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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10615 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4075/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva assunta in decisione all'udienza del 10.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4075 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
CA VA, presso il cui studio sito ad Aversa alla via Firenze n. 12 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz
n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 440 del 27.112023, notificato il 30.01.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 23.02.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 13.11.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 28.02.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere titolare del diritto alla protezione speciale per effetto dell'integrazione raggiunta sul territorio nazionale in cui era giunto nel 2008. Chiedeva, dunque, che gli fosse riconosciuta la protezione speciale ex art. 32, co.3, d.lgs. 25/08.
Integrato il contraddittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto questorile, il si costituiva in giudizio con Controparte_1
memoria del 19.03.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale depositata il 09.04.2024, rigettava l'istanza cautelare e fissava l'udienza del 19.03.2025 per la trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 19.03.2025.
Con decreto del 25.09.2024 del presidente f.f. di sezione, la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata al giudice indicato in epigrafe come relatore.
All'udienza suindicata, il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 13.10.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza nessuna delle parti compariva e la causa era rinviata all'udienza del
10.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
pagina 2 di 7 All'udienza del 10.11.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
pagina 3 di 7 Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in pagina 4 di 7 caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente,
pagina 5 di 7 nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, nel corso del giudizio e dopo la pronuncia della suddetta ordinanza cautelare, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato un percorso di integrazione lavorativa.
In particolare, con i documenti depositati il 18.03.2025 ed il 07.11.2025, l'attore ha dato prova di aver costituito il 03.06.2024 con la un rapporto di lavoro CP_2
subordinato a tempo pieno ed indeterminato con mansioni di telefonista addetto al call center (cfr. comunicazione di assunzione inviata dal datore di lavoro all' in data CP_3
11.07.2024; buste paga relative ai mesi di giugno, agosto, settembre e novembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo e giugno 2025). I documenti in questione consentono anche di evincere la corresponsione di una retribuzione certamente idonea, per ammontare, ad assicurare un'esistenza dignitosa sul territorio nazionale e di reputare verosimile che l'istante abbia costituito e consolidato, durante l'anno 2024 e quello in corso, anche una rete di relazioni con i propri compagni di lavoro, che contribuiscono a rafforzare la misura della sua integrazione anche sociale sul territorio nazionale.
Si giustappone, inoltre, il fatto che il ricorrente ha documentato la sua presenza sul territorio nazionale dal 2008, quando ha presentato la domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Foggia (cfr. fascicolo di parte pagina 6 di 7 ricorrente).
Sostanzialmente sradicatosi dalla Nigeria, stanti gli elementi su considerati,
l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. Inoltre, dovendo anche fronteggiare la necessità di imbattersi, nel suo paese, da cui manca da almeno un decennio, in verosimili, gravi difficoltà di reinserimento lavorativo e sociale, la sua vulnerabilità, dovuta allo sradicamento, sarebbe amplificata.
Egli, dunque, ha dimostrato, nel corso del giudizio, di versare nella condizione di cui all'art. 19, comma 1.1. t.u.i.
In ordine alle spese processuali si procede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., poiché sussistono gravi ed eccezionali ragioni dovute alla venuta ad esistenza, solo nel corso del processo, del diritto preteso dall'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; dispone la trasmissione deli atti al Questore per quanto di competenza;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva assunta in decisione all'udienza del 10.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4075 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
CA VA, presso il cui studio sito ad Aversa alla via Firenze n. 12 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz
n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 440 del 27.112023, notificato il 30.01.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 23.02.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 13.11.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 28.02.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere titolare del diritto alla protezione speciale per effetto dell'integrazione raggiunta sul territorio nazionale in cui era giunto nel 2008. Chiedeva, dunque, che gli fosse riconosciuta la protezione speciale ex art. 32, co.3, d.lgs. 25/08.
Integrato il contraddittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto questorile, il si costituiva in giudizio con Controparte_1
memoria del 19.03.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale depositata il 09.04.2024, rigettava l'istanza cautelare e fissava l'udienza del 19.03.2025 per la trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 19.03.2025.
Con decreto del 25.09.2024 del presidente f.f. di sezione, la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata al giudice indicato in epigrafe come relatore.
All'udienza suindicata, il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 13.10.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
All'udienza nessuna delle parti compariva e la causa era rinviata all'udienza del
10.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
pagina 2 di 7 All'udienza del 10.11.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
pagina 3 di 7 Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in pagina 4 di 7 caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente,
pagina 5 di 7 nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, nel corso del giudizio e dopo la pronuncia della suddetta ordinanza cautelare, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato un percorso di integrazione lavorativa.
In particolare, con i documenti depositati il 18.03.2025 ed il 07.11.2025, l'attore ha dato prova di aver costituito il 03.06.2024 con la un rapporto di lavoro CP_2
subordinato a tempo pieno ed indeterminato con mansioni di telefonista addetto al call center (cfr. comunicazione di assunzione inviata dal datore di lavoro all' in data CP_3
11.07.2024; buste paga relative ai mesi di giugno, agosto, settembre e novembre 2024 e gennaio, febbraio, marzo e giugno 2025). I documenti in questione consentono anche di evincere la corresponsione di una retribuzione certamente idonea, per ammontare, ad assicurare un'esistenza dignitosa sul territorio nazionale e di reputare verosimile che l'istante abbia costituito e consolidato, durante l'anno 2024 e quello in corso, anche una rete di relazioni con i propri compagni di lavoro, che contribuiscono a rafforzare la misura della sua integrazione anche sociale sul territorio nazionale.
Si giustappone, inoltre, il fatto che il ricorrente ha documentato la sua presenza sul territorio nazionale dal 2008, quando ha presentato la domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Foggia (cfr. fascicolo di parte pagina 6 di 7 ricorrente).
Sostanzialmente sradicatosi dalla Nigeria, stanti gli elementi su considerati,
l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. Inoltre, dovendo anche fronteggiare la necessità di imbattersi, nel suo paese, da cui manca da almeno un decennio, in verosimili, gravi difficoltà di reinserimento lavorativo e sociale, la sua vulnerabilità, dovuta allo sradicamento, sarebbe amplificata.
Egli, dunque, ha dimostrato, nel corso del giudizio, di versare nella condizione di cui all'art. 19, comma 1.1. t.u.i.
In ordine alle spese processuali si procede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., poiché sussistono gravi ed eccezionali ragioni dovute alla venuta ad esistenza, solo nel corso del processo, del diritto preteso dall'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; dispone la trasmissione deli atti al Questore per quanto di competenza;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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