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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/11/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2796/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONDI SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. CERRETTI Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO
CONVENUTO
e
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BATINI ALBERTO
TE MA
avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
posta in decisione alla udienza del 6.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 27.10.2025 (ovvero: accertata la responsabilità del , salvo se in solido con la terza chiamata , per i Controparte_1 CP_2 fatti di cui in narrativa, condannare il convenuto, salvo se in solido, al risarcimento di tutti i danni CP_2 patiti dall'istante e che, alla luce della espletata CTU medico legale, si quantificano mediante tabella unica nazionale DPR n. 12 del 13/01/2025 nell'ammontare complessivo di euro 50.733,66, comprese le spese pagina 1 di 11 mediche documentate mediante precedente deposito nel fascicolo di parte, con personalizzazione MEDIA come da allegato sottoindicato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del fatto all'integrale soddisfo e con vittoria di spese ed onorari) chiedendo a sua integrazione il riconoscimento delle spese di
CTU pari ad euro 354,67, come da ricevuta depositata in data odierna e delle spese di assistenza alla CTU Per_ da parte del consulente di parte Dott. per euro 183.
per parte convenuta: come da foglio di conclusioni depositato in data 23.10.2025 (ovvero:
1. In via preliminare all'esame del merito: accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del CP_1
del diritto dedotto in giudizio per tutti i motivi di cui in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le
[...] domande formulate dall'attrice;
2. Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui in atti, le domande svolte dalla Sig.ra nei confronti del , in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, sia sotto il Pt_1 Controparte_1 profilo dell'an che del quantum debeatur, oltre che non provate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227
c.c.;
3. Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa, se provato, è imputabile esclusivamente ad e, per l'effetto, condannare quest'ultima a versare direttamente CP_2 all'attrice quanto eventualmente stabilito dall'Ill.mo Tribunale adito ovvero, in via di ulteriore subordine, condannare a manlevare e tenere indenne il di quanto questo sia CP_2 Controparte_1 eventualmente condannato a pagare alla Sig.ra Pt_1
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
per la terza chiamata: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 05.11.2025
(ovvero: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE a) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o l'assenza di titolarità dal lato passivo nel rapporto giuridico fatto valere in capo ad e Controparte_3 di conseguenza rigettare la domanda di manleva svolta dal nei confronti di , in Controparte_1 CP_2 quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata;
NEL MERITO
b) nel merito, in via principale, assolvere dalle domande da Controparte_3 chiunque, ed a qualunque titolo, avanzate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate;
c) in subordine: nel caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del , in via esclusiva o per lo meno in Controparte_1 via di concorso nella causazione dell'asserito danno, e, per l'effetto, condannare il edesimo CP_1
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e/o garantire
[...] [...] dalle domande tutte proposte nei suoi confronti, e comunque Controparte_3 direttamente condannandolo al pagamento, in favore dell'attrice, di quanto a quest'ultima verrà accertato dovuto nel corso del presente giudizio;
d) nel merito, in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di domande dedotte in giudizio da chiunque proposte nei confronti di Controparte_2
ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa,
[...] avuto riguardo alla concorrente responsabilità ex artt.2051 e/o 2043 c.c. riconducibile al CP_1
, nonché tenendo conto anche del concorso causale da parte della danneggiata stessa
[...] nell'aggravamento del preteso danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., ripartendo in concreto tra i soggetti ritenuti eventualmente corresponsabili nella causazione del danno le rispettive quote di corresponsabilità, anche ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso ex art. 2055 c.c. tra condebitori solidali;
pagina 2 di 11 e) in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità della terza chiamata ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto Controparte_3 risulterà equo e dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. In via istruttoria, si insiste nelle richieste istruttorie come da memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c., tempestivamente e ritualmente epositate, chiedendone l'integrale accoglimento. In particolare si insiste, dal punto di vista istruttorio, per l'ammissione dell'interrogatorio formale della sig.ra sui capitoli di prova di seguito articolati, previa esibizione della documentazione Parte_1 ivi richiamata: 3) “Vero che la sua abitazione posta in Via della Voltina al civico 5, nel Comune di , si trova a CP_1 Con ridosso, e precisamente a soli 17 metri, percorribili in un minuto a piedi, come da doc.
6-7 di , che si mostrano, dal luogo della caduta per cui è causa, avvenuta nella medesima Via della Voltina, all'altezza del civico 1, nel Comune di ”; CP_1 5) “Vero che il punto in cui avveniva la caduta per cui è causa era posto su un tratto di marciapiede avente una visuale della pavimentazione libera ed ampia”;
8) “Vero che al momento della caduta per cui è causa, in data 15.12.20, alle ore 14:00 circa, vi erano condizioni di luminosità e visibilità dei luoghi in cui si trovava per la presenza di luce naturale”;
9) “Vero che il giorno del sinistro, 15.12.20, le condizioni del meteo nel luogo dell'evento erano di sereno, Con come da report prodotto da sub doc. 5, che si mostra”;
10) “Vero che in occasione del suo accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di il 15.12.20, CP_1 ometteva di riferire al personale medico di essere caduta per strada a causa delle condizioni della pavimentazione del marciapiede, come da doc. 2 dell'attrice, che si mostra”; 12) “Vero che in conseguenza del sinistro per cui è causa avete percepito indennizzi dall' e/o da CP_4 e/o di polizze infortuni private ed indicate gli importi percepiti e percipiendi”. CP_5 Con
insiste, inoltre, per l'ammissione della prova orale per testi con i sig.ri Testimone_1 [...]
e tutti presso l'esponente, sui seguenti capitoli, previa esibizione della Tes_2 Testimone_3 documentazione di riferimento anche ove non menzionata nel capitolo e previa espunzione delle parti ritenute valutative dal Sig. Giudice: 14) “Vero che il è il soggetto competente alla manutenzione del tratto stradale e delle Controparte_1 eventuali irregolarità presenti nel tratto di marciapiede nel quale è avvenuto il sinistro per cui è causa, in
Via della Voltina, nel Comune di;
CP_1
15) “Vero che il è l'ente proprietario e custode delle strade cittadine, tra cui Via della Controparte_1 Voltina, luogo dell'evento per cui è cusa;
Con
16) “Vero che conferma il contenuto della relazione tecnica depositata da sub doc. 2, che si mostra, e
Con che la stessa è stata redatta a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici di sul marciapiede oggetto del presente sinistro”; 22) “Vero che la competenza, cosi come la manutenzione, ai sensi del Regolamento di fognatura e
Con depurazione del 2017, sub doc. 11 , che si mostra, del tratto di tubazione a monte del sit è di chi
Con recapita in tale condotta, e quindi nel caso di specie i privati, come da doc. 2 di , che si mostra”; 24) “Vero che a seguito di sopralluogo ha verificato che nel tratto di marciapiede oggetto della presente causa il cedimento sembra provocato, su tutta la lunghezza del marciapiede, compreso anche il sit sul lato del medesimo marciapiede, opposto rispetto al punto della caduta (in foto pozzetto sit 3), che presenta lo stesso identico cedimento, dall'avvallamento di una linea interrata di cavi o fibre ottiche, come da doc. 2 di
Con
, che si mostra”;
25) “Vero che a seguito di sopralluogo ha verificato che nel tratto di marciapiede oggetto della presente Con causa è assente la responsabilità di nel presente sinistro, per quanto attiene alla fognatura nera Con pubblica, come da doc. 2 di , che si mostra”;
26) “Vero che a seguito di sopralluogo ha accertato che il luogo della caduta per cui è causa è posto in corrispondenza di un avvallamento di una linea interrata di cavi o fibre ottiche che riguarda l'intero pagina 3 di 11 marciapiede di Via della Voltina, dall'intersezione con Via S. Giovanni a quella opposta con Via Strozzi, e che il chiusino della fognatura nera ivi presente è estraneo al sinistro della sig.ra ; Pt_1 28) “Vero che la competenza e la manutenzione del tratto di tubazione posta a monte del chiusino del SIT, dove sarebbe avvenuta la caduta della sig.ra per cui è causa, è del soggetto che recapita in tale Pt_1 condotta, e nel caso di specie i privati”; L'esponente chiede l'ammissione della prova orale per testi degli Agenti di Polizia Municipale del
[...]
, e sui seguenti capitoli, previa esibizione della CP_1 Testimone_4 Testimone_5 documentazione di riferimento anche ove non menzionata nel capitolo e previa espunzione delle parti ritenute valutative dal Sig. Giudice: 32) “Vero che il punto in cui avveniva la caduta per cui è causa era posto su un tratto di marciapiede avente una visuale della pavimentazione libera ed ampia”;
34) “Vero che il giorno del sinistro, 15.12.20, le condizioni del meteo nel luogo dell'evento erano di Con sereno, come da report prodotto da sub doc. 5, che si mostra”;
35) “Vero che al momento del sopralluogo per il presente sinistro, in data 15.12.20, vi erano condizioni di luminosità e visibilità dei luoghi in cui si trovava per la presenza di luce naturale, come da doc. 1 Pt_1 che si mostra”; Con
richiede l'ammissione della prova orale per testi del sig. residente in [...] della Venezia 14, , sui seguenti capitoli, previa esibizione della documentazione di riferimento CP_1 anche ove non menzionata nel capitolo e previa espunzione delle parti ritenute valutative dal Sig. Giudice: 37) “Vero che conferma il contenuto del verbale delle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale del il giorno del sinistro, 15.12.20, alle ore 15.05, come da pag. 6 del doc. 1 attrice, che si CP_1 CP_1 mostra”;
38) “Vero che al momento del verificarsi del sinistro della sig.ra si trovava a lavoro dietro al Pt_1 banco, all'interno della sua attività di Bar posto all'angolo tra Via S. Giovanni e Via della Voltina, posto al Con civico 1 di tale via, come da doc. 8 di , che si mostra”;
39) “Vero che poco dopo il sinistro della sig.ra del 15.12.20 ha visto che il ha Pt_1 Controparte_1 provveduto a riparare e chiudere l'anomalia oggetto della presente causa, in Via della Voltina, nel Comune di , come da dichiarazione resa alla Polizia Municipale, sub CP_1 doc. 1 che si mostra, e il cui contenuto conferma”. Pt_1 In caso di ammissione di capitoli testimoniali delle controparti, l'esponente chiede di essere autorizzata a prova contraria con i testi indicati in via diretta nella seconda memoria istruttoria.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato l'8.9.2022 conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , per sentirlo condannare, quale custode del tratto stradale Controparte_1
(rectius marciapiede) sito in , Via della Voltina n. 1 e come tale responsabile ex art 2051 c.c., a CP_1
risarcirle tutti i danni da lei patiti in conseguenza della caduta occorsale in data 15.12.2020 alle ore
14:00 circa.
A fondamento di tale domanda deduceva che, dopo che il marito aveva posteggiato l'auto nell'apposito parcheggio sito nella suddetta via, scendeva dal veicolo dal lato del passeggero e nell'intento di richiudere lo sportello dell'auto indietreggiava e cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul marciapiede che non era segnalata.
pagina 4 di 11 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il , che Controparte_1
contestava la domanda attorea asserendo che fosse infondata. Eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di titolarità passiva, deducendo che l'avvallamento a causa del quale sarebbe asseritamente caduta la attrice era in realtà situato in adiacenza di un chiusino di proprietà dell'
[...]
(di seguito, breviter, anche solo ) in quanto posto a servizio della Controparte_6 CP_3
rete fognaria nera. Asseriva pertanto che, nel caso in cui la attrice avesse provato quanto allegato, avrebbe dovuto essere ritenuta unica responsabile della caduta l' che aveva violato gli oneri CP_3
manutentivi posti a suo carico. Alla luce di ciò, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la quale ha contestato CP_3
l'eccezione di difetto di titolarità passiva, domandando il rigetto della domanda di manleva, rappresentando come alcuna responsabilità possa essere ad essa imputata, essendo unicamente responsabile il quale proprietario e custode della strada, e ha altresì contestato la Controparte_1 domanda attorea sia nell'an che nel quantum, ritenendola infondata e non provata.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza medico- legale.
2. La domanda non può essere accolta.
La domanda formulata da parte attrice va sussunta nella fattispecie regolata dall'articolo 2051 c.c..
Sul punto si evidenzia come la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051
c.c. si fondi essenzialmente su due elementi fondamentali:
a) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
b) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma.
Conseguentemente, una volta provato da parte del danneggiato il nesso di causalità tra la cosa e il danno subito, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto del danneggiato.
3. Nel caso di specie, al di là delle questioni insorte tra l'Ente locale convenuto e la terza chiamata in causa sulla relazione qualificata di custodia con la res (id est, la pavimentazione del marciapiede), va in pagina 5 di 11 primis evidenziato che parte attrice non ha provato, come invece era suo onere fare (cfr. tra le altre
Cass. 1° febbraio 2018, nn. 2480 e 2481; Cass. n.2477/2018, Cass. n. 27724/2018, Cass. n. 4588/2022,
Cass.SU 20943/2022, Cass. n. 11152/2023) che la caduta avvenuta in data 15.12.2020 sia stata provocata proprio dall'avvallamento presente sul piano di calpestio, pur rilevato dai verbalizzanti della
Polizia Municipale al momento del loro arrivo.
Il teste indicato nel verbale della Polizia Municipale quale persona in grado di Testimone_6
riferire sui fatti per cui è causa, sentito all'udienza del 7.11.2024, ha dichiarato di riconoscere il luogo dove avvenne il sinistro nelle foto che gli sono state mostrate (doc. 1 di parte attrice) e che l'avvallamento in cui sarebbe caduta l'attrice è proprio quello collocato in mezzo ai due chiusini, raffigurato nelle fotografie allegate al rapporto d'incidente.
Le fotografie che il teste ha riconosciuto rappresentare lo stato dei luoghi sono le seguenti:
pagina 6 di 11 pagina 7 di 11 Tuttavia, il suddetto teste, titolare del “Bar Franco” ubicato dal lato opposto della strada nella quale è avvenuta la caduta della attrice (cfr. doc. 8 della terza chiamata), precisava di trovarsi dietro il banco del negozio quando, ad un certo punto, vide la cadere a terra, aggiungendo altresì che, accorso Pt_1 in suo aiuto, la trovò già “a terra così come visibile nelle foto allegate al rapporto” (cfr. verbale del
7.11.2024 e la dichiarazione resa dallo stesso resa alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti - doc. 1 di parte attrice-).
Se così è, appare evidente che lo stesso non possa aver visto direttamente l'accaduto, trovandosi ad una distanza considerevole ed essendo, peraltro, la sua visuale ostruita dall'auto da cui era intenta a scendere l'attrice e non potendo, quindi, confermare se la caduta della stessa sia stata causata dall'avvallamento presente sul piano di calpestio o da altro fattore (ad esempio essere l'attrice inciampata camminando all'indietro).
Pertanto, dall'istruttoria svolta non vi è prova che la causa della caduta sia stata proprio la presenza dell'avvallamento sul marciapiede rappresentato nelle fotografie sopra riprodotte.
Peraltro, che la caduta sia dovuta ad un fattore accidentale e non alla presenza di una buca nel manto stradale appare risultare anche dal Verbale di Pronto Soccorso nel quale la attrice ha riferito di una non meglio precisata “caduta accidentale”.
In assenza di tale prova la domanda, per ciò solo, non può essere accolta. Infatti ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760; Cass. 18 dicembre 2024 n. 33129). In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986; Cass. 33129/2024 cit.).
4. Ad abundantiam occorre rilevare che, anche a voler ammettere, per ipotesi, la prova del nesso causale tra cosa e caduta della attrice, dovrebbe comunque riconoscersi la sussistenza del caso fortuito, rappresentato dal comportamento tenuto della stessa attrice.
pagina 8 di 11 Si rammenti, infatti, che alla luce della più recente giurisprudenza della terza sezione civile della
Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 2480 e 2481/2018 nonché la coeva Cass. n. 2477/2018 e le successive
Cass. n. 27724/2018, Cass. n. 4588/2022, Cass. SU 20943/2022, Cass. n. 11152/2023) il caso fortuito di cui all'art 2051 c.c. può essere rappresentato dalla stessa condotta del danneggiato.
Ha infatti precisato la Suprema Corte che In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, risulta che la caduta avvenne nel primo pomeriggio del 15.12.2020 alle ore 14.00 circa, in normali condizioni atmosferiche.
Per stessa allegazione della la caduta avvenne dopo che il marito aveva parcheggiato l'auto, Pt_1
quando lei scesa dalla stessa stava indietreggiando per richiudere lo sportello.
Orbene anche ad ammettere, per ipotesi, che la caduta sia avvenuta per avere messo la il piede Pt_1
nel sopra indicato avvallamento, ne consegue che l'attrice ben avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, tenuto conto anche dello stato dei luoghi (un marciapiede posto su un tratto di strada rettilineo, con visuale della pavimentazione libera e ampia, nonché la diversa colorazione dell'avvallamento stesso), dell'orario diurno, nonché della necessaria conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice la cui residenza risulta proprio collocata in via della Voltina al civico n. 5 (cfr. docc. 6 e 7 terza chiamata).
Difatti, è da ritenere che, come nel caso di specie, quando le esatte condizioni siano percepibili in quanto tali e la situazione di potenziale pericolo comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, vada escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si debba ritenere integrato il caso fortuito.
pagina 9 di 11 Ne consegue quindi che, anche a ritenere provato che la attrice sia caduta nell'avvallamento visibile nelle foto sopra riprodotte, comunque, dovrebbe concludersi che non è stata la cosa de qua (la pavimentazione) la causa della caduta della attrice, ma è stata solo l'occasione della stessa.
5. Pertanto, anche ad ammettere che la attrice abbia fornito la prova di essere caduta mettendo un piede nell'avvallamento visibile nelle foto che precedono, comunque, la domanda dovrebbe essere rigettata.
6. La parte attrice deve essere condannata a rimborsare le spese di lite alla convenuta ed alla terza chiamata.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
(cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021;
Cass Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato (cfr. Cass. Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024) che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
Nel caso di specie, avendo la attrice esteso la domanda nei confronti della terza chiamata, tanto che ha concluso anche per la condanna in solido di e comunque non essendo la chiamata di CP_2 quest'ultima palesemente arbitraria, alla luce della documentazione versata in atti, ne consegue che la attrice deve essere condannata, in applicazione dei principi sopra richiamati, anche a rifondere alla terza chiamata le spese di lite.
Le stesse vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della attività effettivamente espletata, del pregio della stessa, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della circostanza pagina 10 di 11 che la causa è stata decisa a seguito di discussione orale e quindi senza il deposito di comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna a rifondere al e all' Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano a favore di ciascuna di esse in € 1.250,00 per Controparte_6 la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, come liquidate con decreto del Parte_1
24.1.2025 e già poste a suo provvisorio carico.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c..
Livorno, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11