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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PECCI ALESSANDRO e dell'avv. GIGANTE PATRIZIA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO Controparte_1 P.IVA_2
ANGELO, dell'avv. SOLINAS GIANNI e dell'avv. CASTELLAN RENATA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, argomentazione ed eccezione disattesa: in via preliminare e/o pregiudiziale:
1) sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. sussistendone i gravi motivi previsti ex lege, per le ragioni dedotte in atti;
nel merito:
2) accertare e dichiarare la carenza di prova in merito in merito alla sussistenza delle asserite cessioni di credito (da ad e da a Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 6 CP_
, nonchè in merito alla inclusione dell'asserito credito vantato nei confronti della CP_1
tra quelli oggetto delle suddette cessioni, per i motivi dedotti in Parte_1 atti;
accertare e dichiarare dunque il difetto di titolarità dell'affermato credito e di legittimazione attiva in capo a e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo Controparte_1
di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Forlì in data
18/04/2023, n. 456/2023 del 19/04/2023, R.G. n. 1147/2023, Repert. n. 771/2023 del 19/04/2023, immediatamente esecutivo;
3) accertare e dichiarare altresì l'illegittima capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto di conto corrente di cui è causa, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo finale di detto rapporto con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto;
4) accertare e dichiarare l'indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo del rapporto di conto corrente con esclusione di tali oneri
e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto
Ingiuntivo opposto;
5) accertare e dichiarare l'indebita applicazione delle commissioni utilizzi non autorizzati o esuberi fido e di tutte le altre commissioni collegate al fido, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo del conto corrente con esclusione di tali oneri e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto;
6) accertare e dichiarare l'indebita applicazione del tasso debitore ultra-fido, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo del conto corrente riconducendo tale tasso a quello ex art. 117 comma 7 T.U.B. con esclusione di tali oneri e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e relativi accessori di legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito
In via principale rigettare, comunque, tutte le domande (nessuna esclusa) avanzate dall'Opponente perché inammissibili perché per lo più già coperte da giudicato e/o infondate in fatto e diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 456/2023 emesso il 19.4.2023 (n. 1147/2023
R.G.) dal Tribunale di Forlì; In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'Opponente, accertare che il credito vantato da CP_1
anche per le ragioni esposte nel presente atto, è pari ad euro 65.193,75 oltre interessi di mora,
[...] nel rispetto del tasso soglia e sulla somma capitale, dal 05.04.2022 sino all'effettivo saldo, oltre alle
pagina 2 di 6 spese e competenze della procedura monitoria, siccome liquidate nel decreto, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia e conseguentemete condannare
l'Opponente , c.f. e p.iva Parte_1 P.IVA_1
avente sede legale a Cesena (FO) in Via delle Magnolie n. 171, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto importo e/o di quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
le causali sopra esposte;
In via istruttoria si chiede l'integrale rigetto delle istanze istruttori ex adverso formulate per le ragioni meglio esplicitate con le memorie difensive.
In ogni caso Con condanna di parte Attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 456/2023 nei confronti di Controparte_1
(in seguito, solo, “opponente” o “ Parte_1 Parte_1 Parte_1
).
[...]
A sostegno della domanda monitoria esponeva:
- concludeva contratto di conto corrente con;
Parte_2 Parte_1
- Il contratto, alla data del 15 maggio 2014, presentava un saldo negativo di Euro 52.024,77 oltre ad interessi (docc. da 4 a 6);
- cedeva ad crediti in blocco (doc. 7), tra cui anche il credito vantato Parte_2 Controparte_2
nei confronti di (doc. 8); Parte_1
- In data 14 aprile 2014 la debitrice conveniva in giudizio lamentando vizi e patologie del Parte_2
contratto di conto corrente, così radicando il giudizio portante R.G. 3060/15, che si concludeva con la sentenza n. 607/18, con la quale veniva rigettata la domanda attorea ed veniva Parte_1
condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 (doc. 9);
- La sentenza veniva impugnata da e, giusta sentenza 2363/21, la Corte di Parte_1
Appello di Bologna rigettava il gravame, puntualmente esaminando il contratto ed escludendo la sussistenza di crediti in capo ad (doc. 10); Parte_1
- La sentenza passava in giudicato non essendo stata proposta impugnazione (doc. 11);
- interveniva nella procedura immobiliare portante R.G. 101/19 al fine di recuperare Controparte_2
le spese di lite, riservandosi di agire separatamente per ottenere il pagamento di capitale ed interessi;
- Nelle more il credito veniva ceduto a (docc. 13 e 14), che dunque chiedeva in Controparte_1
pagina 3 di 6 monitorio l'ingiunzione della debitrice al pagamento della somma di Euro 65.193,75 oltre ad interessi e spese.
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 456/2023, opposto da per i Parte_1
seguenti motivi:
- Difetto di prova circa la sussistenza della titolarità del credito in capo all'ingiungente;
- Indebita capitalizzazione in seno al contratto di conto corrente;
- Nullità della CMS;
- Illegittimità delle ulteriori commissioni applicate.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione del debitore e chiedendone il Controparte_1
rigetto, sulla base dei seguenti motivi:
- Inammissibilità delle doglianze relative al contratto di conto corrente, già oggetto di giudizio di accertamento passato in giudicato;
- Infondatezza della doglianza relativa alla prova circa la titolarità del credito in capo all'opposta.
In data 5 luglio 2023 veniva emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c. e veniva fissata l'udienza di trattazione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e veniva assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione.
A fronte dell'esito negativo e previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per il trattenimento in decisione.
L'opposizione proposta da è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
In primis si sottolinea l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione di CP_1
(già .
[...] Controparte_4
Questa ha agito in via monitoria quale cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2
nei confronti dell'opposta (a fronte dell'avvenuta conclusione del contratto di conto corrente) e
[...]
poi ceduto da ad e di poi da a Pt_2 Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 CP_1
[...]
Quanto alla prima cessione (da ad vale la pena di sottolineare Parte_2 Controparte_2
che parte opposta ha versato in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale, nel quale viene resa nota l'avvenuta cessione di crediti in blocco tra le due società.
Ivi risulta che sono stati ceduti tutti i crediti derivanti da finanziamenti (e tale è il rapporto oggetto di causa, atteso che si tratta di contratto di conto corrente con annessa apertura di credito), che erano a sofferenza alla data della cessione, di importo inferiore a 15.000.000,00.
pagina 4 di 6 Tutti i suindicati requisiti ricorrono nel credito azionato in monitorio.
Ma non solo.
Con atto avente senz'altro valore di elemento di prova, l'odierna opponente ha riconosciuto la titolarità del credito in capo ad laddove l'ha convenuta in giudizio innanzi alla Corte Controparte_2
d'Appello di Bologna, al fine di sentirla condannata al risarcimento dei danni conseguente all'illegittima applicazione di condizioni, oneri e spese relativi al medesimo contratto azionato in monitorio e qui opposto.
Quanto poi alla cessione da all'opposta è necessario e sufficiente sottolineare che Controparte_2
non si tratta di cessione in blocco di rapporti bancari, bensì di una “semplice” cessione ex art. 1260 segg. c.c.; l'opposta ha versato in atti il contratto di cessione e la prova della notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. (docc. 13 e 14 ricorso monitorio).
Quanto agli ulteriori motivi di doglianza è necessario e sufficiente rammentare che il rapporto di conto corrente n. 114.330.110, posto a base della domanda monitoria di parte opposta, è già stato oggetto di giudizio di accertamento, proposto dall'odierna opponente innanzi al Tribunale di Forlì, conclusosi con sentenza di rigetto poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Bologna. Anche l'appello è stato rigettato.
Sul rapporto contrattuale, dunque, vi è un accertamento passato in giudicato che esclude la sussistenza di aspetti patologici del contratto e/o di addebiti illegittimi, nonché di qualsiasi controcredito dell'opponente.
Ciò giustifica l'inammissibilità dell'opposizione, soprattutto tenuto conto che Parte_1
neppure “si sforza” di indicare quali aspetti, non considerati dai giudici previamente aditi, varrebbero a suffragare la propria impostazione difensiva.
Ma, in ogni caso, per completezza si rileva che la Corte d'Appello in via definitiva ha escluso qualsiasi illegittima capitalizzazione (a fronte della accertata regolarità delle pattuizioni contrattuali), ha escluso la sussistenza di interessi usurari ed ha rilevato che la doglianza relativa alla CMS risulta totalmente generica e destituita di fondamento.
La medesima genericità si coglie nell'ambito del presente giudizio, posto che Parte_1
non ha neppure fatto rinvio agli estratti conto al fine di allegare l'applicazione di somme non dovute.
Conclusivamente dunque l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del provvedimento monitorio e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
A mente di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, CCII, deve essere trasmessa la presente pronuncia al
Pubblico Ministero atteso che: l'opponente è risultata soccombente in due giudizi e risulta, allo stato,
pagina 5 di 6 inadempiente ai propri debiti. Inoltre l'avvenuta instaurazione della procedura esecutiva nei confronti di è indice del possibile stato di insolvenza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 456/23, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Forlì a mente di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, CCII.
Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PECCI ALESSANDRO e dell'avv. GIGANTE PATRIZIA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO Controparte_1 P.IVA_2
ANGELO, dell'avv. SOLINAS GIANNI e dell'avv. CASTELLAN RENATA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, argomentazione ed eccezione disattesa: in via preliminare e/o pregiudiziale:
1) sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. sussistendone i gravi motivi previsti ex lege, per le ragioni dedotte in atti;
nel merito:
2) accertare e dichiarare la carenza di prova in merito in merito alla sussistenza delle asserite cessioni di credito (da ad e da a Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 6 CP_
, nonchè in merito alla inclusione dell'asserito credito vantato nei confronti della CP_1
tra quelli oggetto delle suddette cessioni, per i motivi dedotti in Parte_1 atti;
accertare e dichiarare dunque il difetto di titolarità dell'affermato credito e di legittimazione attiva in capo a e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo Controparte_1
di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Forlì in data
18/04/2023, n. 456/2023 del 19/04/2023, R.G. n. 1147/2023, Repert. n. 771/2023 del 19/04/2023, immediatamente esecutivo;
3) accertare e dichiarare altresì l'illegittima capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto di conto corrente di cui è causa, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo finale di detto rapporto con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto;
4) accertare e dichiarare l'indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo del rapporto di conto corrente con esclusione di tali oneri
e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto
Ingiuntivo opposto;
5) accertare e dichiarare l'indebita applicazione delle commissioni utilizzi non autorizzati o esuberi fido e di tutte le altre commissioni collegate al fido, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo del conto corrente con esclusione di tali oneri e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto;
6) accertare e dichiarare l'indebita applicazione del tasso debitore ultra-fido, per i motivi dedotti in atti, rideterminare dunque il saldo del conto corrente riconducendo tale tasso a quello ex art. 117 comma 7 T.U.B. con esclusione di tali oneri e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o privo di ogni giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e relativi accessori di legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito
In via principale rigettare, comunque, tutte le domande (nessuna esclusa) avanzate dall'Opponente perché inammissibili perché per lo più già coperte da giudicato e/o infondate in fatto e diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 456/2023 emesso il 19.4.2023 (n. 1147/2023
R.G.) dal Tribunale di Forlì; In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'Opponente, accertare che il credito vantato da CP_1
anche per le ragioni esposte nel presente atto, è pari ad euro 65.193,75 oltre interessi di mora,
[...] nel rispetto del tasso soglia e sulla somma capitale, dal 05.04.2022 sino all'effettivo saldo, oltre alle
pagina 2 di 6 spese e competenze della procedura monitoria, siccome liquidate nel decreto, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia e conseguentemete condannare
l'Opponente , c.f. e p.iva Parte_1 P.IVA_1
avente sede legale a Cesena (FO) in Via delle Magnolie n. 171, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto importo e/o di quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
le causali sopra esposte;
In via istruttoria si chiede l'integrale rigetto delle istanze istruttori ex adverso formulate per le ragioni meglio esplicitate con le memorie difensive.
In ogni caso Con condanna di parte Attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 456/2023 nei confronti di Controparte_1
(in seguito, solo, “opponente” o “ Parte_1 Parte_1 Parte_1
).
[...]
A sostegno della domanda monitoria esponeva:
- concludeva contratto di conto corrente con;
Parte_2 Parte_1
- Il contratto, alla data del 15 maggio 2014, presentava un saldo negativo di Euro 52.024,77 oltre ad interessi (docc. da 4 a 6);
- cedeva ad crediti in blocco (doc. 7), tra cui anche il credito vantato Parte_2 Controparte_2
nei confronti di (doc. 8); Parte_1
- In data 14 aprile 2014 la debitrice conveniva in giudizio lamentando vizi e patologie del Parte_2
contratto di conto corrente, così radicando il giudizio portante R.G. 3060/15, che si concludeva con la sentenza n. 607/18, con la quale veniva rigettata la domanda attorea ed veniva Parte_1
condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 (doc. 9);
- La sentenza veniva impugnata da e, giusta sentenza 2363/21, la Corte di Parte_1
Appello di Bologna rigettava il gravame, puntualmente esaminando il contratto ed escludendo la sussistenza di crediti in capo ad (doc. 10); Parte_1
- La sentenza passava in giudicato non essendo stata proposta impugnazione (doc. 11);
- interveniva nella procedura immobiliare portante R.G. 101/19 al fine di recuperare Controparte_2
le spese di lite, riservandosi di agire separatamente per ottenere il pagamento di capitale ed interessi;
- Nelle more il credito veniva ceduto a (docc. 13 e 14), che dunque chiedeva in Controparte_1
pagina 3 di 6 monitorio l'ingiunzione della debitrice al pagamento della somma di Euro 65.193,75 oltre ad interessi e spese.
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 456/2023, opposto da per i Parte_1
seguenti motivi:
- Difetto di prova circa la sussistenza della titolarità del credito in capo all'ingiungente;
- Indebita capitalizzazione in seno al contratto di conto corrente;
- Nullità della CMS;
- Illegittimità delle ulteriori commissioni applicate.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione del debitore e chiedendone il Controparte_1
rigetto, sulla base dei seguenti motivi:
- Inammissibilità delle doglianze relative al contratto di conto corrente, già oggetto di giudizio di accertamento passato in giudicato;
- Infondatezza della doglianza relativa alla prova circa la titolarità del credito in capo all'opposta.
In data 5 luglio 2023 veniva emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c. e veniva fissata l'udienza di trattazione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e veniva assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione.
A fronte dell'esito negativo e previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per il trattenimento in decisione.
L'opposizione proposta da è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
In primis si sottolinea l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione di CP_1
(già .
[...] Controparte_4
Questa ha agito in via monitoria quale cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2
nei confronti dell'opposta (a fronte dell'avvenuta conclusione del contratto di conto corrente) e
[...]
poi ceduto da ad e di poi da a Pt_2 Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 CP_1
[...]
Quanto alla prima cessione (da ad vale la pena di sottolineare Parte_2 Controparte_2
che parte opposta ha versato in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale, nel quale viene resa nota l'avvenuta cessione di crediti in blocco tra le due società.
Ivi risulta che sono stati ceduti tutti i crediti derivanti da finanziamenti (e tale è il rapporto oggetto di causa, atteso che si tratta di contratto di conto corrente con annessa apertura di credito), che erano a sofferenza alla data della cessione, di importo inferiore a 15.000.000,00.
pagina 4 di 6 Tutti i suindicati requisiti ricorrono nel credito azionato in monitorio.
Ma non solo.
Con atto avente senz'altro valore di elemento di prova, l'odierna opponente ha riconosciuto la titolarità del credito in capo ad laddove l'ha convenuta in giudizio innanzi alla Corte Controparte_2
d'Appello di Bologna, al fine di sentirla condannata al risarcimento dei danni conseguente all'illegittima applicazione di condizioni, oneri e spese relativi al medesimo contratto azionato in monitorio e qui opposto.
Quanto poi alla cessione da all'opposta è necessario e sufficiente sottolineare che Controparte_2
non si tratta di cessione in blocco di rapporti bancari, bensì di una “semplice” cessione ex art. 1260 segg. c.c.; l'opposta ha versato in atti il contratto di cessione e la prova della notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. (docc. 13 e 14 ricorso monitorio).
Quanto agli ulteriori motivi di doglianza è necessario e sufficiente rammentare che il rapporto di conto corrente n. 114.330.110, posto a base della domanda monitoria di parte opposta, è già stato oggetto di giudizio di accertamento, proposto dall'odierna opponente innanzi al Tribunale di Forlì, conclusosi con sentenza di rigetto poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Bologna. Anche l'appello è stato rigettato.
Sul rapporto contrattuale, dunque, vi è un accertamento passato in giudicato che esclude la sussistenza di aspetti patologici del contratto e/o di addebiti illegittimi, nonché di qualsiasi controcredito dell'opponente.
Ciò giustifica l'inammissibilità dell'opposizione, soprattutto tenuto conto che Parte_1
neppure “si sforza” di indicare quali aspetti, non considerati dai giudici previamente aditi, varrebbero a suffragare la propria impostazione difensiva.
Ma, in ogni caso, per completezza si rileva che la Corte d'Appello in via definitiva ha escluso qualsiasi illegittima capitalizzazione (a fronte della accertata regolarità delle pattuizioni contrattuali), ha escluso la sussistenza di interessi usurari ed ha rilevato che la doglianza relativa alla CMS risulta totalmente generica e destituita di fondamento.
La medesima genericità si coglie nell'ambito del presente giudizio, posto che Parte_1
non ha neppure fatto rinvio agli estratti conto al fine di allegare l'applicazione di somme non dovute.
Conclusivamente dunque l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del provvedimento monitorio e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
A mente di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, CCII, deve essere trasmessa la presente pronuncia al
Pubblico Ministero atteso che: l'opponente è risultata soccombente in due giudizi e risulta, allo stato,
pagina 5 di 6 inadempiente ai propri debiti. Inoltre l'avvenuta instaurazione della procedura esecutiva nei confronti di è indice del possibile stato di insolvenza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 456/23, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Forlì a mente di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, CCII.
Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6