
Conseguentemente, chiedeva, in via pregiudiziale dichiarare che erroneamente parte attrice aveva incardinato il giudizio presso il Tribunale di Ragusa dovendo la controversia essere trattata con il rito del lavoro e per l'effetto rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione del medesimo al Tribunale- Sez. Lavoro, nel merito rigettare le conclusioni formulate nell'atto di citazione avversario e per l'effetto dichiarare sussistente il diritto della HDI Assicurazioni s.p.a di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , conseguentemente dichiarare Parte_1
legittima ed efficace la procedura esecutiva immobiliare sospesa dal G.E, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche creditore dell'odierno opponente in forza di un Controparte_1
decreto di liquidazione dei compensi quale CTU nominato nella causa civile n.1372/2015 proposta dallo stesso , contro l'ex Parte_1 Controparte_7
Sosteneva anch'egli che , dove considerarsi era erede puro e semplice di Parte_1 [...]
sia perché presso l'Agenzia delle Entrate non risultava nessuna accettazione beneficiata, Per_1
e sia perché era stato in possesso di immobili appartenenti all'asse ereditario.
Conseguentemente, chiedeva di rigettare la domanda attorea perché manifestamente infondata sia in fatto che in diritto, e di dichiarare con qualsiasi statuizione che è erede puro e Parte_1 semplice, a far data dall'apertura della successione, del proprio padre deceduto in Persona_1
Ragusa il 15.10.2002.
Infine, la società anch'essa costituendosi in giudizio, svolgeva le stesse Controparte_2
argomentazioni avanzate dagli altri convenuti, quanto all'assunzione da parte di , la Parte_1
qualità di erede del padre defunto, Persona_1
Conseguentemente chiedeva, di “dire e ritenere inammissibile e/o comunque rigettare anche per carenza di prova e per l'effetto confermare la validità della procedura esecutiva pendente, disponendo la prosecuzione delle operazioni di vendita in danno di in quanto erede Parte_1 di risulta proprietario dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva Persona_1
n.162/2011, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio”.
La , non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Nessuna delle parti avanzava istanze istruttorie.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'11.06.2025. Considerato.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , la quale non Controparte_4 si è costituita in giudizio nonostante l'atto di citazione sia stato notificato correttamente.
Con la presente opposizione si limita a contestare la propria qualità di erede del Parte_1
debitore originario e, dunque, la legittimità dell'esecuzione immobiliare, peraltro iniziata dalla società (poi rinunciante e non dalla HDI Assicurazioni), nei propri confronti, in forza CP_5
di titoli formatisi nei confronti del padre ritualmente perciò incardinata con le Persona_1
forme del rito ordinario.
Ciò detto, nel merito l'opposizione non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Deve in primo luogo osservarsi che eventuali vizi relativi alla notificazione del titolo esecutivo formatosi contro il defunto ovvero del precetto, non possono farsi valere in questa sede, essendo l'odierno opponente decaduto da qualsiasi azione al riguardo.
In secondo luogo, atteso l'oggetto del presente giudizio, siccome introdotto dall'odierno opponente, in cui non di regolarità formale del processo esecutivo si discute, ma che è invece volto ad accertare il diritto o meno dei creditori opposti ad agire esecutivamente nei confronti di , Parte_1 essendosi dal G.E. sospesa l'esecuzione in attesa dell'esito dell'eventuale giudizio di merito volto ad accertare l'eventuale accettazione tacita dell'eredità, avendo quest'ultimo contestato la propria qualità di erede succeduto al padre debitore originario, rispetto ai beni fatti Persona_1
oggetto di pignoramento, nessuna delle statuizioni contenute nella decisione resa da Cassazione civile, 26 maggio 2014, n. 11638, è ostativa ad una pronuncia sul merito della controversia così introdotta, vertendo quest'ultima pronuncia sui poteri del giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore, con importanti ricadute in punto di vendita coattiva ( ma escludendo che la richiesta e la relativa trascrizione da parte del creditore che intenda avviare un'azione esecutiva immobiliare dovrebbero precedere l'inizio del processo esecutivo), mentre in questa sede di cognizione ordinaria deve accertarsi, per l'appunto, l'eventuale accettazione tacita dell'eredità del padre da parte di , e conseguente acquisto della Parte_1
qualità di erede, con ogni conseguenza in punto di trascrizione dell'accettazione di eredità.
Chiarito il superiore profilo, in fatto è certo che successivamente alla morte del padre Parte_1
avvenuta il 15.10.2002 ha mantenuto la residenza in un immobile appartenente all'asse ereditario di e, precisamente in quello in Via Orso Maria Corbino in Ragusa, senza aver Persona_1 provveduto, a redigere l'inventario dei beni ereditari, entro tre mesi dalla data di apertura della successione (cfr art. 485 c.c.).
In punto di diritto la giurisprudenza di legittimità ha dato alla norma in esame un'interpretazione ormai consolidata nel tempo statuendo che “alla fine della sussistenza della situazione di possesso
a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, è necessaria, ma è anche sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni” (Cass. Civile n.7076/1995); “ Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.”
(Cass. Civile 4707/1994).
Nel caso di specie, dunque, è dimostrato dalla produzione in atti del certificato storico di famiglia prodotto da che, in primo luogo, è chiamato all'eredità di Controparte_2 Parte_1
in quanto figlio e diretto successore di quest'ultimo ed in secondo luogo che Persona_1
l'odierno opponente sia diventato erede puro e semplice del padre defunto in data 15.10.2002, dal momento che dal certificato storico di residenza allegato dagli odierni opposti risulta che Pt_1
abbia continuato ad abitare nell'immobile sito in Ragusa in Via Orso Maria Corbino
[...] appartenente all'asse ereditario, fino al 2004, ossia ancora due anni dopo la dipartita del padre
Appare evidente che, alla luce dei superiori pacifici principi giurisprudenziali, si Persona_1
può ritenere che lo stabilire la residenza in un determinato immobile fa presumere che il soggetto abbia un legame materiale e diretto con il bene, costituendo ciò il presupposto per sussumere la fattispecie all'interno dell'art. 485 c.c. così come afferma anche il Tribunale di Ivrea con ordinanza del 13.12.2017 “la presunzione semplice ex art 2729 c.c. dell'apertura della successione, la delazione legittima dell'eredità ed il possesso dei beni ereditari in capo ai soggetti chiamati all'eredità in ragione della residenza di costoro nell'immobile caduto in successione, è sufficiente a ritenere provato il possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c. Tali presunzioni possono essere superate fornendo elementi idonei a vincere la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora abituale ex art. 43 c.c. o di aver effettuato l'inventario dei beni nel termine previsto ex art.485
c.c.”. A tal proposito deve, infatti, anche rilevarsi che lo stesso opponente non ha Parte_1
dato prova contraria di quanto affermato dagli odierni opponenti, confermando, anzi, che egli ha effettivamente risieduto nell'immobile fino al 22.03.2004 sostenendo a tal fine che “non è certo accettazione tacita… il fatto che quest'ultimo abbia avuto la residenza in uno degli immobili già appartenenti al genitore defunto fino al 22.03.2004, posto che in quanto figlio dello stesso egli risiedeva nella casa familiare già prima che il de cuius passasse a miglior vita.” ( si veda pag.2 rigo 5-9 dell'atto introduttivo).
Epperò la ratio della norma di cui all'art. 476 c.c. in punto di accettazione tacita, in definitiva, richiede che si compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e non essendo stato neppure allegato dall'opponente un diverso titolo costitutivo del diritto a risiedere nell'immobile (così ad es. nel caso del coniuge superstite i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio–derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori), la sua permanenza per un periodo non indifferente di due anni nell'immobile di proprietà del de cuius, non può che ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari.
Ma ad ogni modo, di certo l' come possessore dei beni ereditari, avrebbe dovuto rinunciare Pt_1 all'eredità o effettuare l'inventario entro tre mesi, al giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, mentre in atti risulta soltanto che l'odierno opponente abbia depositato una a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da egli effettuato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa nel 2016 con cui ha comunicato di non avere mai accettato l'eredità di mentre per quanto egli aveva già acquisito la sua qualità di erede del padre Persona_1 defunto dal momento in cui non ha redatto l'inventario nei termini previsti dall'art. 485 c.c.
Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione promossa da va rigettata. Parte_1
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 avanzata dalla Controparte_2
, in difetto di qualsiasi prova di danni, neppure allegata al riguardo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.5053/2017 R.G., così statuisce: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la legittimità dell'esecuzione intrapresa nei confronti di accertando che lo stesso ha accettato in modo tacito l'eredità del padre Parte_1 [...]
deceduto il 15.10.2002, acquistando la qualità di erede puro e semplice;
Per_1
Con condanna al pagamento in favore di HDI Assicurazioni s.p.a, e Parte_1 CP_1
delle spese di lite che, si liquidano in € 3.500,00 oltre IVA, CPA e Controparte_2
rimborso forfettario al 15% come per legge, per ciascuno. Così deciso in Ragusa in data 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5053/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione .
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. elettivamente domiciliato, ai fini del Parte_1 C.F._1
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Mallia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A, c.f , con sede legale in Roma in Abruzzi n.10 P.IVA_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Claudio
Scognamiglio, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
c.f , elettivamente domiciliato ai fini del presente Controparte_1 C.F._2
procedimento presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO-OPPOSTO
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore con sede legale in Ragusa in Via Mongibello n.82 elettivamente CP_3
domiciliata ai fini del presente procedimento, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Distefano e
Carmelo Distefano, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
Controparte_4
CONVENUTA-CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare N.R.G 162/2011, intrapresa dalla società (poi CP_5
rinunciante), nei suoi confronti, affermando di aver scoperto, solo in data 11.04.2017, da alcune visure, di risultarne formalmente debitore, sostenendo che in realtà i beni sottoposti ad esecuzione appartenevano all'eredità ancora giacente del defunto padre e affermando di non Persona_1
ricoprire la qualità di erede, in quanto non aveva mai accettato né tacitamente né espressamente la suddetta eredità. Deduceva, infatti, di aver depositato, in data 11.05.2016, presso l'Agenzia delle
Entrate di Ragusa, AGEDP di Messina, una nota con cui aveva dichiarato espressamente di non aver mai accettato l'eredità del proprio padre e che il suo potenziale diritto di accettazione doveva essere ritenuto prescritto per essere trascorsi più di dieci anni dalla data di apertura della successione. Inoltre, deduceva, che non era da considerarsi accettazione tacita nè la residenza posteriore all'apertura della successione in uno degli immobili facente parte dell'asse ereditario, né
l'esercizio di un'impresa di assicurazione, non avendo egli ereditato l'impresa del genitore defunto, ma che aveva esercitato l'attività di assicuratore con partita IVA e iscrizione all'Albo degli Agenti dell'Assicurazione autonomi e distinti da quelli di Persona_1
Conseguentemente chiedeva, di ordinare la cancellazione delle trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli contro al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ragusa, nel merito Parte_1
di ritenere e dichiarare del tutto illegittima ed inefficace l'esecuzione immobiliare intrapresa in suo danno, in quanto non rivestiva la qualità di debitore non avendo mai rivestito quella di erede di
Con vittoria di spese, competenze e onorari. Persona_1
Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a, (già , che premetteva di Controparte_6 essere creditrice di per la somma di € 131.649,00 per effetto di due sentenze Persona_1
emesse dal Tribunale di Ragusa-Sez Lavoro, la quale deduceva che, prima di intraprendere la propria azione esecutiva, aveva verificato se gli eredi di avessero o meno accettato Persona_1
l'eredità di quest'ultimo, appurando che la moglie del de cuius e della di lui figlia avevano rinunciato all'eredità, fatta eccezione per e che per tale ragione si era costituita Parte_1
intervenendo nella procedura esecutiva n. 162/2011, all'udienza del 21 marzo 2013.
Preliminarmente, eccepita da parte dell'opposta HDI Assicurazioni, l'erroneità del rito applicato, stante che i titoli azionati dalla HDI Assicurazioni s.p.a traevano origine da un giudizio che si era svolto secondo il rito del lavoro, dovendone perciò conseguire che l'odierno giudizio di opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotto nelle relative forme innanzi al Tribunale di Ragusa-
Sez. Lavoro, in ordine all'unico motivo di opposizione, affermava che doveva Parte_1 ritenersi aver accettato in modo tacito l'eredità del padre ai sensi dell'art. 485 c.c., per avere avuto la residenza in uno degli immobili appartenenti al genitore defunto. Infine, sosteneva che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà era stata presentata all'Agenzia delle Entrate solo in data 11 maggio 2016 e, quindi, ben oltre l'avvenuta accettazione dell'eredità di Persona_1
Conseguentemente, chiedeva, in via pregiudiziale dichiarare che erroneamente parte attrice aveva incardinato il giudizio presso il Tribunale di Ragusa dovendo la controversia essere trattata con il rito del lavoro e per l'effetto rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione del medesimo al Tribunale- Sez. Lavoro, nel merito rigettare le conclusioni formulate nell'atto di citazione avversario e per l'effetto dichiarare sussistente il diritto della HDI Assicurazioni s.p.a di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , conseguentemente dichiarare Parte_1
legittima ed efficace la procedura esecutiva immobiliare sospesa dal G.E, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche creditore dell'odierno opponente in forza di un Controparte_1
decreto di liquidazione dei compensi quale CTU nominato nella causa civile n.1372/2015 proposta dallo stesso , contro l'ex Parte_1 Controparte_7
Sosteneva anch'egli che , dove considerarsi era erede puro e semplice di Parte_1 [...]
sia perché presso l'Agenzia delle Entrate non risultava nessuna accettazione beneficiata, Per_1
e sia perché era stato in possesso di immobili appartenenti all'asse ereditario.
Conseguentemente, chiedeva di rigettare la domanda attorea perché manifestamente infondata sia in fatto che in diritto, e di dichiarare con qualsiasi statuizione che è erede puro e Parte_1 semplice, a far data dall'apertura della successione, del proprio padre deceduto in Persona_1
Ragusa il 15.10.2002.
Infine, la società anch'essa costituendosi in giudizio, svolgeva le stesse Controparte_2
argomentazioni avanzate dagli altri convenuti, quanto all'assunzione da parte di , la Parte_1
qualità di erede del padre defunto, Persona_1
Conseguentemente chiedeva, di “dire e ritenere inammissibile e/o comunque rigettare anche per carenza di prova e per l'effetto confermare la validità della procedura esecutiva pendente, disponendo la prosecuzione delle operazioni di vendita in danno di in quanto erede Parte_1 di risulta proprietario dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva Persona_1
n.162/2011, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio”.
La , non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Nessuna delle parti avanzava istanze istruttorie.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'11.06.2025. Considerato.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , la quale non Controparte_4 si è costituita in giudizio nonostante l'atto di citazione sia stato notificato correttamente.
Con la presente opposizione si limita a contestare la propria qualità di erede del Parte_1
debitore originario e, dunque, la legittimità dell'esecuzione immobiliare, peraltro iniziata dalla società (poi rinunciante e non dalla HDI Assicurazioni), nei propri confronti, in forza CP_5
di titoli formatisi nei confronti del padre ritualmente perciò incardinata con le Persona_1
forme del rito ordinario.
Ciò detto, nel merito l'opposizione non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Deve in primo luogo osservarsi che eventuali vizi relativi alla notificazione del titolo esecutivo formatosi contro il defunto ovvero del precetto, non possono farsi valere in questa sede, essendo l'odierno opponente decaduto da qualsiasi azione al riguardo.
In secondo luogo, atteso l'oggetto del presente giudizio, siccome introdotto dall'odierno opponente, in cui non di regolarità formale del processo esecutivo si discute, ma che è invece volto ad accertare il diritto o meno dei creditori opposti ad agire esecutivamente nei confronti di , Parte_1 essendosi dal G.E. sospesa l'esecuzione in attesa dell'esito dell'eventuale giudizio di merito volto ad accertare l'eventuale accettazione tacita dell'eredità, avendo quest'ultimo contestato la propria qualità di erede succeduto al padre debitore originario, rispetto ai beni fatti Persona_1
oggetto di pignoramento, nessuna delle statuizioni contenute nella decisione resa da Cassazione civile, 26 maggio 2014, n. 11638, è ostativa ad una pronuncia sul merito della controversia così introdotta, vertendo quest'ultima pronuncia sui poteri del giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore, con importanti ricadute in punto di vendita coattiva ( ma escludendo che la richiesta e la relativa trascrizione da parte del creditore che intenda avviare un'azione esecutiva immobiliare dovrebbero precedere l'inizio del processo esecutivo), mentre in questa sede di cognizione ordinaria deve accertarsi, per l'appunto, l'eventuale accettazione tacita dell'eredità del padre da parte di , e conseguente acquisto della Parte_1
qualità di erede, con ogni conseguenza in punto di trascrizione dell'accettazione di eredità.
Chiarito il superiore profilo, in fatto è certo che successivamente alla morte del padre Parte_1
avvenuta il 15.10.2002 ha mantenuto la residenza in un immobile appartenente all'asse ereditario di e, precisamente in quello in Via Orso Maria Corbino in Ragusa, senza aver Persona_1 provveduto, a redigere l'inventario dei beni ereditari, entro tre mesi dalla data di apertura della successione (cfr art. 485 c.c.).
In punto di diritto la giurisprudenza di legittimità ha dato alla norma in esame un'interpretazione ormai consolidata nel tempo statuendo che “alla fine della sussistenza della situazione di possesso
a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, è necessaria, ma è anche sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni” (Cass. Civile n.7076/1995); “ Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.”
(Cass. Civile 4707/1994).
Nel caso di specie, dunque, è dimostrato dalla produzione in atti del certificato storico di famiglia prodotto da che, in primo luogo, è chiamato all'eredità di Controparte_2 Parte_1
in quanto figlio e diretto successore di quest'ultimo ed in secondo luogo che Persona_1
l'odierno opponente sia diventato erede puro e semplice del padre defunto in data 15.10.2002, dal momento che dal certificato storico di residenza allegato dagli odierni opposti risulta che Pt_1
abbia continuato ad abitare nell'immobile sito in Ragusa in Via Orso Maria Corbino
[...] appartenente all'asse ereditario, fino al 2004, ossia ancora due anni dopo la dipartita del padre
Appare evidente che, alla luce dei superiori pacifici principi giurisprudenziali, si Persona_1
può ritenere che lo stabilire la residenza in un determinato immobile fa presumere che il soggetto abbia un legame materiale e diretto con il bene, costituendo ciò il presupposto per sussumere la fattispecie all'interno dell'art. 485 c.c. così come afferma anche il Tribunale di Ivrea con ordinanza del 13.12.2017 “la presunzione semplice ex art 2729 c.c. dell'apertura della successione, la delazione legittima dell'eredità ed il possesso dei beni ereditari in capo ai soggetti chiamati all'eredità in ragione della residenza di costoro nell'immobile caduto in successione, è sufficiente a ritenere provato il possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c. Tali presunzioni possono essere superate fornendo elementi idonei a vincere la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora abituale ex art. 43 c.c. o di aver effettuato l'inventario dei beni nel termine previsto ex art.485
c.c.”. A tal proposito deve, infatti, anche rilevarsi che lo stesso opponente non ha Parte_1
dato prova contraria di quanto affermato dagli odierni opponenti, confermando, anzi, che egli ha effettivamente risieduto nell'immobile fino al 22.03.2004 sostenendo a tal fine che “non è certo accettazione tacita… il fatto che quest'ultimo abbia avuto la residenza in uno degli immobili già appartenenti al genitore defunto fino al 22.03.2004, posto che in quanto figlio dello stesso egli risiedeva nella casa familiare già prima che il de cuius passasse a miglior vita.” ( si veda pag.2 rigo 5-9 dell'atto introduttivo).
Epperò la ratio della norma di cui all'art. 476 c.c. in punto di accettazione tacita, in definitiva, richiede che si compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e non essendo stato neppure allegato dall'opponente un diverso titolo costitutivo del diritto a risiedere nell'immobile (così ad es. nel caso del coniuge superstite i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio–derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori), la sua permanenza per un periodo non indifferente di due anni nell'immobile di proprietà del de cuius, non può che ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari.
Ma ad ogni modo, di certo l' come possessore dei beni ereditari, avrebbe dovuto rinunciare Pt_1 all'eredità o effettuare l'inventario entro tre mesi, al giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, mentre in atti risulta soltanto che l'odierno opponente abbia depositato una a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da egli effettuato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa nel 2016 con cui ha comunicato di non avere mai accettato l'eredità di mentre per quanto egli aveva già acquisito la sua qualità di erede del padre Persona_1 defunto dal momento in cui non ha redatto l'inventario nei termini previsti dall'art. 485 c.c.
Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione promossa da va rigettata. Parte_1
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 avanzata dalla Controparte_2
, in difetto di qualsiasi prova di danni, neppure allegata al riguardo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.5053/2017 R.G., così statuisce: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la legittimità dell'esecuzione intrapresa nei confronti di accertando che lo stesso ha accettato in modo tacito l'eredità del padre Parte_1 [...]
deceduto il 15.10.2002, acquistando la qualità di erede puro e semplice;
Per_1
Con condanna al pagamento in favore di HDI Assicurazioni s.p.a, e Parte_1 CP_1
delle spese di lite che, si liquidano in € 3.500,00 oltre IVA, CPA e Controparte_2
rimborso forfettario al 15% come per legge, per ciascuno. Così deciso in Ragusa in data 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti