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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6611/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 30/09/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
CP_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6611/2023 r.g.a.c. tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. VISCOLO VINCEN- Parte_1
ZO;
- attrice
e rappresentata e difesa dall' Avv. Giuliana Cavalcanti CP_1
- convenuta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente rispetto ad ogni questione proposta va dichiarata cessata la materia del contendere.
Com' è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere di- chiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione ricono- sciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950); in te- ma, si afferma che la situazione fattuale evincibile dagli atti di causa è sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo noto peraltro che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti
2
con procura speciale, sono legittimati a comunicare i fatti per i quali è sopravvenuta
l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n.
8822).
Nella fattispecie, senz'altro appaiono sussistere i presupposti per tale pronun- cia, atteso l' intervenuto annullamento in autotutela dell' ordinanza ingiunzione op- posta dalla parte ricorrente (N. 348276) per stralcio ex l. 197/2022, come rappresenta- to e documentato dalla resistente (v. doc. allegato alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta depositata in data 29.8.2024).
Ciò premesso, la pacifica cessazione della materia del contendere non esime il giudicante dal provvedere sulle spese di lite;
com'è noto, in caso di cessazione della materia del contendere il governo delle spese va effettuato secondo il noto principio della soccombenza cd. virtuale, verificando in sostanza se la domanda della ricorren- te, al momento della proposizione del ricorso, meritava accoglimento ed - in caso di risposta positiva - condannare il resistente al pagamento delle spese processuali (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 17/12/2010, n. 25638).
Facendo applicazione di tale principio, va dato atto della soccombenza di parte resistente, tenuto conto che l' annullamento in autotutela è stato disposto in data suc- cessiva alla introduzione del presente giudizio.
Da tanto consegue, in forza del principio di soccombenza virtuale, la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell' erario, stante la ammis- sione della ricorrente al gratuito patrocinio, che si liquidano in dispositivo di ufficio, avuto riguardo alla sola attività difensiva in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria) e con applicazione dei parametri minimi, previa dimidiazione dei compen- si calcolati ex D.M. 55 del 2014 per assicurare la corrispondenza con il decreto di li- quidazione del compenso del difensore a carico dello Stato (Cass. 18167/16; Cass
21611/17).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
3
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite del pre- CP_1
sente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 e previa decurtazione del 50 % per l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 130, D.p.r. 115/2002) in euro
850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 30/09/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
CP_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6611/2023 r.g.a.c. tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. VISCOLO VINCEN- Parte_1
ZO;
- attrice
e rappresentata e difesa dall' Avv. Giuliana Cavalcanti CP_1
- convenuta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente rispetto ad ogni questione proposta va dichiarata cessata la materia del contendere.
Com' è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere di- chiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione ricono- sciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950); in te- ma, si afferma che la situazione fattuale evincibile dagli atti di causa è sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo noto peraltro che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti
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con procura speciale, sono legittimati a comunicare i fatti per i quali è sopravvenuta
l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n.
8822).
Nella fattispecie, senz'altro appaiono sussistere i presupposti per tale pronun- cia, atteso l' intervenuto annullamento in autotutela dell' ordinanza ingiunzione op- posta dalla parte ricorrente (N. 348276) per stralcio ex l. 197/2022, come rappresenta- to e documentato dalla resistente (v. doc. allegato alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta depositata in data 29.8.2024).
Ciò premesso, la pacifica cessazione della materia del contendere non esime il giudicante dal provvedere sulle spese di lite;
com'è noto, in caso di cessazione della materia del contendere il governo delle spese va effettuato secondo il noto principio della soccombenza cd. virtuale, verificando in sostanza se la domanda della ricorren- te, al momento della proposizione del ricorso, meritava accoglimento ed - in caso di risposta positiva - condannare il resistente al pagamento delle spese processuali (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 17/12/2010, n. 25638).
Facendo applicazione di tale principio, va dato atto della soccombenza di parte resistente, tenuto conto che l' annullamento in autotutela è stato disposto in data suc- cessiva alla introduzione del presente giudizio.
Da tanto consegue, in forza del principio di soccombenza virtuale, la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell' erario, stante la ammis- sione della ricorrente al gratuito patrocinio, che si liquidano in dispositivo di ufficio, avuto riguardo alla sola attività difensiva in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria) e con applicazione dei parametri minimi, previa dimidiazione dei compen- si calcolati ex D.M. 55 del 2014 per assicurare la corrispondenza con il decreto di li- quidazione del compenso del difensore a carico dello Stato (Cass. 18167/16; Cass
21611/17).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
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contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite del pre- CP_1
sente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 e previa decurtazione del 50 % per l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 130, D.p.r. 115/2002) in euro
850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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