Versione
15 febbraio 1983
15 febbraio 1983
Art. 4.
Le disposizioni contenute nell' articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni contenute nell' articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21116Provvedimento: […] 2-bis del d.l. n. 916 del 1982, inserito dall'art. 1 della legge di conversione n. 27 del 1983, operava la riformulazione della norma mediante la sostituzione delle parole «di quello accertato dall'ufficio» con le seguenti: «del maggiore imponibile accertato dall'ufficio». L'art. 4 della legge n. 27 del 1983 stabiliva poi che «le disposizioni contenute nell'art.Leggi di più...
- imposte dirette soppresse con la riforma tributaria del 1972·
- fondamento·
- importo da iscrivere a ruolo ai fini della sanatoria·
- individuazione·
- istanze di condono anteriori alla l. n. 27 del 1983·
- criteri·
- in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972)·
- tributi erariali diretti