Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 264 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GUALANDI SARA
IN NA ( con il patrocinio C.F._2 dell'Avv. ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: − i coniugi continueranno a vivere separati, senza reciproche interferenze, ognuno libero di fissare la propria residenza;
− i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie e viceversa dalla moglie al marito per detto titolo;
− con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e/o economico fra gli stessi intercorso e/o intercorrente, rinunciando per il resto a qualsiasi forme di ulteriori pretese.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 3/2/2025 i coniugi esponevano che in data 2/12/1979 avevano contratto matrimonio concordatario in Portomaggiore;
che dall'unione erano nati tre figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con decreto del
14/2/2020 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che pagina 1 di 2
L'udienza veniva svolta il giorno 25/3/2025 in forma figurata in considerazione della richiesta formulata nel ricorso personalmente sottoscritto dai coniugi e di quanto ribadito nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Portomaggiore in data 2/12/1979 da e IN Parte_1
NA e trascritto al numero 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Portomaggiore di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 25 marzo 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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