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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. PIER Parte_1 C.F._1
MARCO ROSA SALVA e l'avv. VALENTINA MARTINI
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
- accertare e dichiarare i vizi strutturalmente caratterizzanti il veicolo furgone Mercedes-Benz
Mod. Vito Tourer (targa GJ979LP) e la responsabilità della Controparte_1 rispetto agli stessi, e per l'effetto
1 - condannare la a ridurre il prezzo di acquisto del Controparte_1
suindicato veicolo ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. nella misura di euro 5.000,00 o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta equa da Codesto Ill.mo Tribunale;
- in ogni caso, condannare la al risarcimento del danno Controparte_1 patito dl sig. ai sensi dell'art. 1494 c.c. come quantificato dalla predetta Relazione Pt_1
di Consulenza Tecnica in euro 12.487,93 (o nella maggiore somma ritenuta da Codesto
Giudice liquidabile), oltre ad interessi legali da dì del dovuto al saldo;
- condannare la al rimborso delle spese peritali di cui al Controparte_1
giudizio nrg. 628/2024, nella somma di euro 800,00.
Vittoria di spese e onorari di lite.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 2.2.2025 ha Parte_1
dedotto di avere acquistato presso in data 21.6.2022, un Controparte_1
furgone Mercedes-Benz Vito Tourer che utilizza per la sua attività di tassista e che, già pochi giorni dopo l'acquisto, ha manifestato vizi e malfunzionamenti che hanno costretto il ricorrente a rivolgersi al venditore per ripetute riparazioni, senza peraltro che tutti i problemi venissero risolti.
Ha chiesto, pertanto, che la resistente venisse condannata Controparte_1
“a ridurre il prezzo” del veicolo nella misura di € 5.000,00 nonché a risarcire il danno sofferto dall'acquirente, quantificato in € 12.487,93. Tale ultimo importo corrisponde a quanto stimato dal nominato CTU nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato da avanti questo Tribunale (n. 628/24 R.G.) in relazione Parte_1 ai costi necessari per il ripristino del mezzo e alle “spese accessorie” sostenute dal ricorrente.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_1
contumace.
2 All'udienza del 27.5.2025 il giudice si è riservato il deposito della sentenza ex artt. 281 terdecies comma 1 e 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ragioni della decisione
La relazione di CTU prodotta agli atti dà conto della sussistenza di difetti del veicolo che il consulente dell'ufficio non ha ricollegato alla normale usura del mezzo ma ha qualificato come “vizi e anomalie”. Trattasi quindi, in mancanza di deduzioni e prove di segno contrario, di vizi della cosa venduta per i quali opera la garanzia cui è tenuto il venditore ai sensi dell'art. 1490 c.c.
I vizi, secondo le motivate conclusioni del CTU, risultano tutti eliminabili mediante riparazioni e sostituzioni che, se commissionate a terzi, comporterebbero per il compratore una spesa quantificata in € 7.143,61.
Il ricorrente ha incluso, nelle proprie conclusioni, sia una domanda di “condanna alla riduzione del prezzo”, che può essere qualificata come actio quanti minoris (art. 1492 c.c.), sia una domanda di risarcimento del danno. Posto che i vizi accertati risultano eliminabili, appare sufficiente a soddisfare le pretese attoree l'accoglimento della domanda di risarcimento con riguardo al costo delle riparazioni necessarie per rendere il bene esente da vizi.
Spetta altresì al ricorrente il risarcimento dei danni inerenti alla spesa sostenuta per i 15 interventi eseguiti presso il venditore tra il settembre 2022 e l'aprile 2024, finalizzati alla soluzione dei vizi, nonché al mancato guadagno nei 18 giorni di fermo che si sono resi necessari per le riparazioni di cui si è detto e per le operazioni di CTU. Va ricordato, infatti, che il mezzo oggetto di causa costituisce strumento imprescindibile per l'esercizio dell'attività lavorativa dell'attore, sicché deve presumersi che ogni giorno di fermo si sia tradotto in un danno economico in termini di mancati guadagni. Il danno per tali voci, indicate in CTU come
“spese accessorie”, è pari ad € 5.344,32 (€ 1.355,52 per le spese necessarie al trasferimento
3 del mezzo presso l'officina del venditore in occasione degli interventi di riparazione;
il resto per il fermo tecnico).
Il danno complessivo di € 12.487,93, stimato dal CTU alla data delle operazioni peritali
(4.10.2024), va maggiorato con la rivalutazione e con gli interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. maturati, sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 4.10.2024 alla data di notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (3.3.2025). Risultano € 12.744,29. Controparte_1
deve essere quindi condannata a risarcire il danno così quantificato, oltre agli
[...]
interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 4.3.2025 al saldo.
Spese di lite
Spetta al ricorrente la rifusione delle spese di difesa sostenute per il procedimento di ATP, necessario ai fini della tutela dei suoi diritti, e del presente procedimento.
Le spese vengono quantificate, in relazione al valore e alla complessità della causa, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.744,29, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 4.3.2025 al saldo;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di difesa, liquidate, quanto al procedimento di istruzione preventiva, in €
3.590,50 – di cui € 2.300,00 per compensi, € 945,50 per esborsi (incluse le spese di
CTU) ed il resto per rimborso forfettario – e, quanto al presente procedimento, in €
3.139,00 – di cui € 2.500,00 per compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario - oltre ad IVA se dovuta e CPA.
4 Vicenza, 1 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. PIER Parte_1 C.F._1
MARCO ROSA SALVA e l'avv. VALENTINA MARTINI
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
- accertare e dichiarare i vizi strutturalmente caratterizzanti il veicolo furgone Mercedes-Benz
Mod. Vito Tourer (targa GJ979LP) e la responsabilità della Controparte_1 rispetto agli stessi, e per l'effetto
1 - condannare la a ridurre il prezzo di acquisto del Controparte_1
suindicato veicolo ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. nella misura di euro 5.000,00 o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta equa da Codesto Ill.mo Tribunale;
- in ogni caso, condannare la al risarcimento del danno Controparte_1 patito dl sig. ai sensi dell'art. 1494 c.c. come quantificato dalla predetta Relazione Pt_1
di Consulenza Tecnica in euro 12.487,93 (o nella maggiore somma ritenuta da Codesto
Giudice liquidabile), oltre ad interessi legali da dì del dovuto al saldo;
- condannare la al rimborso delle spese peritali di cui al Controparte_1
giudizio nrg. 628/2024, nella somma di euro 800,00.
Vittoria di spese e onorari di lite.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 2.2.2025 ha Parte_1
dedotto di avere acquistato presso in data 21.6.2022, un Controparte_1
furgone Mercedes-Benz Vito Tourer che utilizza per la sua attività di tassista e che, già pochi giorni dopo l'acquisto, ha manifestato vizi e malfunzionamenti che hanno costretto il ricorrente a rivolgersi al venditore per ripetute riparazioni, senza peraltro che tutti i problemi venissero risolti.
Ha chiesto, pertanto, che la resistente venisse condannata Controparte_1
“a ridurre il prezzo” del veicolo nella misura di € 5.000,00 nonché a risarcire il danno sofferto dall'acquirente, quantificato in € 12.487,93. Tale ultimo importo corrisponde a quanto stimato dal nominato CTU nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato da avanti questo Tribunale (n. 628/24 R.G.) in relazione Parte_1 ai costi necessari per il ripristino del mezzo e alle “spese accessorie” sostenute dal ricorrente.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_1
contumace.
2 All'udienza del 27.5.2025 il giudice si è riservato il deposito della sentenza ex artt. 281 terdecies comma 1 e 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ragioni della decisione
La relazione di CTU prodotta agli atti dà conto della sussistenza di difetti del veicolo che il consulente dell'ufficio non ha ricollegato alla normale usura del mezzo ma ha qualificato come “vizi e anomalie”. Trattasi quindi, in mancanza di deduzioni e prove di segno contrario, di vizi della cosa venduta per i quali opera la garanzia cui è tenuto il venditore ai sensi dell'art. 1490 c.c.
I vizi, secondo le motivate conclusioni del CTU, risultano tutti eliminabili mediante riparazioni e sostituzioni che, se commissionate a terzi, comporterebbero per il compratore una spesa quantificata in € 7.143,61.
Il ricorrente ha incluso, nelle proprie conclusioni, sia una domanda di “condanna alla riduzione del prezzo”, che può essere qualificata come actio quanti minoris (art. 1492 c.c.), sia una domanda di risarcimento del danno. Posto che i vizi accertati risultano eliminabili, appare sufficiente a soddisfare le pretese attoree l'accoglimento della domanda di risarcimento con riguardo al costo delle riparazioni necessarie per rendere il bene esente da vizi.
Spetta altresì al ricorrente il risarcimento dei danni inerenti alla spesa sostenuta per i 15 interventi eseguiti presso il venditore tra il settembre 2022 e l'aprile 2024, finalizzati alla soluzione dei vizi, nonché al mancato guadagno nei 18 giorni di fermo che si sono resi necessari per le riparazioni di cui si è detto e per le operazioni di CTU. Va ricordato, infatti, che il mezzo oggetto di causa costituisce strumento imprescindibile per l'esercizio dell'attività lavorativa dell'attore, sicché deve presumersi che ogni giorno di fermo si sia tradotto in un danno economico in termini di mancati guadagni. Il danno per tali voci, indicate in CTU come
“spese accessorie”, è pari ad € 5.344,32 (€ 1.355,52 per le spese necessarie al trasferimento
3 del mezzo presso l'officina del venditore in occasione degli interventi di riparazione;
il resto per il fermo tecnico).
Il danno complessivo di € 12.487,93, stimato dal CTU alla data delle operazioni peritali
(4.10.2024), va maggiorato con la rivalutazione e con gli interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. maturati, sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 4.10.2024 alla data di notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (3.3.2025). Risultano € 12.744,29. Controparte_1
deve essere quindi condannata a risarcire il danno così quantificato, oltre agli
[...]
interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 4.3.2025 al saldo.
Spese di lite
Spetta al ricorrente la rifusione delle spese di difesa sostenute per il procedimento di ATP, necessario ai fini della tutela dei suoi diritti, e del presente procedimento.
Le spese vengono quantificate, in relazione al valore e alla complessità della causa, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.744,29, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 4.3.2025 al saldo;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di difesa, liquidate, quanto al procedimento di istruzione preventiva, in €
3.590,50 – di cui € 2.300,00 per compensi, € 945,50 per esborsi (incluse le spese di
CTU) ed il resto per rimborso forfettario – e, quanto al presente procedimento, in €
3.139,00 – di cui € 2.500,00 per compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario - oltre ad IVA se dovuta e CPA.
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IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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