Art. 4.
Le disposizioni contenute nell' articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni contenute nell' articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
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