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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8437/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'11.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 8437/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8437 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EB ER (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via C.F._2
Carrara n. 23, presso lo studio del difensore;
intimante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Controparte_1 C.F._3
ON (C.F. ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Pessina C.F._4
n. 36, presso lo studio del difensore;
intimato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'intimante (rassegnate nella memoria integrativa e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.10.2025):
“1= dichiarare l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione a far data dal 15.11.2018 come previsto nell'ordinanza di rilascio, ovvero dall'effettivo rilascio;
2=condannare , al pagamento di tutti i canoni sino all'effettiva riconsegna Controparte_1 dell'immobile per un importo di €. 16.400,00 (sedicimilaquattrocento/00), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
3=condannare , al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 determinati in €. 2000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio”.
Nell'interesse dell'intimato (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
28.10.2025):
“conferma ogni argomentazione deduzione eccezione, difesa e conclusioni in atti, da intendersi richiamate, contestando quelle avverse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificata a mani proprie il 19.7.2018, ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale , esponendo quanto segue: Controparte_1
a. in virtù del contratto stipulato il 22.1.2014 (registrato il 6.2.2014 al n. 1088), esso attore aveva concesso in locazione al convenuto l'immobile (ad uso commerciale)
sito a Cagliari, via Loru n. 5, piano terra (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 19, mappale 1161/5, categoria C/11);
b. era stato pattuito il canone annuo di 4.800,00 euro, da corrispondersi in rate
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 anticipate di 400,00 euro ciascuna entro il giorno 7 di ogni mese;
c. il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone a partire dal mese di luglio 2015 e, nonostante fosse stato costituito in mora con lettera raccomandata ricevuta il 19.12.2017, non aveva provveduto all'estinzione del debito, pari a complessivi 14.400,00 euro (trentasei mensilità).
L'intimante ha quindi concluso domandando la convalida dello sfratto.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.10.2018, ha contestato la Controparte_1
sussistenza dei presupposti per la convalida dello sfratto, sostenendo che l'immobile non era agibile – siccome invaso dalla muffa e, comunque, privo del bagno – e, pertanto inidoneo a consentire a esso convenuto di svolgervi l'attività di raccolta di scommesse,
ciò giustificando il mancato pagamento del canone, considerata peraltro l'inerzia della locatrice, non attivatasi per risolvere dette problematiche.
3. Nell'udienza dell'11.10.2018 il giudice ha ordinato al convenuto il rilascio dell'immobile
– con riserva al prosieguo del giudizio delle eccezioni formulate da quest'ultimo – ha invitato le parti a presentare la domanda di mediazione e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie integrative.
4. Con memoria integrativa, depositata il 28.7.2020, ha insistito Parte_1
nelle allegazioni esposte nell'atto introduttivo, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe (accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto di locazione, condanna del conduttore al pagamento dei canoni dovuti ed al risarcimento dei danni).
5. Con memoria integrativa, depositata il 28.7.2020, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità delle domande formulate dall'intimante, stante la mancata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 partecipazione personale di quest'ultima all'incontro fissato dal mediatore, al quale era comparso il difensore della medesima locatrice, privo di procura speciale.
6. La causa è stata più volte rinviata per ragioni inerenti al carico del ruolo ed all'avvicendamento di diversi giudici istruttori.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
9. Le domande formulate da debbono essere dichiarate Parte_1
improcedibili, per le ragioni che seguono.
a. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 (nella formulazione ratione
temporis applicabile al caso in esame, ossia quella precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022), “All'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti ((non oltre trenta)) giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. ((Al
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il
mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e
i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di
mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento)). Nelle controversie
che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o
più mediatori ausiliari”.
b. Come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la condizione di procedibilità in esame “può ritenersi, realizzata “qualora una o
entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore
la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2019,
n. 8473, Rv. 653270-01)” (Cass. n. 18485/2024), con la precisazione che “«nel
procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28
del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie
indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del
2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore,
pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato
di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o
entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 la propria indisponibilità a procedere oltre». Non vi è alcun argomento, né di
carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge
richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al
procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010, il
rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente
debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico
riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa. Occorre senz'altro,
a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali
necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione, come del
resto precisato proprio nella motivazione della decisione di questa Corte sopra
richiamata (Cass. n. 8473 del 2019). Ciò sta, peraltro, semplicemente a
significare che non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche,
speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella
quale l'autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore
stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di
transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di
mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata
(necessariamente mediante atto notarile, per quanto appena osservato), deve,
comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la
lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti
valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter
addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 la necessità del giudizio. È, inoltre, necessario, per le medesime ragioni, che
siffatta procura sia conferita ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza delle
vicende sostanziali alla base della controversia: in tal senso va, evidentemente,
inteso il passaggio della motivazione della richiamata decisione di questa Corte
n. 8473 del 2019, laddove si afferma che occorre «… il conferimento del potere di
disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente
un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della
controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma
delle ADR all'art. 84)», per poi concludersi nel senso che « … sebbene la parte
possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di
mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge,
non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi
autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale
rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il
conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa
parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal
difensore». Risulta, d'altronde, una indimostrata petizione di principio che una
procura conferita per una serie indeterminata e perfino indeterminabile a priori
di controversie implichi l'impossibilità, per il rappresentante, di acquisire
l'adeguata conoscenza dei dati delle singole controversie via via sottoposte al
procedimento di mediazione, onde renderne fruttuoso l'esperimento. In definitiva,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 va, in proposito, formulato il seguente principio di diritto: «per il valido
conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al
procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è
necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri
sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze
necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso:
ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti
oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che
tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a
conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che
l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa;
non è, invece,
necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla
singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per
caso»” (Cass. n. 14676/2025, n. 8473 del 27/03/2019).
c. Dal verbale negativo di mediazione (prodotto dall'intimante a corredo della sua memoria integrativa) si apprende che all'incontro del 5.12.2018, dinanzi al
Mediatore (avv. Valentina MACIS), erano presenti e il suo Controparte_1
difensore (avv. Daniele ON), mentre per era Parte_1
comparso il solo legale (avv. EB ER).
d. Nel medesimo verbale non è rinvenibile il benché minimo riferimento ad una procura sostanziale rilasciata ad hoc da all'avv. Parte_1
EB ER, né la parte intimante ha allegato alcunché in proposito nei
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 suoi successivi scritti difensivi, essendo – come detto – insufficiente la mera menzione delle facoltà processuali di conciliare e transigere nella procura alle liti conferita al difensore.
e. Sebbene irrilevante ai fini della decisione, si osserva che la necessità della comparizione personale delle parti era stata peraltro espressamente rimarcata dal mediatore nella comunicazione del 2.11.2018, con la quale era stato fissato il suddetto incontro del 5.12.2018.
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , Parte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa l'improcedibilità di tutte le domande formulate dalla medesima intimante nel presente giudizio.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro – tenuto conto della sommatoria tra le domande di accertamento dell'estinzione del rapporto (peraltro, del tutto distonica rispetto alla precedente fase sommaria, nella quale era stata chiesta la convalida dello sfratto per morosità), di pagamento dei canoni dovuti (16.400,00 euro) e di risarcimento dei danni (2.000,00 euro)
– con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della causa in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nel corso della quale il convenuto non ha prodotto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 documenti, né ha articolato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, poiché la causa viene decisa senza la previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive (neppure chiesto dalle parti).
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara improcedibili tutte le domande formulate da;
Parte_1
b. condanna a rimborsare ad le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 18.12.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'11.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 8437/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8437 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EB ER (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via C.F._2
Carrara n. 23, presso lo studio del difensore;
intimante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Controparte_1 C.F._3
ON (C.F. ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Pessina C.F._4
n. 36, presso lo studio del difensore;
intimato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'intimante (rassegnate nella memoria integrativa e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.10.2025):
“1= dichiarare l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione a far data dal 15.11.2018 come previsto nell'ordinanza di rilascio, ovvero dall'effettivo rilascio;
2=condannare , al pagamento di tutti i canoni sino all'effettiva riconsegna Controparte_1 dell'immobile per un importo di €. 16.400,00 (sedicimilaquattrocento/00), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
3=condannare , al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 determinati in €. 2000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio”.
Nell'interesse dell'intimato (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
28.10.2025):
“conferma ogni argomentazione deduzione eccezione, difesa e conclusioni in atti, da intendersi richiamate, contestando quelle avverse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificata a mani proprie il 19.7.2018, ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale , esponendo quanto segue: Controparte_1
a. in virtù del contratto stipulato il 22.1.2014 (registrato il 6.2.2014 al n. 1088), esso attore aveva concesso in locazione al convenuto l'immobile (ad uso commerciale)
sito a Cagliari, via Loru n. 5, piano terra (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 19, mappale 1161/5, categoria C/11);
b. era stato pattuito il canone annuo di 4.800,00 euro, da corrispondersi in rate
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 anticipate di 400,00 euro ciascuna entro il giorno 7 di ogni mese;
c. il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone a partire dal mese di luglio 2015 e, nonostante fosse stato costituito in mora con lettera raccomandata ricevuta il 19.12.2017, non aveva provveduto all'estinzione del debito, pari a complessivi 14.400,00 euro (trentasei mensilità).
L'intimante ha quindi concluso domandando la convalida dello sfratto.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.10.2018, ha contestato la Controparte_1
sussistenza dei presupposti per la convalida dello sfratto, sostenendo che l'immobile non era agibile – siccome invaso dalla muffa e, comunque, privo del bagno – e, pertanto inidoneo a consentire a esso convenuto di svolgervi l'attività di raccolta di scommesse,
ciò giustificando il mancato pagamento del canone, considerata peraltro l'inerzia della locatrice, non attivatasi per risolvere dette problematiche.
3. Nell'udienza dell'11.10.2018 il giudice ha ordinato al convenuto il rilascio dell'immobile
– con riserva al prosieguo del giudizio delle eccezioni formulate da quest'ultimo – ha invitato le parti a presentare la domanda di mediazione e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie integrative.
4. Con memoria integrativa, depositata il 28.7.2020, ha insistito Parte_1
nelle allegazioni esposte nell'atto introduttivo, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe (accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto di locazione, condanna del conduttore al pagamento dei canoni dovuti ed al risarcimento dei danni).
5. Con memoria integrativa, depositata il 28.7.2020, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità delle domande formulate dall'intimante, stante la mancata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 partecipazione personale di quest'ultima all'incontro fissato dal mediatore, al quale era comparso il difensore della medesima locatrice, privo di procura speciale.
6. La causa è stata più volte rinviata per ragioni inerenti al carico del ruolo ed all'avvicendamento di diversi giudici istruttori.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
9. Le domande formulate da debbono essere dichiarate Parte_1
improcedibili, per le ragioni che seguono.
a. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 (nella formulazione ratione
temporis applicabile al caso in esame, ossia quella precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022), “All'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti ((non oltre trenta)) giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. ((Al
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il
mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e
i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di
mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento)). Nelle controversie
che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o
più mediatori ausiliari”.
b. Come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la condizione di procedibilità in esame “può ritenersi, realizzata “qualora una o
entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore
la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2019,
n. 8473, Rv. 653270-01)” (Cass. n. 18485/2024), con la precisazione che “«nel
procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28
del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie
indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del
2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore,
pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato
di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o
entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 la propria indisponibilità a procedere oltre». Non vi è alcun argomento, né di
carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge
richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al
procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010, il
rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente
debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico
riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa. Occorre senz'altro,
a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali
necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione, come del
resto precisato proprio nella motivazione della decisione di questa Corte sopra
richiamata (Cass. n. 8473 del 2019). Ciò sta, peraltro, semplicemente a
significare che non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche,
speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella
quale l'autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore
stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di
transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di
mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata
(necessariamente mediante atto notarile, per quanto appena osservato), deve,
comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la
lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti
valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter
addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 la necessità del giudizio. È, inoltre, necessario, per le medesime ragioni, che
siffatta procura sia conferita ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza delle
vicende sostanziali alla base della controversia: in tal senso va, evidentemente,
inteso il passaggio della motivazione della richiamata decisione di questa Corte
n. 8473 del 2019, laddove si afferma che occorre «… il conferimento del potere di
disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente
un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della
controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma
delle ADR all'art. 84)», per poi concludersi nel senso che « … sebbene la parte
possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di
mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge,
non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi
autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale
rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il
conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa
parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal
difensore». Risulta, d'altronde, una indimostrata petizione di principio che una
procura conferita per una serie indeterminata e perfino indeterminabile a priori
di controversie implichi l'impossibilità, per il rappresentante, di acquisire
l'adeguata conoscenza dei dati delle singole controversie via via sottoposte al
procedimento di mediazione, onde renderne fruttuoso l'esperimento. In definitiva,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 va, in proposito, formulato il seguente principio di diritto: «per il valido
conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al
procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è
necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri
sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze
necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso:
ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti
oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che
tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a
conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che
l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa;
non è, invece,
necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla
singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per
caso»” (Cass. n. 14676/2025, n. 8473 del 27/03/2019).
c. Dal verbale negativo di mediazione (prodotto dall'intimante a corredo della sua memoria integrativa) si apprende che all'incontro del 5.12.2018, dinanzi al
Mediatore (avv. Valentina MACIS), erano presenti e il suo Controparte_1
difensore (avv. Daniele ON), mentre per era Parte_1
comparso il solo legale (avv. EB ER).
d. Nel medesimo verbale non è rinvenibile il benché minimo riferimento ad una procura sostanziale rilasciata ad hoc da all'avv. Parte_1
EB ER, né la parte intimante ha allegato alcunché in proposito nei
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 suoi successivi scritti difensivi, essendo – come detto – insufficiente la mera menzione delle facoltà processuali di conciliare e transigere nella procura alle liti conferita al difensore.
e. Sebbene irrilevante ai fini della decisione, si osserva che la necessità della comparizione personale delle parti era stata peraltro espressamente rimarcata dal mediatore nella comunicazione del 2.11.2018, con la quale era stato fissato il suddetto incontro del 5.12.2018.
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , Parte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa l'improcedibilità di tutte le domande formulate dalla medesima intimante nel presente giudizio.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro – tenuto conto della sommatoria tra le domande di accertamento dell'estinzione del rapporto (peraltro, del tutto distonica rispetto alla precedente fase sommaria, nella quale era stata chiesta la convalida dello sfratto per morosità), di pagamento dei canoni dovuti (16.400,00 euro) e di risarcimento dei danni (2.000,00 euro)
– con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della causa in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nel corso della quale il convenuto non ha prodotto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 documenti, né ha articolato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, poiché la causa viene decisa senza la previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive (neppure chiesto dalle parti).
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara improcedibili tutte le domande formulate da;
Parte_1
b. condanna a rimborsare ad le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 18.12.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8437/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11