Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1983, n. 27
Articolo 3
Versione
15 febbraio 1983
Art. 4.
Le disposizioni contenute nell' articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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