Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Francesca Tritto Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 27 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 511/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nella qualità di procuratore generale di Parte_1 Parte_2 parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giovanni Iodice con domicilio eletto in Salerno alla Piazza XXIV Maggio, n. 26.
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.ti Onofrio Antonio
Spinoso e Antonio Di Rubbo, con domicilio eletto in Salerno alla via Francesco
Manzo, n. 53.
PARTE APPELLATA
Oggetto: pensione di reversibilità.
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1567/2022 pubblicata in data 6 ottobre 2022, il Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L., ha respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti, la domanda proposta da nella qualità di Parte_1
procuratore generale di con ricorso depositato in data 8 Parte_2
maggio 2021 nei confronti della , avente Controparte_1
ad oggetto la richiesta di annullamento, disapplicazione o riforma sia della
Delibera n. 189 adottata dal Comitato esecutivo nella seduta del 23 luglio 2020 sia della Delibera n.38 adottata dal CdA nella seduta del 26 marzo 2021 e, per l'effetto, di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità di Parte_2
quale figlia inabile del notaio in uno alla corresponsione
[...] Persona_1
degli arretrati da rivalutarsi come per legge dal dì della spettanza e sino all'effettivo soddisfo.
2. A sostegno del proprio convincimento il Tribunale ha osservato, in particolare, che il ricorso doveva essere rigettato, in ragione delle risultanze emerse dalla relazione del C.t.u. nominato nel procedimento di primo grado. Il giudice ha infatti precisato che “ non vi sono assolutamente evidenze che tale disabilità fosse già presente all'epoca della morte del notaio ed anzi la Persona_1
documentazione disponibile porta a concludere che in tale epoca la perizianda presentava solo parziali difficoltà, aggravatesi poi in seguito ”.
3. Avverso tale sentenza , n.q. di procuratore generale di Parte_1
ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in Parte_2
data 6 novembre 2022, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- “ se l'insorgenza della inabilità a proficuo lavoro (del superstite, ndr) debba avere tout court connotazioni temporali (ovvero antecedente al decesso del genitore pensionato, come si sostiene da parte della Resistente e come è stato affermato in sentenza) ovvero, ancora, se detta inabilità a proficuo lavoro
2 non debba avere alcuna connotazione temporale in quanto le vigenti generali
Disposizioni dell'Ordinamento (…) non prevedono affatto un ”dato temporale” in ordine all'insorgenza della inabilità al proficuo lavoro ” ;
- “ il semplice dato della “posteriorità”, rispetto alla data di decesso del Notaio
di una parte della documentazione medica prodotta in giudizio ha Pt_2 determinato prima nell'Ausiliare e poi nel Giudice la semplice esclusione di detta documentazione dal necessario approfondito esame che deve essere riservato – così come non fatto - agli elementi di prova a sostegno della domanda ”;
- “ Il Giudice di prime cure non ha ammesso e né ha ritenuto di motivare al riguardo in ordine alla prova per testimoni che è stata articolata e richiesta in ricorso. Anche per questo aspetto, dunque, la sentenza risulta palesemente viziata in quanto non motivata e, quindi, inidonea a rendere chiaro l'iter logico/giuridico che la sentenza – quale indefettibile “minimo sindacale” – deve avere. ” .
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria difensiva del 5 febbraio 2024 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese, reiterando in particolare l'eccezione di decadenza ex art. 24, primo comma, del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà della il quale dispone che: “ La domanda di CP_1
pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne ”.
5. Disposta la comparizione personale delle parti per una migliore disamina della questione in contraddittorio, veniva indi aggiornata la discussione in trattazione cartolare e lette le conclusioni scritte conseguentemente depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
6. Fondatamente parte resistente reitera in questa sede l'eccezione di decadenza dall'azione di parte ricorrente ex art. 24 del Regolamento della Cassa, che fissa insuperabilmente il termine annuale dal decesso per la presentazione della domanda (diversa è l'ipotesi quivi non coltivata del decesso avvenuto per causa di servizio). Incontestabilmente la domanda è stata presentata
3 dall'interessata in data 19 novembre 2018, mentre il decesso del dante causa era avvenuto in data 27 gennaio 2016.
7. L'iniziativa della parte ha reso inutile il rilievo ufficioso, comunque doveroso in ragione della rilevanza pubblicistica della sanzione. “ In tema di casse previdenziali privatizzate, la decadenza prevista da una norma regolamentare
(nella specie, l'art. 49 del regolamento della
[...]
riguardante il termine per la Parte_3
richiesta di rimborso dei contributi versati e divenuti inefficaci) può essere rilevata
d'ufficio dal giudice, atteso che la materia contributiva è di rilievo pubblicistico, in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 Cost., con conseguente inapplicabilità dell'art. 2969 c.c., che disciplina la decadenza in relazione ai diritti disponibili.” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 31459 del 03/11/2021).
8. La tempestiva presentazione è funzionale ad una situazione di bisogno che dovrebbe spingere l'interessato ad attivarsi in tempi ristretti. Ed invero nella fattispecie difetta anche il requisito di cui all'art. 82 del d.P.R. nr.1092 richiamato dalla norma ex art. 11 del regolamento ovverosia la vivenza a carico, essendo la ricorrente titolare di pensione di reversibilità della madre ( insegnante premorta al marito ), maturata con decorrenza dal 1 ^ maggio 1996. Tale provvidenza esclude che vivesse a carico del padre alla morte di costui. A tale Parte_2
reddito vanno sommati le rendite immobiliari ( un immobile in proprietà esclusiva e quattro immobili in comproprietà in percentuale cinquanta ) che vieppiù escludono la vivenza a carico. Né costituisce la prova della vivenza a carico l'autocertificazione rilasciata dalla ricorrente, atto privo di valenza processuale ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4556 del 26/02/2014), in cui la medesima afferma di essere stata convivente e di aver vissuto a carico del defunto padre.
Ne consegue che manca non solo la prova della convivenza ( non è stato versato in atti certificato storico di residenza familiare ), quanto la prova della vivenza a carico, per essere l'interessata titolare di redditi autonomi alla data di decesso paterno.
9. Argomenta ancora parte appellante : “ E' dunque pacifico .. che il proprio genitore superstite ( Il Notaio partecipasse in maniera Persona_1
continuativa e prevalente al Suo mantenimento essendo fuor di logica e di notoria considerazione umana che il notaio non provvedesse con il Persona_1
4 proprio reddito, in via continuativa e in misura quantomeno prevalente, al mantenimento della figlia totalmente inabile al lavoro, bisognosa di cure mediche specialistiche continue come pure ricevute anche presso strutture di ricovero ” in tal modo inferendo il requisito della vivenza a carico. L'argomentazione non può essere condivisa non solo in ragione della circostanza che la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità della madre ( a cui carico evidentemente viveva alla data del decesso di costei ), quanto in ragione del rilievo che la vivenza a carico non attiene al mantenimento di un determinato stile di vita, ma attiene alla sufficienza di mezzi per una autonoma sussistenza;
la circostanza che la figlia godesse di redditi autonomi, esclude la prevalenza e decisività del contributo paterno al suo sostentamento, salva l'integrazione ulteriore liberamente disponibile, e quindi esclude la rilevante dipendenza economica ( cfr. Sez. L.,
Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024). Afferma in termini il S.C. : “ In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato il requisito della vivenza a carico del defunto padre di una figlia, e riconosciuto la pensione di reversibilità solo alla vedova). ” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018).
10. Non va trascurato il rilievo che il primo giudice, in mancanza di dichiarazione reddituale ex art.152 d.a.c.p.c., ha disposto, respinto il ricorso, la compensazione delle spese di lite “ in ragione della natura della controversia “ , comunque dovendo porre a carico dell'assicurata le spese della disposta consulenza medico legale.
11. L'appello va quindi respinto .
5 12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da N.Q. Parte_1
DI PROCURATORE GENERALE DI nei confronti di Parte_2
il 6 novembre 2022 , avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr. 1567/2022 in data 6 ottobre 2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in complessivi €1.888,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
Dichiara astrattamente applicabile a N.Q. DI Parte_1
PROCURATORE GENERALE DI la sanzione erariale ex Parte_2
art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 27 gennaio 2025 il presidente
M. Stassano
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