Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Arturo Pizzella Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, all'esito della camera di consiglio del 3 marzo
2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 736/2020 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Bove Francesco con domicilio eletto in Nocera Inferiore alla via D'Alessandro, n.10
PARTE APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Amantea Controparte_1
Anna con domicilio eletto in Salerno alla via Angelo Andrea Zottoli, n.10
PARTE APPELLATA
Oggetto: ricostruzione posizione contributiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1. Con sentenza nr.1168/2020 pubblicata in data 6 novembre 2020 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso depositato in data 10 febbraio 2017 nei confronti dell' ed avente ad Pt_1
oggetto la determinazione del maggior importo della pensione spettante alla moglie per effetto del riconoscimento giudiziale del diritto alla Parte_2
maggiorazione contributiva ex lege nr. 257/1992. Il primo giudice ha condannato l' al pagamento di somma determinata oltre interessi e delle spese di lite. Pt_1
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che, passata in giudicato la sentenza di quel medesimo Tribunale nr.656/2016, ed accertate a mezzo c.t.u. contabile le somme dovute, non restava altro che accogliere, nei limiti dell'accertamento tecnico, la azionata domanda.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con Pt_1
ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 21 dicembre 2020, dolendosi dell'accoglimento della domanda e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare :
“ I. Incompetenza territoriale del tribunale di Nocera Inferiore “
“ II. Eccezione di giudicato “
“ III. Nullità della sentenza per vizio/difetto di motivazione “ .
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. All'esito dell'odierna camera di consiglio fissata ex art.127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello è parzialmente fondato
7. Va dichiarata inammissibile, in questa sede, l'eccezione di difetto di competenza territoriale ex art.38 c.p.c. .
8. Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce la formazione del giudicato a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione ordinanza nr.4783/2014 di annullamento senza rinvio della sentenza nr.439/2012 di questa
Corte. L'eccezione è infondata in ragione del fatto che il rigetto definitivo della domanda di riconoscimento del diritto alla maggiorazione aveva colpito Pt_3
[...
[...] in proprio, mentre nel presente giudizio di dibatte del diritto di
[...] [...]
, di cui è erede, all'adeguamento del rateo Pt_2 Parte_3
pensionistico come maggiorato per effetto della sentenza nr.656/16 del Tribunale di Nocera Inferiore.
9. I coniugi e entrambi dipendenti della spa Marzotto, Parte_4 Pt_5
azionarono separate domanda ex art. 13 co VII L.nr. 257/1992.
AZ D. azionò in primo grado la pretesa dinanzi al Tribunale di Salerno che con sentenza nr. 3056/2011 accolse il ricorso condannando l' alla Pt_1 corresponsione della prestazione;
la sentenza di primo grado, appellata dall' Pt_1 fu confermata da questa Corte con decisone nr. 439/2012. L' interpose Pt_1
ricorso per cassazione con esito vittorioso. La S.C. con ordinanza nr.4783/2014 in accoglimento dell'impugnazione, annullò la sentenza di questo collegio “ e decidendo nel merito, “ rigettò “ la originaria domanda “.
azionò in primo grado la pretesa dinanzi al Tribunale g.l. di Nocera Parte_2
Inferiore che, con sentenza nr.656/2016 – in proc. nr.2546/2015 –, dichiarò che era stata assoggettata all'esposizione rilevante e dichiarò il diritto Parte_2 della parte istante - , succeduto alla moglie, all'ottenimento dei Parte_3 conseguenti benefici. La sentenza fu oggetto di appello dell' dinanzi a Pt_1
questa Corte, ed il procedimento – nr.241/2017 - si concluse con la declaratoria di inammissibilità del gravame;
la decisone è passata in giudicato.
Sull'abbrivio di tale giudicato nella qualità di erede, ha Parte_3
azionato vittoriosamente il presente giudizio in primo grado dinanzi al Tribunale
g.l. di Nocera Inferiore in proc. nr. 714/2017 con ricorso in data 10 febbraio 2017 deducendo “ a tutt'oggi, l'Istituto non ha provveduto alla riliquidazione della prestazione e al pagamento del dovuto, da contabilizzarsi sulla scorta della posizione contributiva della de cuius, risultante presso l'Istituto convenuto “.
Avverso la sentenza – nr.1168/20 in data 6 novembre 2020 – di parziale accoglimento della pretesa, l' ha proposto il presente gravame. Pt_1
Ne consegue che infondatamente deduce la formazione del giudicato con la pronuncia S.C. ord. nr.4783/2014, afferente alla posizione di Parte_3
in proprio.
10. Con il terzo motivo di gravame l' lamenta il difetto di motivazione della Pt_1 sentenza – nr.1168/20 - che ha fatto proprie le conclusioni di una c.t.u. disposta in
3 primo grado, “ in base alla quale il Ctu, dopo aver allegato una serie di fotocopie di estratti e documenti, ha determinato l'importo a suo dire dovuto “ . La censura di genericità è fondata nella misura in cui l'Ausiliare officiato in primo grado non ha dato conto del percorso argomentativo seguito;
in altre parole non censura l'appellante , la decisione c.d. per relationem come modulo processuale in Pt_1 sè, come ritenuto utile e rilevante dal S.C. : “ Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le
ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
potendo il richiamo, anche " per relationem " dell'elaborato, implicare una compiuta
positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente “ ( cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021), ma la genericità della valutazione tecnica contenuta nella relazione di primo grado che, fatta propria dal primo giudice, ne ha inesorabilmente viziato la decisione. Ed invero dall'esame dell'elaborato tecnico depositato emerge una differenza tra il rateo mensile corrisposto alla pari ad €719,16 ed il rateo accertato come Parte_2 dovuto pari ad €832,04 senza che sia evidenziata la maggiore anzianità contributiva maturata per effetto del riconoscimento del diritto alla rivalutazione legale, fonte del maggior credito. Ne consegue che non emerge l'iter logico valutativo seguito dal Consulente prima e dal g. l. poi. . “ Il vizio di omessa motivazione della sentenza è configurabile non solo quando il giudice abbia
completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando
argomenti sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perché li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una
descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza, posto che anche in tal caso non è ricostruibile l'"iter" logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è
esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte
d'appello, dissentendo dalla pronuncia impugnata, aveva motivato la decisione assunta con un mero rinvio alle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio senza formulare
una propria autonoma motivazione che, sulla base degli elementi di prova legittimamente
acquisiti al processo, desse sufficiente ragione del proprio convincimento difforme da quello del primo giudice). “(Sez. 1 - , Sentenza n. 4605 del 22/02/2017)
4 11. La causa di nullità, dedotta come motivo di appello ha imposto a questo
Collegio il rinnovo dell'accertamento tecnico a mezzo di diverso C.t.u. che, a seguito dei chiarimenti richiesti e delle specifiche indicazioni di questo ufficio ha concluso nel senso di una revisione parziale delle valutazioni contabili cui era giunto l'Ausiliare officiato in primo grado. Ed invero il diritto maturato dalla
[...]
alla maggiorazione del rateo, è cessato con il decesso, dalla cui data, sino Pt_2 all'effettivo soddisfo, decorrono, in favore del marito avente causa, gli interessi legali .
12. L'appello va quindi accolto per quanto di ragione;
le spese in ragione dell'esito complessivo della lite restano compensate in ragione di un terzo e seguono per il residuo la soccombenza dell' . Pt_1
13.Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico dell' . Pt_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Pt_1
l.r.p.t., nei confronti di il 21 dicembre 2020, avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale g.l. di Nocera Inferiore nr. 1168/2020 pubblicata in data 6 novembre 2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1 della somma di €6.952,00 oltre interessi dalla data della domanda amministrativa di al soddisfo;
Parte_2
Condanna l' al pagamento in favore di di tre quarti Pt_1 Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado che liquida per intero: quanto al primo grado in complessivi € 1.200,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
quanto al presente grado in complessivi € 2.904,50 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
con attribuzione di dette spese al difensore di per dichiarato Controparte_1
anticipo; compensa tra le parti il restante terzo.
Pone a definitivo carico dell' le spese di consulenza che liquida in Pt_1 complessivi €500,00 oltre C.P. e I.V.A..
5 Conferma l'impugnata sentenza quanto alle spese di c.t.u. del primo grado.
Salerno, 3 marzo 2025 il presidente
M. Stassano
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