TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14134/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRUNO MANFREDI in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
CASSINA ENRICO in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14134 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 600,00, oltre spese generali, e oltre CPA e IVA CP_1
se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che con provvedimento del 23 maggio 2024 l' gli comunicava di CP_1
2 avere liquidato dal 1 al 28 febbraio 2022 una prestazione di indennità di disoccupazione Naspi parzialmente non spettante per rioccupazione, in quanto ricevuta al di fuori dei casi previsti per legge, per un importo di €
953,05;
che con ricorso amministrativo del 14.06.2023 al Comitato Parte_2
impugnava il predetto provvedimento chiedendone l'annullamento;
[...]
che con delibera del 2.07.24 il Comitato rigettava il ricorso per asserita
“assenza di documentazione giustificativa”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Annullare, per i superiori motivi, il provvedimento di indebito del
23.05.2024 e per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le CP_1
somme eventualmente trattenute”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato
Deve preliminarmente rilevarsi come la NASpI è una prestazione di sostegno al reddito a favore di chi si trovi in stato di disoccupazione involontaria, al fine di soccorrere chi non abbia altra forma di sostentamento.
Trovandosi quindi in tale situazione di fatto il fondamento stesso della prestazione.
Che conseguentemente non può trovarsi nel diritto di chi produca alio modo il reddito necessario al proprio sostentamento.
Correttamente l' contesta l'invocata applicazione delle regole CP_2
giurisprudenziali attinenti all'indebito assistenziale, non essendo tale prestazione riconducibile a quelle il cui solo titolo risiede nella legge
3 istitutiva e nella condizione di indigenza ma, viceversa, prevede un precedente rapporto lavorativo e contributivo, essendo quindi previdenziale e non assistenziale: ad abundantiam osservando che non è neanche applicabile disciplina della sanatoria di cui alle norme di cui alle
Leggi 88/1989 e 412/1991, dettate in materia pensionistica e inapplicabili analogicamente alle prestazioni previdenziale che, pur essendo discendenti da una precedente provvista contributiva, pensioni non sono, essendo viceversa prestazione di sostegno al reddito.
Deduce la parte resistente viceversa la ripetibilità incondizionata di quanto erogato a titolo di NASpI, a titolo d'indebito civile ex art. 2033 C.c. col solo limite della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 C.c..
Va rilevata in tal senso l'operatività della norma di cui all'art. 11 del
D.Lgs 22/2015: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Dovendo comunque qualificare l'indennità di disoccupazione come prestazione di natura previdenziale e non assistenziale, appare palese l'inapplicabilità della regola giurisprudenziale della irripetibilità della prestazione assistenziale precedente all'accertamento del pagamento effettuato in eccesso.
La prestazione goduta dal ricorrente in regime d'incompatibilità con l'altra prestazione goduta (redditi da lavoro) è da ritenersi quindi percepita sine titulo e in violazione alla legge.
4 Residuando quindi il problema della tutelabilità del legittimo affidamento del percipiente di buona fede, data la finalità precipua della prestazione di sostegno al reddito previdenziale, quindi non soggetta alla sanatoria di cui alle richiamate norme in materia di pensioni, né al temperamento giurisprudenziale dettato in materia di assistenza.
Soccorre quindi la Consulta che, con sentenza n. 8/2023 chiama a pronunciarsi su tale questione, sostanzialmente afferma che la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033
c.c., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU”. L'indennità di disoccupazione non dovuta sarà quindi ripetibile, anche se percepita in buona fede, ma in ogni singolo caso si dovrà applicare il meccanismo di cui all'art. 2033 c.c. in modo tale da consentire, in ogni caso, di non sacrificare eccessivamente la posizione del percipiente in buona fede che, comunque, sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il giudice delle leggi quindi, pronunciandosi sull'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033
C.c. rispetto alla prestazione in parola, oggetto di ripetizione, conferma il diritto dell'erogante a ripetere la prestazione secondo le regole dell'indebito civile.
Dovendo in conseguenza dichiarare il diritto dell' a ripetere le CP_2
somme erogate in assenza del diritto e per questo motivo rigettarsi il ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5 6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14134/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRUNO MANFREDI in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
CASSINA ENRICO in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14134 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 600,00, oltre spese generali, e oltre CPA e IVA CP_1
se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che con provvedimento del 23 maggio 2024 l' gli comunicava di CP_1
2 avere liquidato dal 1 al 28 febbraio 2022 una prestazione di indennità di disoccupazione Naspi parzialmente non spettante per rioccupazione, in quanto ricevuta al di fuori dei casi previsti per legge, per un importo di €
953,05;
che con ricorso amministrativo del 14.06.2023 al Comitato Parte_2
impugnava il predetto provvedimento chiedendone l'annullamento;
[...]
che con delibera del 2.07.24 il Comitato rigettava il ricorso per asserita
“assenza di documentazione giustificativa”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Annullare, per i superiori motivi, il provvedimento di indebito del
23.05.2024 e per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le CP_1
somme eventualmente trattenute”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato
Deve preliminarmente rilevarsi come la NASpI è una prestazione di sostegno al reddito a favore di chi si trovi in stato di disoccupazione involontaria, al fine di soccorrere chi non abbia altra forma di sostentamento.
Trovandosi quindi in tale situazione di fatto il fondamento stesso della prestazione.
Che conseguentemente non può trovarsi nel diritto di chi produca alio modo il reddito necessario al proprio sostentamento.
Correttamente l' contesta l'invocata applicazione delle regole CP_2
giurisprudenziali attinenti all'indebito assistenziale, non essendo tale prestazione riconducibile a quelle il cui solo titolo risiede nella legge
3 istitutiva e nella condizione di indigenza ma, viceversa, prevede un precedente rapporto lavorativo e contributivo, essendo quindi previdenziale e non assistenziale: ad abundantiam osservando che non è neanche applicabile disciplina della sanatoria di cui alle norme di cui alle
Leggi 88/1989 e 412/1991, dettate in materia pensionistica e inapplicabili analogicamente alle prestazioni previdenziale che, pur essendo discendenti da una precedente provvista contributiva, pensioni non sono, essendo viceversa prestazione di sostegno al reddito.
Deduce la parte resistente viceversa la ripetibilità incondizionata di quanto erogato a titolo di NASpI, a titolo d'indebito civile ex art. 2033 C.c. col solo limite della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 C.c..
Va rilevata in tal senso l'operatività della norma di cui all'art. 11 del
D.Lgs 22/2015: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Dovendo comunque qualificare l'indennità di disoccupazione come prestazione di natura previdenziale e non assistenziale, appare palese l'inapplicabilità della regola giurisprudenziale della irripetibilità della prestazione assistenziale precedente all'accertamento del pagamento effettuato in eccesso.
La prestazione goduta dal ricorrente in regime d'incompatibilità con l'altra prestazione goduta (redditi da lavoro) è da ritenersi quindi percepita sine titulo e in violazione alla legge.
4 Residuando quindi il problema della tutelabilità del legittimo affidamento del percipiente di buona fede, data la finalità precipua della prestazione di sostegno al reddito previdenziale, quindi non soggetta alla sanatoria di cui alle richiamate norme in materia di pensioni, né al temperamento giurisprudenziale dettato in materia di assistenza.
Soccorre quindi la Consulta che, con sentenza n. 8/2023 chiama a pronunciarsi su tale questione, sostanzialmente afferma che la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033
c.c., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU”. L'indennità di disoccupazione non dovuta sarà quindi ripetibile, anche se percepita in buona fede, ma in ogni singolo caso si dovrà applicare il meccanismo di cui all'art. 2033 c.c. in modo tale da consentire, in ogni caso, di non sacrificare eccessivamente la posizione del percipiente in buona fede che, comunque, sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il giudice delle leggi quindi, pronunciandosi sull'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033
C.c. rispetto alla prestazione in parola, oggetto di ripetizione, conferma il diritto dell'erogante a ripetere la prestazione secondo le regole dell'indebito civile.
Dovendo in conseguenza dichiarare il diritto dell' a ripetere le CP_2
somme erogate in assenza del diritto e per questo motivo rigettarsi il ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5 6