Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13474/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi iscritto al n. 13474/2022 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Fabio De Zio Di Myra,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Maria Concetta Zumpano,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta
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in data 04.10.1993. Dalla loro unione sono nati i figli
(06.10.1995) et (13.05.1997). Per_1 Per_2
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con sentenza non definitiva n. 500/2015 del 06.02.2015 nell'ambito del giudizio
R.G. 9122/2014 ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha dichiarato di essere brigadiere dell'arma dei carabinieri con un reddito annuo pari ad € 28.000,00 netti e di sostenere dei costi fissi mensili legati a dei finanziamenti. La moglie invece opera nel settore della moda in qualità di sarta e stilista professionista, è autrice di vari volumi sul tema nonché depositaria di un brevetto tecnico e dal 2017 è amministratore unico della società “ Controparte_2
. Ella inoltre è comproprietaria della casa
[...] familiare.
Ha precisato che entrambi i figli sono soci e lavorano presso la società costituita dalla di loro madre.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla corrispondersi a titolo di contributo muliebre;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
nulla corrispondersi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 12.11.2022).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando le CP_1 avverse prospettazioni.
Ha dedotto di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia durante tutta la vita matrimoniale in ragione delle numerose assegnazioni fuori regione del marito.
Ha precisato che la società di cui è amministratrice unica non produce redditi sufficienti al proprio sostentamento.
Mentre il marito produce redditi per circa € 40.000,00 netti annui, non sostiene oneri locatizi e non è più gravato dal pagamento rateale del mutuo pari ad € 450,00 per l'acquisto della casa coniugale.
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Ha dichiarato che entrambi i figli hanno abbandonato gli studi universitari e prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato precisando che attualmente sono soci della presso cui lavorano. CP_2
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un contributo al proprio mantenimento pari ad
€ 500,00; l'assegnazione a sé della casa familiare;
un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 800,00
(€ 400,00 per ciascuno); il riconoscimento in proprio favore di una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dal coniuge. Con vittoria di spese di lite (memoria difensiva depositata il 02.02.2023).
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
27.02.2023 il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto il prosieguo del giudizio1.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
24.04.2023.
I.5.- Parte convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata 05.05.2023.
I.6.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti. All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: insiste nell'accoglimento delle proprie richieste originarie;
b) parte convenuta: reitera le conclusioni originarie;
c) P.M. (con nota del 21.01.2025): chiede la definizione del giudizio e un contributo al mantenimento dei figli qualora non siano economicamente autosufficienti.
All'esito il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invito al deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica. 1 Breviter, il Presidente con ordinanza depositata il 27.02.2023 ha revocato il contributo paterno al mantenimento dei figli e confermato per il resto le statuizioni regolanti lo stato separativo.
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II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale, giusta sentenza non definitiva n. 500/2015 del Tribunale di Bari – in atti – pubblicata in data 06.02.2015, non impugnata;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
III.1.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.2.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- La domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile non è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 5, comma VI, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Con la precisazione che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11.07.2018,
l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i
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criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio). Detti criteri, inoltre, devono essere applicati avendo sempre riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che mira a soddisfare esigenze non solo assistenziali bensì anche compensative e perequative: e ciò in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
IV.1.- Nel caso di specie, non sussistono né esigenze assistenziali né esigenze compensative e perequative.
IV.1.1.- In primo luogo, devono escludersi esigenze di tipo assistenziale. Sebbene dalla documentazione fiscale versata in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020-2021-2023 allegate alla memoria difensiva del
02.02.2023 nonché alla comparsa conclusionale del 21.02.2025) sia emerso che la moglie produca redditi pressoché nulli, sussistono elementi per ritenere dette dichiarazioni inverosimili. Infatti, la è in possesso della qualifica CP_1 di sarta sin dal 1988 (cfr. doc. allegata alla comparsa di costituzione del 05.05.2023) e nel 2016 ha conseguito la laurea in Servizi Giuridici per l'impresa (cfr. doc. allegata alla comparsa di costituzione del 05.05.2023). Dunque, ella è dotata di una capacità lavorativa specifica che ha messo a frutto, da un lato, mediante la costituzione nel 2017 della società “R.S. Moda e Talento s.r.l.s.” che opera nel settore della moda mediante l'organizzazione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, della quale riveste attualmente la carica di amministratrice unica e, dall'altro lato, mediante la pubblicazione di volumi sul metodo di taglio sartoriale (cfr. doc. 30 del ricorso introduttivo). In aggiunta, parte convenuta non ha dato prova di prestare la propria attività all'interno della società a titolo gratuito, ma si è limitata a dedurre la mancata
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distribuzione degli utili prodotti tra i soci e l'amministratore. Anzi, dalla disamina dei bilanci di esercizio della società “R.S. Moda e Talento s.r.l.s.” dall'anno di costituzione della stessa (2017) fino al 2023
(cfr. doc. 31-33 del ricorso introduttivo;
doc. allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 3 del 21.07.2023; doc. allegata alla comparsa conclusionale del 21.02.2025), è emerso che l'attività della predetta società sia in una fase di piena operatività testimoniata dall'incremento del volume di affari cresciuto da € 14.493,00 nel 2018 ad € 76.995,00 per l'anno di esercizio 2023.
Sicché deve ritenersi che non vi sia una necessità assistenziale idonea a pretendere un contributo al proprio mantenimento.
IV.1.2.- Sotto il versante perequativo-compensativo, invece, sebbene sia verosimile che la durante il corso della CP_1 vita matrimoniale iniziata nel 1993 si sia dedicata alla cura del nucleo domestico in ragione di una scelta comune tra i coniugi sacrificando - in parte - le proprie personali aspirazioni professionali, dall'altro lato, tale circostanza ha trovato una sostanziale compensazione dal fatto incontestato tra le parti che ella abbia potuto beneficiare della comproprietà della casa familiare, al cui acquisto ha provveduto in via esclusiva il marito mediante il pagamento rateale del mutuo. A ciò si aggiunga che dalla lettura della sentenza separativa n. 806/2020 del 21.02.2020 (cfr. all. 4 del ricorso introduttivo) emerge che comunque parte convenuta durante il matrimonio ha svolto lavori occasionali e a tempo determinato.
Al contrario il marito è brigadiere presso l'arma dei carabinieri e percepisce circa € 2.660,00 mensili (cfr. dichiarazioni reddituali relative all'ultimo triennio di cui alla memoria del 08.02.2023 e alla comparsa conclusionale del
21.02.2025) ed è comproprietario della già casa coniugale.
Deve dunque ritenersi che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto della moglie a percepire un assegno divorzile e, per l'effetto, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 27.02.2023, deve essere revocato l'assegno
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provvisorio di mantenimento in favore della coniuge a decorrere dal corrente mese di giugno 2025.
V.- Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli
(06.10.1995) et (13.05.1997), in conformità a Per_1 Per_2 quanto già indicato dal Presidente in [...].02.2023, deve affermarsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un diritto al loro mantenimento.
Nonostante la madre abbia depositato per entrambi i figli le relative attestazioni dello stato di disoccupazione (cfr. doc. di cui alla memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. del 21.07.2023), tali documenti possono ritenersi non attendibili atteso che è incontestato tra le parti che entrambi abbiano conseguito il solo diploma di scuola superiore abbandonando gli studi universitari per prestare attività lavorativa presso la società costituita dalla di loro madre, della quale detengono, in qualità di soci, una partecipazione del 50% ciascuno (cfr. doc. 10 della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del
21.07.2023). In secondo luogo, essi hanno maturato esperienze lavorative pregresse con contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali percependo entrate reddituali dignitose come risulta dalle dichiarazioni reddituali prodotte dalla convenuta (cfr. doc. di cui alla memoria difensiva depositata il 02.02.2023). In particolare, per quanto riguarda il figlio si evidenzia che da ottobre 2024 ha avviato Per_1 un proprio brand di abbigliamento “Maswear”; mentre da Per_2 aprile 2024 ha costituito la propria società “Alecento” che si occupa di piccoli lavori di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (cfr. doc. 8 della comparsa conclusionale del 21.02.2025).
In ogni caso, a prescindere dalle effettive somme percepite dai giovani, deve osservarsi che nei loro confronti è certamente cessato l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento in considerazione del fatto che i figli hanno rispettivamente 29 e 28 anni ed è incontestato che abbiano volontariamente terminato i rispettivi percorsi di studi universitari. Pertanto, essi si sono del tutto
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emancipati ed eventuali carenze reddituali non sono più imputabili ai loro genitori.
Pertanto, la pretesa materna di contribuzione al loro mantenimento non può essere accolta.
VI.- In conseguenza del venir meno dell'obbligo di contribuzione genitoriale, non trova più giustificazione l'assegnazione del godimento della casa familiare alla madre che deve, pertanto, essere revocata.
VII.- La domanda di riconoscimento di una quota dell'indennità di fine rapporto del marito avanzata da parte convenuta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere dichiarata inammissibile in quanto estranea al thema decidendum del giudizio di divorzio in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata per le quali l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi.
VIII.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta che è tenuta all'integrale rifusione.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 13574/2022 introdotto con ricorso del 12.11.2022 da nei confronti di con CP_1 Parte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bitonto in data 04.10.1993 tra CP_1
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(Bitonto, 25.01.1971) e (Roma, Parte_1
17.04.1966) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 316, parte
II, serie A, anno 1993;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta e, per l'effetto, REVOCA dalla corrente mensilità di giugno 2025 ogni contribuzione già provvisoriamente prevista a carico di Parte_1 per il mantenimento di;
CP_1
5) RIGETTA le domande della convenuta di contribuzione paterna al mantenimento dei figli;
6) REVOCA l'assegnazione della casa familiare già disposta in favore di;
CP_1
7) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1
, di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 4.487,00 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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