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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1668/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 22/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11788 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2025 depositato il 11/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 1668/2023 rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 s.p.a. avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IMU 2018 del Comune di Palermo.
Ha interposto appello la contribuente, deducendo omessa e/o insufficiente pronuncia sui fatti rilevanti per la causa;
error in iudicando;
violazione di legge;
errata interpretazione delle norme di diritto;
difetto di legittimazione passiva;
società veicolo;
violazione ed errata applicazione degli artt. 2, comma 6, e 4, comma 2, del D.L. n. 351/2001, dell'art. 7, comma 1, lett. A) e/o del D. Lgs. n. 504/1992, nonchè della risoluzione del MEF del 7 aprile 2005, prot. 25234/2004/DPF/UFF; violazione art. 36 TUF;
omessa analisi difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025, udito il relatore e la rappresentante del Comune, che ha insistito per il rigetto, assente l'appellante, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8 maggio 2019, n. n.12062, seguita, tra altre, da Cass. 10 dicembre 2020, n. 29888, ha precisato che “I fondi comuni di investimento (nella specie, Fondo comune di investimento immobiliare speculativo chiuso denominato “H1” in liquidazione ex art. 57, comma 6-bis, d.lgs. n.58/1988), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia".
Successivamente e muovendo da quella sentenza, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 15 settembre
2020, n.2988, ha riconosciuto la soggettività passiva della società di gestione del risparmio ai fini ICI sugli immobili facenti parte del patrimonio separato. Le argomentazioni svolte in tale ultima decisione valgono anche in tema di IMU (Cass., Sez. V, n. 7116/2023 del 9 marzo 2023) e danno ragione della infondatezza di tutti i motivi di gravame.
L'individuazione della natura giuridica dei fondi comuni di investimento (mobiliari o immobiliari) - in cui si raccolgono e vengono unitariamente gestiti apporti economici provenienti da una pluralità di investitori, ciascuno dei quali è titolare di una quota di partecipazione - è controversa. Indubbiamente, la ricostruzione del fenomeno è resa complessa dalla sua particolarità. Infatti, non bisogna dimenticare che il modello dal quale proviene il fondo comune di investimento è quello del common law, con specifico riferimento alla figura del contractual investment trust. Inoltre, è difficile cogliere la natura giuridica del fenomeno de quo perché lo stesso ha una sostanza fondamentalmente economica. L'esame della normativa rilevante nella specie induce, peraltro, a confermare le conclusioni della summenzionata giurisprudenza della S.C.
Il legislatore, a partire dalla legge n. 77 del 1983, che ha istituito per prima i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, e, poi, con altre disposizioni sui fondi chiusi e su quelli d'investimento immobiliare, non ha fornito al riguardo indicazioni esplicite, ed anche la dottrina ha manifestato nel tempo in proposito opinioni diverse. Attualmente, la disciplina dei fondi è contenuta nel cd. TU NA (d.lgs. n. 58 del 1998, con successive modificazioni). L'articolo 1, comma 1, lett. j), del citato TU definisce il fondo come "il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte"; l'articolo 36, comma 6, prescrive, invece, che ciascun fondo comune "costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società".
Sempre dal medesimo primo comma dell'articolo 1 -in particolare dalle definizioni enunciate alle lettere da m) a q) - e dall'articolo 36, comma 1, si ricava che i fondi comuni fanno parte della più ampia categoria degli
"organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)", che la loro promozione, istituzione ed organizzazione è compito di speciali società a ciò autorizzate, denominate Società di gestione del risparmio
(Ricorrente_1), che a tali società è riservata la gestione del patrimonio dei fondi "di propria o altrui istituzione" che, quindi, esse possono assumere tanto la veste di "società promotrice" (con compiti limitati alla promozione, istituzione ed organizzazione del fondo, nonché all'amministrazione dei rapporti con i partecipanti), quanto quella di "gestore" (col compito di gestire il patrimonio del fondo provvedendo ai relativi investimenti). La separazione del patrimonio del fondo e la sua distinzione "a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società" sono ribadite dal comma 6 del citato articolo 36, il quale specifica che su detto patrimonio
"non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa", mentre ai creditori dei partecipanti è consentito rivalersi solo sulle quote di partecipazione dei rispettivi debitori. Si aggiunge poi che la società di gestione "non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti". È previsto, inoltre, dal quinto comma del medesimo articolo, che la società promotrice ed il gestore "assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario". La logica del sistema consiste nel garantire la distinzione del patrimonio del fondo comune al fine di assicurare una tutela forte agli interessi degli investitori che al fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedere intaccato il patrimonio del fondo da possibili azioni di terzi.
Sotto questo profilo, ciò che soprattutto caratterizza tale patrimonio è la sua esclusiva destinazione allo scopo d'investimento finanziario per il quale è stato costituito, che ne rappresenta la principale ragion d'essere. La presenza nel nostro ordinamento di patrimoni separati, destinati ad un particolare scopo e, proprio per questo, sottratti al regime generale dell'articolo 2740 c.c. è ormai normale, come avviene, ad esempio, con l'articolo 2447-bis c.c. e la legge n. 130 del 1992, in tema di cartolarizzazione di crediti. In siffatte situazioni, la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n. 16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) va ricondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal quale esso promana, ancorché occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione. Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli affetti a quello specifico e distinto patrimonio.
Nella normativa sui fondi comuni di investimento non vi sono elementi in contrasto con la ricostruzione appena proposta. Nessuna delle teorie alternative che sono state prospettate risulta più convincente di tale ricostruzione. Innanzitutto, l'ipotesi secondo cui il fenomeno in esame sarebbe riconducibile alla figura della comunione, sicché i beni del fondo apparterrebbero pro quota a ciascuno dei partecipanti, non descrive adeguatamente la presente situazione.
Infatti, lo scopo economico-pratico dei fondi d'investimento è diverso da quello tradizionale della comunione.
Ne deriva che è differente il rapporto che si instaura tra i comunisti ed i beni in comunione, rispetto a quello esistente tra i partecipanti ed i valori dei quali il fondo è composto, così come assai diversi sono, nei due casi, i poteri esercitabili dagli interessati sui beni ed il tipo di utilità che se ne può ricavare. Ad esempio, i partecipanti al fondo hanno veste di creditori nei confronti della società di gestione e non di comproprietari del fondo (Cass., Sez. 3, n. 10990 del 14 luglio 2003). Ne consegue che non possono disporre della cosa od amministrarla, né domandare lo scioglimento del fondo o chiedere la liquidazione della propria quota in natura, come avverrebbe in una comunione, questi poteri spettando alla società di gestione.
Inoltre, nei fondi di investimento i beni conferiti non sono oggetto diretto del godimento, che è costituito dalla ricchezza che si forma in seguito all'investimento ed alla gestione economica del patrimonio. La comunione ha, poi, natura statica ed è finalizzata al godimento, mentre i fondi sono dinamici e funzionali all'investimento.
In definitiva, atteso che l'ordinamento non ammette l'esistenza di un patrimonio privo di titolare, la soluzione che meglio risponde alle esigenze sottese alla costituzione dei fondi comuni d'investimento e che trova più solidi agganci nella relativa disciplina resta quella che ravvisa nel fondo un patrimonio separato. La separazione garantisce adeguatamente la posizione dei partecipanti, i quali sono titolari di un interesse sostanziale all'utilità economica derivante dai beni di pertinenza del fondo, lasciando, però, la titolarità formale di tali beni alla società di gestione che lo ha istituito. Il legislatore, per agevolare l'attività di gestione nell'interesse dei partecipanti, ha attribuito alla Ricorrente_1 la proprietà dei beni del fondo e, rendendosi conto di avere dato formalmente alla stessa Ricorrente_1 qualcosa più della sostanza economica del rapporto (la gestione nell'interesse altrui), ha introdotto delle regole per garantire i terzi ed i partecipanti al fondo. La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che, ove la società promotrice non coincida col gestore, la suddetta titolarità formale, al pari della legittimazione anche processuale che ne consegue, spetta alla prima, potendo il gestore essere sempre sostituito, come si evince dal comma 2 bis del citato articolo 36.
A rendere complessa l'interpretazione della figura in esame è il fatto che dalla disciplina positiva emerge come ai fondi comuni di investimento facciano capo più soggetti (o gruppi di soggetti) e, quindi, diversi centri di interessi. Accanto ai fondi comuni e alle società di gestione del risparmio, figurano i "partecipanti" al fondo (definiti anche "investitori" dall'articolo 1 TUF) e la "banca depositaria", cui è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo (articolo 36, comma 2, TUF), nonché l'esercizio di una serie di funzioni (articolo 38 TUF) relative alla dinamica del rapporto di investimento. Sul piano contrattuale, sono previste specifiche ipotesi di responsabilità a tutela dell'effettivo perseguimento degli interessi in funzione dei quali deve essere svolta l'attività. Innanzitutto, la società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario (articolo 36, comma 5). Invece, la banca depositaria è "responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi" (articolo
38, comma 2).
Il fenomeno si connota essenzialmente in termini di investimento (con partecipazione al rischio), posto in essere da soggetti non interessati alla gestione diretta dell'attività attuata con il patrimonio investito, che è affidata ad un soggetto specializzato, a sua volta libero di individuare le modalità più efficaci secondo le quali operare, fino a delegare un altro soggetto. I beni dei patrimoni de quibus, in concreto, vengono in rilievo non come oggetto di appartenenza, ma come strumento e limite dell'attività di gestione. Il riferimento alla figura del mandato, contenuto nell'articolo 36, comma 5, è significativo della particolarità del sistema. Infatti,
è discusso in dottrina se venga in questione un mandato tradizionale od un rapporto atipico che non può essere semplicemente ricondotto allo schema tipico. La tematica perde, però, di concreto significato se si valuta che, in ogni caso, l'interesse della società di gestione non può che essere quello degli investitori e che, quindi, essa opera nell'interesse altrui, benché sia difficile immaginare l'esistenza di un mandato in senso tradizionale stante, quantomeno, la non soggettività del fondo.
Nel common law operazioni di questo tipo sono di facile comprensione giuridica, come avviene nel trust, ove titolare dei beni diviene comunemente il trustee, ma con connotazioni talmente peculiari che la sua posizione è pacificamente qualificata come ufficio, con esclusione della soggettività giuridica del trust.
La giurisprudenza ha ben colto l'essenza di situazioni come il trust, ad esempio quando ha chiarito, in tema di ICI, che il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicché, in caso di beni immobili conferiti in un trust traslativo, il soggetto passivo è il trustee, siccome divenuto titolare della proprietà degli stessi e tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto (Cass., Sez. 5, n. 16550 del 20 giugno 2019).
Queste considerazioni palesano come non possano essere seguite non solo le tesi che vedono nel fenomeno de quo una comproprietà degli investitori, una proprietà tout court della società di gestione od una soggettività del fondo, come già evidenziato da questa corte nei precedenti menzionati, ma, neppure le ulteriori ricostruzioni dottrinarie, per le quali verrebbe in rilievo un patrimonio senza soggetto, una proprietà collettiva, una proprietà fiduciaria della società di gestione, una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, una proprietà funzione, una associazione od una fondazione atipica od una associazione in partecipazione.
Dunque, in linea generale, la società di gestione del risparmio riveste un ruolo in virtù del quale è tenuta al pagamento dell'imposta municipale unica gravante sugli immobili che fanno parte del patrimonio separato.
Non ignora il Collegio l'indirizzo giurisprudenziale (Cass. Cassazione civile sez. trib., 17/02/2022) che vorrebbe esenti dall'IMU gli immobili conferiti ai fondi comuni costituiti in base al D.L. 25 settembre 2001, n.
351, ma che ritiene di non potere condividere in quanto in contrasto con il dato letterale della normativa concernente l'IMU.
Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, dispone che "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi".
Ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, poi, per quanto qui rileva, “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i)
....".
Orbene, posto che gli immobili una volta conferiti al fondo, devono imputarsi sotto il profilo della titolarità del diritto di proprietà alla Ricorrente_1, come prima chiarito, nessun rilievo può assumere la circostanza che il bene sia in uso (a qualunque titolo, tranne che per un diritto reale) allo Stato o altro ente pubblico, i quali li detengono ma non li posseggono (la norma concernente è l'esenzione è norma eccezionale, in quanto derogatoria, e non suscettibili di interpretazione nè estensiva nè analogica (v.Suprema Corte di Cassazione, sentenza n.
6627/2009), essendo il "possesso", richiamato dalla norma, una situazione giuridica ben distinta da quella di mera "detenzione" che ricorre nel caso di specie, e posto che la Ricorrente _1 è e resta in ogni caso un soggetto di diritto privato.
In definitiva, quindi, l'appello della contribuente appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 5.637,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1668/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 22/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11788 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2025 depositato il 11/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 1668/2023 rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 s.p.a. avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IMU 2018 del Comune di Palermo.
Ha interposto appello la contribuente, deducendo omessa e/o insufficiente pronuncia sui fatti rilevanti per la causa;
error in iudicando;
violazione di legge;
errata interpretazione delle norme di diritto;
difetto di legittimazione passiva;
società veicolo;
violazione ed errata applicazione degli artt. 2, comma 6, e 4, comma 2, del D.L. n. 351/2001, dell'art. 7, comma 1, lett. A) e/o del D. Lgs. n. 504/1992, nonchè della risoluzione del MEF del 7 aprile 2005, prot. 25234/2004/DPF/UFF; violazione art. 36 TUF;
omessa analisi difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025, udito il relatore e la rappresentante del Comune, che ha insistito per il rigetto, assente l'appellante, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8 maggio 2019, n. n.12062, seguita, tra altre, da Cass. 10 dicembre 2020, n. 29888, ha precisato che “I fondi comuni di investimento (nella specie, Fondo comune di investimento immobiliare speculativo chiuso denominato “H1” in liquidazione ex art. 57, comma 6-bis, d.lgs. n.58/1988), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia".
Successivamente e muovendo da quella sentenza, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 15 settembre
2020, n.2988, ha riconosciuto la soggettività passiva della società di gestione del risparmio ai fini ICI sugli immobili facenti parte del patrimonio separato. Le argomentazioni svolte in tale ultima decisione valgono anche in tema di IMU (Cass., Sez. V, n. 7116/2023 del 9 marzo 2023) e danno ragione della infondatezza di tutti i motivi di gravame.
L'individuazione della natura giuridica dei fondi comuni di investimento (mobiliari o immobiliari) - in cui si raccolgono e vengono unitariamente gestiti apporti economici provenienti da una pluralità di investitori, ciascuno dei quali è titolare di una quota di partecipazione - è controversa. Indubbiamente, la ricostruzione del fenomeno è resa complessa dalla sua particolarità. Infatti, non bisogna dimenticare che il modello dal quale proviene il fondo comune di investimento è quello del common law, con specifico riferimento alla figura del contractual investment trust. Inoltre, è difficile cogliere la natura giuridica del fenomeno de quo perché lo stesso ha una sostanza fondamentalmente economica. L'esame della normativa rilevante nella specie induce, peraltro, a confermare le conclusioni della summenzionata giurisprudenza della S.C.
Il legislatore, a partire dalla legge n. 77 del 1983, che ha istituito per prima i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, e, poi, con altre disposizioni sui fondi chiusi e su quelli d'investimento immobiliare, non ha fornito al riguardo indicazioni esplicite, ed anche la dottrina ha manifestato nel tempo in proposito opinioni diverse. Attualmente, la disciplina dei fondi è contenuta nel cd. TU NA (d.lgs. n. 58 del 1998, con successive modificazioni). L'articolo 1, comma 1, lett. j), del citato TU definisce il fondo come "il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte"; l'articolo 36, comma 6, prescrive, invece, che ciascun fondo comune "costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società".
Sempre dal medesimo primo comma dell'articolo 1 -in particolare dalle definizioni enunciate alle lettere da m) a q) - e dall'articolo 36, comma 1, si ricava che i fondi comuni fanno parte della più ampia categoria degli
"organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)", che la loro promozione, istituzione ed organizzazione è compito di speciali società a ciò autorizzate, denominate Società di gestione del risparmio
(Ricorrente_1), che a tali società è riservata la gestione del patrimonio dei fondi "di propria o altrui istituzione" che, quindi, esse possono assumere tanto la veste di "società promotrice" (con compiti limitati alla promozione, istituzione ed organizzazione del fondo, nonché all'amministrazione dei rapporti con i partecipanti), quanto quella di "gestore" (col compito di gestire il patrimonio del fondo provvedendo ai relativi investimenti). La separazione del patrimonio del fondo e la sua distinzione "a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società" sono ribadite dal comma 6 del citato articolo 36, il quale specifica che su detto patrimonio
"non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa", mentre ai creditori dei partecipanti è consentito rivalersi solo sulle quote di partecipazione dei rispettivi debitori. Si aggiunge poi che la società di gestione "non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti". È previsto, inoltre, dal quinto comma del medesimo articolo, che la società promotrice ed il gestore "assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario". La logica del sistema consiste nel garantire la distinzione del patrimonio del fondo comune al fine di assicurare una tutela forte agli interessi degli investitori che al fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedere intaccato il patrimonio del fondo da possibili azioni di terzi.
Sotto questo profilo, ciò che soprattutto caratterizza tale patrimonio è la sua esclusiva destinazione allo scopo d'investimento finanziario per il quale è stato costituito, che ne rappresenta la principale ragion d'essere. La presenza nel nostro ordinamento di patrimoni separati, destinati ad un particolare scopo e, proprio per questo, sottratti al regime generale dell'articolo 2740 c.c. è ormai normale, come avviene, ad esempio, con l'articolo 2447-bis c.c. e la legge n. 130 del 1992, in tema di cartolarizzazione di crediti. In siffatte situazioni, la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n. 16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) va ricondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal quale esso promana, ancorché occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione. Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli affetti a quello specifico e distinto patrimonio.
Nella normativa sui fondi comuni di investimento non vi sono elementi in contrasto con la ricostruzione appena proposta. Nessuna delle teorie alternative che sono state prospettate risulta più convincente di tale ricostruzione. Innanzitutto, l'ipotesi secondo cui il fenomeno in esame sarebbe riconducibile alla figura della comunione, sicché i beni del fondo apparterrebbero pro quota a ciascuno dei partecipanti, non descrive adeguatamente la presente situazione.
Infatti, lo scopo economico-pratico dei fondi d'investimento è diverso da quello tradizionale della comunione.
Ne deriva che è differente il rapporto che si instaura tra i comunisti ed i beni in comunione, rispetto a quello esistente tra i partecipanti ed i valori dei quali il fondo è composto, così come assai diversi sono, nei due casi, i poteri esercitabili dagli interessati sui beni ed il tipo di utilità che se ne può ricavare. Ad esempio, i partecipanti al fondo hanno veste di creditori nei confronti della società di gestione e non di comproprietari del fondo (Cass., Sez. 3, n. 10990 del 14 luglio 2003). Ne consegue che non possono disporre della cosa od amministrarla, né domandare lo scioglimento del fondo o chiedere la liquidazione della propria quota in natura, come avverrebbe in una comunione, questi poteri spettando alla società di gestione.
Inoltre, nei fondi di investimento i beni conferiti non sono oggetto diretto del godimento, che è costituito dalla ricchezza che si forma in seguito all'investimento ed alla gestione economica del patrimonio. La comunione ha, poi, natura statica ed è finalizzata al godimento, mentre i fondi sono dinamici e funzionali all'investimento.
In definitiva, atteso che l'ordinamento non ammette l'esistenza di un patrimonio privo di titolare, la soluzione che meglio risponde alle esigenze sottese alla costituzione dei fondi comuni d'investimento e che trova più solidi agganci nella relativa disciplina resta quella che ravvisa nel fondo un patrimonio separato. La separazione garantisce adeguatamente la posizione dei partecipanti, i quali sono titolari di un interesse sostanziale all'utilità economica derivante dai beni di pertinenza del fondo, lasciando, però, la titolarità formale di tali beni alla società di gestione che lo ha istituito. Il legislatore, per agevolare l'attività di gestione nell'interesse dei partecipanti, ha attribuito alla Ricorrente_1 la proprietà dei beni del fondo e, rendendosi conto di avere dato formalmente alla stessa Ricorrente_1 qualcosa più della sostanza economica del rapporto (la gestione nell'interesse altrui), ha introdotto delle regole per garantire i terzi ed i partecipanti al fondo. La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che, ove la società promotrice non coincida col gestore, la suddetta titolarità formale, al pari della legittimazione anche processuale che ne consegue, spetta alla prima, potendo il gestore essere sempre sostituito, come si evince dal comma 2 bis del citato articolo 36.
A rendere complessa l'interpretazione della figura in esame è il fatto che dalla disciplina positiva emerge come ai fondi comuni di investimento facciano capo più soggetti (o gruppi di soggetti) e, quindi, diversi centri di interessi. Accanto ai fondi comuni e alle società di gestione del risparmio, figurano i "partecipanti" al fondo (definiti anche "investitori" dall'articolo 1 TUF) e la "banca depositaria", cui è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo (articolo 36, comma 2, TUF), nonché l'esercizio di una serie di funzioni (articolo 38 TUF) relative alla dinamica del rapporto di investimento. Sul piano contrattuale, sono previste specifiche ipotesi di responsabilità a tutela dell'effettivo perseguimento degli interessi in funzione dei quali deve essere svolta l'attività. Innanzitutto, la società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario (articolo 36, comma 5). Invece, la banca depositaria è "responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi" (articolo
38, comma 2).
Il fenomeno si connota essenzialmente in termini di investimento (con partecipazione al rischio), posto in essere da soggetti non interessati alla gestione diretta dell'attività attuata con il patrimonio investito, che è affidata ad un soggetto specializzato, a sua volta libero di individuare le modalità più efficaci secondo le quali operare, fino a delegare un altro soggetto. I beni dei patrimoni de quibus, in concreto, vengono in rilievo non come oggetto di appartenenza, ma come strumento e limite dell'attività di gestione. Il riferimento alla figura del mandato, contenuto nell'articolo 36, comma 5, è significativo della particolarità del sistema. Infatti,
è discusso in dottrina se venga in questione un mandato tradizionale od un rapporto atipico che non può essere semplicemente ricondotto allo schema tipico. La tematica perde, però, di concreto significato se si valuta che, in ogni caso, l'interesse della società di gestione non può che essere quello degli investitori e che, quindi, essa opera nell'interesse altrui, benché sia difficile immaginare l'esistenza di un mandato in senso tradizionale stante, quantomeno, la non soggettività del fondo.
Nel common law operazioni di questo tipo sono di facile comprensione giuridica, come avviene nel trust, ove titolare dei beni diviene comunemente il trustee, ma con connotazioni talmente peculiari che la sua posizione è pacificamente qualificata come ufficio, con esclusione della soggettività giuridica del trust.
La giurisprudenza ha ben colto l'essenza di situazioni come il trust, ad esempio quando ha chiarito, in tema di ICI, che il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicché, in caso di beni immobili conferiti in un trust traslativo, il soggetto passivo è il trustee, siccome divenuto titolare della proprietà degli stessi e tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto (Cass., Sez. 5, n. 16550 del 20 giugno 2019).
Queste considerazioni palesano come non possano essere seguite non solo le tesi che vedono nel fenomeno de quo una comproprietà degli investitori, una proprietà tout court della società di gestione od una soggettività del fondo, come già evidenziato da questa corte nei precedenti menzionati, ma, neppure le ulteriori ricostruzioni dottrinarie, per le quali verrebbe in rilievo un patrimonio senza soggetto, una proprietà collettiva, una proprietà fiduciaria della società di gestione, una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, una proprietà funzione, una associazione od una fondazione atipica od una associazione in partecipazione.
Dunque, in linea generale, la società di gestione del risparmio riveste un ruolo in virtù del quale è tenuta al pagamento dell'imposta municipale unica gravante sugli immobili che fanno parte del patrimonio separato.
Non ignora il Collegio l'indirizzo giurisprudenziale (Cass. Cassazione civile sez. trib., 17/02/2022) che vorrebbe esenti dall'IMU gli immobili conferiti ai fondi comuni costituiti in base al D.L. 25 settembre 2001, n.
351, ma che ritiene di non potere condividere in quanto in contrasto con il dato letterale della normativa concernente l'IMU.
Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, dispone che "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi".
Ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, poi, per quanto qui rileva, “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i)
....".
Orbene, posto che gli immobili una volta conferiti al fondo, devono imputarsi sotto il profilo della titolarità del diritto di proprietà alla Ricorrente_1, come prima chiarito, nessun rilievo può assumere la circostanza che il bene sia in uso (a qualunque titolo, tranne che per un diritto reale) allo Stato o altro ente pubblico, i quali li detengono ma non li posseggono (la norma concernente è l'esenzione è norma eccezionale, in quanto derogatoria, e non suscettibili di interpretazione nè estensiva nè analogica (v.Suprema Corte di Cassazione, sentenza n.
6627/2009), essendo il "possesso", richiamato dalla norma, una situazione giuridica ben distinta da quella di mera "detenzione" che ricorre nel caso di specie, e posto che la Ricorrente _1 è e resta in ogni caso un soggetto di diritto privato.
In definitiva, quindi, l'appello della contribuente appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 5.637,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025