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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.356/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.143/2020
del 13/03/2020, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “opposizione ad esecuzione immobiliare ex art.615 c.p.c.”
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandato in C.F._2
calce alla comparsa di costituzione in appello di nuovo difensore dell'8/02/2024,
dall'avv.Rossella Spada, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Foggia
alla Via D.Alighieri n.6
APPELLANTI
E
1
, e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 [...]
già “ con socio Controparte_2 Controparte_3
unico e prima ancora con socio unico) ( ), Controparte_4 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Cinzia Marchioro, Andrea Esposito
e Valentina D'Angelo, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'ultima in
Campobasso alla Piazza Vittoria n.14/C
APPELLATO
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite,
in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato il 14/07/2016, i coniugi Parte_1
e introducendo il giudizio di merito ex art. 616 cpc,
[...] Parte_2
evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Campobasso la Controparte_1
per la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario nn. 3252328401/51
[...]
e 3252328402/52 rispettivamente per l'importo di €. 120.000,00 ed €. 86.000,00,
sottoscritti il 19/01/2009, per violazione dei principi di chiarezza e trasparenza bancaria, di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, di condanna al conseguente risarcimento dei danni;
2 -si costituiva la convenuta banca la quale, deducendo la determinabilità dell'oggetto del contratto e del relativo criterio di calcolo degli interessi, l'adeguatezza delle informazioni fornite sul contratto di risparmio edilizio e sul contratto di mutuo,
l'irrilevanza dell'assenza del piano di ammortamento e l'insussistenza ed infondatezza dell'eccepita usurarietà dei tassi applicati, chiedeva il rigetto delle domande formulate, con il favore delle spese di causa;
- espletata l'ammessa Consulenza Tecnica contabile, con sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, l'adito Tribunale rigettava l'opposizione,
condannando gli attori al pagamento delle spese processuali tutte, comprese quelle di CTU.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo pec dell'11/12/2020, Parte_1
e hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza
[...] Parte_2
chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
-con comparsa di costituzione depositata il 3/03/2021, si è costituita la
[...]
, e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 [...]
instando per il rigetto del formulato appello con il favore Controparte_2
delle spese;
- non ravvisata l'esigenza di disporre la nuova consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dagli appellanti e precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, come disposto ai sensi degli
3 artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il sostanziale primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'avversata statuizione nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto che all'assenza di un piano di ammortamento -sia per la prima che per la seconda fase dei contratti di mutuo in scrutinio- dovesse necessariamente conseguire la nullità
dei contratti stessi per indeterminatezza. Infatti, hanno dedotto che, mentre può
considerarsi una peculiarità del c.d. mutuo immediato (per la prima fase) l'assenza di piano di ammortamento (solo per quanto attiene l'ammontare della rata, ma non per quel che concerne il numero di rate, mai contrattualmente definito), nella c.d. seconda fase di fatto costituisce un vulnus della tutela della parte contrattualmente più
debole, la quale neppure per tale fase è in grado di sapere quanto e come pagherà
nel corso dello svolgimento del contratto di mutuo (nello specifico, non solo non vi sarebbe un documento riepilogativo della composizione della rata della c.d. seconda fase,
ma non vi è neppure il numero delle rate dalle quali risulterebbe composta).
La censura non è fondata nei sensi che seguono.
La Corte evidenzia che il “contratto di risparmio edilizio” è negozio giuridico di origine tedesca introdotto da ), accettato CP_1 Controparte_1
dall'ordinamento italiano (la stessa Cassazione, con pronuncia dell'11/01/2024
n.1253, l'ha ritenuto meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, cod.civ.), il quale si basa, così come correttamente indicato dal Giudice di prime cure, su di una
4 struttura bifasica: la fase di accumulo e la fase di assegnazione.
Durante la prima fase c.d.detta “di accumulo”, il cliente-risparmiatore versa rate mensili -composte di una quota interessi e di una quota di risparmio edilizio- in un conto di risparmio edilizio il quale viene remunerato a un tasso concordato,
formando così una “somma di risparmio” finalizzata ad ottenere il mutuo vero e proprio nella misura richiesta a tasso d'interesse predeterminato: tale fase è
contraddistinta dall'assenza di ammortamento in linea capitale, con pagamento dei soli interessi e contestuale accumulo di risparmio (produttivo di interessi).
Al termine della prima fase, al verificarsi della condizione ovvero all'esito dell'esatto accumulo delle somme contrattualmente stabilite, segue quella c.d.
“dell'assegnazione contrattuale” nella quale l'intermediario finanziario/Banca
mette a disposizione del cliente la somma depositata, impegnandosi a concedere, in favore e a richiesta di quest'ultimo, un mutuo per l'acquisto dell'immobile per un importo pari alla differenza tra l'importo complessivo definito al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”, che viene successivamente rimborsato seguendo lo schema dell'ammortamento alla francese
con rimesse di rate costanti costituite di quota capitale e quota interessi.
Ove il cliente non voglia attendere il maturarsi della seconda fase ma sia intenzionato ad ottenere immediatamente la somma necessaria all'acquisto dell'abitazione -come accaduto nella fattispecie- viene messo a sua disposizione,
unitamente al contratto di risparmio edilizio, anche un contratto di “mutuo immediato senza ammortamento” pagando solo gli interessi corrispettivi per tutta
5 la durata necessaria ad ottenere l'assegnazione; detto contratto è indipendente dal contratto di risparmio vero e proprio ma è ad esso funzionalmente collegato in quanto destinato ad essere estinto per mezzo della provvista erogata con il “mutuo di assegnazione”, e ricade -come si preciserà anche di seguito- nella categoria dei finanziamenti personali e non in quella dei mutui ipotecari, nella quale confluisce solo se, al momento dell'assegnazione del mutuo, vi è un importo residuo non coperto dagli accumuli nel frattempo intervenuti.
Ciò precisato, il Collegio, sulla scia della maggiore giurisprudenza di merito sul punto (C.Appello Milano sent. n.3192/2023, C.Appello Roma n. 7062/2023,
C.Appello Napoli n.3794/2024), non ritiene condivisibili le argomentazioni degli appellanti in ordine alla sollevata indeterminatezza dei convenuti contratti di mutuo1 per asserita assenza dei relativi piani di ammortamento, in quanto caratteristica di tali contratti -certamente differenti dal tipico mutuo fondiario- è -
per la fase cd. di accumulo- proprio l'assenza di un piano di preammortamento, dato che, come innanzi specificato, l'operazione in parola consiste nel versamento alla banca di una somma mensile per interessi e di una somma mensile qualificata come risparmio edilizio, e che solo al momento dell'assegnazione conseguono:
l'estinzione dell'eventuale “mutuo immediato”, l'imputazione della somma risparmiata ad ammortamento del “mutuo definitivo” c.d. di assegnazione, e l'avvio del vero e proprio ammortamento (alla francese) con pagamento di rate costanti mensili costituite da quota capitale e quota interessi.
6 La ratio di tale operazione è quella di consentire al risparmiatore-mutuatario di adattarsi alle esigenze che possano profilarsi nel tempo, per cui se ad un'iniziale disposizione economica a rendersi mutuatario segua una diversa fase economica,
questi al maturare della “assegnazione” del mutuo potrebbe anche decidere di non accedervi: sostanzialmente, il cliente-risparmiatore (e nella fattispecie gli odierni appellanti), con la stipulazione del precisato contratto di risparmio edilizio, si assicura un tasso di interesse predeterminato per il mutuo di assegnazione che sarà
in seguito stipulato e si garantisce un peso sostenibile delle future rate poiché la somma che gli sarà erogata verrà in parte compensata con il risparmio nel frattempo accumulato.
Del pari incondivisibile, poi, è l'affermazione degli attori-appellanti relativa all'inconsapevolezza ed alla mancata conoscenza delle precise caratteristiche del richiamato contratto di risparmio edilizio, in quanto l'attenta rilettura dei versati atti, i quali sono stati debitamente sottoscritti dai mutuatari, consente al contrario di confermare la precisa conoscenza da parte dei coniugi di Parte_3
tutte le condizioni e specifiche caratteristiche sia dei mutui stessi2 che degli strettamente correlati contratti di risparmio, ragion per cui appaiono certamente infondate le eccezioni -meramente di stile- di indeterminatezza dei contratti di
7 risparmio edilizio in parola e di violazione dei principi di trasparenza bancaria e lealtà contrattuale.
B) Con il sostanziale secondo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erratamente rigettato la domanda di usurarietà dei tassi di cui ai contratti di mutuo oggetto di causa.
In particolare, hanno dedotto che il TAEG effettivo applicato ai contratti di mutuo nn.3252328401/51 e 3252328402/52 è da ritenersi usurario in quanto non rispondente alle prescrizioni di cui alla L.108/1996, ragion per cui hanno reiterato la richiesta di declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi convenzionali,
con conseguente non debenza degli interessi pattuiti e restituzione di quanto già
Contr indebitamente versato in favore della pari ad €. 54.845,99 ovvero, in via subordinata, che fosse disposta la compensazione di tale importo con le maggiori
Contr somme dovute alla , ragion per cui hanno richiesto la rinnovazione della CTU
-che è stata rigettata- per la verifica dell'effettivo TAEG applicato ai contratti dedotti in giudizio e del conseguente superamento del tasso soglia fissato per il periodo di riferimento.
Infine, hanno insistito per la declaratoria di riconoscimento della natura dei contratti in corso quali di mutuo e non di credito personale alle famiglie come erratamente statuito dal Tribunale.
Le censure sono infondate nei sensi che seguono.
Vanno innanzitutto richiamati e ribaditi i principali costanti approdi giurisprudenziali in tema di contratto di mutuo ed usurarietà, e precisamente:
8 - Cass.Civ., n.350/2013, che ha affermato la rilevabilità anche d'ufficio della nullità
delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura,
quand'anche contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi;
- Cass.Civ. n. 23192/2017, Cass.Civ. n. 27442/2018 e Cass.Civ. n. 26286/2019,
secondo cui l'art. 1 L.108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là
del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori;
- Cass.Civ., Sez. 1, Ordin. n. 14214 del 05/05/2022, Sez. 6, Ordin. n.31615 del
04/11/2021, C.Appello L'Aquila n.531/2021, C.Appello Venezia n.1325/2021,
C.Appello Perugia n.205/2021, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli di mora hanno diversa funzione, e precisamente corrispettiva i primi e risarcitoria ed eventuale i secondi, e che nel calcolo dell'usura non debbono sommarsi aritmeticamente tra loro ma vanno autonomamente considerati sia perché si tratta di grandezze disomogenee stante la loro diversa funzione e sia perché l'interesse moratorio ha di norma natura sostitutiva di quello corrispettivo, trattandosi di onere solo eventuale, dovuto dal mutuatario solo se vi sia un inadempimento e come tale non collegato all'erogazione del credito e non ricompreso nella determinazione del tasso di finanziamento, ragion per cui il tasso soglia dell'usura non può essere calcolato cumulando i tassi corrispettivo e moratorio;
9 - Cass.Civ., sez. III, 21/02/2023 n. 5379, secondo cui le clausole penali non rilevano ai fini dell'usura;
- Cass.Civ, S.U. n.19597/2020, secondo cui anche per gli interessi di mora opera il divieto di superamento del tasso soglia -in tal modo aderendo alla tesi c.d.
estensiva, fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione comunque remunerativa sia di quelli moratori che di quelli corrispettivi, oltre che sul presupposto che il ritardo colpevole del debitore non potrebbe integrare una causa giustificativa della permanenza (e della validità) di una obbligazione contraria alla legge- per il cui accertamento occorre rendere operativo il confronto con un adeguato tasso soglia,
applicando il principio di simmetria per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica” (enunciato dalle SS.UU. con la
sentenza n. 16303/2018), rispetto al , incrementandola della maggiorazione CP_5
media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie)
nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia;
-Cass.Civ., sez.III, del 17/10/2019 n.26286 (C.Appello Milano, sez. III,
22/07/2020, n. 1947), secondo cui, in tema di rapporti bancari, l'inserimento della clausola c.d. “di salvaguardia” -volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari- comporta che,
quale sia la fluttuazione del saggio di interesse convenzionalmente pattuito, esso non potrà mai superare il “tasso soglia” che ne costituisce quindi il tetto massimo.
10 Occorre, poi, aggiungere che ai sensi della L. 108/1996 sull'usura, il CP_6
individua con decreto i Tassi Effettivi Globali Medi per singole categorie di operazioni bancarie e, a partire da questi, i tassi di soglia oltre il quale i tassi devono considerarsi oggettivamente usurari, sempre per categorie omogenee di operazioni.
Ciò precisato, risulta fondamentale individuare correttamente la categoria omogenea delle operazioni di credito alla quale appartengono sia il “finanziamento
o mutuo immediato senza ammortamento” erogato per l'acquisto dell'immobile e sia quello successivo “di assegnazione” di concessione del mutuo vero e proprio.
Orbene, il Collegio rileva innanzitutto corretto e condivisibile -conformemente alla giurisprudenza di merito in materia financo richiamata dal primo Giudice- che il cd.
“finanziamento o mutuo immediato”, pur essendo collegato al successivo mutuo di assegnazione, resta da esso distinto ed è inquadrabile nella categoria omogenea dei finanziamenti alle famiglie proprio perché non è previsto un ammortamento ma il pagamento di soli interessi con restituzione del capitale in un'unica soluzione al termine di scadenza, mentre il successivo c.d. “mutuo di assegnazione”, per il quale il cliente versa quote comprensive di interessi e capitale, ovvero, è solo in questa fase che si verifica l'ammortamento, rientra nella categoria dei mutui a tasso fisso,
con conseguente inquadramento, ai fini del controllo della usurarietà dei tassi, nella categoria dei mutui ipotecari.
Ciò premesso, ed in disparte che, al fine della verifica della usurarietà, il tasso d'interesse della prima fase di accumulo non deve essere oggetto di esame in quanto -come più volte ribadito- non si è in presenza di alcun mutuo vero e
11 proprio, va evidenziato che nei due contratti di mutuo in scrutinio è stato previsto: 1) dal giorno della erogazione del mutuo immediato e sino all'assegnazione del contratto di risparmio edilizio, la parte mutuataria è
obbligata a corrispondere interessi al tasso del 5,50%, nominale annuo (ICS
5,890%) sull'importo della somma mutuata, mentre di seguito all'assegnazione del contratto di risparmio edilizio la parte mutuataria è obbligata a corrispondere sull'importo residuo del mutuo interessi nella misura fissa del 3,75% (ISC pari al 4,51%); 2) in caso di ritardo nel pagamento vanno applicati gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari 2,00 punti percentuali in più del tasso debitore indicato;
3) per effetto della inserita clausola di salvaguardia, tale tasso,
comunque, non può essere superiore ai tassi previsti dalle disposizioni in materia.
Il CTU, nelle perizie agli atti ed in risposta ai quesiti posti, ha accertato che al momento dell'erogazione delle somme (momento in cui si deve considerare
concluso e perfezionato il contratto di mutuo), il TAEG era pari al 6,23%, ed il tasso soglia al 6,63%, per cui lo stesso è risultato assolutamente non superato, poi espressamente precisando “Il T.A.E.G./ T.E.G. così ricalcolato risulta sempre
inferiore al tasso soglia anti-usura previsto per quel periodo, sia se prendiamo
la categoria relativa a “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso pari al
6,63%, sia se prendiamo in esame la categoria relativa ai crediti personali alle
famiglie pari al 13,545%”.
12 Quindi, è di assoluta evidenza, che -per entrambe le ipotesi scrutinate- il tasso soglia di riferimento non è risultato superato.
È, poi, il caso di aggiungere che detta soglia neanche poteva essere legittimamente superata per l'espressa previsione della clausola c.d. “di
salvaguardia” in forza della quale è impedito che si possa verificare il superamento del tasso soglia e conseguentemente il tasso di mora va automaticamente ricondotto entro il limite dello stesso tasso soglia.
Orbene, alla luce di quanto innanzi è di tutta evidenza l'infondatezza della censura sul punto.
C) Con il sostanziale terzo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erratamente rigettato l'eccepita nullità di indeterminatezza dei contratti di mutuo per effetto della mancata indicazione di una data certa3, ciò che renderebbe impossibile l'analisi tra quanto pattuito e quanto corrisposto, e non consentirebbe di conoscere l'ammontare degli interessi che dovrebbero maturare sulle rate dei contratti di risparmio edilizio, in evidente spregio dell'obbligo di trasparenza.
La doglianza è infondata nei sensi che seguono.
Il Tribunale, sul punto, ha ritenuto che, alla luce della natura complessa del contratto in parola, seppur vero che da un lato il dato temporale non risulta ben determinato,
è altrettanto vero che la data di “assegnazione” del contratto di risparmio edilizio è
13 certamente determinabile, ed è correlata, da un lato, all'adempimento del mutuatario nel pagamento regolare delle quote di risparmio e, dall'altro, al raggiungimento della quota di risparmio di una somma che sia in congruo rapporto con la restituzione del mutuo (c.d. cifra di valutazione), per cui essa (la data) va a collocarsi nel preciso momento temporale in cui i versamenti del mutuatario raggiungono la cifra di valutazione, già predefinita nell'art. 4 delle condizioni generali del contratto di risparmio edilizio, comunque determinabile secondo la formula matematica colà indicata.
Il Collegio ritiene di condividere le motivazioni articolate dal primo Giudice che hanno trovano conforto e conferma dalla giurisprudenza già richiamata sub.A)4.
Infatti, alla luce del contratto così come espressamente richiamato ed articolato, non può certamente parlarsi di indeterminatezza dell'oggetto per mancata indicazione della data di assegnazione del risparmio edilizio, e quindi incertezza della durata del contratto, dal momento in cui la data dell'assegnazione dipende dal regolare versamento delle rate di risparmio e dalla quantità del capitale accumulato, sicché,
raggiunto il valore previsto nel contratto di risparmio edilizio, questo viene assegnato, con scomputo dell'importo risparmiato dall'entità della somma mutuata,
ciò che esclude in radice la possibilità di indicare con esattezza la data di assegnazione che, per ovvi motivi, viene individuata solo presumibilmente (nella
fattispecie proprio con le locuzioni “circa” e “presumibilmente”), ma comunque pur sempre determinabile sulla base delle formule indicate all'art. 4 (“assegnazione”)
14 delle condizioni generali di contratto5 assolutamente intellegibili e nella piena conoscenza dei mutuatari per essere stati -contrariamente al loro assunto- oggetto di richiamo in tutti gli atti a loro firma.
Alla luce di tutto quanto innanzi argomentato, l'appello così come formulato è da ritenersi certamente infondato con conseguente suo rigetto
D) Il quarto ed il quinto motivo di censura –(rideterminazione del quantum e
risarcimento del danno a seguito della riforma dell'impugnata sentenza)- rimangono assorbiti dalla soluzione innanzi adottata.
E) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile-complessità media) per fase di studio, introduttiva e decisionale -con esclusione della fase istruttoria-
secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.143/2020 del
13/03/2020, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da e , con Parte_1 Parte_2
citazione notificata a mezzo PEC dell'11/12/2020, nei confronti di
[...]
, e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
15 2) conseguentemente, condanna gli appellanti a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 n. 3252328401/51 per l'importo di € 120.000,00 e n. 3252328402/52 di € 86.000,00 2 documento di sintesi, contratto di mutuo fondiario, offerta di finanziamento, prospetto informativo europeo standardizzato, contratto di risparmio edilizio, condizioni generali del contratto di risparmio edilizio, atto notarile di assenso all'ipoteca, dai quali specificamente rinvenibili tutti i dati relativi ai tassi di interessi, TAN TAEG, ammontare, durata, rateizzazione, ammontare delle rate, spese ed oneri, valute, interessi di mora, iscrizione ipotecaria, polizza assicurativa, idonei a far comprendere sia la tipologia del prodotto che l'esborso complessivo, il costo del finanziamento, il periodo di durata, 3 (la locuzione utilizzata è “presumibilmente in data 01/12/2023” e la durata del mutuo è di “circa 27 anni”), 4 (C.Appello Milano sent. n.3192/2023, C.Appello Napoli n.3794/2024, C.Appello Roma n. 7062/2023). 5determinanti il momento in cui il risparmio accumulato è sufficiente per procedere all'erogazione del mutuo di assegnazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.356/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.143/2020
del 13/03/2020, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “opposizione ad esecuzione immobiliare ex art.615 c.p.c.”
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandato in C.F._2
calce alla comparsa di costituzione in appello di nuovo difensore dell'8/02/2024,
dall'avv.Rossella Spada, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Foggia
alla Via D.Alighieri n.6
APPELLANTI
E
1
, e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 [...]
già “ con socio Controparte_2 Controparte_3
unico e prima ancora con socio unico) ( ), Controparte_4 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Cinzia Marchioro, Andrea Esposito
e Valentina D'Angelo, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'ultima in
Campobasso alla Piazza Vittoria n.14/C
APPELLATO
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite,
in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato il 14/07/2016, i coniugi Parte_1
e introducendo il giudizio di merito ex art. 616 cpc,
[...] Parte_2
evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Campobasso la Controparte_1
per la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario nn. 3252328401/51
[...]
e 3252328402/52 rispettivamente per l'importo di €. 120.000,00 ed €. 86.000,00,
sottoscritti il 19/01/2009, per violazione dei principi di chiarezza e trasparenza bancaria, di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, di condanna al conseguente risarcimento dei danni;
2 -si costituiva la convenuta banca la quale, deducendo la determinabilità dell'oggetto del contratto e del relativo criterio di calcolo degli interessi, l'adeguatezza delle informazioni fornite sul contratto di risparmio edilizio e sul contratto di mutuo,
l'irrilevanza dell'assenza del piano di ammortamento e l'insussistenza ed infondatezza dell'eccepita usurarietà dei tassi applicati, chiedeva il rigetto delle domande formulate, con il favore delle spese di causa;
- espletata l'ammessa Consulenza Tecnica contabile, con sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, l'adito Tribunale rigettava l'opposizione,
condannando gli attori al pagamento delle spese processuali tutte, comprese quelle di CTU.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo pec dell'11/12/2020, Parte_1
e hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza
[...] Parte_2
chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
-con comparsa di costituzione depositata il 3/03/2021, si è costituita la
[...]
, e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 [...]
instando per il rigetto del formulato appello con il favore Controparte_2
delle spese;
- non ravvisata l'esigenza di disporre la nuova consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dagli appellanti e precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, come disposto ai sensi degli
3 artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il sostanziale primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'avversata statuizione nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto che all'assenza di un piano di ammortamento -sia per la prima che per la seconda fase dei contratti di mutuo in scrutinio- dovesse necessariamente conseguire la nullità
dei contratti stessi per indeterminatezza. Infatti, hanno dedotto che, mentre può
considerarsi una peculiarità del c.d. mutuo immediato (per la prima fase) l'assenza di piano di ammortamento (solo per quanto attiene l'ammontare della rata, ma non per quel che concerne il numero di rate, mai contrattualmente definito), nella c.d. seconda fase di fatto costituisce un vulnus della tutela della parte contrattualmente più
debole, la quale neppure per tale fase è in grado di sapere quanto e come pagherà
nel corso dello svolgimento del contratto di mutuo (nello specifico, non solo non vi sarebbe un documento riepilogativo della composizione della rata della c.d. seconda fase,
ma non vi è neppure il numero delle rate dalle quali risulterebbe composta).
La censura non è fondata nei sensi che seguono.
La Corte evidenzia che il “contratto di risparmio edilizio” è negozio giuridico di origine tedesca introdotto da ), accettato CP_1 Controparte_1
dall'ordinamento italiano (la stessa Cassazione, con pronuncia dell'11/01/2024
n.1253, l'ha ritenuto meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, cod.civ.), il quale si basa, così come correttamente indicato dal Giudice di prime cure, su di una
4 struttura bifasica: la fase di accumulo e la fase di assegnazione.
Durante la prima fase c.d.detta “di accumulo”, il cliente-risparmiatore versa rate mensili -composte di una quota interessi e di una quota di risparmio edilizio- in un conto di risparmio edilizio il quale viene remunerato a un tasso concordato,
formando così una “somma di risparmio” finalizzata ad ottenere il mutuo vero e proprio nella misura richiesta a tasso d'interesse predeterminato: tale fase è
contraddistinta dall'assenza di ammortamento in linea capitale, con pagamento dei soli interessi e contestuale accumulo di risparmio (produttivo di interessi).
Al termine della prima fase, al verificarsi della condizione ovvero all'esito dell'esatto accumulo delle somme contrattualmente stabilite, segue quella c.d.
“dell'assegnazione contrattuale” nella quale l'intermediario finanziario/Banca
mette a disposizione del cliente la somma depositata, impegnandosi a concedere, in favore e a richiesta di quest'ultimo, un mutuo per l'acquisto dell'immobile per un importo pari alla differenza tra l'importo complessivo definito al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”, che viene successivamente rimborsato seguendo lo schema dell'ammortamento alla francese
con rimesse di rate costanti costituite di quota capitale e quota interessi.
Ove il cliente non voglia attendere il maturarsi della seconda fase ma sia intenzionato ad ottenere immediatamente la somma necessaria all'acquisto dell'abitazione -come accaduto nella fattispecie- viene messo a sua disposizione,
unitamente al contratto di risparmio edilizio, anche un contratto di “mutuo immediato senza ammortamento” pagando solo gli interessi corrispettivi per tutta
5 la durata necessaria ad ottenere l'assegnazione; detto contratto è indipendente dal contratto di risparmio vero e proprio ma è ad esso funzionalmente collegato in quanto destinato ad essere estinto per mezzo della provvista erogata con il “mutuo di assegnazione”, e ricade -come si preciserà anche di seguito- nella categoria dei finanziamenti personali e non in quella dei mutui ipotecari, nella quale confluisce solo se, al momento dell'assegnazione del mutuo, vi è un importo residuo non coperto dagli accumuli nel frattempo intervenuti.
Ciò precisato, il Collegio, sulla scia della maggiore giurisprudenza di merito sul punto (C.Appello Milano sent. n.3192/2023, C.Appello Roma n. 7062/2023,
C.Appello Napoli n.3794/2024), non ritiene condivisibili le argomentazioni degli appellanti in ordine alla sollevata indeterminatezza dei convenuti contratti di mutuo1 per asserita assenza dei relativi piani di ammortamento, in quanto caratteristica di tali contratti -certamente differenti dal tipico mutuo fondiario- è -
per la fase cd. di accumulo- proprio l'assenza di un piano di preammortamento, dato che, come innanzi specificato, l'operazione in parola consiste nel versamento alla banca di una somma mensile per interessi e di una somma mensile qualificata come risparmio edilizio, e che solo al momento dell'assegnazione conseguono:
l'estinzione dell'eventuale “mutuo immediato”, l'imputazione della somma risparmiata ad ammortamento del “mutuo definitivo” c.d. di assegnazione, e l'avvio del vero e proprio ammortamento (alla francese) con pagamento di rate costanti mensili costituite da quota capitale e quota interessi.
6 La ratio di tale operazione è quella di consentire al risparmiatore-mutuatario di adattarsi alle esigenze che possano profilarsi nel tempo, per cui se ad un'iniziale disposizione economica a rendersi mutuatario segua una diversa fase economica,
questi al maturare della “assegnazione” del mutuo potrebbe anche decidere di non accedervi: sostanzialmente, il cliente-risparmiatore (e nella fattispecie gli odierni appellanti), con la stipulazione del precisato contratto di risparmio edilizio, si assicura un tasso di interesse predeterminato per il mutuo di assegnazione che sarà
in seguito stipulato e si garantisce un peso sostenibile delle future rate poiché la somma che gli sarà erogata verrà in parte compensata con il risparmio nel frattempo accumulato.
Del pari incondivisibile, poi, è l'affermazione degli attori-appellanti relativa all'inconsapevolezza ed alla mancata conoscenza delle precise caratteristiche del richiamato contratto di risparmio edilizio, in quanto l'attenta rilettura dei versati atti, i quali sono stati debitamente sottoscritti dai mutuatari, consente al contrario di confermare la precisa conoscenza da parte dei coniugi di Parte_3
tutte le condizioni e specifiche caratteristiche sia dei mutui stessi2 che degli strettamente correlati contratti di risparmio, ragion per cui appaiono certamente infondate le eccezioni -meramente di stile- di indeterminatezza dei contratti di
7 risparmio edilizio in parola e di violazione dei principi di trasparenza bancaria e lealtà contrattuale.
B) Con il sostanziale secondo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erratamente rigettato la domanda di usurarietà dei tassi di cui ai contratti di mutuo oggetto di causa.
In particolare, hanno dedotto che il TAEG effettivo applicato ai contratti di mutuo nn.3252328401/51 e 3252328402/52 è da ritenersi usurario in quanto non rispondente alle prescrizioni di cui alla L.108/1996, ragion per cui hanno reiterato la richiesta di declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi convenzionali,
con conseguente non debenza degli interessi pattuiti e restituzione di quanto già
Contr indebitamente versato in favore della pari ad €. 54.845,99 ovvero, in via subordinata, che fosse disposta la compensazione di tale importo con le maggiori
Contr somme dovute alla , ragion per cui hanno richiesto la rinnovazione della CTU
-che è stata rigettata- per la verifica dell'effettivo TAEG applicato ai contratti dedotti in giudizio e del conseguente superamento del tasso soglia fissato per il periodo di riferimento.
Infine, hanno insistito per la declaratoria di riconoscimento della natura dei contratti in corso quali di mutuo e non di credito personale alle famiglie come erratamente statuito dal Tribunale.
Le censure sono infondate nei sensi che seguono.
Vanno innanzitutto richiamati e ribaditi i principali costanti approdi giurisprudenziali in tema di contratto di mutuo ed usurarietà, e precisamente:
8 - Cass.Civ., n.350/2013, che ha affermato la rilevabilità anche d'ufficio della nullità
delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura,
quand'anche contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi;
- Cass.Civ. n. 23192/2017, Cass.Civ. n. 27442/2018 e Cass.Civ. n. 26286/2019,
secondo cui l'art. 1 L.108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là
del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori;
- Cass.Civ., Sez. 1, Ordin. n. 14214 del 05/05/2022, Sez. 6, Ordin. n.31615 del
04/11/2021, C.Appello L'Aquila n.531/2021, C.Appello Venezia n.1325/2021,
C.Appello Perugia n.205/2021, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli di mora hanno diversa funzione, e precisamente corrispettiva i primi e risarcitoria ed eventuale i secondi, e che nel calcolo dell'usura non debbono sommarsi aritmeticamente tra loro ma vanno autonomamente considerati sia perché si tratta di grandezze disomogenee stante la loro diversa funzione e sia perché l'interesse moratorio ha di norma natura sostitutiva di quello corrispettivo, trattandosi di onere solo eventuale, dovuto dal mutuatario solo se vi sia un inadempimento e come tale non collegato all'erogazione del credito e non ricompreso nella determinazione del tasso di finanziamento, ragion per cui il tasso soglia dell'usura non può essere calcolato cumulando i tassi corrispettivo e moratorio;
9 - Cass.Civ., sez. III, 21/02/2023 n. 5379, secondo cui le clausole penali non rilevano ai fini dell'usura;
- Cass.Civ, S.U. n.19597/2020, secondo cui anche per gli interessi di mora opera il divieto di superamento del tasso soglia -in tal modo aderendo alla tesi c.d.
estensiva, fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione comunque remunerativa sia di quelli moratori che di quelli corrispettivi, oltre che sul presupposto che il ritardo colpevole del debitore non potrebbe integrare una causa giustificativa della permanenza (e della validità) di una obbligazione contraria alla legge- per il cui accertamento occorre rendere operativo il confronto con un adeguato tasso soglia,
applicando il principio di simmetria per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica” (enunciato dalle SS.UU. con la
sentenza n. 16303/2018), rispetto al , incrementandola della maggiorazione CP_5
media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie)
nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia;
-Cass.Civ., sez.III, del 17/10/2019 n.26286 (C.Appello Milano, sez. III,
22/07/2020, n. 1947), secondo cui, in tema di rapporti bancari, l'inserimento della clausola c.d. “di salvaguardia” -volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari- comporta che,
quale sia la fluttuazione del saggio di interesse convenzionalmente pattuito, esso non potrà mai superare il “tasso soglia” che ne costituisce quindi il tetto massimo.
10 Occorre, poi, aggiungere che ai sensi della L. 108/1996 sull'usura, il CP_6
individua con decreto i Tassi Effettivi Globali Medi per singole categorie di operazioni bancarie e, a partire da questi, i tassi di soglia oltre il quale i tassi devono considerarsi oggettivamente usurari, sempre per categorie omogenee di operazioni.
Ciò precisato, risulta fondamentale individuare correttamente la categoria omogenea delle operazioni di credito alla quale appartengono sia il “finanziamento
o mutuo immediato senza ammortamento” erogato per l'acquisto dell'immobile e sia quello successivo “di assegnazione” di concessione del mutuo vero e proprio.
Orbene, il Collegio rileva innanzitutto corretto e condivisibile -conformemente alla giurisprudenza di merito in materia financo richiamata dal primo Giudice- che il cd.
“finanziamento o mutuo immediato”, pur essendo collegato al successivo mutuo di assegnazione, resta da esso distinto ed è inquadrabile nella categoria omogenea dei finanziamenti alle famiglie proprio perché non è previsto un ammortamento ma il pagamento di soli interessi con restituzione del capitale in un'unica soluzione al termine di scadenza, mentre il successivo c.d. “mutuo di assegnazione”, per il quale il cliente versa quote comprensive di interessi e capitale, ovvero, è solo in questa fase che si verifica l'ammortamento, rientra nella categoria dei mutui a tasso fisso,
con conseguente inquadramento, ai fini del controllo della usurarietà dei tassi, nella categoria dei mutui ipotecari.
Ciò premesso, ed in disparte che, al fine della verifica della usurarietà, il tasso d'interesse della prima fase di accumulo non deve essere oggetto di esame in quanto -come più volte ribadito- non si è in presenza di alcun mutuo vero e
11 proprio, va evidenziato che nei due contratti di mutuo in scrutinio è stato previsto: 1) dal giorno della erogazione del mutuo immediato e sino all'assegnazione del contratto di risparmio edilizio, la parte mutuataria è
obbligata a corrispondere interessi al tasso del 5,50%, nominale annuo (ICS
5,890%) sull'importo della somma mutuata, mentre di seguito all'assegnazione del contratto di risparmio edilizio la parte mutuataria è obbligata a corrispondere sull'importo residuo del mutuo interessi nella misura fissa del 3,75% (ISC pari al 4,51%); 2) in caso di ritardo nel pagamento vanno applicati gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari 2,00 punti percentuali in più del tasso debitore indicato;
3) per effetto della inserita clausola di salvaguardia, tale tasso,
comunque, non può essere superiore ai tassi previsti dalle disposizioni in materia.
Il CTU, nelle perizie agli atti ed in risposta ai quesiti posti, ha accertato che al momento dell'erogazione delle somme (momento in cui si deve considerare
concluso e perfezionato il contratto di mutuo), il TAEG era pari al 6,23%, ed il tasso soglia al 6,63%, per cui lo stesso è risultato assolutamente non superato, poi espressamente precisando “Il T.A.E.G./ T.E.G. così ricalcolato risulta sempre
inferiore al tasso soglia anti-usura previsto per quel periodo, sia se prendiamo
la categoria relativa a “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso pari al
6,63%, sia se prendiamo in esame la categoria relativa ai crediti personali alle
famiglie pari al 13,545%”.
12 Quindi, è di assoluta evidenza, che -per entrambe le ipotesi scrutinate- il tasso soglia di riferimento non è risultato superato.
È, poi, il caso di aggiungere che detta soglia neanche poteva essere legittimamente superata per l'espressa previsione della clausola c.d. “di
salvaguardia” in forza della quale è impedito che si possa verificare il superamento del tasso soglia e conseguentemente il tasso di mora va automaticamente ricondotto entro il limite dello stesso tasso soglia.
Orbene, alla luce di quanto innanzi è di tutta evidenza l'infondatezza della censura sul punto.
C) Con il sostanziale terzo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erratamente rigettato l'eccepita nullità di indeterminatezza dei contratti di mutuo per effetto della mancata indicazione di una data certa3, ciò che renderebbe impossibile l'analisi tra quanto pattuito e quanto corrisposto, e non consentirebbe di conoscere l'ammontare degli interessi che dovrebbero maturare sulle rate dei contratti di risparmio edilizio, in evidente spregio dell'obbligo di trasparenza.
La doglianza è infondata nei sensi che seguono.
Il Tribunale, sul punto, ha ritenuto che, alla luce della natura complessa del contratto in parola, seppur vero che da un lato il dato temporale non risulta ben determinato,
è altrettanto vero che la data di “assegnazione” del contratto di risparmio edilizio è
13 certamente determinabile, ed è correlata, da un lato, all'adempimento del mutuatario nel pagamento regolare delle quote di risparmio e, dall'altro, al raggiungimento della quota di risparmio di una somma che sia in congruo rapporto con la restituzione del mutuo (c.d. cifra di valutazione), per cui essa (la data) va a collocarsi nel preciso momento temporale in cui i versamenti del mutuatario raggiungono la cifra di valutazione, già predefinita nell'art. 4 delle condizioni generali del contratto di risparmio edilizio, comunque determinabile secondo la formula matematica colà indicata.
Il Collegio ritiene di condividere le motivazioni articolate dal primo Giudice che hanno trovano conforto e conferma dalla giurisprudenza già richiamata sub.A)4.
Infatti, alla luce del contratto così come espressamente richiamato ed articolato, non può certamente parlarsi di indeterminatezza dell'oggetto per mancata indicazione della data di assegnazione del risparmio edilizio, e quindi incertezza della durata del contratto, dal momento in cui la data dell'assegnazione dipende dal regolare versamento delle rate di risparmio e dalla quantità del capitale accumulato, sicché,
raggiunto il valore previsto nel contratto di risparmio edilizio, questo viene assegnato, con scomputo dell'importo risparmiato dall'entità della somma mutuata,
ciò che esclude in radice la possibilità di indicare con esattezza la data di assegnazione che, per ovvi motivi, viene individuata solo presumibilmente (nella
fattispecie proprio con le locuzioni “circa” e “presumibilmente”), ma comunque pur sempre determinabile sulla base delle formule indicate all'art. 4 (“assegnazione”)
14 delle condizioni generali di contratto5 assolutamente intellegibili e nella piena conoscenza dei mutuatari per essere stati -contrariamente al loro assunto- oggetto di richiamo in tutti gli atti a loro firma.
Alla luce di tutto quanto innanzi argomentato, l'appello così come formulato è da ritenersi certamente infondato con conseguente suo rigetto
D) Il quarto ed il quinto motivo di censura –(rideterminazione del quantum e
risarcimento del danno a seguito della riforma dell'impugnata sentenza)- rimangono assorbiti dalla soluzione innanzi adottata.
E) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile-complessità media) per fase di studio, introduttiva e decisionale -con esclusione della fase istruttoria-
secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.143/2020 del
13/03/2020, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da e , con Parte_1 Parte_2
citazione notificata a mezzo PEC dell'11/12/2020, nei confronti di
[...]
, e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
15 2) conseguentemente, condanna gli appellanti a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 n. 3252328401/51 per l'importo di € 120.000,00 e n. 3252328402/52 di € 86.000,00 2 documento di sintesi, contratto di mutuo fondiario, offerta di finanziamento, prospetto informativo europeo standardizzato, contratto di risparmio edilizio, condizioni generali del contratto di risparmio edilizio, atto notarile di assenso all'ipoteca, dai quali specificamente rinvenibili tutti i dati relativi ai tassi di interessi, TAN TAEG, ammontare, durata, rateizzazione, ammontare delle rate, spese ed oneri, valute, interessi di mora, iscrizione ipotecaria, polizza assicurativa, idonei a far comprendere sia la tipologia del prodotto che l'esborso complessivo, il costo del finanziamento, il periodo di durata, 3 (la locuzione utilizzata è “presumibilmente in data 01/12/2023” e la durata del mutuo è di “circa 27 anni”), 4 (C.Appello Milano sent. n.3192/2023, C.Appello Napoli n.3794/2024, C.Appello Roma n. 7062/2023). 5determinanti il momento in cui il risparmio accumulato è sufficiente per procedere all'erogazione del mutuo di assegnazione