Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 28/11/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2025, proposto da
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, Gennaro Terracciano e Annunziata Abbinente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
nei confronti
AN IA, UC IA, Comune di Torregrotta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 53409 dell’11 marzo 2025 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, avente ad oggetto "Interruzione del servizio elettrico a pazienti con apparecchiatura elettromedicali";
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. AT LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava l’atto con cui l’ASP di Messina, per una interruzione programmata dell’erogazione del servizio di distribuzione di energia elettrica, aveva ritenuto sussistente un obbligo, in capo all’odierna ricorrente, “ di trovare la soluzione più idonea a consentire l’uso continuo delle apparecchiature elettromedicali [per i soggetti dotati di apparecchiature salvavita] , assumendone ogni discendente diretta responsabilità ”.
2. E-Distribuzione lamentava, anzitutto, l’assenza di una norma attributiva all’ASP del potere da essa esercitato, eccependo, pertanto, la nullità dell’atto per assoluta carenza di potere.
3. In ogni caso, riteneva di aver pienamente rispettato le previsioni in materia di cui alla Delibera ARERA del 27 dicembre 2023 n. 617/2023/R/eel, avendo tempestivamente informato i soggetti interessati dall’interruzione, individuati negli allegati volantini recanti menzione delle fasce orarie in cui il servizio non sarebbe stato erogato a causa dei necessari lavori manutentivi sulla rete, dando, altresì, tempestivo avviso all’ASP di Messina della comunicazione individuale dell’interruzione programmata effettuata a tale particolare categoria di utenti.
Pertanto, l’atto impugnato si sarebbe concretato in un’indebita richiesta dell’Amministrazione resistente, ultronea rispetto a quanto previsto nelle chiare previsioni normative sopra menzionate, nelle quali non sarebbe stata rinvenibile alcuna specifica prescrizione riguardante le interruzioni di energia per le utenze di soggetti vulnerabili quali quelli in esame.
4. In tal senso, asseriva che non sarebbe stato sussistente, in suo capo, alcun obbligo di trovare la soluzione più idonea a consentire l’uso continuo delle predette apparecchiature, evidenziando la propria qualità di “ ente gestore del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica e non di, soggetto istituzionalmente o convenzionalmente deputato all’assolvimento di funzioni (eminentemente pubblicistiche) di natura assistenziale e/o sanitaria ”, all’interno del quale sarebbe ricaduta la garanzia di continuità dell’utilizzo di presidi medici e protesici, ripartito esclusivamente tra Stato e Regioni.
5. Per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
6. L’Azienda convenuta, benché destinataria di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
6. Quindi, con nota depositata, in data 16 ottobre 2025, la società ricorrente rendeva noto di avere ricevuto dall’ASP di Messina, in data 4 giugno 2025, una comunicazione con la quale, nel rappresentare alla stessa E-distribuzione di aver provveduto a dichiarare la nullità della nota impugnata, la aveva invitata ad una definizione bonaria della vicenda, il tutto a fronte del pagamento delle spese di lite (per le sole fasi di giudizio svolte).
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
7. Ciò premesso e, considerato che risulta depositata in atti il provvedimento con cui l’amministrazione intimata ha provveduto in autotutela a dichiarare la nullità della nota impugnata con il ricorso in esame, non resta al Collegio che prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
8. In considerazione del complessivo esito processuale e di quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG AN BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LL | AG AN BA |
IL SEGRETARIO