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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 26670/2021 promossa da:
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla figlia minore , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRUCCI SO
GABRIELE, con elezione di domicilio presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUSTIA Controparte_1 C.F._1
STEFANO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 269 c.c., ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la sig.ra Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, SO la sig.ra , quale unica erede del sig. per ivi Controparte_1 Persona_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. Persona_2 (C.F. , nato a [...] in data [...] e deceduto in data 11.11.2020, C.F._2
è padre di , nata in [...] il [...], e, per l'effetto, ordinare SO al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore , ai sensi dell'art. 262 c.c., assuma il cognome Persona_3
con la condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.” In via CP_1 istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi sulle dedotte circostanze, e disporsi CTU genetica. Deduceva all'uopo: di aver intrattenuto, dall'anno 2015, una relazione sentimentale con il sig. fratello dell'odierna convenuta, deceduto in data 11/11/2020; di Persona_2 aver incontrato saltuariamente, a Roma e a Vilnius, in sig. che dalla suddetta CP_1 relazione è nata in data [...] una bambina di nome SO
riconosciuta dalla sola madre;
che inizialmente il sig. pur non
[...] CP_1 mettendo in discussione la propria paternità, non ha mai provveduto al riconoscimento della minore ha interrotto i rapporti con l'odierna attrice e si è disinteressato alla Per_1 vita della figlia minore;
che tuttavia nel 2018 il sig. ha deciso di riprendere i CP_1 contatti con la sig.ra e ha iniziato ad interessarsi alla piccola Per_1 Per_1 anche contribuendo al mantenimento della stessa, tramite il periodico invio alla madre di somme di denaro, in tal modo riconoscendo in pieno la propria paternità, fin quando è intervenuto il decesso del in data 11/11/2020. Per tale motivo, dato l'interesse CP_1 della minore di vedere accertata e dichiarata la paternità SO del sig. il giudizio veniva incardinato contro la di lui sorella, sig.ra Persona_2
unica erede. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , la quale preliminarmente evidenziava di Controparte_1 non essere mai stata a conoscenza della relazione sentimentale intrattenuta dal fratello con la sig.ra , né tantomeno della presenza di una figlia;
tanto premesso, si Per_1 associava alla richiesta di espletamento di CTU genetica, senza rinunciare, in caso di accertamento negativo, alla richiesta di rigetto della domanda avversa, con condanna alla rifusione delle spese legali. Il G.I., all'esito della prima udienza del 20/10/2021, tenutasi in modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, disponeva CTU genetica, nominando quale Consulente la dott.ssa e sottoponendo alla stessa il seguente quesito: Persona_4
“Esaminati gli atti di causa, valuti il C.T.U. la compatibilità genetica tra il sig. Per_2
e LA minore rispetto all'ipotesi che
[...] SO
sia il padre biologico della minore Persona_2 SO
”.
[...]
Su istanza delle parti e della stessa C.T.U. nominata, veniva differito l'inizio delle operazioni peritali, stante l'impossibilità per la parte attrice, di origine bielorussa ed ivi residente, di lasciare il Paese di origine, coinvolto nel conflitto russo-ucraino e, quindi, di presenziare all'incontro fissato per l'acquisizione dei campioni biologici. In accoglimento dell'istanza congiunta e preso atto delle oggettive difficoltà evidenziate dalle parti e dalla C.T.U. nominata, il G.I. concedeva nuovo termine per il deposito della relazione peritale e, successivamente, invitava la consulente ad individuare una eventuale diversa modalità di acquisizione dei campioni biologici;
quest'ultima, con parere del 12/11/2022, rappresentava di aver preso contatti con il Capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata di Minsk in Italia, il quale escludeva la possibilità di effettuare il prelievo presso l'Ambasciata e di spedire i campioni in Italia. Individuata dai legali delle parti, sentita la consulente tecnica, altra modalità di acquisizione dei campioni (prelievo presso una clinica in Bielorussia o presso una struttura ospedaliera pubblica, alla presenza di un Notaio certificatore e successiva spedizione del campione in Italia per l'analisi), il G.I. mandava alla C.T.U. nominata di esprimere un nuovo parere scritto in merito alla modalità di acquisizione, come sopra specificata, riservando all'esito ogni determinazione. All'esito di ulteriori interlocuzioni con le parti e con la C.T.U. nominata, la quale da ultimo rappresentava la definitiva impossibilità di acquisire i campioni biologici nelle diverse modalità individuate e chiedeva la sospensione delle operazioni peritali sino al momento in cui parte attrice e la minore non saranno in grado di recarsi in Italia per effettuare il prelievo. All'esito dell'udienza del 20/09/2023, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 14/02/2024, poi rinviata d'ufficio al 21/02/2024 All'udienza del 21/02/2024 il G.I., preso atto della mancata comparizione dell'attrice e della convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni, all'esito trattenendo la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda proposta è inammissibile risultando dall'atto di nascita che la minore
[...]
è stata riconosciuta dal padre SO PE
.
[...]
Parte attrice ha sostenuto che il sig. non è padre della Parte_2 minore Egli, infatti, è il padre della sig.ra SO [...]
e quindi il nonno della minore odierna attrice. La necessità di Parte_1 inserire il nonno nel certificato di nascita della minore è dovuta al fatto che in Bielorussia i cognomi vengono assegnati esclusivamente per discendenza maschile e, pertanto, in mancanza di un padre effettivo, la nipote ha dovuto necessariamente acquisire il cognome del nonno materno, il quale è stato poi erroneamente indicato come genitore nel suddetto certificato di nascita. Il sig. , quindi, non è il padre della Parte_2 piccola e mai ha riconosciuto la minore come propria figlia, limitandosi a fornire Per_5 il proprio consenso per il cognome da attribuire alla bambina. T Tuttavia non ha fornito nel corso del giudizio alcuna prova idonea a dimostrare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità effettuato dal signor PE , il quale stando al certificato di nascita prodotto in atti risulta essere
[...] indicato quale padre della minore . SO
Come è noto, a norma dell'art. 253 c.c il riconoscimento non è ammissibile se in contrasto con uno status filiationis già posseduto dall'interessato (quale figlio nato nel matrimonio, ovvero al di fuori di esso). Un eventuale riconoscimento, che dovesse essere effettuato in violazione della norma or ora citata, non sarebbe peraltro nullo, né inesistente, ma semplicemente inefficace;
esso dunque potrebbe acquisire operatività, con effetti ex tunc, ove il precedente status venisse rimosso (a seguito dell'esito positivo di un procedimento
“demolitivo” dello status stesso). Da tanto consegue che colui, il quale intenda far accertare una paternità diversa da quella risultante dall'atto di nascita, dovrà previamente rimuovere lo status attribuitogli, tramite l'azione di disconoscimento di paternità (art. 243 ss. c.c.), ovvero di impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.). Una volta rimasto privo dello status genitoriale nei confronti del ramo paterno, potrà agire con l'azione di cui all'art. 269 c.c., salvo che non intervenga il riconoscimento spontaneo da parte dell'effettivo genitore. Il nostro ordinamento non contempla invero il riconoscimento c.d. di rottura, tale da rimuovere automaticamente, senza intervento del giudice, il precedente status (cfr. in termini Cass. 11 ottobre 2021, n. 27560). Pertanto, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale promossa nei confronti della convenuta, quale erede del defunto va dichiarata Persona_2 inammissibile., in difetto di prova dell'avvenuto accertamento del difetto di veridicità del riconoscimento di paternità . Né può essere accolta la richiesta di rimessione sul ruolo, in quanto ormai tardiva. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla può essere previsto per le spese di CTU , non essendo quest'ultima stata svolta.
P.Q.M
Dichiara inammissibile la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di . Controparte_1
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 13/12/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 26670/2021 promossa da:
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla figlia minore , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRUCCI SO
GABRIELE, con elezione di domicilio presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUSTIA Controparte_1 C.F._1
STEFANO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 269 c.c., ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la sig.ra Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, SO la sig.ra , quale unica erede del sig. per ivi Controparte_1 Persona_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. Persona_2 (C.F. , nato a [...] in data [...] e deceduto in data 11.11.2020, C.F._2
è padre di , nata in [...] il [...], e, per l'effetto, ordinare SO al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che la minore , ai sensi dell'art. 262 c.c., assuma il cognome Persona_3
con la condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.” In via CP_1 istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi sulle dedotte circostanze, e disporsi CTU genetica. Deduceva all'uopo: di aver intrattenuto, dall'anno 2015, una relazione sentimentale con il sig. fratello dell'odierna convenuta, deceduto in data 11/11/2020; di Persona_2 aver incontrato saltuariamente, a Roma e a Vilnius, in sig. che dalla suddetta CP_1 relazione è nata in data [...] una bambina di nome SO
riconosciuta dalla sola madre;
che inizialmente il sig. pur non
[...] CP_1 mettendo in discussione la propria paternità, non ha mai provveduto al riconoscimento della minore ha interrotto i rapporti con l'odierna attrice e si è disinteressato alla Per_1 vita della figlia minore;
che tuttavia nel 2018 il sig. ha deciso di riprendere i CP_1 contatti con la sig.ra e ha iniziato ad interessarsi alla piccola Per_1 Per_1 anche contribuendo al mantenimento della stessa, tramite il periodico invio alla madre di somme di denaro, in tal modo riconoscendo in pieno la propria paternità, fin quando è intervenuto il decesso del in data 11/11/2020. Per tale motivo, dato l'interesse CP_1 della minore di vedere accertata e dichiarata la paternità SO del sig. il giudizio veniva incardinato contro la di lui sorella, sig.ra Persona_2
unica erede. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , la quale preliminarmente evidenziava di Controparte_1 non essere mai stata a conoscenza della relazione sentimentale intrattenuta dal fratello con la sig.ra , né tantomeno della presenza di una figlia;
tanto premesso, si Per_1 associava alla richiesta di espletamento di CTU genetica, senza rinunciare, in caso di accertamento negativo, alla richiesta di rigetto della domanda avversa, con condanna alla rifusione delle spese legali. Il G.I., all'esito della prima udienza del 20/10/2021, tenutasi in modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, disponeva CTU genetica, nominando quale Consulente la dott.ssa e sottoponendo alla stessa il seguente quesito: Persona_4
“Esaminati gli atti di causa, valuti il C.T.U. la compatibilità genetica tra il sig. Per_2
e LA minore rispetto all'ipotesi che
[...] SO
sia il padre biologico della minore Persona_2 SO
”.
[...]
Su istanza delle parti e della stessa C.T.U. nominata, veniva differito l'inizio delle operazioni peritali, stante l'impossibilità per la parte attrice, di origine bielorussa ed ivi residente, di lasciare il Paese di origine, coinvolto nel conflitto russo-ucraino e, quindi, di presenziare all'incontro fissato per l'acquisizione dei campioni biologici. In accoglimento dell'istanza congiunta e preso atto delle oggettive difficoltà evidenziate dalle parti e dalla C.T.U. nominata, il G.I. concedeva nuovo termine per il deposito della relazione peritale e, successivamente, invitava la consulente ad individuare una eventuale diversa modalità di acquisizione dei campioni biologici;
quest'ultima, con parere del 12/11/2022, rappresentava di aver preso contatti con il Capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata di Minsk in Italia, il quale escludeva la possibilità di effettuare il prelievo presso l'Ambasciata e di spedire i campioni in Italia. Individuata dai legali delle parti, sentita la consulente tecnica, altra modalità di acquisizione dei campioni (prelievo presso una clinica in Bielorussia o presso una struttura ospedaliera pubblica, alla presenza di un Notaio certificatore e successiva spedizione del campione in Italia per l'analisi), il G.I. mandava alla C.T.U. nominata di esprimere un nuovo parere scritto in merito alla modalità di acquisizione, come sopra specificata, riservando all'esito ogni determinazione. All'esito di ulteriori interlocuzioni con le parti e con la C.T.U. nominata, la quale da ultimo rappresentava la definitiva impossibilità di acquisire i campioni biologici nelle diverse modalità individuate e chiedeva la sospensione delle operazioni peritali sino al momento in cui parte attrice e la minore non saranno in grado di recarsi in Italia per effettuare il prelievo. All'esito dell'udienza del 20/09/2023, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 14/02/2024, poi rinviata d'ufficio al 21/02/2024 All'udienza del 21/02/2024 il G.I., preso atto della mancata comparizione dell'attrice e della convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni, all'esito trattenendo la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda proposta è inammissibile risultando dall'atto di nascita che la minore
[...]
è stata riconosciuta dal padre SO PE
.
[...]
Parte attrice ha sostenuto che il sig. non è padre della Parte_2 minore Egli, infatti, è il padre della sig.ra SO [...]
e quindi il nonno della minore odierna attrice. La necessità di Parte_1 inserire il nonno nel certificato di nascita della minore è dovuta al fatto che in Bielorussia i cognomi vengono assegnati esclusivamente per discendenza maschile e, pertanto, in mancanza di un padre effettivo, la nipote ha dovuto necessariamente acquisire il cognome del nonno materno, il quale è stato poi erroneamente indicato come genitore nel suddetto certificato di nascita. Il sig. , quindi, non è il padre della Parte_2 piccola e mai ha riconosciuto la minore come propria figlia, limitandosi a fornire Per_5 il proprio consenso per il cognome da attribuire alla bambina. T Tuttavia non ha fornito nel corso del giudizio alcuna prova idonea a dimostrare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità effettuato dal signor PE , il quale stando al certificato di nascita prodotto in atti risulta essere
[...] indicato quale padre della minore . SO
Come è noto, a norma dell'art. 253 c.c il riconoscimento non è ammissibile se in contrasto con uno status filiationis già posseduto dall'interessato (quale figlio nato nel matrimonio, ovvero al di fuori di esso). Un eventuale riconoscimento, che dovesse essere effettuato in violazione della norma or ora citata, non sarebbe peraltro nullo, né inesistente, ma semplicemente inefficace;
esso dunque potrebbe acquisire operatività, con effetti ex tunc, ove il precedente status venisse rimosso (a seguito dell'esito positivo di un procedimento
“demolitivo” dello status stesso). Da tanto consegue che colui, il quale intenda far accertare una paternità diversa da quella risultante dall'atto di nascita, dovrà previamente rimuovere lo status attribuitogli, tramite l'azione di disconoscimento di paternità (art. 243 ss. c.c.), ovvero di impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.). Una volta rimasto privo dello status genitoriale nei confronti del ramo paterno, potrà agire con l'azione di cui all'art. 269 c.c., salvo che non intervenga il riconoscimento spontaneo da parte dell'effettivo genitore. Il nostro ordinamento non contempla invero il riconoscimento c.d. di rottura, tale da rimuovere automaticamente, senza intervento del giudice, il precedente status (cfr. in termini Cass. 11 ottobre 2021, n. 27560). Pertanto, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale promossa nei confronti della convenuta, quale erede del defunto va dichiarata Persona_2 inammissibile., in difetto di prova dell'avvenuto accertamento del difetto di veridicità del riconoscimento di paternità . Né può essere accolta la richiesta di rimessione sul ruolo, in quanto ormai tardiva. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla può essere previsto per le spese di CTU , non essendo quest'ultima stata svolta.
P.Q.M
Dichiara inammissibile la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di . Controparte_1
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 13/12/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi