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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8116/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8116/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARAGNA NICOLA
ATTORE contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Martina Lucenti, Tommaso Foco, Micael Montinari,
PP IG e UC OR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
1. Accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o la nullità e/o l'illegittimità della delibera assunta dall'assemblea del 02.07.2020 e iscritta in data 28.07.2020, per i motivi esposti in atti e nei pagina 1 di 11 verbali di causa, e per l'effetto disporsi l'annullamento e/o dichiararsi la nullità delle seguenti delibere assembleari della società CP_1
- Di approvare il bilancio di esercizio alla data del 31.12.2019, portante quale risultato di esercizio una perdita di esercizio di e 2.356.460,00;
- Di approvare la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30.04.2020 portante quale risultato di esercizio una perdita di € 4.390.344,00;
- Di coprire le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale alla data del 30.04.2020 come segue:
o Quanto ad € 1.742.411,00 mediante totale utilizzo della voce di patrimonio denominata
“Altre riserve”;
o Quanto ad € 856,00 mediante totale utilizzo della voce patrimonio denominata “Riserva legale”;
o Quanto ad € 100.00,00 mediante azzeramento del capitale sociale, con conseguente annullamento delle partecipazioni detenute dai soci;
- Di ricostituire il capitale sociale, aumentandolo da zero all'originario importo di e
100.000,00 mediante emissione di quote offerte in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni dai medesimi detenute prima dell'azzeramento del capitale sociale ad un prezzo pari al valore nominale oltre alla somma di e 2.547.077,00 necessaria per la copertura delle restanti perdite, come residuate dalla precedente deliberazione, e pertanto ad un prezzo complessivo di e 2.647.077,00; precisandosi che il predetto aumento deve intendersi inscindibile.
- Di aumentare, sotto condizione sospensiva dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra deliberato ai fini dell'integrale copertura delle perdite, il capitale sociale, a titolo oneroso, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.000 e massimi euro 300.000 a titolo di sopraprezzo, mediante emissione di quote, con godimento regolare, de liberare in denaro, offerte ai soci in opzione e in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, al prezzo complessivo di euro 301.000.
2. Per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi nulli e/o di nessun effetto gli atti conseguenti e, in particolare, gli atti di sottoscrizione e di versamento dell'aumento di capitale sociale della società CP_1
pagina 2 di 11 3. Per l'ulteriore e definitivo effetto, accertarsi e dichiararsi che:
· il capitale sociale di è pari a € 100.000,00, ovvero pari alla diversa somma CP_1 che dovesse essere accertata in corso di causa;
· i soci di sono: per € 80.000,00 pari all'80% CP_1 Parte_2 del capitale sociale e per € 20.000,00 pari al 20% del capitale sociale, Parte_1 ovvero per le diverse somme che dovessero essere accertate in corso di causa.
4. Ordinarsi a la trascrizione e pubblicazione della sentenza nel Registro delle CP_1
Imprese.
5. Accertarsi nei confronti di l'esistenza della perdita per le vendite sottocosto CP_1
e della perdita per l'operazione cd. Bexinco, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e nei verbali di causa.
6. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Per parte convenuta
(i) in via principale, rigettare le domande dell'Attore in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti;
(ii) in ogni caso, condannare l'Attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiama per l'esposizione in fatto la sentenza non definitiva n. 1104/2023 resa nel presente giudizio.
All'esito di detta sentenza, con cui il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di responsabilità sociale proposta dall'attore nei confronti di Parte_1 CP_2
e di regolando sul punto le spese di lite tra le parti, l'oggetto del
[...] CP_3 giudizio è limitato all'impugnazione, proposta da parte di , della delibera Parte_1 assunta dall'assemblea di in data 2/7/2020 con cui è stata deliberata: (i) CP_1
l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, (ii) l'approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30/4/2020, (iii) la copertura delle perdite mediante azzeramento del capitale pagina 3 di 11 sociale, (iv) la ricostituzione del capitale sociale e (v) l'aumento del capitale sociale a titolo oneroso.
Deduce l'attore che la delibera sarebbe invalida poiché tanto il bilancio di esercizio al
31.12.2019 quanto la situazione patrimoniale al 30.4.2020 sarebbero inveritieri. Deduce in primo luogo che le perdite ivi esposte non deriverebbero, in realtà, dalla svalutazione del magazzino e dei crediti, ma dalla condotta negligente di socia e componente CP_3 del consiglio di amministrazione di relativamente ad alcune vendite eseguite CP_1 sottocosto per un ammontare della perdita di euro 579.990 e relativamente alla gestione di un'operazione con il cliente per un ammontare della perdita di euro 632.286,99. Per_1
In secondo luogo, parte attrice deduce la non corretta applicazione dei principi contabili, che avrebbe comportato l'esposizione di una perdita inveritiera per euro 786.700,00.
Deduce inoltre che le delibere in questione sarebbero altresì state adottate con abuso della regola della maggioranza, in quanto fraudolentemente ed esclusivamente preordinate dal socio di maggioranza al perseguimento di una lesione degli interessi del socio di minoranza, deducendo che “Se quest'ultima non avesse mal gestito la società e non avesse operato in male fede e conflitto di interessi, non avrebbe subito le ingenti perdite CP_1
(perlomeno non nella misura indicata in bilancio e nella situazione aggiornata. La differenza avrebbe potuto orientare diversamente la scelta del socio in ordine alla Pt_1 sottoscrizione o meno dell'eventuale aumento di capitale)”
La convenuta ha contestato che le perdite registrate al bilancio 2019 fossero CP_1 dovute ad asserite vendite sottocosto e ha negato la sussistenza dei vizi relativi al bilancio di esercizio 2019, deducendo che le annotazioni di svalutazione denunciate da controparte sarebbero non solo corrette, ma anche dovute in ragione della necessità di riportare a regolarità la rappresentazione contabile dei fatti gestori della pregressa amministrazione imputata alla stesso attore, neppure potendosi affermare qualsivoglia abuso della maggioranza, una volta riaffermata la veridicità delle poste comportanti la perdita del capitale sociale e la necessità di sua ricostituzione.
Dichiarata, con sentenza parziale n. 1104/2023 del 21/6/2023, l'improcedibilità della domanda di responsabilità sociale proposta dall'attore e affermata la legittimazione del medesimo ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 2479 ter cc, la causa veniva rimessa in pagina 4 di 11 istruttoria ed istruita con ctu contabile, volta a verificare se il bilancio al 31/12/2019 e la situazione patrimoniale al 30/4/2020 fossero stati redatti secondo criteri di legge.
L'istruttoria non ha, invece, riguardato le vendite che secondo la ricostruzione di parte attrice sarebbero state effettuate sottocosto in favore del socio e a danno di CP_3
né l'operazione allegatamente illecita che, in tesi attorea, avrebbe CP_1 CP_3 posto in essere a danno di con il cliente . CP_1 Per_1
Alla luce della stessa prospettazione attorea dette operazioni sarebbero state poste in essere da nella sua qualità di socio ed amministratore di e rileverebbero CP_3 CP_1 dunque solo quali fatti costitutivi dell'azione sociale di responsabilità (azione svolta dall'attore nel presente giudizio e dichiarata improcedibile con sentenza parziale).
E', pertanto, errata la loro qualificazione in termini di “perdite di bilancio”, di talché dette operazioni non assumono rilievo sotto il profilo della inveritiera redazione del bilancio al
31/12/2019 e della situazione patrimoniale aggiornata al 30/4/2020.
Il bilancio di esercizio è, infatti, il documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio, ossia gli utili conseguiti o le perdite subite e nel quale non possono, pertanto, essere iscritti “perdite” che non si siano effettivamente verificate ovvero crediti non ancora esistenti, quale quello derivante da un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società non ancora esercitata.
Sia rispetto al bilancio al 31/12/2019 sia rispetto alla situazione patrimoniale al 30/4/2020
l'attore lamenta la non corretta applicazione dei principi contabili, deducendo che:
(i) i crediti di sono stati svalutati per € 439.000,00, senza alcuna spiegazione di CP_1 detta importante svalutazione;
(ii) nel bilancio si trova anche una voce rimanenze svalutate per € 231.380,00, anch'essa priva di giustificazione;
(iii) altre due voci, che concorrono alla determinazione delle perdite non troverebbero adeguata spiegazione e giustificazione, ossia la voce “sopravvenienze passive per €
83.500,00” e le “perdite su crediti per € 32.400,00”.
Così delineati i motivi che l'attore pone a fondamento dell'impugnazione del bilancio al pagina 5 di 11 31/12/2019 e della situazione patrimoniale al 30/4/2020, va preliminarmente osservato in punto di diritto che è principio consolidato quello per cui la delibera di approvazione del bilancio che sia stato redatto in violazione dei principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 2423 co 2 c.c., è nulla.
La nullità della deliberazione si fonda sul disposto dell'art. 2379 c.c., nella parte in cui prevede la nullità delle deliberazioni assembleari aventi un oggetto illecito e muove dall'assunto secondo cui il bilancio che non sia stato redatto in conformità delle richiamate
“clausole generali” sia illecito e, conseguentemente, illecito sia l'oggetto della deliberazione assembleare approvativa (cfr. Cass. S.U. 27/2000; Cass. 8204/2004;
4874/2006; Cass. 4120/2016; Cass. 7433/2023).
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono, infatti, imperative e quindi inderogabili, tenuto conto che la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci e a tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti (Cass. n. 13031 del 10/06/2014).
Si ha quindi la nullità della delibera approvativa non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
I vizi addotti a fondamento della impugnativa della delibera approvativa del bilancio sono così riferiti al contenuto del bilancio che forma oggetto della delibera assembleare, e a fronte di plurimi motivi di impugnativa, nonostante l'unicità del petitum (declaratoria di nullità della deliberazione), vengono in rilevo distinte causae petendi in relazione a ciascuno dei diversi vizi denunciati, ciascuno dei quali quindi va esaminato.
Tanto premesso, la delibera del 2/7/2020 di approvazione del bilancio al 31/12/2019 di va dichiarata nulla. CP_1
pagina 6 di 11 Con motivazione immune da vizi logici, che non è stata oggetto di osservazioni critiche ad opera delle parti, in quanto dalle stesse condivisa, il consulente tecnico, dott. Persona_2
, ha ritenuto in parte fondate le doglianze attoree.
[...]
In particolare, il ctu ha ritenuto che il bilancio di esercizio al 31.12.2019
(i) non fosse stato redatto nel rispetto del principio di veridicità e correttezza con riferimento all'operata svalutazione dei crediti, affermando che i crediti andassero svalutati per il minor importo di € 278.859,17 (anziché € 439.111,92) e che la differenza, pari ad €
160.252,75, tra la svalutazione operata da nel bilancio al 31.12.2019 e quella CP_1 ritenuta ragionevole integri profilo di violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta;
(ii) non fosse stato redatto nel rispetto del principio di chiarezza con riferimento all'operata svalutazione delle rimanenze per € 231.800, rilevando la presenza nell'inventario di al 31.12.2019 di una rimanenza di cui era avvenuta la rottamazione in corso CP_1
d'anno (centrifuga Tupesa) e, quindi, l'assenza di chiarezza informativa, dovendo pertanto indicarsi in Nota Integrativa prodotti finiti oggetto di integrale svalutazione per il minor importo complessivo di € 177.800, ritenendo inoltre non giustificata la svalutazione integrale di alcuni beni (es. cabine spray) potendo questi avere un valore minimo quale rottame;
(iii) non fosse stato redatto nel rispetto del principio di veridicità e correttezza con riferimento alle perdite su crediti, per € 32.000, vizio derivante dall'aver portato a perdita il credito vantato nei confronti del cliente in relazione ad un'operazione di vendita CP_3 di alcuni macchinari che, secondo quanto dedotto da sottendeva in realtà ad una CP_1 dazione gratuita di tali beni. Osserva a tal riguardo il CTU che non vi sono elementi per giustificare la rilevazione della perdita su crediti verso il cliente Jeanologia avendo egli riscontrato che la cessione sarebbe avvenuta “con la tecnicalità della vendita”.
Il ctu ha inoltre dato atto, secondo una valutazione condivisa con i ccttpp, della impossibilità di svolgere qualsivoglia approfondimento in ordine alla richiesta di indagine circa le sopravvenienze passive per € 83.500, attesa l'assenza di specifiche allegazioni. La domanda sul punto è effettivamente carente e pertanto detto vizio di bilancio non viene accolto.
pagina 7 di 11 Alla luce dei riscontrati vizi, la delibera approvativa del bilancio va, quindi, dichiarata nulla per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio.
Le ulteriori delibere impugnate dall'attore, assunte nel corso della medesima assemblea del
2/7/2020, sono: (i) la delibera di approvazione della situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30/04/2020 e di azzeramento del capitale sociale per perdite, (ii) la delibera di ricostituzione e (iii) la delibera di aumento del capitale sociale.
In sede di comparsa conclusionale l'attore ha allegato per la prima volta che “La riscontrata invalidità del bilancio, per difetto di chiarezza e corretta applicazione dei principi contabili nelle svalutazioni, come accertate dal CTU ed evidenziato nel presente atto, e della delibera incide certamente sui presupposti legittimanti la delibera di riduzione del capitale”, ritenendo sussistente un collegamento negoziale tale per cui l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio determinerebbe l'invalidità della conseguente deliberazione di aumento e riduzione del capitale adottata ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., richiamando giurisprudenza sul punto, mentre, in citazione e nelle memorie ex art. 183 cpc, si era limitato ad affermare che “La delibera impugnata andrà annullata e/o dichiarata nulla per violazione del fondamentale principio di veridicità e correttezza nella redazione del bilancio e per l'effetto, dovranno essere dichiarati di nessun effetto gli atti conseguenti”.
Ora, pur essendo avvenuta l'approvazione del bilancio nel corso della medesima assemblea in cui veniva adottata anche la delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale, quest'ultima deliberazione risulta essere stata presa sulla base della relazione sulla situazione patrimoniale della società al 30/4/2020, che di detta deliberazione costituisce il presupposto fattuale e giuridico.
Ne consegue che è rispetto alla situazione patrimoniale al 30/4/2020 che deve essere valutata la validità o meno della delibera ex art. 2482 ter cc.
La situazione patrimoniale viene dalla giurisprudenza di legittimità equiparata ad un bilancio straordinario, da redigere nel rispetto dei criteri di verità, chiarezza e precisione prescritti dall'art. 2423 cod. civ., essendo strumentale alla tutela dell'interesse non già solo dei soci, ma anche dei terzi (Cass. 9434/2023).
Essa, afferma la Suprema Corte, “è strumentale rispetto allo scopo di attestare
pagina 8 di 11 adeguatamente lo stato patrimoniale della società, per rendere edotti sul punto i soci, assicurando l'esigenza d'informazione interna, ma essa è altresì preordinata a garantire che l'intervento sul capitale e l'impiego delle risorse siano proporzionati al reale fabbisogno della società, ciò che appunto impone il riferimento di detta situazione ad una data prossima all'assemblea. La citata situazione patrimoniale aggiornata, redatta nell'osservanza dei menzionati criteri, ha quindi anche lo scopo di garantire che la riduzione del capitale sociale realizzi la "funzione, per così dire, meramente dichiarativa", di "far coincidere l'entità del capitale nominale con quello effettivo, riconducendo il primo alla misura del secondo, se ed in quanto questo sia realmente divenuto inferiore all'ammontare indicato nell'atto costitutivo" (Cass. n. 5740 del 2004; analogamente, Cass.
n. 543 del 2006). Una riduzione del capitale sociale eccedente la misura dell'effettivo impoverimento sarebbe priva di giustificazione e costituirebbe una indebita liberazione di una porzione del patrimonio sociale, ancora effettivamente esistente, dal vincolo di destinazione a capitale, in danno della garanzia patrimoniale dei creditori sociali, così come una di misura inferiore non varrebbe ad assicurare lo scopo avuto di mira dalla norma” (Cass. n. 8221 del 2007).
Poiché, quindi, le operazioni sul capitale rese necessarie da perdite rilevanti a norma dell'art. 2446 cc nelle spa e dell'art. 2482 bis cc nelle srl presuppongono che tali perdite siano state accertate in base ad una situazione patrimoniale e poiché detta situazione patrimoniale deve essere redatta nel rispetto delle regole dettate dal legislatore per il bilancio d'esercizio, ne consegue che è nulla la delibera di riduzione o aumento del capitale sociale assunta sulla base di una situazione patrimoniale non veritiera, redatta in violazione dei principi di cui all'art. 2423 cc. Come visto, infatti, dette regole integrano norme imperative, dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
La nullità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta sulla base di una situazione patrimoniale viziata va, quindi, affermata non tanto in ragione di un preteso collegamento negoziale con la delibera di approvazione del bilancio, quanto in ragione dei vizi che inficiano la situazione patrimoniale che nella delibera ex art. 2482 bis pagina 9 di 11 cc assume "funzione, per così dire, meramente dichiarativa", di "far coincidere l'entità del capitale nominale con quello effettivo, riconducendo il primo alla misura del secondo, se ed in quanto questo sia realmente divenuto inferiore all'ammontare indicato nell'atto costitutivo" (Cass. n. 5740 del 2004; analogamente, Cass. n. 543 del 2006).
Ciò posto, nella situazione patrimoniale al 30/4/2020 di veniva dato atto CP_1 dell'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 con una perdita di €
2.356.460 e di ulteriori perdite registrate al 31/12/2018, portate a nuovo per € 1.700.124, per perdite complessive per € 4.056.584,00. Veniva dato inoltre atto di un'ulteriore perdita dell'esercizio per € 333.760.
Rispetto a detta situazione patrimoniale il ctu ha accertato la sussistenza dei medesimi vizi di cui al bilancio al 31/12/2019, rilevando, simmetricamente a quanto rilevato per il bilancio, che, anche nella situazione patrimoniale, si è operata una errata svalutazione integrale dei crediti, che avrebbero dovuto essere svalutati nella minor somma di €
278.859,17, vi è assenza di chiarezza nella svalutazione delle rimanenze di magazzino, pur ritenendo “una (sostanzialmente) corretta svalutazione dei beni a bilancio” e vi è una errata rilevazione della perdita su crediti verso il cliente per € 32.400. CP_3
Ne consegue che anche la situazione patrimoniale al 30/4/2020 non risulta, alla stessa stregua del bilancio impugnato, redatta secondo i principi di cui all'art. 2423 cc, e in essa sono rilevate perdite maggiori rispetto a quelle reali.
Si tratta quindi di una situazione patrimoniale inveritiera, che per le ragioni esposte, comporta la nullità della delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale, oltre che della delibera di aumento, stante il venir meno, per quest'ultima, assunta contestualmente, del presupposto legittimante la stessa. Va richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui “l'accertata illegittimità della deliberazione di riduzione del capitale della società ricorrente, in assenza di perdite che la giustificassero, ha inficiato anche la validità della conseguente deliberazione di ricostituzione del capitale asseritamente perduto” (Cass. n. 5740 del 2004: nel caso all'attenzione della Corte si trattava, in concreto, di assenza totale di perdite, diversamente dal caso presente;
tuttavia, in ogni caso, dal principio espresso si trae che l'invalidità delle delibere che si pongono come stretto e immediato presupposto dell'aumento – quali le delibere di riduzione e pagina 10 di 11 ricostituzione - priva comunque quest'ultimo della sua validità).
La domanda attorea di impugnazione delle deliberazioni di assunte in data CP_1
2/7/2020 merita, pertanto, integrale accoglimento.
Parte convenuta, soccombente, va condannata alla integrale refusione delle spese di lite e le spese di ctu sono poste per l'intero e in via definitiva a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità delle delibere assunte in data 2/7/2020 dall'assemblea dei soci di
CP_1
2) pone le spese di ctu in via definitiva e per l'intero a carico di CP_1
3) condanna al rimborso delle spese di lite in favore id che CP_1 Parte_1 liquida in € 10.860,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimb.forf.15%, iva e cpa.
Venezia, 26/11/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8116/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARAGNA NICOLA
ATTORE contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Martina Lucenti, Tommaso Foco, Micael Montinari,
PP IG e UC OR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
1. Accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o la nullità e/o l'illegittimità della delibera assunta dall'assemblea del 02.07.2020 e iscritta in data 28.07.2020, per i motivi esposti in atti e nei pagina 1 di 11 verbali di causa, e per l'effetto disporsi l'annullamento e/o dichiararsi la nullità delle seguenti delibere assembleari della società CP_1
- Di approvare il bilancio di esercizio alla data del 31.12.2019, portante quale risultato di esercizio una perdita di esercizio di e 2.356.460,00;
- Di approvare la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30.04.2020 portante quale risultato di esercizio una perdita di € 4.390.344,00;
- Di coprire le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale alla data del 30.04.2020 come segue:
o Quanto ad € 1.742.411,00 mediante totale utilizzo della voce di patrimonio denominata
“Altre riserve”;
o Quanto ad € 856,00 mediante totale utilizzo della voce patrimonio denominata “Riserva legale”;
o Quanto ad € 100.00,00 mediante azzeramento del capitale sociale, con conseguente annullamento delle partecipazioni detenute dai soci;
- Di ricostituire il capitale sociale, aumentandolo da zero all'originario importo di e
100.000,00 mediante emissione di quote offerte in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni dai medesimi detenute prima dell'azzeramento del capitale sociale ad un prezzo pari al valore nominale oltre alla somma di e 2.547.077,00 necessaria per la copertura delle restanti perdite, come residuate dalla precedente deliberazione, e pertanto ad un prezzo complessivo di e 2.647.077,00; precisandosi che il predetto aumento deve intendersi inscindibile.
- Di aumentare, sotto condizione sospensiva dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra deliberato ai fini dell'integrale copertura delle perdite, il capitale sociale, a titolo oneroso, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.000 e massimi euro 300.000 a titolo di sopraprezzo, mediante emissione di quote, con godimento regolare, de liberare in denaro, offerte ai soci in opzione e in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, al prezzo complessivo di euro 301.000.
2. Per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi nulli e/o di nessun effetto gli atti conseguenti e, in particolare, gli atti di sottoscrizione e di versamento dell'aumento di capitale sociale della società CP_1
pagina 2 di 11 3. Per l'ulteriore e definitivo effetto, accertarsi e dichiararsi che:
· il capitale sociale di è pari a € 100.000,00, ovvero pari alla diversa somma CP_1 che dovesse essere accertata in corso di causa;
· i soci di sono: per € 80.000,00 pari all'80% CP_1 Parte_2 del capitale sociale e per € 20.000,00 pari al 20% del capitale sociale, Parte_1 ovvero per le diverse somme che dovessero essere accertate in corso di causa.
4. Ordinarsi a la trascrizione e pubblicazione della sentenza nel Registro delle CP_1
Imprese.
5. Accertarsi nei confronti di l'esistenza della perdita per le vendite sottocosto CP_1
e della perdita per l'operazione cd. Bexinco, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e nei verbali di causa.
6. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Per parte convenuta
(i) in via principale, rigettare le domande dell'Attore in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti;
(ii) in ogni caso, condannare l'Attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiama per l'esposizione in fatto la sentenza non definitiva n. 1104/2023 resa nel presente giudizio.
All'esito di detta sentenza, con cui il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di responsabilità sociale proposta dall'attore nei confronti di Parte_1 CP_2
e di regolando sul punto le spese di lite tra le parti, l'oggetto del
[...] CP_3 giudizio è limitato all'impugnazione, proposta da parte di , della delibera Parte_1 assunta dall'assemblea di in data 2/7/2020 con cui è stata deliberata: (i) CP_1
l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, (ii) l'approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30/4/2020, (iii) la copertura delle perdite mediante azzeramento del capitale pagina 3 di 11 sociale, (iv) la ricostituzione del capitale sociale e (v) l'aumento del capitale sociale a titolo oneroso.
Deduce l'attore che la delibera sarebbe invalida poiché tanto il bilancio di esercizio al
31.12.2019 quanto la situazione patrimoniale al 30.4.2020 sarebbero inveritieri. Deduce in primo luogo che le perdite ivi esposte non deriverebbero, in realtà, dalla svalutazione del magazzino e dei crediti, ma dalla condotta negligente di socia e componente CP_3 del consiglio di amministrazione di relativamente ad alcune vendite eseguite CP_1 sottocosto per un ammontare della perdita di euro 579.990 e relativamente alla gestione di un'operazione con il cliente per un ammontare della perdita di euro 632.286,99. Per_1
In secondo luogo, parte attrice deduce la non corretta applicazione dei principi contabili, che avrebbe comportato l'esposizione di una perdita inveritiera per euro 786.700,00.
Deduce inoltre che le delibere in questione sarebbero altresì state adottate con abuso della regola della maggioranza, in quanto fraudolentemente ed esclusivamente preordinate dal socio di maggioranza al perseguimento di una lesione degli interessi del socio di minoranza, deducendo che “Se quest'ultima non avesse mal gestito la società e non avesse operato in male fede e conflitto di interessi, non avrebbe subito le ingenti perdite CP_1
(perlomeno non nella misura indicata in bilancio e nella situazione aggiornata. La differenza avrebbe potuto orientare diversamente la scelta del socio in ordine alla Pt_1 sottoscrizione o meno dell'eventuale aumento di capitale)”
La convenuta ha contestato che le perdite registrate al bilancio 2019 fossero CP_1 dovute ad asserite vendite sottocosto e ha negato la sussistenza dei vizi relativi al bilancio di esercizio 2019, deducendo che le annotazioni di svalutazione denunciate da controparte sarebbero non solo corrette, ma anche dovute in ragione della necessità di riportare a regolarità la rappresentazione contabile dei fatti gestori della pregressa amministrazione imputata alla stesso attore, neppure potendosi affermare qualsivoglia abuso della maggioranza, una volta riaffermata la veridicità delle poste comportanti la perdita del capitale sociale e la necessità di sua ricostituzione.
Dichiarata, con sentenza parziale n. 1104/2023 del 21/6/2023, l'improcedibilità della domanda di responsabilità sociale proposta dall'attore e affermata la legittimazione del medesimo ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 2479 ter cc, la causa veniva rimessa in pagina 4 di 11 istruttoria ed istruita con ctu contabile, volta a verificare se il bilancio al 31/12/2019 e la situazione patrimoniale al 30/4/2020 fossero stati redatti secondo criteri di legge.
L'istruttoria non ha, invece, riguardato le vendite che secondo la ricostruzione di parte attrice sarebbero state effettuate sottocosto in favore del socio e a danno di CP_3
né l'operazione allegatamente illecita che, in tesi attorea, avrebbe CP_1 CP_3 posto in essere a danno di con il cliente . CP_1 Per_1
Alla luce della stessa prospettazione attorea dette operazioni sarebbero state poste in essere da nella sua qualità di socio ed amministratore di e rileverebbero CP_3 CP_1 dunque solo quali fatti costitutivi dell'azione sociale di responsabilità (azione svolta dall'attore nel presente giudizio e dichiarata improcedibile con sentenza parziale).
E', pertanto, errata la loro qualificazione in termini di “perdite di bilancio”, di talché dette operazioni non assumono rilievo sotto il profilo della inveritiera redazione del bilancio al
31/12/2019 e della situazione patrimoniale aggiornata al 30/4/2020.
Il bilancio di esercizio è, infatti, il documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio, ossia gli utili conseguiti o le perdite subite e nel quale non possono, pertanto, essere iscritti “perdite” che non si siano effettivamente verificate ovvero crediti non ancora esistenti, quale quello derivante da un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società non ancora esercitata.
Sia rispetto al bilancio al 31/12/2019 sia rispetto alla situazione patrimoniale al 30/4/2020
l'attore lamenta la non corretta applicazione dei principi contabili, deducendo che:
(i) i crediti di sono stati svalutati per € 439.000,00, senza alcuna spiegazione di CP_1 detta importante svalutazione;
(ii) nel bilancio si trova anche una voce rimanenze svalutate per € 231.380,00, anch'essa priva di giustificazione;
(iii) altre due voci, che concorrono alla determinazione delle perdite non troverebbero adeguata spiegazione e giustificazione, ossia la voce “sopravvenienze passive per €
83.500,00” e le “perdite su crediti per € 32.400,00”.
Così delineati i motivi che l'attore pone a fondamento dell'impugnazione del bilancio al pagina 5 di 11 31/12/2019 e della situazione patrimoniale al 30/4/2020, va preliminarmente osservato in punto di diritto che è principio consolidato quello per cui la delibera di approvazione del bilancio che sia stato redatto in violazione dei principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 2423 co 2 c.c., è nulla.
La nullità della deliberazione si fonda sul disposto dell'art. 2379 c.c., nella parte in cui prevede la nullità delle deliberazioni assembleari aventi un oggetto illecito e muove dall'assunto secondo cui il bilancio che non sia stato redatto in conformità delle richiamate
“clausole generali” sia illecito e, conseguentemente, illecito sia l'oggetto della deliberazione assembleare approvativa (cfr. Cass. S.U. 27/2000; Cass. 8204/2004;
4874/2006; Cass. 4120/2016; Cass. 7433/2023).
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono, infatti, imperative e quindi inderogabili, tenuto conto che la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci e a tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti (Cass. n. 13031 del 10/06/2014).
Si ha quindi la nullità della delibera approvativa non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
I vizi addotti a fondamento della impugnativa della delibera approvativa del bilancio sono così riferiti al contenuto del bilancio che forma oggetto della delibera assembleare, e a fronte di plurimi motivi di impugnativa, nonostante l'unicità del petitum (declaratoria di nullità della deliberazione), vengono in rilevo distinte causae petendi in relazione a ciascuno dei diversi vizi denunciati, ciascuno dei quali quindi va esaminato.
Tanto premesso, la delibera del 2/7/2020 di approvazione del bilancio al 31/12/2019 di va dichiarata nulla. CP_1
pagina 6 di 11 Con motivazione immune da vizi logici, che non è stata oggetto di osservazioni critiche ad opera delle parti, in quanto dalle stesse condivisa, il consulente tecnico, dott. Persona_2
, ha ritenuto in parte fondate le doglianze attoree.
[...]
In particolare, il ctu ha ritenuto che il bilancio di esercizio al 31.12.2019
(i) non fosse stato redatto nel rispetto del principio di veridicità e correttezza con riferimento all'operata svalutazione dei crediti, affermando che i crediti andassero svalutati per il minor importo di € 278.859,17 (anziché € 439.111,92) e che la differenza, pari ad €
160.252,75, tra la svalutazione operata da nel bilancio al 31.12.2019 e quella CP_1 ritenuta ragionevole integri profilo di violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta;
(ii) non fosse stato redatto nel rispetto del principio di chiarezza con riferimento all'operata svalutazione delle rimanenze per € 231.800, rilevando la presenza nell'inventario di al 31.12.2019 di una rimanenza di cui era avvenuta la rottamazione in corso CP_1
d'anno (centrifuga Tupesa) e, quindi, l'assenza di chiarezza informativa, dovendo pertanto indicarsi in Nota Integrativa prodotti finiti oggetto di integrale svalutazione per il minor importo complessivo di € 177.800, ritenendo inoltre non giustificata la svalutazione integrale di alcuni beni (es. cabine spray) potendo questi avere un valore minimo quale rottame;
(iii) non fosse stato redatto nel rispetto del principio di veridicità e correttezza con riferimento alle perdite su crediti, per € 32.000, vizio derivante dall'aver portato a perdita il credito vantato nei confronti del cliente in relazione ad un'operazione di vendita CP_3 di alcuni macchinari che, secondo quanto dedotto da sottendeva in realtà ad una CP_1 dazione gratuita di tali beni. Osserva a tal riguardo il CTU che non vi sono elementi per giustificare la rilevazione della perdita su crediti verso il cliente Jeanologia avendo egli riscontrato che la cessione sarebbe avvenuta “con la tecnicalità della vendita”.
Il ctu ha inoltre dato atto, secondo una valutazione condivisa con i ccttpp, della impossibilità di svolgere qualsivoglia approfondimento in ordine alla richiesta di indagine circa le sopravvenienze passive per € 83.500, attesa l'assenza di specifiche allegazioni. La domanda sul punto è effettivamente carente e pertanto detto vizio di bilancio non viene accolto.
pagina 7 di 11 Alla luce dei riscontrati vizi, la delibera approvativa del bilancio va, quindi, dichiarata nulla per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio.
Le ulteriori delibere impugnate dall'attore, assunte nel corso della medesima assemblea del
2/7/2020, sono: (i) la delibera di approvazione della situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30/04/2020 e di azzeramento del capitale sociale per perdite, (ii) la delibera di ricostituzione e (iii) la delibera di aumento del capitale sociale.
In sede di comparsa conclusionale l'attore ha allegato per la prima volta che “La riscontrata invalidità del bilancio, per difetto di chiarezza e corretta applicazione dei principi contabili nelle svalutazioni, come accertate dal CTU ed evidenziato nel presente atto, e della delibera incide certamente sui presupposti legittimanti la delibera di riduzione del capitale”, ritenendo sussistente un collegamento negoziale tale per cui l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio determinerebbe l'invalidità della conseguente deliberazione di aumento e riduzione del capitale adottata ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., richiamando giurisprudenza sul punto, mentre, in citazione e nelle memorie ex art. 183 cpc, si era limitato ad affermare che “La delibera impugnata andrà annullata e/o dichiarata nulla per violazione del fondamentale principio di veridicità e correttezza nella redazione del bilancio e per l'effetto, dovranno essere dichiarati di nessun effetto gli atti conseguenti”.
Ora, pur essendo avvenuta l'approvazione del bilancio nel corso della medesima assemblea in cui veniva adottata anche la delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale, quest'ultima deliberazione risulta essere stata presa sulla base della relazione sulla situazione patrimoniale della società al 30/4/2020, che di detta deliberazione costituisce il presupposto fattuale e giuridico.
Ne consegue che è rispetto alla situazione patrimoniale al 30/4/2020 che deve essere valutata la validità o meno della delibera ex art. 2482 ter cc.
La situazione patrimoniale viene dalla giurisprudenza di legittimità equiparata ad un bilancio straordinario, da redigere nel rispetto dei criteri di verità, chiarezza e precisione prescritti dall'art. 2423 cod. civ., essendo strumentale alla tutela dell'interesse non già solo dei soci, ma anche dei terzi (Cass. 9434/2023).
Essa, afferma la Suprema Corte, “è strumentale rispetto allo scopo di attestare
pagina 8 di 11 adeguatamente lo stato patrimoniale della società, per rendere edotti sul punto i soci, assicurando l'esigenza d'informazione interna, ma essa è altresì preordinata a garantire che l'intervento sul capitale e l'impiego delle risorse siano proporzionati al reale fabbisogno della società, ciò che appunto impone il riferimento di detta situazione ad una data prossima all'assemblea. La citata situazione patrimoniale aggiornata, redatta nell'osservanza dei menzionati criteri, ha quindi anche lo scopo di garantire che la riduzione del capitale sociale realizzi la "funzione, per così dire, meramente dichiarativa", di "far coincidere l'entità del capitale nominale con quello effettivo, riconducendo il primo alla misura del secondo, se ed in quanto questo sia realmente divenuto inferiore all'ammontare indicato nell'atto costitutivo" (Cass. n. 5740 del 2004; analogamente, Cass.
n. 543 del 2006). Una riduzione del capitale sociale eccedente la misura dell'effettivo impoverimento sarebbe priva di giustificazione e costituirebbe una indebita liberazione di una porzione del patrimonio sociale, ancora effettivamente esistente, dal vincolo di destinazione a capitale, in danno della garanzia patrimoniale dei creditori sociali, così come una di misura inferiore non varrebbe ad assicurare lo scopo avuto di mira dalla norma” (Cass. n. 8221 del 2007).
Poiché, quindi, le operazioni sul capitale rese necessarie da perdite rilevanti a norma dell'art. 2446 cc nelle spa e dell'art. 2482 bis cc nelle srl presuppongono che tali perdite siano state accertate in base ad una situazione patrimoniale e poiché detta situazione patrimoniale deve essere redatta nel rispetto delle regole dettate dal legislatore per il bilancio d'esercizio, ne consegue che è nulla la delibera di riduzione o aumento del capitale sociale assunta sulla base di una situazione patrimoniale non veritiera, redatta in violazione dei principi di cui all'art. 2423 cc. Come visto, infatti, dette regole integrano norme imperative, dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
La nullità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta sulla base di una situazione patrimoniale viziata va, quindi, affermata non tanto in ragione di un preteso collegamento negoziale con la delibera di approvazione del bilancio, quanto in ragione dei vizi che inficiano la situazione patrimoniale che nella delibera ex art. 2482 bis pagina 9 di 11 cc assume "funzione, per così dire, meramente dichiarativa", di "far coincidere l'entità del capitale nominale con quello effettivo, riconducendo il primo alla misura del secondo, se ed in quanto questo sia realmente divenuto inferiore all'ammontare indicato nell'atto costitutivo" (Cass. n. 5740 del 2004; analogamente, Cass. n. 543 del 2006).
Ciò posto, nella situazione patrimoniale al 30/4/2020 di veniva dato atto CP_1 dell'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 con una perdita di €
2.356.460 e di ulteriori perdite registrate al 31/12/2018, portate a nuovo per € 1.700.124, per perdite complessive per € 4.056.584,00. Veniva dato inoltre atto di un'ulteriore perdita dell'esercizio per € 333.760.
Rispetto a detta situazione patrimoniale il ctu ha accertato la sussistenza dei medesimi vizi di cui al bilancio al 31/12/2019, rilevando, simmetricamente a quanto rilevato per il bilancio, che, anche nella situazione patrimoniale, si è operata una errata svalutazione integrale dei crediti, che avrebbero dovuto essere svalutati nella minor somma di €
278.859,17, vi è assenza di chiarezza nella svalutazione delle rimanenze di magazzino, pur ritenendo “una (sostanzialmente) corretta svalutazione dei beni a bilancio” e vi è una errata rilevazione della perdita su crediti verso il cliente per € 32.400. CP_3
Ne consegue che anche la situazione patrimoniale al 30/4/2020 non risulta, alla stessa stregua del bilancio impugnato, redatta secondo i principi di cui all'art. 2423 cc, e in essa sono rilevate perdite maggiori rispetto a quelle reali.
Si tratta quindi di una situazione patrimoniale inveritiera, che per le ragioni esposte, comporta la nullità della delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale, oltre che della delibera di aumento, stante il venir meno, per quest'ultima, assunta contestualmente, del presupposto legittimante la stessa. Va richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui “l'accertata illegittimità della deliberazione di riduzione del capitale della società ricorrente, in assenza di perdite che la giustificassero, ha inficiato anche la validità della conseguente deliberazione di ricostituzione del capitale asseritamente perduto” (Cass. n. 5740 del 2004: nel caso all'attenzione della Corte si trattava, in concreto, di assenza totale di perdite, diversamente dal caso presente;
tuttavia, in ogni caso, dal principio espresso si trae che l'invalidità delle delibere che si pongono come stretto e immediato presupposto dell'aumento – quali le delibere di riduzione e pagina 10 di 11 ricostituzione - priva comunque quest'ultimo della sua validità).
La domanda attorea di impugnazione delle deliberazioni di assunte in data CP_1
2/7/2020 merita, pertanto, integrale accoglimento.
Parte convenuta, soccombente, va condannata alla integrale refusione delle spese di lite e le spese di ctu sono poste per l'intero e in via definitiva a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità delle delibere assunte in data 2/7/2020 dall'assemblea dei soci di
CP_1
2) pone le spese di ctu in via definitiva e per l'intero a carico di CP_1
3) condanna al rimborso delle spese di lite in favore id che CP_1 Parte_1 liquida in € 10.860,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimb.forf.15%, iva e cpa.
Venezia, 26/11/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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