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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4708/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4708/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
[...]
presso cui è ex lege domiciliato in Perugia, Via degli Offici n. 14,
Attore
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. Controparte_2
, con sede in Perugia, in persona del suo titolare
[...] CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 67, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E NEI CONFRONTI
REALE (P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
procuratore p.t. , rappresentata e difesa giusta procura generale Controparte_4
alle liti allegata in giudizio, dall'Avv. Mauro Orsini Federici, presso il cui studio in
Perugia Via Danzetta n. 7 è elettivamente domiciliata N. 4708/2018 R.G. 2 / 15
Terzo chiamato in causa avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali )
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.2.2025 : per il l'Avv. dello Stato Ugo Adorno ha concluso: “ come da Parte_1
atto di citazione .”; per il l'Avv. Addolorata Oliva in Parte_3 sostituzione dell'Avv. Riccardo Rossi così ha concluso: “ conclude come alla comparsa di risposta e chiede termini ex art. 190 c.p.c.”; per l'Avv. Valentina Federici Bruno in sostituzione Controparte_5 dell'Avv. Mauro Orsini Federici “ conclude come da prima memoria ex art. 183
c.p.c. e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Il con atto di citazione notificato il 23.11.2018 ha Parte_1
convenuto in giudizio il , per Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 58.334,98, pari agli emolumenti contrattuali corrisposti all'Assistente Capo della Polizia di Stato AN ER durante il periodo di sua assenza dal lavoro, causato dalla caduta della medesima su una grata posta all'interno del piazzale condominiale. A fondamento della domanda, il ha Parte_1 dedotto che, in data 04/01/2016, alle ore 12:10 circa, l'Assistente Persona_1 mentre effettuava servizio esterno all'altezza del piazzale condominiale antistante il civico n. 29, cadeva su una grata resa scivolosa dalla pioggia e sporgente rispetto al piano stradale, riportando lesioni personali che ne avevano determinato l'assenza forzata dal servizio fino all'1/04/2017, per un totale di
452 giorni. Secondo il Ministero attore l'Assistente Capo Pierini utilizzava l'ordinaria diligenza, e la stessa portava scarponcini marca “Timberland” con suola in gomma tacchettata, sicché la caduta non poteva che essere cagionata dallo stato di pericolosità occulta della grata. Il ha Parte_1 N. 4708/2018 R.G. 3 / 15
quindi sostenuto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c. nella causazione del sinistro, e ha domandato la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 58.334,98, pari alle somme corrisposte all'Assistente a titolo di emolumenti contrattuali nel Persona_1 periodo in cui non era in servizio formulando le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito ritenere e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto, e condannare lo stesso al pagamento, in favore del
[...]
, della somma di euro 58.334,98, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con rifusione delle spese di lite e dei compendi difensivi del presente giudizio, oltre spese prenotate a debito”.
1.2 Si è costituito in giudizio in data 1.2.2019 il Controparte_1
, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione
[...] passiva, non rientrando l'area in cui si era verificato il sinistro in quella di proprietà del . Nel merito, ha contestato il difetto di prova della CP_1 dinamica del sinistro rappresentata dall'attore, e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Il Condominio ha negato che la grata su cui sarebbe caduta l'Assistente Capo fosse affetta da vizi o difetti tali da CP_6
poter costituire fonte di pericolo, tenuto conto che il sinistro avveniva in pieno giorno, con visibilità ottima, e che la circostanza che la grata fosse bagnata imponeva semmai all'utente di porre maggior attenzione. In ragione di ciò, ha sostenuto la responsabilità esclusiva dell'Assistente Capo nella CP_6
causazione del sinistro, essendo la caduta dipesa dalla sua imprudenza, tale da configurare caso fortuito e da escludere la presunzione di responsabilità a carico del custode della cosa. Ha poi contestato l'ammontare dei danni richiesti dall'attore, negando che i postumi riportati dall'Assistente Capo Pierini potessero dar luogo ad un così ampio periodo di assenza dal lavoro, e deducendo che la pretesa attorea dovesse essere comunque ridotta ai sensi dell'art. 1227 c.c., stante la corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro. In ogni caso, il ha chiesto di essere CP_1 N. 4708/2018 R.G. 4 / 15
autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_5
per ottenere – in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea –
[...]
la condanna della predetta compagnia a tenere indenne il CP_1 convenuto e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ IN VIA
PRELIMINARE IN RITO: si chiede che sia autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5 CP_7
, con sede in Torino, via Corte d'Appello 11, P. Iva
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per le P.IVA_4
ragioni di cui in premessa e quindi affinché, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto , Controparte_8
essa sia condannata a garantirlo, manlevarlo e tenerlo indenne da ogni effetto pregiudizievole, comprendente anche le spese sostenute per resistere alla pretesa attrice. NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto. Con vittoria di spese e di CP_1
compensi professionali. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e di compensi professionali. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice e quindi di condanna del convenuto Controparte_8 al risarcimento dei danni domandati dall'attore, si chiede che la terza chiamata in causa compagnia assicurativa Controparte_5 [...]
con sede in Torino, via Corte d'Appello 11, P. Iva Controparte_7
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sia P.IVA_4
condannata a garantire, manlevare e tenere indenne il proprio assicurato
da ogni condanna di pagamento ed Controparte_8
esborso ed effetto pregiudizievole, comprendente anche le spese del proprio difensore sostenute per resistere alla pretesa attrice, con vittoria di spese e di compensi professionali”. N. 4708/2018 R.G. 5 / 15
1.3 Differita l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, all'udienza dell'11/06/2019, si è costituita in giudizio Controparte_5
in data 11.6.2019, aderendo alle difese spiegate dal
[...] CP_1
ed insistendo per il rigetto della domanda attorea rilevando, nel merito, come la grata metallica fosse integra e non presentasse alcun difetto e che la caduta era dovuta a responsabilità esclusiva della che non avrebbe usato le normali Per_1
regole di cautela camminando sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia e pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, ridurre la domanda attorea anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e per l'effetto, ridurla nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e C.P. come per legge”..
1.4 Alla prima udienza di comparizione personale delle parti il Giudice, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha invitato le parti a documentare l'estensione della proprietà condominiale, rinviando all'udienza del 15/10/2019. Il Ministero attore ha depositato documentazione da cui si evince che il foglio di mappa su cui ricade l'area interessata è il n. 250, e che le particelle interessate sono la n. 803, relativa all'area della strada della Madonna
Alta, intestata al di Perugia, la n. 699, riguardante l'area del Per_2 marciapiede, e la n. 646, riguardante l'area di verde, sono intestate a CP_9
ditta costruttrice del complesso, che è cessata dal 25/02/1985 per
[...]
incorporazione nella aggiunto che non è verosimile che CP_10 CP_11
quale successore di sia tuttora manutentrice di tale area,
[...] CP_9
essendo la grata in questione a servizio dello scolo delle acque provenienti dal deducendo che , qualora il si ritenesse non titolare CP_1 CP_1
della grata, doveva essere autorizzata la chiamata in causa del terzo
[...]
, quale successore di Con ordinanza riservata del CP_12 CP_9
18.11.2019 il Giudice ritenendo, allo stato infondata l'eccezione di difetto di N. 4708/2018 R.G. 6 / 15
legittimazione passiva del convenuto non autorizzava la chiamata CP_1
in causa del terzo Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. solo CP_10 tra l'attore e il convenuto, la terza ha rappresentato Controparte_5
che nel fascicolo telematico non era stata annottata la sua costituzione a mezzo fascicolo cartaceo, e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dei provvedimenti dal Tribunale, e ha pertanto chiesto di essere rimessa in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. L'istanza è stata accolta e la terza ha provveduto al deposito delle predette memorie. La causa è stata quindi istruita documentalmente e con la prova testimoniale parzialmente ammessa all'udienza del 15.12.2020 e quindi a mezzo C.T.U. volta ad accertare lo stato dei luoghi, le caratteristiche costruttive della grata, e la rispondenza di essa alle prescrizioni normative. All'esito del deposito della
CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo all'udienza del 04/02/2025 nella quale i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo N. 4708/2018 R.G. 7 / 15
necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi
e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez.
III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il risarcimento Parte_1
del danno patrimoniale conseguente alla lesione del proprio diritto di credito inerente la prestazione lavorativa della propria dipendente ER AN,
Assistente Capo della Polizia di Stato, rimasta assente dal lavoro per gg. 452 a causa delle lesioni personali riportate in data 4.1.2016, mentre si trovava in servizio all'altezza del piazzale condominiale antistante il civico 29 cadeva a terra scivolando su una grata metallica resa scivolosa dalla pioggia ed inciampando sulla medesima grata la cui estremità sporgeva rispetto al piano stradale ( doc.ti da 1 a 20 fascicolo dell'attore).. A tale proposito è necessario premettere che, in base al principio dell'applicabilità della tutela aquiliana, di cui all'art 2043 c.c. anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore di un fatto doloso o colposo, da cui siano derivate al lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea, è tenuto a risarcire il datore di lavoro dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione “a vuoto”, atteso che tale erogazione retributiva si traduce, in difetto dell'attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto illecito del terzo. Ed infatti, il datore di lavoro, mentre è tenuto a N. 4708/2018 R.G. 8 / 15
sopportare i costi di malattia o di infortunio che colpiscono il proprio dipendente può agire, nella diversa ipotesi che la malattia o l'infortunio siano conseguenza del fatto illecito di un terzo, nei confronti di quest'ultimo per ottenere il risarcimento del danno, consistente nei costi sopportati per la mancata attuazione della prestazione lavorativa di cui è creditore;
dovendo, dunque, colui che, con suo fatto doloso o colposo abbia cagionato ad un lavoratore subordinato lesioni personali da cui sia derivata un'inabilità temporanea, con conseguente sospensione della prestazione lavorativa, risarcire al datore di lavoro il danno consistente nella retribuzione che, in virtù di norma legislativa o contrattuale, abbia corrisposto al dipendente nel periodo di assenza dal servizio a causa della predetta inabilità. La Corte di Cassazione già con la sentenza 5699/1986 aveva affermato che in base al principio dell'applicabilità della tutela aquilana di cui all'art. 2043 c.c., “anche nel caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore del fatto illecito da cui siano derivati a un lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea assoluta è tenuto a risarcire il datore di lavoro del danno sofferto per la corrispondente cagionata mancanza delle prestazioni lavorative”. Successivamente a detta pronuncia le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che: “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute
(salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)” ( Cass. sez Un 6132/1988). Detti N. 4708/2018 R.G. 9 / 15
principi hanno, quindi, trovato conferma nella sentenza della Corte di
Cassazione 2844/2010 secondo la quale il credito del datore di lavoro trova “la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva”. Risulta, quindi, ormai assodato il diritto del datore di lavoro a vedersi riconosciuto, con azione risarcitoria diretta, il ristoro dei danni cagionati per la privazione delle forze lavoro del dipendente.Il Ministero attore ha quindi prospettato la responsabilità risarcitoria ex art 2051 del convenuto che, in qualità di custode CP_1
dei beni e servizi comuni, era obbligato ad adottare tutte le misure necessarie perché le stesse non recassero pregiudizio mentre nel caso di specie si era configurata una situazione di pericolo occulto in quanto il manufatto non era visibile né segnalato. Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (si veda in tal senso ex plurimis Corte di Cassazione n. 25243 del 2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000). D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2051
c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare la quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, al fine di superare la presunzione di responsabilità prevista a N. 4708/2018 R.G. 10 / 15
suo carico il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo. Preliminarmente si deve esaminare la questione inerente il difetto di legittimazione passiva del convenuto secondo il quale l'area presso la quale si era verificato CP_1
l'infortunio non era di proprietà condominiale e dovendo trovare conferma la valutazione contenuta nell'ordinanza riservata del 18.11.2019, In effetti è rilevante che la griglia metallica sulla quale è avvenuto il sinistro sia destinata a raccogliere le acque di scolo provenienti dal sovrastante piazzale condominiale essendo pertanto il a prescindere dal titolo CP_1 domenicale, responsabile per l'utilizzo della stessa e quindi titolare di una posizione di custodia e vigilanza sul manufatto al fine di garantirne l'officiosità idraulica intervenendo sulla manutenzione e pulizia ( sul punto, cfr. Cass. civ. sez. III, 31/01/2018, n.2328, su un caso similare di una grata posta a copertura di un cavedio condominiale, ma parte integrante di un marciapiede comunale).Venendo al merito il ha sostenuto che il sinistro occorso Parte_1
alla propria dipendente si sarebbe verificato a causa della grata metallica resa scivolosa dalla pioggia e sporgente rispetto al piano stradale. A supporto della propria domanda il Ministero ha depositato il verbale di pronto soccorso di
Perugia del 4.1.2016 nel quale viene riportata la dicitura “ scivolava accidentalmente su si una grata…”, la relazione di servizio della dipendente infortunata e la relazione di servizio dell'ispettore capo in Testimone_1
servizio assieme alla collega infortunatasi ( doc. 1, 18-19-20 fascicolo dell'attore). La relazione peritale del CTU ha tuttavia escluso una intrinseca pericolosità del manufatto in questione riferendo che “….. La grata metallica oggetto di causa è composta da profilati metallici piatti 60x3mm al passo di
25mm collegati da tondini metallici nervati diametro 5mm al passo di
76mm….. La griglia è collocata correttamente, con i profilati piatti disposti trasversalmente secondo il lato corto ed i tondini disposti longitudinalmente parallelamente al lato lungo …..Riguardo al posizionamento rispetto alla sede N. 4708/2018 R.G. 11 / 15
stradale, il bordo interno della griglia è allineato con il bordo interno del marciapiede pubblico, presumibilmente situato su area comunale….
Attualmente la griglia si presenta in buone condizioni, non arrugginita e libera da inclusioni che possano ostacolare la captazione delle acque meteoriche che scendono dalla rampa;
in alcuni punti è presente esigua vegetazione erbacea di carattere stagionale……. Tra il telaio metallico perimetrale della griglia e la pavimentazione stradale a valle -lato strada-è presente un dislivello creatosi nel tempo a causa dell'erosione della pavimentazione che raccorda la rampa alla carreggiata stradale;
si tratta di un gradino che nei punti di maggiore erosione raggiunge attualmente un'altezza di 2-3 cm….. La griglia è complanare con la rampa carrabile e perciò ne segue la pendenza……… La griglia oggetto della presente relazione è stata realizzata ed installata in maniera corretta ed è attualmente in buono stato di manutenzione. Sul lato a valle della griglia è attualmente presente un dislivello, un gradino, rispetto alla pavimentazione bituminosa adiacente, di 2-3 cm. L'entità di tale gradino non può che essere aumentata nel corso degli anni, ed è realisticamente ipotizzabile che al momento del sinistro esso, come riferisce altresì negli atti la danneggiata, non superasse 1-2 cm. La griglia oggetto della presente relazione, è stata realizzata ed installata secondo le prescrizioni contenute nelle norme citate, e presenta tolleranze tutte al di sotto di quelle massime indicate…In definitiva la griglia oggetto della presente relazione risulta realizzata secondo le normative e le prescrizioni ora vigenti, è stata posizionata ed installata correttamente sul piano stradale ed è in buono stato di manutenzione, come pure doveva essere all'epoca dei fatti non essendo state da allora apportate opere di manutenzione. Il dislivello –gradino-segnalato dal CTP della Parte Attrice e riportato negli atti di causa è presente e riscontrabile. Allo stato attuale non è possibile conoscere la sua entità al momento dell'incidente ma, considerando un processo costante di erosione del manto stradale e dalle risultanze contenute negli atti di causa, esso era di circa 1 cm inferiore all'attuale. Nei confronti del rischio scivolamento la N. 4708/2018 R.G. 12 / 15
griglia non ha particolari accorgimenti, allo stesso modo di tutte le griglie usate per il medesimo uso;
quelli esistenti sono peraltro riservati agli usi industriali”. L'ausiliario ha, inoltre, riferito che “dagli atti processuali risulta che il giorno dell'incidente (04.01.2016) avesse piovuto e che perciò la griglia fosse bagnata. Sempre dagli atti risulta che la danneggiata indossasse scarponcini marca “Timberland” con suola in gomma tassellata, che certamente su terreni terrosi e sconnessi offrono un'aderenza migliore rispetto
a calzature con suola liscia ma che poca differenza fanno sul metallo liscio bagnato”. In merito alla dinamica del sinistro il teste di parte attrice
[...]
, collega di servizio della ha confermato di aver visto la Tes_2 Per_1 collega a terra nei pressi della grata ma ha ricordato che “ La mia collega era a terra in corrispondenza di dove era caduta e le prestavo i soccorsi;
non ho visto la dinamica della caduta perché la precedevo e le davo le spalle”. Nella propria relazione di servizio del 28.6.2017 la ha riferito che mentre si Per_1 trovava nel parcheggio condominiale “ terminavo di percorrere a piedi la suddetta area di sosta in direzione dell'uscita ed allorchè questa si ricongiunge con una grata metallica adibita a scolo delle acque piovane”.
Orbene nella valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario verificare se il nesso di causalità tra la res custodita e il danno sia stato interrotto dal comportamento del danneggiato Infatti, con riferimento alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. l'esistenza del nesso di causa viene a configurarsi “in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, con ciò evidenziandosi, però, che la natura della cosa e le modalità che ne connotano in concreto e normalmente la fruizione sono da tenere presenti nell'eziologia dell'evento come scaturente da quella “determinata” cosa. Al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. Il comportamento imprudente del soggetto leso può interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno fino a escludere la N. 4708/2018 R.G. 13 / 15
responsabilità del custode” (cfr. Cass. civ. sez. III, 14/02/2013, n. 3662, nonché Cass. civ. sez. III, 01/02/2018, n.2480). In particolare, l'incidente è avvenuto in pieno giorno, alle ore 12,10, in condizioni di piena visibilità; il grigliato era di grandi dimensioni e per il passaggio pedonale vi erano su entrambi i lati della strada che conduce al parcheggio condominiale un marciapiede;
orbene in una giornata di pioggia percorrendo un tratto stradale in discesa la danneggiata avrebbe dovuto prevedere con l'ordinaria diligenza la possibilità che la griglia metallica destinata a ricevere il convogliamento delle acque meteoriche fosse maggiormente scivolosa, prestando un grado maggiore di attenzione ben potendo percorrere il marciapiede evitando così la caduta. E' stato infatti evidenziato che la stessa condotta del danneggiato può liberare il danneggiante dalla responsabilità e tanto più è richiesto al danneggiato di utilizzare la dovuta cautela tanto meno è richiesto al danneggiante di rispondere dei danni per le cose che abbia in custodia (Cass. n.20943/2022). E' quanto è accaduto nella fattispecie, laddove, in assenza di pericolosità della pavimentazione del tutto visibile in quell'ora del giorno, era richiesto un grado di diligenza medio del passante dovuto alle condizioni climatiche atteso che è emerso come la griglia in questione non era di per sé pericolosa, poiché costruita a norma di legge e senza che vi fosse uno stato di cattiva manutenzione o deformazione dell'oggetto tali per cui la normale fruizione dello stesso fosse rischiosa. In altri termini, la danneggiata avrebbe dovuto considerare la scivolosità della griglia per essere quello un giorno di pioggia atteso che “…ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n.
12895/2016; sul caso fortuito costituito dalla condotta del danneggiato, quale N. 4708/2018 R.G. 14 / 15
causa esclusiva della produzione del danno, cfr Cass 11107/2015 - fattispecie di un pedone inciampato in cordolo sconnesso di un marciapiede- e Cass
7636/2015 - fattispecie di un pedone inciampato in un tombino sporgente). È onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato
(così Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).Attesa la carenza del nesso di causa per affermare l'an delle pretese di parte attrice, risulta del tutto ultronea la trattazione della domanda di risarcimento del danno sotto il profilo del quantum.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto dovrà essere condannato a Controparte_13
rimborsare le spese di lite sostenute da parte convenuta e dalla Assicurazione da questa chiamata in causa ( Cass. 6144/2024) che vengono determinate come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 37/2018 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
– rigetta la domanda risarcitoria proposta dal;
Parte_1 N. 4708/2018 R.G. 15 / 15
- condanna il a rimborsare le spese di lite sostenute dal Parte_1
e da che liquida, Parte_3 Controparte_5
per ciascuna di esse, in Euro 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA;
- pone definitivamente a carico del le spese relativa alla CTU Parte_1
come liquidate in corso di causa.
Perugia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4708/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
[...]
presso cui è ex lege domiciliato in Perugia, Via degli Offici n. 14,
Attore
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. Controparte_2
, con sede in Perugia, in persona del suo titolare
[...] CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 67, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E NEI CONFRONTI
REALE (P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
procuratore p.t. , rappresentata e difesa giusta procura generale Controparte_4
alle liti allegata in giudizio, dall'Avv. Mauro Orsini Federici, presso il cui studio in
Perugia Via Danzetta n. 7 è elettivamente domiciliata N. 4708/2018 R.G. 2 / 15
Terzo chiamato in causa avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali )
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.2.2025 : per il l'Avv. dello Stato Ugo Adorno ha concluso: “ come da Parte_1
atto di citazione .”; per il l'Avv. Addolorata Oliva in Parte_3 sostituzione dell'Avv. Riccardo Rossi così ha concluso: “ conclude come alla comparsa di risposta e chiede termini ex art. 190 c.p.c.”; per l'Avv. Valentina Federici Bruno in sostituzione Controparte_5 dell'Avv. Mauro Orsini Federici “ conclude come da prima memoria ex art. 183
c.p.c. e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Il con atto di citazione notificato il 23.11.2018 ha Parte_1
convenuto in giudizio il , per Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 58.334,98, pari agli emolumenti contrattuali corrisposti all'Assistente Capo della Polizia di Stato AN ER durante il periodo di sua assenza dal lavoro, causato dalla caduta della medesima su una grata posta all'interno del piazzale condominiale. A fondamento della domanda, il ha Parte_1 dedotto che, in data 04/01/2016, alle ore 12:10 circa, l'Assistente Persona_1 mentre effettuava servizio esterno all'altezza del piazzale condominiale antistante il civico n. 29, cadeva su una grata resa scivolosa dalla pioggia e sporgente rispetto al piano stradale, riportando lesioni personali che ne avevano determinato l'assenza forzata dal servizio fino all'1/04/2017, per un totale di
452 giorni. Secondo il Ministero attore l'Assistente Capo Pierini utilizzava l'ordinaria diligenza, e la stessa portava scarponcini marca “Timberland” con suola in gomma tacchettata, sicché la caduta non poteva che essere cagionata dallo stato di pericolosità occulta della grata. Il ha Parte_1 N. 4708/2018 R.G. 3 / 15
quindi sostenuto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c. nella causazione del sinistro, e ha domandato la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 58.334,98, pari alle somme corrisposte all'Assistente a titolo di emolumenti contrattuali nel Persona_1 periodo in cui non era in servizio formulando le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito ritenere e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto, e condannare lo stesso al pagamento, in favore del
[...]
, della somma di euro 58.334,98, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con rifusione delle spese di lite e dei compendi difensivi del presente giudizio, oltre spese prenotate a debito”.
1.2 Si è costituito in giudizio in data 1.2.2019 il Controparte_1
, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione
[...] passiva, non rientrando l'area in cui si era verificato il sinistro in quella di proprietà del . Nel merito, ha contestato il difetto di prova della CP_1 dinamica del sinistro rappresentata dall'attore, e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Il Condominio ha negato che la grata su cui sarebbe caduta l'Assistente Capo fosse affetta da vizi o difetti tali da CP_6
poter costituire fonte di pericolo, tenuto conto che il sinistro avveniva in pieno giorno, con visibilità ottima, e che la circostanza che la grata fosse bagnata imponeva semmai all'utente di porre maggior attenzione. In ragione di ciò, ha sostenuto la responsabilità esclusiva dell'Assistente Capo nella CP_6
causazione del sinistro, essendo la caduta dipesa dalla sua imprudenza, tale da configurare caso fortuito e da escludere la presunzione di responsabilità a carico del custode della cosa. Ha poi contestato l'ammontare dei danni richiesti dall'attore, negando che i postumi riportati dall'Assistente Capo Pierini potessero dar luogo ad un così ampio periodo di assenza dal lavoro, e deducendo che la pretesa attorea dovesse essere comunque ridotta ai sensi dell'art. 1227 c.c., stante la corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro. In ogni caso, il ha chiesto di essere CP_1 N. 4708/2018 R.G. 4 / 15
autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_5
per ottenere – in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea –
[...]
la condanna della predetta compagnia a tenere indenne il CP_1 convenuto e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ IN VIA
PRELIMINARE IN RITO: si chiede che sia autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5 CP_7
, con sede in Torino, via Corte d'Appello 11, P. Iva
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per le P.IVA_4
ragioni di cui in premessa e quindi affinché, nella denegata ipotesi di condanna del convenuto , Controparte_8
essa sia condannata a garantirlo, manlevarlo e tenerlo indenne da ogni effetto pregiudizievole, comprendente anche le spese sostenute per resistere alla pretesa attrice. NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto. Con vittoria di spese e di CP_1
compensi professionali. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e di compensi professionali. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice e quindi di condanna del convenuto Controparte_8 al risarcimento dei danni domandati dall'attore, si chiede che la terza chiamata in causa compagnia assicurativa Controparte_5 [...]
con sede in Torino, via Corte d'Appello 11, P. Iva Controparte_7
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sia P.IVA_4
condannata a garantire, manlevare e tenere indenne il proprio assicurato
da ogni condanna di pagamento ed Controparte_8
esborso ed effetto pregiudizievole, comprendente anche le spese del proprio difensore sostenute per resistere alla pretesa attrice, con vittoria di spese e di compensi professionali”. N. 4708/2018 R.G. 5 / 15
1.3 Differita l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, all'udienza dell'11/06/2019, si è costituita in giudizio Controparte_5
in data 11.6.2019, aderendo alle difese spiegate dal
[...] CP_1
ed insistendo per il rigetto della domanda attorea rilevando, nel merito, come la grata metallica fosse integra e non presentasse alcun difetto e che la caduta era dovuta a responsabilità esclusiva della che non avrebbe usato le normali Per_1
regole di cautela camminando sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia e pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, ridurre la domanda attorea anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e per l'effetto, ridurla nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e C.P. come per legge”..
1.4 Alla prima udienza di comparizione personale delle parti il Giudice, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha invitato le parti a documentare l'estensione della proprietà condominiale, rinviando all'udienza del 15/10/2019. Il Ministero attore ha depositato documentazione da cui si evince che il foglio di mappa su cui ricade l'area interessata è il n. 250, e che le particelle interessate sono la n. 803, relativa all'area della strada della Madonna
Alta, intestata al di Perugia, la n. 699, riguardante l'area del Per_2 marciapiede, e la n. 646, riguardante l'area di verde, sono intestate a CP_9
ditta costruttrice del complesso, che è cessata dal 25/02/1985 per
[...]
incorporazione nella aggiunto che non è verosimile che CP_10 CP_11
quale successore di sia tuttora manutentrice di tale area,
[...] CP_9
essendo la grata in questione a servizio dello scolo delle acque provenienti dal deducendo che , qualora il si ritenesse non titolare CP_1 CP_1
della grata, doveva essere autorizzata la chiamata in causa del terzo
[...]
, quale successore di Con ordinanza riservata del CP_12 CP_9
18.11.2019 il Giudice ritenendo, allo stato infondata l'eccezione di difetto di N. 4708/2018 R.G. 6 / 15
legittimazione passiva del convenuto non autorizzava la chiamata CP_1
in causa del terzo Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. solo CP_10 tra l'attore e il convenuto, la terza ha rappresentato Controparte_5
che nel fascicolo telematico non era stata annottata la sua costituzione a mezzo fascicolo cartaceo, e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dei provvedimenti dal Tribunale, e ha pertanto chiesto di essere rimessa in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. L'istanza è stata accolta e la terza ha provveduto al deposito delle predette memorie. La causa è stata quindi istruita documentalmente e con la prova testimoniale parzialmente ammessa all'udienza del 15.12.2020 e quindi a mezzo C.T.U. volta ad accertare lo stato dei luoghi, le caratteristiche costruttive della grata, e la rispondenza di essa alle prescrizioni normative. All'esito del deposito della
CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo all'udienza del 04/02/2025 nella quale i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo N. 4708/2018 R.G. 7 / 15
necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi
e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez.
III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il risarcimento Parte_1
del danno patrimoniale conseguente alla lesione del proprio diritto di credito inerente la prestazione lavorativa della propria dipendente ER AN,
Assistente Capo della Polizia di Stato, rimasta assente dal lavoro per gg. 452 a causa delle lesioni personali riportate in data 4.1.2016, mentre si trovava in servizio all'altezza del piazzale condominiale antistante il civico 29 cadeva a terra scivolando su una grata metallica resa scivolosa dalla pioggia ed inciampando sulla medesima grata la cui estremità sporgeva rispetto al piano stradale ( doc.ti da 1 a 20 fascicolo dell'attore).. A tale proposito è necessario premettere che, in base al principio dell'applicabilità della tutela aquiliana, di cui all'art 2043 c.c. anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore di un fatto doloso o colposo, da cui siano derivate al lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea, è tenuto a risarcire il datore di lavoro dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione “a vuoto”, atteso che tale erogazione retributiva si traduce, in difetto dell'attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto illecito del terzo. Ed infatti, il datore di lavoro, mentre è tenuto a N. 4708/2018 R.G. 8 / 15
sopportare i costi di malattia o di infortunio che colpiscono il proprio dipendente può agire, nella diversa ipotesi che la malattia o l'infortunio siano conseguenza del fatto illecito di un terzo, nei confronti di quest'ultimo per ottenere il risarcimento del danno, consistente nei costi sopportati per la mancata attuazione della prestazione lavorativa di cui è creditore;
dovendo, dunque, colui che, con suo fatto doloso o colposo abbia cagionato ad un lavoratore subordinato lesioni personali da cui sia derivata un'inabilità temporanea, con conseguente sospensione della prestazione lavorativa, risarcire al datore di lavoro il danno consistente nella retribuzione che, in virtù di norma legislativa o contrattuale, abbia corrisposto al dipendente nel periodo di assenza dal servizio a causa della predetta inabilità. La Corte di Cassazione già con la sentenza 5699/1986 aveva affermato che in base al principio dell'applicabilità della tutela aquilana di cui all'art. 2043 c.c., “anche nel caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore del fatto illecito da cui siano derivati a un lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea assoluta è tenuto a risarcire il datore di lavoro del danno sofferto per la corrispondente cagionata mancanza delle prestazioni lavorative”. Successivamente a detta pronuncia le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che: “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute
(salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)” ( Cass. sez Un 6132/1988). Detti N. 4708/2018 R.G. 9 / 15
principi hanno, quindi, trovato conferma nella sentenza della Corte di
Cassazione 2844/2010 secondo la quale il credito del datore di lavoro trova “la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva”. Risulta, quindi, ormai assodato il diritto del datore di lavoro a vedersi riconosciuto, con azione risarcitoria diretta, il ristoro dei danni cagionati per la privazione delle forze lavoro del dipendente.Il Ministero attore ha quindi prospettato la responsabilità risarcitoria ex art 2051 del convenuto che, in qualità di custode CP_1
dei beni e servizi comuni, era obbligato ad adottare tutte le misure necessarie perché le stesse non recassero pregiudizio mentre nel caso di specie si era configurata una situazione di pericolo occulto in quanto il manufatto non era visibile né segnalato. Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (si veda in tal senso ex plurimis Corte di Cassazione n. 25243 del 2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000). D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2051
c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare la quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, al fine di superare la presunzione di responsabilità prevista a N. 4708/2018 R.G. 10 / 15
suo carico il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo. Preliminarmente si deve esaminare la questione inerente il difetto di legittimazione passiva del convenuto secondo il quale l'area presso la quale si era verificato CP_1
l'infortunio non era di proprietà condominiale e dovendo trovare conferma la valutazione contenuta nell'ordinanza riservata del 18.11.2019, In effetti è rilevante che la griglia metallica sulla quale è avvenuto il sinistro sia destinata a raccogliere le acque di scolo provenienti dal sovrastante piazzale condominiale essendo pertanto il a prescindere dal titolo CP_1 domenicale, responsabile per l'utilizzo della stessa e quindi titolare di una posizione di custodia e vigilanza sul manufatto al fine di garantirne l'officiosità idraulica intervenendo sulla manutenzione e pulizia ( sul punto, cfr. Cass. civ. sez. III, 31/01/2018, n.2328, su un caso similare di una grata posta a copertura di un cavedio condominiale, ma parte integrante di un marciapiede comunale).Venendo al merito il ha sostenuto che il sinistro occorso Parte_1
alla propria dipendente si sarebbe verificato a causa della grata metallica resa scivolosa dalla pioggia e sporgente rispetto al piano stradale. A supporto della propria domanda il Ministero ha depositato il verbale di pronto soccorso di
Perugia del 4.1.2016 nel quale viene riportata la dicitura “ scivolava accidentalmente su si una grata…”, la relazione di servizio della dipendente infortunata e la relazione di servizio dell'ispettore capo in Testimone_1
servizio assieme alla collega infortunatasi ( doc. 1, 18-19-20 fascicolo dell'attore). La relazione peritale del CTU ha tuttavia escluso una intrinseca pericolosità del manufatto in questione riferendo che “….. La grata metallica oggetto di causa è composta da profilati metallici piatti 60x3mm al passo di
25mm collegati da tondini metallici nervati diametro 5mm al passo di
76mm….. La griglia è collocata correttamente, con i profilati piatti disposti trasversalmente secondo il lato corto ed i tondini disposti longitudinalmente parallelamente al lato lungo …..Riguardo al posizionamento rispetto alla sede N. 4708/2018 R.G. 11 / 15
stradale, il bordo interno della griglia è allineato con il bordo interno del marciapiede pubblico, presumibilmente situato su area comunale….
Attualmente la griglia si presenta in buone condizioni, non arrugginita e libera da inclusioni che possano ostacolare la captazione delle acque meteoriche che scendono dalla rampa;
in alcuni punti è presente esigua vegetazione erbacea di carattere stagionale……. Tra il telaio metallico perimetrale della griglia e la pavimentazione stradale a valle -lato strada-è presente un dislivello creatosi nel tempo a causa dell'erosione della pavimentazione che raccorda la rampa alla carreggiata stradale;
si tratta di un gradino che nei punti di maggiore erosione raggiunge attualmente un'altezza di 2-3 cm….. La griglia è complanare con la rampa carrabile e perciò ne segue la pendenza……… La griglia oggetto della presente relazione è stata realizzata ed installata in maniera corretta ed è attualmente in buono stato di manutenzione. Sul lato a valle della griglia è attualmente presente un dislivello, un gradino, rispetto alla pavimentazione bituminosa adiacente, di 2-3 cm. L'entità di tale gradino non può che essere aumentata nel corso degli anni, ed è realisticamente ipotizzabile che al momento del sinistro esso, come riferisce altresì negli atti la danneggiata, non superasse 1-2 cm. La griglia oggetto della presente relazione, è stata realizzata ed installata secondo le prescrizioni contenute nelle norme citate, e presenta tolleranze tutte al di sotto di quelle massime indicate…In definitiva la griglia oggetto della presente relazione risulta realizzata secondo le normative e le prescrizioni ora vigenti, è stata posizionata ed installata correttamente sul piano stradale ed è in buono stato di manutenzione, come pure doveva essere all'epoca dei fatti non essendo state da allora apportate opere di manutenzione. Il dislivello –gradino-segnalato dal CTP della Parte Attrice e riportato negli atti di causa è presente e riscontrabile. Allo stato attuale non è possibile conoscere la sua entità al momento dell'incidente ma, considerando un processo costante di erosione del manto stradale e dalle risultanze contenute negli atti di causa, esso era di circa 1 cm inferiore all'attuale. Nei confronti del rischio scivolamento la N. 4708/2018 R.G. 12 / 15
griglia non ha particolari accorgimenti, allo stesso modo di tutte le griglie usate per il medesimo uso;
quelli esistenti sono peraltro riservati agli usi industriali”. L'ausiliario ha, inoltre, riferito che “dagli atti processuali risulta che il giorno dell'incidente (04.01.2016) avesse piovuto e che perciò la griglia fosse bagnata. Sempre dagli atti risulta che la danneggiata indossasse scarponcini marca “Timberland” con suola in gomma tassellata, che certamente su terreni terrosi e sconnessi offrono un'aderenza migliore rispetto
a calzature con suola liscia ma che poca differenza fanno sul metallo liscio bagnato”. In merito alla dinamica del sinistro il teste di parte attrice
[...]
, collega di servizio della ha confermato di aver visto la Tes_2 Per_1 collega a terra nei pressi della grata ma ha ricordato che “ La mia collega era a terra in corrispondenza di dove era caduta e le prestavo i soccorsi;
non ho visto la dinamica della caduta perché la precedevo e le davo le spalle”. Nella propria relazione di servizio del 28.6.2017 la ha riferito che mentre si Per_1 trovava nel parcheggio condominiale “ terminavo di percorrere a piedi la suddetta area di sosta in direzione dell'uscita ed allorchè questa si ricongiunge con una grata metallica adibita a scolo delle acque piovane”.
Orbene nella valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario verificare se il nesso di causalità tra la res custodita e il danno sia stato interrotto dal comportamento del danneggiato Infatti, con riferimento alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. l'esistenza del nesso di causa viene a configurarsi “in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, con ciò evidenziandosi, però, che la natura della cosa e le modalità che ne connotano in concreto e normalmente la fruizione sono da tenere presenti nell'eziologia dell'evento come scaturente da quella “determinata” cosa. Al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. Il comportamento imprudente del soggetto leso può interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno fino a escludere la N. 4708/2018 R.G. 13 / 15
responsabilità del custode” (cfr. Cass. civ. sez. III, 14/02/2013, n. 3662, nonché Cass. civ. sez. III, 01/02/2018, n.2480). In particolare, l'incidente è avvenuto in pieno giorno, alle ore 12,10, in condizioni di piena visibilità; il grigliato era di grandi dimensioni e per il passaggio pedonale vi erano su entrambi i lati della strada che conduce al parcheggio condominiale un marciapiede;
orbene in una giornata di pioggia percorrendo un tratto stradale in discesa la danneggiata avrebbe dovuto prevedere con l'ordinaria diligenza la possibilità che la griglia metallica destinata a ricevere il convogliamento delle acque meteoriche fosse maggiormente scivolosa, prestando un grado maggiore di attenzione ben potendo percorrere il marciapiede evitando così la caduta. E' stato infatti evidenziato che la stessa condotta del danneggiato può liberare il danneggiante dalla responsabilità e tanto più è richiesto al danneggiato di utilizzare la dovuta cautela tanto meno è richiesto al danneggiante di rispondere dei danni per le cose che abbia in custodia (Cass. n.20943/2022). E' quanto è accaduto nella fattispecie, laddove, in assenza di pericolosità della pavimentazione del tutto visibile in quell'ora del giorno, era richiesto un grado di diligenza medio del passante dovuto alle condizioni climatiche atteso che è emerso come la griglia in questione non era di per sé pericolosa, poiché costruita a norma di legge e senza che vi fosse uno stato di cattiva manutenzione o deformazione dell'oggetto tali per cui la normale fruizione dello stesso fosse rischiosa. In altri termini, la danneggiata avrebbe dovuto considerare la scivolosità della griglia per essere quello un giorno di pioggia atteso che “…ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n.
12895/2016; sul caso fortuito costituito dalla condotta del danneggiato, quale N. 4708/2018 R.G. 14 / 15
causa esclusiva della produzione del danno, cfr Cass 11107/2015 - fattispecie di un pedone inciampato in cordolo sconnesso di un marciapiede- e Cass
7636/2015 - fattispecie di un pedone inciampato in un tombino sporgente). È onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato
(così Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).Attesa la carenza del nesso di causa per affermare l'an delle pretese di parte attrice, risulta del tutto ultronea la trattazione della domanda di risarcimento del danno sotto il profilo del quantum.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto dovrà essere condannato a Controparte_13
rimborsare le spese di lite sostenute da parte convenuta e dalla Assicurazione da questa chiamata in causa ( Cass. 6144/2024) che vengono determinate come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 37/2018 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
– rigetta la domanda risarcitoria proposta dal;
Parte_1 N. 4708/2018 R.G. 15 / 15
- condanna il a rimborsare le spese di lite sostenute dal Parte_1
e da che liquida, Parte_3 Controparte_5
per ciascuna di esse, in Euro 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA;
- pone definitivamente a carico del le spese relativa alla CTU Parte_1
come liquidate in corso di causa.
Perugia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore