Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10063 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. LASCARI GIORGIO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 28.01.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1054 del 13.09.
2021. Condanna l' opposto alla rifusione, in favore dell'opponente, delle CP_2
spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2.697,00, oltre rimborso
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 3.11.2021, , ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1054 del 13 09 2021, notificato il 7 ottobre 2021 con cui le veniva ingiunto di pagare in favore
CP_ dell' la somma di € 6467,10, dovuta a titolo di restituzione di rate d'indennità
Naspi, percepita indebitamente dall' 08 02 2017 al 31 08 2017 eccependo l'inesistenza dell'indebito per il periodo ingiunto giacché, per come dedotto, la suddetta avrebbe prestato l'attività lavorativa la ditta AKAI GROUP
COSTRUZIONI s.r.l. per l'intero periodo quale addetta alla segreteria della società datrice di lavoro che ha effettuato tutti gli adempimenti di legge per la messa in regola corrispondendo i compensi dovuti.
Deduceva la ricorrente che l' avendo verificato sulla base della CP_1
documentazione allegata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della NASPI, ha accettato la domanda corrispondendo le somme spettanti. Chiedeva pertanto in accoglimento dell'opposizione la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l' opposto si CP_2
costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. L' eccepiva in particolare l'infondatezza dell'opposizione CP_1
stante la insussistenza di un valido rapporto di lavoro tra la opponente e l'AKAI
GROUP COSTRUZIONI s.r.l. Deduceva che l'azienda Akai Group Costruzioni
s.r.l. (con cui la ricorrente aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dal 12/01/2016
al 31/01/2017), è stata oggetto a partire dall'11/11/2019 di un accertamento
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ispettivo relativamente ai rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda stessa nell'arco temporale che va dal 26/09/2012 (data di costituzione della società) al 15/05/2019.
Rappresentava che dalle indagini condotte sarebbe emerso “che non c'era alcuna prova
che l'azienda Akai, con riferimento al periodo oggetto di osservazione, avesse svolto “attività
comportante l'utilizzo di manodopera” pertanto l'Istituto aveva provveduto all'annullamento di tutti i rapporti di lavoro relativamente ai lavoratori dettagliatamente indicati in seno al verbale ma non al rapporto di lavoro della ricorrente con l'azienda Akai Group atteso il rapporto stesso era stato già in precedenza annullato dall'azienda con le denunce di variazione (di tipo G) trasmesse in data 28/08/2017. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso .
- premesso che, ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti, veniva escusso il teste Amministratore della Società AKAI, dopo che la sua Testimone_1
audizione era stata rinviata per consentire l'assunzione della prova contestualmente al teste dell (dott. ) risultato irreperibile. Indi, alla udienza del CP_1 Per_1
02.02.2024, dopo l' escussione del teste (assente ancora il teste Tes_1 Per_1
che continuava a risultare irreperibile) la causa, su concorde richiesta formulata dai procuratori delle parti, veniva rinviata per la discussione e decisione con termine per memoria.
-Ritenuto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Considerato che riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca. Ancora preliminarmente, in tema di riparto degli oneri probatori nei giudizi di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, incombe su chi una prestazione abbia ricevuto l'onere di provare il proprio diritto (cfr.: Cass. SS.UU. n. 18046 del 4.8.2010; Cass. sez, L.sent. n. 2739 del
11.02.2016).
-Ritenuto nel merito che l'Istituto opposto deduce che il provvedimento monitorio è
stato emesso sulla base di un proprio credito derivante dall'erogazione di un'indennità NASPI non dovuta, liquidata quindi alla richiedente e poi revocata.
-Considerato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che nel periodo dal gennaio 2016 al gennaio 2017 era dipendente della Società AKAI ( cfr. comunicazioni obbligatorie unificate unilav, estratto conto previdenziale, buste paga dal gennaio 2016 al gennaio 2017 ed attestazione del cassetto fiscale) e che detta circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
all'epoca amministratore della società, secondo cui la ricorrente “ha lavorato come segretaria nella mia ditta di costruzioni non ricordo se nel 2017 o nel 2018. L'ho dovuta licenziare perché la ditta non avevo lavoro” ha inoltre affermato di
Per_ riconoscere le buste paga mostrategli ed elaborate dal dott. dichiarando di non conoscere il teste indicato dall'Istituto opposto come consulente della Per_1
società. Dette dichiarazioni testimoniali sul punto coincidono con quanto già
dichiarato agli ispettori all'epoca del verbale ispettivo (cfr dichiarazioni allegate al verbale)
Alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta deve quindi
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro osservarsi che la ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, risultando priva di concreto riscontro la contraria tesi sostenuta dall CP_2
non potendosi ritenere bastevole la produzione delle cd denunce di variazione (di tipo G) asseritamente trasmesse in data 28/08/2017 prive di alcun valore probatorio non essendo nemmeno dato stabilire a chi siano riconducibili.
Ciò posto, e ricorrendo alla luce della documentazione prodotta ( e del comportamento dell che non ne ha contestato la sussistenza accogliendo in via CP_1
amministrativa la relativa domanda) la sussistenza dei requisiti necessari al godimento della prestazione per il periodo oggetto del recupero operato dall CP_1
l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/01/2025.
LL UD
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro