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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15798/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELO EDOARDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO AL CORSO EUROPA 18 80127 NAPOLI presso il difensore avv. STELO EDOARDO
OPPONENTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Controparte_1 P.IVA_2 MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
OPPOSTA CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della parte attrice conclude affinche' il Tribunale di MILANO, previa revoca dell'ordinanza del 18\12\2024, Voglia accogliere le conclusioni tutte, anche istruttorie, come gia' rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della parte convenuta:
Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia:
1. IN VIA PRELIMINARE
• rigettare la chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c. ex adverso formulata per tutti i motivi esposti in narrativa.
pagina 1 di 9 • NEL MERITO
• rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le eccezioni e le domande, di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• confermare il Decreto Ingiuntivo n. 736/2024 del 17.01.2024 R.G. emesso dal Tribunale di Milano;
• IN SUBORDINE, NEL MERITO
• condannare l'Opponente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minor/maggior somma che sarà ritenuta equa o di giustizia;
• IN VIA ISTRUTTORIA
• con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche alla stregua delle avversarie difese;
• IN OGNI CASO
• condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c. - al pagamento, Parte_1 in favore di dell'importo pari ad Euro 1.000,00 o comunque nella maggior o Controparte_1 minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio, del procedimento monitorio e quello di mediazione, tenuto altresì conto della maggiorazione prevista per la redazione con tecniche informatiche degli atti (quali i collegamenti ipertestuali), ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano hiedeva e otteneva l'emissione del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 736-2024 n. r.g. 594-2024 del 17.1.2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma complessiva di euro 4.405,91, oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese, nonostante la domanda di pagamento della complessiva somma di
Euro 11.089,21. A sostegno dell'originaria domanda monitoria la società Controparte_1 ha affermato di aver stipulato con l'opponente un contratto di locazione di beni che avrebbe essa
[...] locatrice consegnato in data 16.03.2022, verso il pagamento di sedici canoni trimestrali di locazione pari ad euro 1.805,70, oltre iva, cadauno e che, in virtù di tale contratto, la Parte_1 aveva pagato solo i canoni dell'anno 2022; pertanto, in data 21.08.2023, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto la creditrice aveva intimato il pagamento dei canoni scaduti,
pagina 2 di 9 pari ad Euro 4.405,91, e aveva richiesto la restituzione dei beni oggetto del contratto ed il pagamento della penale prevista dagli accordi per Euro 6.620,90, oltre le spese legali sostenute per Euro 62,40.
La proponeva opposizione avverso il su indicato decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo che, in data 23.2.2022, aveva concluso con la un contratto di Controparte_2 locazione di beni immateriali (licenza d'uso dei software 3D VSTITCHER e 3D Lotta per designer) e, contestualmente, di aver sottoscritto il contratto di locazione con Controparte_1
Per effetto del predetto contratto, i beni oggetto della locazione non erano mai stati consegnati
(installati) dalla nonostante dal 17-18 Marzo 2022 avesse tentato inutilmente di Controparte_2 installarli anche da remoto. Tali tentativi culminavano in data 23.1.2023, allorquando veniva inviata comunicazione di recesso nei confronti della ed il contratto con Controparte_2 [...] secondo quanto affermato dalla , era stato parimenti risolto. Controparte_1 CP_2
Precisava, inoltre, la che i canoni nell'anno 2022 erano stati erroneamente Parte_1 corrisposti nella speranza che l'installazione dei software sarebbe andata a buon fine e che, ciò nonostante, in data 21.8.2023, dichiarava di avvalersi della clausola Controparte_1 risolutiva espressa del contratto, essendo la società opponente a suo avviso inadempiente nei pagamenti, nonostante per iscritto per ben due volte fosse stato contestato alla società creditrice che i software in questione non erano mai stai consegnati ed installati dalla La società Controparte_2 opponente chiedeva, dunque, preliminarmente di chiamare in causa il terzo in Controparte_2 ragione del collegamento negoziale dei due contratti di locazione sottoscritti in data 23.2.2022 e pregiudizialmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda avversa, atteso che il bene (software) oggetto della locazione non era stato mai consegnato ed installato ed eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 1575 c.c. in uno alla nullità del contratto per violazione dell'art. 106 TUB che prevede che per le società le quali erogano finanziamento è richiesta l'iscrizione ad apposito albo al quale la società on risultava iscritta. Controparte_1
Si costituiva in data 29.7.2024 la la quale deduceva che i beni oggetto di Controparte_1 controversia erano stati consegnati in data 16.3.2022 come attestato dal DDT sottoscritto e timbrato dalla e che la società opponente aveva lamentato la mancata consegna solo dopo il Parte_1
21.08.2023, dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento e la comunicazione della risoluzione. In via preliminare, l'opposta chiedeva di convertirsi il rito in semplificato ex art. 281 decies c.p.c. e di concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Alla prima udienza del 13.11.2024, a seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti si riportavano ai rispettivi atti ed il Giudice si riservava. pagina 3 di 9 A scioglimento della riserva, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 736/2024 n. r.g. 594/2024 del 17.01.2024; rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo rigettava le istanze istruttorie della parte Controparte_2 opponente e fissava per il trattenimento in decisione della causa l'udienza del 13.5.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, sulla mediazione, l'art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che la mediazione obbligatoria non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. La mediazione è stata, espletata, quindi, in corso di causa e, nella propria comparsa conclusionale, l'opposta ha dichiarato:Preme, altresì, segnalare che nelle more della prima udienza del 13.11.2024, ha CP_1 introdotto il procedimento di mediazione al quale ha aderito, che si è tuttavia concluso Parte_1 negativamente (cfr. doc. 10 e 20). Pertanto, attesa l'introduzione del procedimento conciliativo,
l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è, comunque, superata.
Giova poi preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n.
6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi, modificativi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Si rileva, inoltre, che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione
pagina 4 di 9 civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n.
8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Dalla documentazione versata in atti emerge che i riscontri probatori sono costituiti:
a) dal contratto di locazione operativa;
b) dalla fattura di acquisto del materiale;
c) dal documento di trasporto che attesta che la merce è pervenuta nella disponibilità del conduttore.
La parte opponente non ha disconosciuto la firma apposta nel documento in questione, né quella apposta sul contratto.
Sul punto, ha sostenuto che il Documento di Trasporto rappresenterebbe un “falso Parte_1 oggettivo, intrinseco e grossolano atteso che i beni oggetto del doppio contratto di locazione sono beni immateriali e dunque giammai possono essere stati oggetto di materiale consegna” (cfr. pag. 6 atto di citazione opposizione).
Ora, nel DDT sono stati specificamente indicati i software oggetto di installazione e, pertanto, al momento della sottoscrizione il conduttore è stato messo esattamente nelle condizioni di verificare il contenuto del documento e comprenderne la portata e, tuttavia, lo ha sottoscritto. In ogni caso, CP_1 procede a liquidare il TO (per il prezzo di acquisto del Materiale) solo dopo la consegna del
Materiale, la cui regolarità viene attestata proprio dal Conduttore in sede di sottoscrizione del Verbale di Consegna e del DDT. Come eccepito da ciò comporta che l'asserito “falso oggettivo” CP_1 sollevato da controparte non farebbe altro che rivelare una grave inadempienza del Conduttore, nell'aver reso delle dichiarazioni false al momento della sottoscrizione del DDT Grave inadempienza dalla quale potrebbe derivare un danno a carico di CP_1
In ogni caso, ha dato esecuzione al contratto, avendo provveduto al versamento di n. 9 Parte_1 canoni mensili (sebbene secondo l'opponente i pagamenti sarebbero stati effettuati per errore), senza mai contestare alcunché, essendo stata formulata la prima contestazione solo dopo l'avvenuta risoluzione del Contratto e l'intimazione del pagamento delle somme, come dedotto da CP_1
Peraltro, è la stessa attrice che dà prova dell'installazione dei software, mediante la produzione di corrispondenza intervenuta con il TO, in quanto nei docc.
2-4 dell'attrice si legge una conversazione via mail avvenuta tra e il supporto tecnico di circa Parte_1 CP_2
l'avvenuta installazione dei programmi (v. mail 18.03.22 “volevo chiedere supporto per quanto riguarda il Plugin di VStilitcher installato due giorni fa” e ancora mail del 17.03.2022 “abbiamo
pagina 5 di 9 riscontrato un errore all'apertura del programma v-stitcher, in seguito all'installazione del plugin sul computer sprovvisto di chiavetta” ).
Del resto, i dedotti malfunzionamenti dei programmi presuppongono che gli stessi siano stati installati. La parte opponente ha sostanzialmente, quindi, lamentato un inadempimento del fornitore, in quanto, a seguito di un malfunzionamento dei software oggetto della locazione, la società fornitrice, interveniva per assistere l'opponente per far funzionare i software consegnati, CP_2 senza portare a termine l'operazione. Tuttavia, le eccezioni relative alla presenza di vizi, difetti e non conformità dei software non appaiono rilevanti ai fini della presente decisione, ma possono, al più, essere motivo di contestazione nell'ambito del rapporto con il fornitore, che non è parte di questo giudizio, e dunque essere oggetto di autonome e distinte domande nei soli confronti di questo in altro e separato giudizio, ragion per cui questo Tribunale ha inteso non accogliere la richiesta di chiamata in causa del terzo proposta dalla parte opponente.
Al riguardo, si osserva che il contratto di locazione operativa presenta una struttura bilaterale. Ciò è confermato da diverse disposizioni contrattuali, ma anche dalla prassi mercantile e dall'interpretazione della giurisprudenza (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 19785/2015), la quale ultima nega la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra i due negozi. Le Sezioni Unite hanno chiarito che: «dal punto di vista giuridico, […] ci si trova al cospetto di due contratti che, come s'è visto in precedenza, conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico. Un collegamento tale, cioè, da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro. È pur vero che questi contratti sono legati da un nesso obiettivo (economico o teleologico), ma quel che manca, perché possa ravvisarsi il collegamento tecnico, è il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo».
Il contratto di locazione operativa è sì inserito in una complessa operazione economica, ma la sua causa rimane separata e distinta da quella dei rapporti che intercorrono fra le varie parti.
Contrattualmente, inoltre, l'esistenza di vizi non rappresenterebbe un giustificato motivo per l'interruzione del pagamento dei canoni, in quanto i vizi o malfunzionamenti dei materiali non sarebbero opponibili a ma al fornitore. CP_1
pagina 6 di 9 L'esonero di responsabilità del Locatore è espressamente previsto alla clausola n. 3 del Contratto
(consegna del Materiale), ove si stabilisce che non avendo mai acquisito la disponibilità del CP_1
Materiale richiestole in locazione, è esonerata in relazione ad omissioni o ritardi nella consegna pattuita.
In base alla clausola n. 3 inoltre il Conduttore, al momento della consegna, avrebbe dovuto verificare, in contraddittorio con il TO, che il materiale fosse conforme a quanto pattuito con quest'ultimo e richiesto in locazione a CP_1
Come dedotto dalla convenuta: da un punto di vista strettamente giuridico lo schema contrattuale della locazione operativa permette in ogni caso di affermare l'estraneità di rispetto alle CP_1 qualità e al funzionamento del Materiale, dal momento che quest'ultimo viene individuato all'esito delle trattative che intercorrono esclusivamente tra Utilizzatore e TO. non entra mai in CP_1 possesso del bene, ma si “limita” ad acquistarlo dal TO, che cura poi ogni successivo adempimento relativo alla consegna ed alla installazione. ha, inoltre, aggiunto: Peraltro, non si vede come, nonostante l'asserita presenza di CP_1 disfunzionamenti, i software non risultano ancora disinstallati e siano ad oggi in uso al Conduttore.
È evidente l'atteggiamento del tutto contraddittorio di controparte (pag. 5 comparsa conclusionale).
Dai documenti in atti risulta, quindi, che legittimamente la ricorrente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 (clausola risolutiva espressa), avendo la stessa adempiuto integralmente alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, a fronte del dedotto mancato pagamento dei canoni dovuti dall'opponente ed azionabile “ qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro Controparte_1 importo contrattualmente dovuto”.
Quanto alle pretese economiche della parte opposta, si osserva che dovuti sono i canoni scaduti al momento della risoluzione in data 18.05.2020; ciò in virtù dell'art. 13 del contratto che recita: “a seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il materiale nel luogo indicato dal locatore e pagare i corrispettivi periodici fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle
Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che abbia Controparte_1 sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto”.
L'opponente deve, pertanto, corrispondere, a titolo di canoni scaduti alla data della risoluzione, la somma di €.4.405,91, iva compresa, di cui alle fatture nn. 214941 e 538740, oltre interessi come da d.i.
pagina 7 di 9 In ordine alla penale per inadempimento prevista ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di
Contratto e per altre somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo, la parte creditrice si è riservata di agire in altre sedi.
Occorre, poi, precisare che quello di cui si tratta non è un contratto di leasing o di finanziamento e nello stesso non è prevista una opzione di acquisto. Tra le parti intercorreva un contratto di locazione operativa (noleggio) di beni mobili che ha come obiettivo il solo utilizzo dei beni per la durata stabilita nel contratto, senza alcuna opzione d'acquisto finale, ma con l'obbligo di restituzione alla scadenza di quanto locato, che deve ritornare nella disponibilità del locatore. Il contratto non prevede il riscatto del bene bensì, solamente, il godimento dello stesso ed il canone è stabilito quale corrispettivo correlato al godimento dei beni (anche se si tratta di beni immateriali).
Nella locazione finanziaria, invece, il fine proprio del contratto è quello del finanziamento: il pagamento del canone è destinato a remunerare il capitale impiegato ed è determinato indipendentemente dal perdurare dell'utilità economica del bene locato;
l'interesse del concedente va dunque valutato esclusivamente in rapporto al piano finanziario e l'eventuale valore residuo dei beni locati rileva solo ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore.
Va, quindi, rigettata l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n.
28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis rejectis, così provvede:
pagina 8 di 9 Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 736-2024 n.
r.g. 594-2024 del 17.1.2024;
Condanna la alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta, che Parte_1 liquida in euro 2552 per competenze professionali, oltre spese generali (15%), oltre euro 284 per compensi della fase di mediazione e euro 237 per spese della mediazione, C.P.A. (4%) ed iva, se dovuta, al 22%.
Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice
IN NU
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15798/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELO EDOARDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO AL CORSO EUROPA 18 80127 NAPOLI presso il difensore avv. STELO EDOARDO
OPPONENTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Controparte_1 P.IVA_2 MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
OPPOSTA CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della parte attrice conclude affinche' il Tribunale di MILANO, previa revoca dell'ordinanza del 18\12\2024, Voglia accogliere le conclusioni tutte, anche istruttorie, come gia' rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della parte convenuta:
Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia:
1. IN VIA PRELIMINARE
• rigettare la chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c. ex adverso formulata per tutti i motivi esposti in narrativa.
pagina 1 di 9 • NEL MERITO
• rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le eccezioni e le domande, di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• confermare il Decreto Ingiuntivo n. 736/2024 del 17.01.2024 R.G. emesso dal Tribunale di Milano;
• IN SUBORDINE, NEL MERITO
• condannare l'Opponente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minor/maggior somma che sarà ritenuta equa o di giustizia;
• IN VIA ISTRUTTORIA
• con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche alla stregua delle avversarie difese;
• IN OGNI CASO
• condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c. - al pagamento, Parte_1 in favore di dell'importo pari ad Euro 1.000,00 o comunque nella maggior o Controparte_1 minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio, del procedimento monitorio e quello di mediazione, tenuto altresì conto della maggiorazione prevista per la redazione con tecniche informatiche degli atti (quali i collegamenti ipertestuali), ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano hiedeva e otteneva l'emissione del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 736-2024 n. r.g. 594-2024 del 17.1.2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma complessiva di euro 4.405,91, oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese, nonostante la domanda di pagamento della complessiva somma di
Euro 11.089,21. A sostegno dell'originaria domanda monitoria la società Controparte_1 ha affermato di aver stipulato con l'opponente un contratto di locazione di beni che avrebbe essa
[...] locatrice consegnato in data 16.03.2022, verso il pagamento di sedici canoni trimestrali di locazione pari ad euro 1.805,70, oltre iva, cadauno e che, in virtù di tale contratto, la Parte_1 aveva pagato solo i canoni dell'anno 2022; pertanto, in data 21.08.2023, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto la creditrice aveva intimato il pagamento dei canoni scaduti,
pagina 2 di 9 pari ad Euro 4.405,91, e aveva richiesto la restituzione dei beni oggetto del contratto ed il pagamento della penale prevista dagli accordi per Euro 6.620,90, oltre le spese legali sostenute per Euro 62,40.
La proponeva opposizione avverso il su indicato decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo che, in data 23.2.2022, aveva concluso con la un contratto di Controparte_2 locazione di beni immateriali (licenza d'uso dei software 3D VSTITCHER e 3D Lotta per designer) e, contestualmente, di aver sottoscritto il contratto di locazione con Controparte_1
Per effetto del predetto contratto, i beni oggetto della locazione non erano mai stati consegnati
(installati) dalla nonostante dal 17-18 Marzo 2022 avesse tentato inutilmente di Controparte_2 installarli anche da remoto. Tali tentativi culminavano in data 23.1.2023, allorquando veniva inviata comunicazione di recesso nei confronti della ed il contratto con Controparte_2 [...] secondo quanto affermato dalla , era stato parimenti risolto. Controparte_1 CP_2
Precisava, inoltre, la che i canoni nell'anno 2022 erano stati erroneamente Parte_1 corrisposti nella speranza che l'installazione dei software sarebbe andata a buon fine e che, ciò nonostante, in data 21.8.2023, dichiarava di avvalersi della clausola Controparte_1 risolutiva espressa del contratto, essendo la società opponente a suo avviso inadempiente nei pagamenti, nonostante per iscritto per ben due volte fosse stato contestato alla società creditrice che i software in questione non erano mai stai consegnati ed installati dalla La società Controparte_2 opponente chiedeva, dunque, preliminarmente di chiamare in causa il terzo in Controparte_2 ragione del collegamento negoziale dei due contratti di locazione sottoscritti in data 23.2.2022 e pregiudizialmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda avversa, atteso che il bene (software) oggetto della locazione non era stato mai consegnato ed installato ed eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 1575 c.c. in uno alla nullità del contratto per violazione dell'art. 106 TUB che prevede che per le società le quali erogano finanziamento è richiesta l'iscrizione ad apposito albo al quale la società on risultava iscritta. Controparte_1
Si costituiva in data 29.7.2024 la la quale deduceva che i beni oggetto di Controparte_1 controversia erano stati consegnati in data 16.3.2022 come attestato dal DDT sottoscritto e timbrato dalla e che la società opponente aveva lamentato la mancata consegna solo dopo il Parte_1
21.08.2023, dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento e la comunicazione della risoluzione. In via preliminare, l'opposta chiedeva di convertirsi il rito in semplificato ex art. 281 decies c.p.c. e di concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Alla prima udienza del 13.11.2024, a seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti si riportavano ai rispettivi atti ed il Giudice si riservava. pagina 3 di 9 A scioglimento della riserva, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 736/2024 n. r.g. 594/2024 del 17.01.2024; rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo rigettava le istanze istruttorie della parte Controparte_2 opponente e fissava per il trattenimento in decisione della causa l'udienza del 13.5.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, sulla mediazione, l'art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che la mediazione obbligatoria non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. La mediazione è stata, espletata, quindi, in corso di causa e, nella propria comparsa conclusionale, l'opposta ha dichiarato:Preme, altresì, segnalare che nelle more della prima udienza del 13.11.2024, ha CP_1 introdotto il procedimento di mediazione al quale ha aderito, che si è tuttavia concluso Parte_1 negativamente (cfr. doc. 10 e 20). Pertanto, attesa l'introduzione del procedimento conciliativo,
l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è, comunque, superata.
Giova poi preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n.
6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi, modificativi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Si rileva, inoltre, che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione
pagina 4 di 9 civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n.
8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Dalla documentazione versata in atti emerge che i riscontri probatori sono costituiti:
a) dal contratto di locazione operativa;
b) dalla fattura di acquisto del materiale;
c) dal documento di trasporto che attesta che la merce è pervenuta nella disponibilità del conduttore.
La parte opponente non ha disconosciuto la firma apposta nel documento in questione, né quella apposta sul contratto.
Sul punto, ha sostenuto che il Documento di Trasporto rappresenterebbe un “falso Parte_1 oggettivo, intrinseco e grossolano atteso che i beni oggetto del doppio contratto di locazione sono beni immateriali e dunque giammai possono essere stati oggetto di materiale consegna” (cfr. pag. 6 atto di citazione opposizione).
Ora, nel DDT sono stati specificamente indicati i software oggetto di installazione e, pertanto, al momento della sottoscrizione il conduttore è stato messo esattamente nelle condizioni di verificare il contenuto del documento e comprenderne la portata e, tuttavia, lo ha sottoscritto. In ogni caso, CP_1 procede a liquidare il TO (per il prezzo di acquisto del Materiale) solo dopo la consegna del
Materiale, la cui regolarità viene attestata proprio dal Conduttore in sede di sottoscrizione del Verbale di Consegna e del DDT. Come eccepito da ciò comporta che l'asserito “falso oggettivo” CP_1 sollevato da controparte non farebbe altro che rivelare una grave inadempienza del Conduttore, nell'aver reso delle dichiarazioni false al momento della sottoscrizione del DDT Grave inadempienza dalla quale potrebbe derivare un danno a carico di CP_1
In ogni caso, ha dato esecuzione al contratto, avendo provveduto al versamento di n. 9 Parte_1 canoni mensili (sebbene secondo l'opponente i pagamenti sarebbero stati effettuati per errore), senza mai contestare alcunché, essendo stata formulata la prima contestazione solo dopo l'avvenuta risoluzione del Contratto e l'intimazione del pagamento delle somme, come dedotto da CP_1
Peraltro, è la stessa attrice che dà prova dell'installazione dei software, mediante la produzione di corrispondenza intervenuta con il TO, in quanto nei docc.
2-4 dell'attrice si legge una conversazione via mail avvenuta tra e il supporto tecnico di circa Parte_1 CP_2
l'avvenuta installazione dei programmi (v. mail 18.03.22 “volevo chiedere supporto per quanto riguarda il Plugin di VStilitcher installato due giorni fa” e ancora mail del 17.03.2022 “abbiamo
pagina 5 di 9 riscontrato un errore all'apertura del programma v-stitcher, in seguito all'installazione del plugin sul computer sprovvisto di chiavetta” ).
Del resto, i dedotti malfunzionamenti dei programmi presuppongono che gli stessi siano stati installati. La parte opponente ha sostanzialmente, quindi, lamentato un inadempimento del fornitore, in quanto, a seguito di un malfunzionamento dei software oggetto della locazione, la società fornitrice, interveniva per assistere l'opponente per far funzionare i software consegnati, CP_2 senza portare a termine l'operazione. Tuttavia, le eccezioni relative alla presenza di vizi, difetti e non conformità dei software non appaiono rilevanti ai fini della presente decisione, ma possono, al più, essere motivo di contestazione nell'ambito del rapporto con il fornitore, che non è parte di questo giudizio, e dunque essere oggetto di autonome e distinte domande nei soli confronti di questo in altro e separato giudizio, ragion per cui questo Tribunale ha inteso non accogliere la richiesta di chiamata in causa del terzo proposta dalla parte opponente.
Al riguardo, si osserva che il contratto di locazione operativa presenta una struttura bilaterale. Ciò è confermato da diverse disposizioni contrattuali, ma anche dalla prassi mercantile e dall'interpretazione della giurisprudenza (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 19785/2015), la quale ultima nega la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra i due negozi. Le Sezioni Unite hanno chiarito che: «dal punto di vista giuridico, […] ci si trova al cospetto di due contratti che, come s'è visto in precedenza, conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico. Un collegamento tale, cioè, da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro. È pur vero che questi contratti sono legati da un nesso obiettivo (economico o teleologico), ma quel che manca, perché possa ravvisarsi il collegamento tecnico, è il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo».
Il contratto di locazione operativa è sì inserito in una complessa operazione economica, ma la sua causa rimane separata e distinta da quella dei rapporti che intercorrono fra le varie parti.
Contrattualmente, inoltre, l'esistenza di vizi non rappresenterebbe un giustificato motivo per l'interruzione del pagamento dei canoni, in quanto i vizi o malfunzionamenti dei materiali non sarebbero opponibili a ma al fornitore. CP_1
pagina 6 di 9 L'esonero di responsabilità del Locatore è espressamente previsto alla clausola n. 3 del Contratto
(consegna del Materiale), ove si stabilisce che non avendo mai acquisito la disponibilità del CP_1
Materiale richiestole in locazione, è esonerata in relazione ad omissioni o ritardi nella consegna pattuita.
In base alla clausola n. 3 inoltre il Conduttore, al momento della consegna, avrebbe dovuto verificare, in contraddittorio con il TO, che il materiale fosse conforme a quanto pattuito con quest'ultimo e richiesto in locazione a CP_1
Come dedotto dalla convenuta: da un punto di vista strettamente giuridico lo schema contrattuale della locazione operativa permette in ogni caso di affermare l'estraneità di rispetto alle CP_1 qualità e al funzionamento del Materiale, dal momento che quest'ultimo viene individuato all'esito delle trattative che intercorrono esclusivamente tra Utilizzatore e TO. non entra mai in CP_1 possesso del bene, ma si “limita” ad acquistarlo dal TO, che cura poi ogni successivo adempimento relativo alla consegna ed alla installazione. ha, inoltre, aggiunto: Peraltro, non si vede come, nonostante l'asserita presenza di CP_1 disfunzionamenti, i software non risultano ancora disinstallati e siano ad oggi in uso al Conduttore.
È evidente l'atteggiamento del tutto contraddittorio di controparte (pag. 5 comparsa conclusionale).
Dai documenti in atti risulta, quindi, che legittimamente la ricorrente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 (clausola risolutiva espressa), avendo la stessa adempiuto integralmente alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, a fronte del dedotto mancato pagamento dei canoni dovuti dall'opponente ed azionabile “ qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro Controparte_1 importo contrattualmente dovuto”.
Quanto alle pretese economiche della parte opposta, si osserva che dovuti sono i canoni scaduti al momento della risoluzione in data 18.05.2020; ciò in virtù dell'art. 13 del contratto che recita: “a seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il materiale nel luogo indicato dal locatore e pagare i corrispettivi periodici fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle
Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che abbia Controparte_1 sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto”.
L'opponente deve, pertanto, corrispondere, a titolo di canoni scaduti alla data della risoluzione, la somma di €.4.405,91, iva compresa, di cui alle fatture nn. 214941 e 538740, oltre interessi come da d.i.
pagina 7 di 9 In ordine alla penale per inadempimento prevista ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di
Contratto e per altre somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo, la parte creditrice si è riservata di agire in altre sedi.
Occorre, poi, precisare che quello di cui si tratta non è un contratto di leasing o di finanziamento e nello stesso non è prevista una opzione di acquisto. Tra le parti intercorreva un contratto di locazione operativa (noleggio) di beni mobili che ha come obiettivo il solo utilizzo dei beni per la durata stabilita nel contratto, senza alcuna opzione d'acquisto finale, ma con l'obbligo di restituzione alla scadenza di quanto locato, che deve ritornare nella disponibilità del locatore. Il contratto non prevede il riscatto del bene bensì, solamente, il godimento dello stesso ed il canone è stabilito quale corrispettivo correlato al godimento dei beni (anche se si tratta di beni immateriali).
Nella locazione finanziaria, invece, il fine proprio del contratto è quello del finanziamento: il pagamento del canone è destinato a remunerare il capitale impiegato ed è determinato indipendentemente dal perdurare dell'utilità economica del bene locato;
l'interesse del concedente va dunque valutato esclusivamente in rapporto al piano finanziario e l'eventuale valore residuo dei beni locati rileva solo ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore.
Va, quindi, rigettata l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n.
28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis rejectis, così provvede:
pagina 8 di 9 Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 736-2024 n.
r.g. 594-2024 del 17.1.2024;
Condanna la alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta, che Parte_1 liquida in euro 2552 per competenze professionali, oltre spese generali (15%), oltre euro 284 per compensi della fase di mediazione e euro 237 per spese della mediazione, C.P.A. (4%) ed iva, se dovuta, al 22%.
Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice
IN NU
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