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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12783/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa IC IZ, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 12783/2023
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. INES TRUOSOLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000 notificata in data 20.09.2023 con la quale le veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 12.837,78 per mancato versamento dei contributi I.V.S., per il periodo relativo alle annualità 2015 - 2017.
Ha dedotto, in particolare, di non essere tenuta al versamento di alcun contributo INPS atteso che la società di cui è amministratrice, ovvero la pur essendo Parte_2
iscritta al Registro delle Imprese, non esercitava alcuna attività economica, essendo stata inattiva a far data dalla sua iscrizione al Registro delle imprese, avvenuta il giorno 11/05/2015, fino alla data della sua cancellazione, avvenuta il giorno 16/10/2017.
1 Ha eccepito inoltre l'omessa notifica dell'avviso di addebito n 37120220007640180000, e pertanto la prescrizione delle somme e ha concluso chiedendo l'annullamento/la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000, con tutte le conseguenze di legge;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito portato nell'intimazione di pagamento innanzi indicato è estinto per prescrizione, con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali ex art.15 L.P e competenze di lite, oltre Iva e Cpa, con distrazione.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti chiedendo con le rispettive memorie a vario titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale della causa, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_3
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a
2 seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa (20.09.2023).
Quanto poi all'eccepita omessa notifica dell'avviso di addebito n. 37120220007640180000, rileva lo scrivente che l' ha provato la notifica dello stesso, ritualmente avvenuta, in data 3.08.2022. CP_1
Avverso tale avviso di addebito non risulta proposta alcuna impugnazione nel termine di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, e pertanto nessuna contestazione può essere mossa, nel merito, nel presente giudizio con riferimento ai crediti precedenti.
Va in questa sede quindi esclusivamente verificata la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito.
Sul punto si osserva che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373
45/000 (20.09.2023) non era maturato alcun termine di prescrizione dalla notifica dell'avviso di addebito n. 37120220007640180000 avvenuta in data 3.08.2022.
Il ricorso pertanto non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
IC IZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 2.197,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Aversa, 28.11.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa IC IZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa IC IZ, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 12783/2023
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. INES TRUOSOLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000 notificata in data 20.09.2023 con la quale le veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 12.837,78 per mancato versamento dei contributi I.V.S., per il periodo relativo alle annualità 2015 - 2017.
Ha dedotto, in particolare, di non essere tenuta al versamento di alcun contributo INPS atteso che la società di cui è amministratrice, ovvero la pur essendo Parte_2
iscritta al Registro delle Imprese, non esercitava alcuna attività economica, essendo stata inattiva a far data dalla sua iscrizione al Registro delle imprese, avvenuta il giorno 11/05/2015, fino alla data della sua cancellazione, avvenuta il giorno 16/10/2017.
1 Ha eccepito inoltre l'omessa notifica dell'avviso di addebito n 37120220007640180000, e pertanto la prescrizione delle somme e ha concluso chiedendo l'annullamento/la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000, con tutte le conseguenze di legge;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito portato nell'intimazione di pagamento innanzi indicato è estinto per prescrizione, con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali ex art.15 L.P e competenze di lite, oltre Iva e Cpa, con distrazione.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti chiedendo con le rispettive memorie a vario titolo il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale della causa, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_3
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a
2 seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373 45/000 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa (20.09.2023).
Quanto poi all'eccepita omessa notifica dell'avviso di addebito n. 37120220007640180000, rileva lo scrivente che l' ha provato la notifica dello stesso, ritualmente avvenuta, in data 3.08.2022. CP_1
Avverso tale avviso di addebito non risulta proposta alcuna impugnazione nel termine di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, e pertanto nessuna contestazione può essere mossa, nel merito, nel presente giudizio con riferimento ai crediti precedenti.
Va in questa sede quindi esclusivamente verificata la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito.
Sul punto si osserva che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90290373
45/000 (20.09.2023) non era maturato alcun termine di prescrizione dalla notifica dell'avviso di addebito n. 37120220007640180000 avvenuta in data 3.08.2022.
Il ricorso pertanto non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
IC IZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 2.197,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Aversa, 28.11.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa IC IZ
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