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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLAZICH CATERINA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 26 marzo 2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 10.5.2007, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nasceva l 21.4.2009. Per_1
Le parti si separavano nel 2022. Il 7.4.2022 si svolgeva l'udienza presidenziale. Il decreto di omologa della separazione consensuale veniva pronunciato l'8.4.2022.
Con ricorso depositato il 27.2.2024 la proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido Pt_1
superesclusivo di un contributo per il suo mantenimento a carico del padre. Per_1
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n.
1423/2024. La causa veniva rimessa sul ruolo per le statuizioni relative alla minore.
Il 26.3.2025, completata l'istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione. Parte ricorrente rinunciava ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, considerato che dopo la separazione il padre si trasferiva nelle Marche e, di fatto, cessava di frequentare la figlia.
L'ultimo incontro risale ad agosto 2023 e da allora ente il padre solo telefonicamente. Per_1
Inoltre, il padre non risulta nemmeno corrispondere regolarmente il contributo previsto in sede di separazione, pari ad € 250 al mese (doc. 5).
Considerato il disinteresse dimostrato dal padre ed attesa la necessità di consentire alla madre di provvedere tempestivamente alle esigenze della minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di lla madre e deve essere confermato il suo collocamento presso la stessa. Per_1
Quanto alla frequentazione padre/figlia, considerato che non è emerso un rifiuto della figura paterna da parte della minore, tenuto conto dell'età di quest'ultima e del trasferimento del padre, deve essere confermata la frequentazione prevista in sede di separazione in relazione al periodo estivo e natalizio
(ovviamente a condizione che voglia trascorrere tale lasso di tempo con il padre). Ulteriori Per_1 incontri sono rimessi agli accordi diretti fra il padre ed considerato che quest'ultima è l'unica Per_1
ad avere contatti telefonici con il padre.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 300 a titolo di concorso per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati i redditi delle parti e atteso che la madre è l'unica ad occuparsi del suo mantenimento diretto e che in sede di separazione era stato pattuito un assegno di € 250 al mese ma, al contempo, era previsto che il padre frequentasse la figlia a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale.
pagina 2 di 3 La ricorrente risulta avere solo un reddito da lavoro dipendente di circa € 2.150 al mese su dodici mensilità (si vedano le CU). Percepisce, inoltre, € 230 di AU.
Non è, invece, possibile ricostruire il reddito del padre, non avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto la documentazione richiesta ex art. 213 c.p.c.
Tuttavia, considerato che il non risulta incapace e tenuto conto di quanto previsto in sede di CP_1 separazione, si deve ritenere un assegno di € 300 coerente con la sua capacità lavorativa.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo di alla madre con collocamento presso Persona_2 quest'ultima;
2) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
3) l'AU verrà percepito integralmente dalla madre;
4) regola gli incontri padre/figlia come in parte motiva;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 3.900, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLAZICH CATERINA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 26 marzo 2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 10.5.2007, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nasceva l 21.4.2009. Per_1
Le parti si separavano nel 2022. Il 7.4.2022 si svolgeva l'udienza presidenziale. Il decreto di omologa della separazione consensuale veniva pronunciato l'8.4.2022.
Con ricorso depositato il 27.2.2024 la proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido Pt_1
superesclusivo di un contributo per il suo mantenimento a carico del padre. Per_1
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n.
1423/2024. La causa veniva rimessa sul ruolo per le statuizioni relative alla minore.
Il 26.3.2025, completata l'istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione. Parte ricorrente rinunciava ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, considerato che dopo la separazione il padre si trasferiva nelle Marche e, di fatto, cessava di frequentare la figlia.
L'ultimo incontro risale ad agosto 2023 e da allora ente il padre solo telefonicamente. Per_1
Inoltre, il padre non risulta nemmeno corrispondere regolarmente il contributo previsto in sede di separazione, pari ad € 250 al mese (doc. 5).
Considerato il disinteresse dimostrato dal padre ed attesa la necessità di consentire alla madre di provvedere tempestivamente alle esigenze della minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di lla madre e deve essere confermato il suo collocamento presso la stessa. Per_1
Quanto alla frequentazione padre/figlia, considerato che non è emerso un rifiuto della figura paterna da parte della minore, tenuto conto dell'età di quest'ultima e del trasferimento del padre, deve essere confermata la frequentazione prevista in sede di separazione in relazione al periodo estivo e natalizio
(ovviamente a condizione che voglia trascorrere tale lasso di tempo con il padre). Ulteriori Per_1 incontri sono rimessi agli accordi diretti fra il padre ed considerato che quest'ultima è l'unica Per_1
ad avere contatti telefonici con il padre.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 300 a titolo di concorso per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati i redditi delle parti e atteso che la madre è l'unica ad occuparsi del suo mantenimento diretto e che in sede di separazione era stato pattuito un assegno di € 250 al mese ma, al contempo, era previsto che il padre frequentasse la figlia a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale.
pagina 2 di 3 La ricorrente risulta avere solo un reddito da lavoro dipendente di circa € 2.150 al mese su dodici mensilità (si vedano le CU). Percepisce, inoltre, € 230 di AU.
Non è, invece, possibile ricostruire il reddito del padre, non avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto la documentazione richiesta ex art. 213 c.p.c.
Tuttavia, considerato che il non risulta incapace e tenuto conto di quanto previsto in sede di CP_1 separazione, si deve ritenere un assegno di € 300 coerente con la sua capacità lavorativa.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo di alla madre con collocamento presso Persona_2 quest'ultima;
2) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
3) l'AU verrà percepito integralmente dalla madre;
4) regola gli incontri padre/figlia come in parte motiva;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 3.900, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3