Sentenza 1 marzo 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2018, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2018 |
Testo completo
te DEP' CY1 SENTENZA - 1 • 2010 sui ricorsi proposti da 1. AI BD, nato in [...] il [...] 2. RI AI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2017 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 settembre 2017, il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame, ex art. 309 cod.proc.pen., proposta da AI BD e RI AI e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dei predetti in ordine al reato, rispettivamente a ciascuno ascritto, di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A RI AI è contestato, come da imputazione cautelare, il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di Kg. 83,6 che custodiva all'interno di un box pertinenziale la propria abitazione, di cui ne prelevava Kg. 32,6 per una cessione concordata con AI BD, pronnissario acquirente, al prezzo di C 9.900,00, e a AI BD, come da imputazione cautelare, il reato di acquisto di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di Kg. 32,6 al prezzo di C 9.900,00. Fatti aggravati dall'ingente quantità ex art 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto ai quali il Tribunale confermava, per ciascun indagato, i gravi indizi di colpevolezza sulla scorta delle risultanze degli atti di polizia giudiziaria (arresto in flagranza, servizio di o.c.p., sequestro della sostanza stupefacente e del denaro) e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
2. Propongono ricorsi per cassazione gli indagati, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.1. Con riferimento alla posizione di AI BD, il Tribunale sarebbe pervenuto alla conferma della sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato di acquisto di sostanza stupefacente in modo illogico e con mere illazioni non potendosi ritenere, sulla scorta del mero rinvenimento nell'autovettura dei venditori della somma di denaro, che l'indagato fosse l'acquirente dello stupefacente e che vi fosse già stata la cessione, potendosi ravvisare, al più, un tentativo di acquisto.
2.2. Con riferimento ad entrambi gli indagati, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in applicazione dei principi giurisprudenziale della sentenza S.U. del 2012, non considerando la successiva evoluzione della giurisprudenza e segnatamente la sentenza n. 47987/16 della Corte di cassazione per la quale il quantitativo minimo, al di sotto del quale non ricorrerebbe la menzionata circostanza aggravante, dovrebbe essere inferiore a 4000 volte il valore soglia e non 2000 volte come stabilito dalle S.U. citate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di una censura prettamente fattuale con la quale si sollecita una diversa e alternativa ricostruzione delle emergenze processuali (quanto alla posizione di AI BD) e manifestamente infondata con riguardo alla censura in relazione t alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).
5. Tenuto conto dell'ambito cognitivo, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione di questo principio, confermando l'ordinanza genetica della misura cautelare nei confronti di NA BD con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Al riguardo, la gravità indiziaria nei confronti del AI, quale acquirente di Kg, 32,6 da RI AI al prezzo di C 9.900,00, è stata argomentata sul rilievo che sull'autovettura, che era monitorata e seguiva il furgone contenente lo stupefacente, era stata rivenuta la somma di denaro e sulla stessa era stato notato salire solo l'indagato AI, emergenze probatorie che destituivano di fondamento la tesi del tentativo di acquisto e del mero ruolo di trasportatore, situazione incompatibile con la consegna della somma di denaro agli acquirenti indicativa di un accordo già perfezionatosi. A fronte di siffatta motivazione il ricorrente sollecita un'alternativa ricostruzione dei fatti peraltro già congruamente esclusa dal Tribunale cautelare.
6. Quanto alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la censura è manifestamente infondata. In relazione al criterio adottato, il Tribunale cautelare ha seguito il principio della giurisprudenza, a partire dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U. n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, rv. 253150), in forza del quale l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata e, ritenuto che il mancato espletamento di una consulenza chimica era allo stato irrilevante atteso il quantitativo rispettivamente di Kg 93,6 e Kg 32,6, già dimostrativo del superamento del dato indicato. Tale affermazione è stata, di recente, rivisitata dalla pronuncia n. 36209 del 2017 di Questa Corte, che nel richiamare il dictum delle citate S.U. e della successive pronunce che, con orientamento costante, avevano affermato che per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile nell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36), la verifica della sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, del predetto d.P.R., poteva essere tuttora effettuata utilizzando i criteri basati sul rapporto tra la quantità di principio attivo di sostanza stupefacente, oggetto della condotta illecita, ed il valore massimo tabellarnnente detenibile (Sez. 6, n. 47907 del 14/11/2014 Rv. 261261 Keci;
conf. Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015 Rv. 262345 Berardi;
Sez. 4, n. 1292 del 17/10/2014, Kapsimalis, Rv. 261770; Sez. 4, n. 3799 del 05/12/2014, Vabanesi e altro, Rv. 263203; Sez. 4, n. 32126 del 20/06/2014, Jitaru e altri, Rv. 260123; Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016, Hrim e altro, Rv. 268699; Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624), ha ritenuto che in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hashish", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu e altri, Rv. 270916). In motivazione la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle S.U. con la sentenza n. 36258 del 2012, in seguito agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. «droghe leggere», aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.
7. Nel caso in scrutinio, pur applicando il nuovo moltiplicatore secondo l'indirizzo ermeneutico sopra richiamato a cui il Collegio intende aderire, è ravvisabile, a livello di gravità indiziaria, la circostanza aggravante sia con riferimento alla detenzione di kg. 32,6 sia, a fortiori, per la detenzione di kg. 83,6 essendo indubbio il superamento di circa 2 kg di principio attivo, tenuto conto di una concentrazione del principio attivo pari al 5%. A tacer d'altro la citata sentenza ha ritenuto sussistente la menzionata aggravante in relazione alla detenzione di kg 30 di hashish (Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu e altri, Rv. 270916; vedi anche Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo, Rv. 268624).
8. Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
9. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone che copia del presente