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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Cons. rel. est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione del 23.12.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10182/2024, pubblicata il 25/11/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Rota, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano in Corso Di Porta Vittoria n.7, presso lo studio del predetto difensore;
giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Franco Sabadini e dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
MI ON, elettivamente domiciliata a Milano in Piazza Sant'Ambrogio n. 8 presso lo studio dell'Avv. MI ON;
giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10182/2024, pubblicata il
25/11/2024, in materia di “Noleggio”.
Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 18.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio del 25.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Edil Parte_1 pagina 1 di 15 “In via preliminare si fa istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'atto di proposizione della querela di falso incidentale avverso il contrato di noleggio, emesso il 04.06.2024, sulla scorta della asserita irrilevanza, al fine del decidere la causa, del provvedimento querelato di falso. Si fa notare all'estensore del provvedimento che “la fonte negoziale del credito ingiunto
o è il contratto di noleggio o non è”. Il documento querelato di falso è rilevante ai fini decisori, ex art. 355 cpc, perché controparte non ha dimostrato aliunde l'esistenza della fonte negoziale del suo credito né l'entità dello stesso e ciò nei termini specifici che emergono dal ricorso per decreto ingiuntivo. Eliminando il contratto di noleggio la domanda di controparte è infondata per mancanza di prova.
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza n. 10182/2024, resa dal Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, dott.ssa Arianna Chiarentin, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 23868/2023
R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8715/2023 (R.G.
16601/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta alcun credito, CP_1 per il titolo azionato, nei confronti della società opponente.
Nel merito ed in subordine, Voglia il Giudice adito accogliere la spiegata opposizione, accertando che il corrispettivo per il noleggio del ponteggio e del montacarichi relativo alla palazzina sita in Rozzano, via Lazio n. 58/54, per come convenuto verbalmente dalle parti, è pari ad €. 150.000,00 e che quindi il debito della società ingiunta corrisponde alla minor somma di €. 25.000,01 per come spiegato in narrativa.
In ogni caso Voglia il Giudice adito, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla comparente, previo l'accertamento della condotta delittuosa posta in essere dalla società
in data 23.03.2023, per come descritta in narrativa, condannarla al pagamento della CP_1 complessiva somma di €.15.099,47 oltre agli interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo
o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Voglia la Corte di Appello adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi legali e degli onorari di causa, per un totale di €. 160.546,44, condannare
l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Infine, Voglia il Giudice adito condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc. In subordine ed in via istruttoria, per come meglio spiegato nella narrativa dell'atto di appello, ammettere la prova testimoniale già richiesta in
pagina 2 di 15 primo grado ed analiticamente indicata nelle pagine 31 e 32 dell'atto di appello, i cui capitoli devono intendersi espressamente richiamati. All'esito voglia Il giudice adito riformare la sentenza oggetto del presente gravame nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8715/2023 (R.G. 16601/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società CP_1 non vanta alcun credito, per il titolo azionato, nei confronti della società opponente.
[...]
Conseguentemente Voglia la Corte di Appello Adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi moratori e degli onorari di causa, per un totale di €.
160.546,44, dannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Voglia il Giudice adito condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così disporre: in via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la Sentenza n. 10182/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare la
[...] sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria ex art. 96, Parte_1 terzo comma, c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa;
nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della Parte_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio €52.000,00
e fino a € 260.000,00;
In via istruttoria:
pagina 3 di 15 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare l'ammissibilità del disconoscimento ex adverso proposto ex art.
214 c.p.c., questa difesa reitera la propria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., come proposta in primo grado, intendendo valersi del contratto disconosciuto. A tal fine si chiede che venga usata quale scrittura comparativa la firma apposta nella procura alle liti rilasciata per la rappresentanza processuale nel presente giudizio, non avendo la nella propria CP_1 disponibilità ulteriori scritture di comparazione del legale rapp.te della società opponente, per cui si chiede che ne sia ordinata l'esibizione o il deposito ex art. 218 c.p.c.
Ove ritenuto necessario, inoltre, si chiede che venga ordinato al Sig. di scrivere Parte_2 sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza del consulente tecnico.
A sostegno della propria istanza, inoltre, questa difesa chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che in data 22.06.2022 veniva sollecitato a mezzo mail dalla la sottoscrizione CP_1 dell'offerta n. 60/2022 AGG come da documento sub 7 del fascicolo che mi viene CP_1 esibito?”
“Vero che in data 24.06.2022 inviavo all'indirizzo mail della - CP_1
- la mail che mi viene esibita e depositata quale documento sub 6 Email_1 del fascicolo alla quale era allegato il contratto firmato?” CP_1
“vero che in data 31.08.22 veniva sollecitato a mezzo mail dalla la regolarizzazione della CP_1 sottoscrizione dell'offerta n. 60/2022 AGG come da documento sub 8 del fascicolo che CP_1 mi viene esibito?”
“Vero che in data 01.09.2022 inviavo all'indirizzo mail della - CP_1
- la mail che mi viene esibita e depositata quale documento sub 8 Email_1 del fascicolo alla quale era allegato il contratto firmato?”. CP_1
Si indica quale teste c/o ufficio tecnico Edil Award srl, via Calzolari n.
1 - Testimone_1
20142 Milano.
Si chiede altresì C.T.U. grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal Sig. quale legale rapp.te p.t. della sul documento Parte_2 Parte_1 contrattuale oggetto di disconoscimento.
Si chiede inoltre che alla venga ordinata la produzione dell'originale del contratto Parte_1 oggetto di disconoscimento in suo possesso ed allegato in copia pdf alla mail del 24.06.2022 a firma di . Testimone_1
Sempre in via istruttoria
pagina 4 di 15 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse ritenere ammissibili le prove orali richieste dalla in relazione alla domanda Pt_1 riconvenzionale azionata, questa difesa chiede di essere ammessa in prova diretta, sui seguenti capitoli di prova: da 1) a 9) -omissis-
Si indicano quali testi c/o Ufficio Tecnico Edil Awad srl, via Calzolari n.1, Testimone_1
Milano e c/o Uguccioni Ponteggi S.r.l. Piazzale G. Dalle Bande Nere n. 9 e Testimone_2
Sig.ra c/o Testimone_3 CP_1
Da ultimo, si chiede di essere ammessi anche in prova contraria sui medesimi capitoli di prova articolati da controparte e reiterati in questa sede, con i seguenti testi:
- domiciliato c/o Testimone_4 CP_1
- c/o Uguccioni Ponteggi S.r.l. Piazzale G. Dalle Bande Nere n. 9; Testimone_2
- c/o ”. Testimone_3 CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo o ) Parte_1 Pt_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8715/2023 emesso in data 9.05.2023,su ricorso di (di qui innanzi anche solo con il quale le era stato ingiunto il CP_1 CP_1 pagamento della somma di € 166.666,68 oltre interessi e spese del procedimento, a saldo delle fatture nn. 660/2022, 720/2022, 61/2023 e 147/2023, tutte di importo pari ad euro 41.666,67, emesse da a titolo di corrispettivo per il noleggio di un ascensore montacarichi e di CP_1 ponteggi per il cantiere sito a Rozzano (MI), via Lazio 48/54, in esecuzione del contratto stipulato fra le parti in data 22.06.2022 denominato “Offerta n. 60/2022_AGG” e risolto da in via stragiudiziale, ex art. 1454 c.c., per mancato pagamento del saldo del corrispettivo. CP_1
In sintesi, l'opponente:
- sosteneva di non aver mai sottoscritto il contratto di noleggio di cui sopra, procedendo con il formale disconoscimento delle sottoscrizioni, ex artt. 214 e 215 cpc;
- deduceva che i rapporti tra le parti erano stati diversamente regolati mediante accordo verbale con pattuizione di un minor corrispettivo pari ad euro 150.000,00 (a fronte dei
250,000,00 risultati nel testo del contratto prodotto da controparte, suddivisi in sei rate da 41.666,67 euro);
- assumeva che in forza dell'accordo verbale intervenuto, era venuto meno il vincolo contrattuale e con esso le relative pattuizioni economiche, determinandosi così
l'indeterminatezza del corrispettivo indicato da nelle fatture poste a fondamento CP_1 del ricorso monitorio, con conseguente carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 e
634 c.p.c.;
pagina 5 di 15 - eccepiva l'avvenuto pagamento, il 05.05.2023, data anteriore alla notifica del decreto opposto, dell'importo di euro 41.666,67 a saldo dell'azionata fattura n. 660/2022.
- prospettava di aver subito un danno in relazione ai fatti delittuosi verificatisi in data
24.03.2023, quando un dipendente della forzando la recinzione del cantiere di CP_1 via Lazio, si era ivi introdotto senza titolo, asportando i collegamenti elettrici del montacarichi e danneggiandone il relativo funzionamento.
Quindi, chiedeva al Tribunale:
- in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di accertare che il corrispettivo pattuito ammontava ad euro 150.000,00, con un proprio minor debito pari al più ad euro 25.000,00;
- in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al risarcimento del danno per euro
15.099,47 (di cui euro 10.099,47 per il pagamento delle retribuzioni ai propri operai ed euro 5.000.00 per la messa in sicurezza del quadro elettrico del montacarichi) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 28.09.2023 si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza delle domande di controparte.
In particolare, l'opposta deduceva l'inammissibilità del proposto disconoscimento, stante la pacifica esecuzione del contratto sottoscritto da entrambe le parti in causa, e chiedeva:
- in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto per l'importo di euro 125.000,01, dando atto dell'avvenuto pagamento della fattura n. 660/2022;
- in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 125.000,01 nonché il rigetto integrale dell'avversa domanda riconvenzionale. con condanna di parte attrice, ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e vittoria di spese.
Ad esito della prima udienza (18.01.2024), il Tribunale con ordinanza del 25.01.2024 rigettava l'istanza ex 648 c.p. di provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo.
Alla successiva udienza del 03.04.2024 il Tribunale, tentata invano la conciliazione tra le parti, si riservava sulle ulteriori istanze delle parti.
Con ordinanza del 4.04.2024 il giudice non ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per l'incombente l'udienza del 12.09.2024, previa assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
pagina 6 di 15 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale, ritenuta provata la fonte del credito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a versare all'opposta la somma di €
125.000,01 oltre interessi come in dispositivo;
rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale e condannava la alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure riteneva:
- inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nel contratto di noleggio denominato “Offerta n. 60/2022_GG”, poiché non sufficientemente specifico e determinato, essendosi l'opponente limitata a negare sic et simpliciter la riconducibilità
a della sigla apposta sull'offerta n. 60/2022, senza offrire qualsivoglia Parte_1 spiegazione in merito alla presenza del timbro societario sui fogli della medesima;
- comunque, non ammissibile il disconoscimento, anche alla luce dell'avvenuta esecuzione del contratto da parte di entrambe le parti, desumibile dall'installazione dei ponteggi e dei montacarichi noleggiati e dal pagamento delle prime fatture emesse dall'opposta;
- non provato l'accordo verbale relativo alla pattuizione di un corrispettivo inferiore, pari a euro 150.000;
- inammissibili ai sensi dell'art. 2723 c.c. le prove orali richieste dall'opponente in quanto
“tese a provare aggiunte o modificazioni di contenuto contrario a un documento non solo scritto, timbrato e firmato da ambo le parti, ma anche parzialmente già adempiuto dalla stessa attrice, oltre che dall'opposta”;
- tardive le eccezioni della difesa dell'opponente, esplicitate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, secondo cui “l'offerta 60/2022_AGG”, riferendosi genericamente al “cantiere sito in via Lazio- Rozzano- (MI)”, senza precisazioni rispetto ai civici, non sarebbe riconducibile al cantiere edile di Rozzano, Via Lazio “civici
48/54”;
- parimenti tardiva e irrilevante, in quanto in contrasto con le stesse dichiarazioni della parte negli atti, l'eccezione di parte attrice volte a contestare la riconducibilità della dichiarazione di corretto montaggio dell'ascensore montacarichi al cantiere di Via Lazio ai civici 48/54;
- tardiva e ormai preclusa anche l'eccezione di sul tenore delle causali delle fatture Pt_1 nn. 512/2022 e 660/2022 già saldate dall'attrice e conformi, quanto ad importi e tempistiche, alle condizioni stabilite nell' “offerta n. 60/2022”;
pagina 7 di 15 Sulla base di tali considerazioni, il giudice individuava nell'offerta azionata in sede monitoria l'unica fonte del credito e condannava l'opponente al pagamento della somma richiesta dall'opposta.
Inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale, poiché subordinata all'accertamento, da parte del giudice penale, di una presunta condotta delittuosa e comunque formulata in modo generico.
Infine, dichiarava infondata la domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emerse condotte riconducibili a mala fede processuale o a colpa grave.
Avverso la sopracitata sentenza proponeva appello formulando i seguenti motivi di Pt_1 censura.
Con il primo motivo contesta la parte di sentenza che ha ritenuto inammissibile il disconoscimento per difetto di specificità. Secondo l'appellante, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il disconoscimento sarebbe avvenuto nel pieno rispetto dell'art. 214 cpc.
Sottolinea che la citata norma richiede la sola contestazione della firma e non anche Parte_1 di altri elementi che affiorano dalla scrittura privata, quale è il timbro societario. Inoltre, secondo l'appellante, la contraffazione del documento emergerebbe anche dalla discrepanza tra la data del 22/6/2022 riportata nelle pagine 3/5 e 4/5 dello stesso e la data del 21.06.2022 riportata nell'ultima pagina contente le condizioni generali di contratto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la parte di sentenza che ha ritenuto inammissibile il disconoscimento in forza dell'avvenuta pacifica esecuzione del contratto: il giudice avrebbe attribuito un significato fuorviante alle comunicazioni intercorse via e-mail tra le parti, poiché sia la comunicazione dell'appellante inviata all'appellata in data 17.01.2023, in risposta al sollecito di pagamento, sia la comunicazione del 14.07.2023 con cui invitava la Parte_1 locatrice a procedere allo smontaggio e ritiro del ponteggio e del montacarichi farebbero riferimento all'accordo verbale inerente all'istallazione all'installazione del montacarichi e dei ponteggi mai trasfuso nell'“offerta n. 60/22_AGG”. Inoltre, contesta la riconducibilità della scheda di controllo rilasciata dopo l'installazione del montacarichi, all'offerta apparentemente sottoscritta da così come la riconducibilità delle fatture n. 660/2022 e 516/2022 a tale Pt_1 contratto.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la fonte negoziale del credito azionato da e contesta la tardività delle eccezioni CP_1 proposte. Secondo l'appellante, il giudice in violazione dell'art. 115 c.p.p. avrebbe omesso di valutare la circostanza che il documento disconosciuto non riporterebbe i numeri civici del cantiere presso cui erano stati istallati il ponteggio e il montacarichi, né tali numeri erano stati riportati nelle fatture emesse da nonché censura il fatto che la scheda di corretto CP_1
pagina 8 di 15 montaggio dell'ascensore montacarichi farebbe riferimento a cantieri situati in civici diversi da quello che qui interessa. A riprova della erronea conclusione alla quale sarebbe pervenuto il primo giudice, l'appellante rileva come le fatture rechino una data di emissione (rispettivamente il 28.09.2022 per la fattura n. 516/2022 e il 30.11.2022 per la fattura n. 660/2020) anteriore rispetto al montaggio del montacarichi e del ponteggio avvenuto in data 31.01.2023.
Con il quarto motivo contesta la decisione del giudice in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado di risarcimento del danno: l'appellante sostiene di aver chiesto la condanna al risarcimento del danno “in ogni caso” quindi non in via subordinata all'accertamento penale e di aver adeguatamente allegato e provato il danno subito.
Con il quinto motivo, infine, lamenta l'omessa ammissione delle prove orali richieste al fine di dimostrare la sussistenza di un patto concluso verbalmente fra le parti: il Tribunale avrebbe rigettato le richieste istruttorie applicando erroneamente al caso di specie l'art. 2723 c.c., in quanto applicabile solo in quelle ipotesi in cui fra le parti sia intercorrente un rapporto contrattuale in essere, con successive aggiunte e le modificazioni, oggetto di prova orale, destinate a regolare diversamente il citato rapporto contrattuale. Nel caso di specie, invece,
l'accordo verbale sarebbe l'unica fonte di obbligazioni, non avendo avuto tra le parti alcun effetto giuridico l'offerta n. 60/2022_AGG. Inoltre, sostiene che il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove orali volte a dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale superando i limiti di cui all'art. 2721 c.c. e facendo leva sull'inciso “ogni altra circostanza”. si è costituita nel giudizio di appello, eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Alla prima udienza del 29.04.2025 il procuratore dell'appellante dichiarava di proporre querela di falso incidentale in relazione all'offerta “n. 60.22_AGG” ed in particolare verso le firme apposte nelle pagine 3/5 4/5 5/5 e il Giudice istruttore, su richiesta di parte appellata, concedeva termine per l'opposizione.
Quindi, all'udienza del 4.06.2025 parte appellante insisteva nella proposizione della querela di falso e il G.I. si riservava.
Con ordinanza del 4.06.2025 il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva non autorizzava la proposizione di querela di falso ritenendola irrilevante ex art. 355 c.p.c. “avuto riguardo alle risultanze del giudizio di primo grado ed alla motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione qui impugnata” e rinviava, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del
18.11.2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
&&&
pagina 9 di 15 Preliminarmente, sull'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. rileva la Corte che deve richiamarsi la pronunzia della Suprema Corte di Cassazione
n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017. Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierna appellante meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Sempre in via preliminare, il Collegio condivide la decisione con la quale il Consigliere
Istruttore ha ritenuto di non autorizzare la presentazione dell'atto di querela di falso depositato dal procuratore dell'appellante all'udienza del 29.04.2025, stante l'irrilevanza della stessa ai fini della decisione del presente giudizio, per quanto si andrà di seguito ad esporre.
Venendo alla disamina del merito dell'impugnazione, va osservato che il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo - in quanto strettamente connessi – meritano trattazione unitaria.
In estrema sintesi, tali motivi sono volti a censurare la decisione del Tribunale sia di ritenere inammissibile il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado con riguardo alle sottoscrizioni apposte in calce all'offerta di cui è giudizio, sia di ritenere provato il titolo posto a fondamento del credito azionato dalla nella prospettiva dell'appellante, il rapporto CP_1 contrattuale relativo all'ascensore montacarichi e ai ponteggi installati in Rozzano, Via Lazio civico 48/54, sarebbe sorto, ma in forma meramente verbale.
Tale assunto è privo di fondamento.
Ebbene, nel giudizio di primo grado ha pacificamente riconosciuto di aver ricevuto Parte_1
i beni richiesti (a pag. 3 dell'atto di citazione è la stessa opponente ad affermare che “si provvedeva, con precipuo riferimento ai civici 48/54, nel settembre/ottobre 2022 all'installazione del ponteggio e del montacarichi).
Nella mail datata 14.07.2023 l'odierna appellante si dichiarava poi disponibile alla restituzione dei materiali ricevuti in noleggio, con specifico riferimento al cantiere edile di Viale Lazio n.
48/54 (cfr. doc. 19 prodotto in primo grado dall'opposta “Buongiorno, con riferimento al cantiere edile sito in Rozzano, viale Lazio n. 48/54, Si comunica che a far data dal 07.08.2023 la mia assistita si rende disponibile alla consegna del ponteggio e del relativo montacarichi”).
Risulta pacifico, inoltre, che l'odierna appellante ha provveduto al pagamento delle fatture n.
660/2022 e n.512/2022, conformi quanto a tempistiche ed importi a quelle di cui alle condizioni stabilite nell'”offerta n. 60/2022_AGG”: come si legge nella sentenza impugnata (pag. 5) “a seguito del primo sollecito di pagamento proveniente da in relazione alle fatture CP_1 nn. 660/2022 e 720/2022 (all. 11 fascicolo opposta), parte attrice, con PEC del 17.01.2023 (all.
12 fascicolo opposta) rispondeva affermando “noi abbiamo accettato il vostro super maxi
pagina 10 di 15 costo”, contemporaneamente pregando l'odierna opposta di “aver pazienza fino alla vendita dei nostri crediti” e precisando “sarà nostra cura di saldare il tutto”, senza contestare nel quantum gli importi richiesti, né menzionare l'esistenza di altra e diversa regolamentazione sul corrispettivo, asseritamente pattuita verbalmente”.
Pertanto, in risposta ai solleciti di pagamento non faceva alcun riferimento ad un accordo Pt_1 diverso, quantomeno in relazione al quantum del corrispettivo richiesto dalla CP_1
Da quanto sopra, emerge che, diversamente da quanto ritenuto dalla , nel caso di Parte_1 specie, va condiviso il buon ritenere del primo Giudice con riguardo all'esclusione della necessità di procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta al contratto, atteso che Pt_1 ha pacificamente riconosciuto di aver ricevuto i beni richiesti e ha, comunque, effettuato alcuni pagamenti, dando così esecuzione al contratto.
Il disconoscimento operato in questa sede è, quindi, da reputarsi privo di effetto e/o inammissibile in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da esso sottoscritto non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intende avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10849/ del 28 giugno
2012).
Invero, come già affermato anche dalla giurisprudenza di questa Sezione: “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere compiuto in sede extragiudiziale, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio” (cfr.
Corte d'Appello Milano, Sezione III, sentenza del 10.06.2025, n. 678).
In ogni caso va osservato che, come rilevato correttamente dal Tribunale nella sentenza qui appellata, il disconoscimento risulta inammissibile anche sotto un diverso profilo, posto che esso è stato formulato in modo generico e non circostanziato.
L'appellante si è infatti limitata ad affermare, in maniera apodittica, che la sigla apposta sul contratto non sarebbe riconducibile a senza però fornire alcuna spiegazione Parte_1 alternativa né chiarire la presenza, sui medesimi fogli, del timbro societario.
Un simile comportamento non soddisfa i requisiti richiesti per un valido disconoscimento, che deve essere specifico e puntualmente motivato sugli elementi formali contestati.
Una volta esclusa la validità del disconoscimento per le ragioni sopra illustrate, e non avendo la parte appellante offerto alcun principio di prova scritta circa l'esistenza di un patto verbale pagina 11 di 15 ulteriore o diverso rispetto al contenuto del contratto, le richieste istruttorie volte a dimostrare tale patto potevano essere ammesse, solo nell'ambito dell'eccezione prevista dall'art. 2723 c.c.
Tuttavia, l'art. 2723 c.c. consente la prova testimoniale relativa a patti aggiunti o contrari a un documento scritto solo quando appaia verosimile, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e delle circostanze del caso, che tali patti siano stati effettivamente conclusi verbalmente. Nel caso di specie, tali condizioni non risultano integrate: la natura del contratto, la professionalità delle parti e, soprattutto, l'improbabilità che un accordo scritto lasci irrisolte, in forma orale, pattuizioni essenziali come quelle sul corrispettivo, escludono la possibilità di ammettere prove orali sul presunto patto verbale.
Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibili le prove testimoniali richieste dall'appellante.
Alla luce di quanto esposto, le eccezioni formulate da in primo grado e riproposte nel Pt_1 presente giudizio in ordine alla non riconducibilità delle fatture emesse e della scheda di montaggio al cantiere di via Lazio n. 48/54, oltre che tardive, risultano parimenti infondate e irrilevanti.
Sul punto occorre ribadire che le fatture emesse da non sono state tempestivamente CP_1 contestate da nemmeno nel quantum, essendosi quest'ultima limitata a lamentare solo in Pt_1 sede di opposizione la loro presunta non riconducibilità al noleggio di cui è causa, senza tuttavia neppure allegare a quale altro contratto in essere tra le parti sarebbero state riferite.
Va infatti richiamato l'orientamento dalla Corte di Cassazione, espresso con la recente sentenza n. 949/2024, a mente del quale: “le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti.”. Nello stesso senso anche Cass. 3581/2024:
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).”
Nella vicenda in oggetto, il pagamento delle prime due fatture e la mancata specifica contestazione di quelle successivamente inoltrate alla comprovano che il prezzo contenuto Pt_1 nell' “Offerta n. 60/2022_AGG” era quello accettato da entrambe le parti.
pagina 12 di 15 Con riguardo alla non riconducibilità della scheda di montaggio al cantiere di via Lazio ai civici
48/54, l'eccezione è irrilevante in quanto l'avvenuta istallazione del ponteggio e del montacarichi nei cantieri di via Lazio ai civici di qui sopra è ammessa dalla stessa appellante nell'atto introduttivo, come sopra già rilevato.
Infine, alla luce delle difese contenute nella comparsa di costituzione di primo grado di CP_1
(pag. 2), ove viene indicato per ogni cantiere il relativo contratto di noleggio, va affermata la genericità della contestazione di sulla circa la non riconducibilità dell'offerta n. 60_2022_ Pt_1
AGG, al cantiere di Via Lazio ai civici 48/54.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado di ritenere provato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, con la conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle fatture azionate, tenuto conto di quanto nelle more corrsiposto.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, oggetto del quarto motivo di appello, la Corte condivide la decisione del Tribunale.
In particolare, va qui ritenuto che, la domanda risulta priva dei presupposti legittimanti, questi ultimi certamente non ravvisabili nel vago riferimento all'inservibilità del montacarichi del cantiere e difetta, inoltre, qualunque allegazione circa il nesso tra la presunta illecita asportazione dei cavi elettrici del montacarichi e le conseguenze pregiudizievoli prospettate. A fronte di ciò correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le prove orali richieste.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio della soccombenza stabilito dall'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – euro
125.000,01- e fatta applicazione dei valori medi per cause di media complessità, nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria).
Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.
Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. S.U. 11.12.2007 n. 25831; Cass.
18.1.2010 n. 654).
pagina 13 di 15 La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, al riguardo, che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
(Cass. 30.11.2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726). La Corte di Cassazione ha anche ritenuto che sia ravvisabile ipotesi di malafede o colpa grave nella pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per la relativa contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 22 febbraio
2016 n. 3376), ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), o ancora per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620) (in questi termini si veda anche
Corte d'Appello, Milano, Sez. III, 12.09.2024, n. 2432).
A giudizio della Corte, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, dal momento che la scelta di di interporre appello avverso sentenza del Tribunale di Milano a motivo Parte_1 del ritenuto travisamento dei fatti di causa e della pretesa erroneità delle decisioni assunte in diritto si pone come legittimo esercizio delle prerogative processuali di difesa e non come iniziativa giudiziaria avventata, dato l'intento di sollecitare una diversa lettura delle risultanza processuali, senza dunque uso strumentale e pretestuoso del mezzo di impugnazione.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10182/2024, pubblicata il Parte_1
25/11/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 25/11/2025
pagina 14 di 15 Il Consigliere estensore
Dott. Maria Carla Rossi
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Cons. rel. est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione del 23.12.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10182/2024, pubblicata il 25/11/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Rota, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano in Corso Di Porta Vittoria n.7, presso lo studio del predetto difensore;
giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Franco Sabadini e dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
MI ON, elettivamente domiciliata a Milano in Piazza Sant'Ambrogio n. 8 presso lo studio dell'Avv. MI ON;
giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10182/2024, pubblicata il
25/11/2024, in materia di “Noleggio”.
Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 18.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio del 25.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per Edil Parte_1 pagina 1 di 15 “In via preliminare si fa istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'atto di proposizione della querela di falso incidentale avverso il contrato di noleggio, emesso il 04.06.2024, sulla scorta della asserita irrilevanza, al fine del decidere la causa, del provvedimento querelato di falso. Si fa notare all'estensore del provvedimento che “la fonte negoziale del credito ingiunto
o è il contratto di noleggio o non è”. Il documento querelato di falso è rilevante ai fini decisori, ex art. 355 cpc, perché controparte non ha dimostrato aliunde l'esistenza della fonte negoziale del suo credito né l'entità dello stesso e ciò nei termini specifici che emergono dal ricorso per decreto ingiuntivo. Eliminando il contratto di noleggio la domanda di controparte è infondata per mancanza di prova.
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza n. 10182/2024, resa dal Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, dott.ssa Arianna Chiarentin, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 23868/2023
R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8715/2023 (R.G.
16601/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta alcun credito, CP_1 per il titolo azionato, nei confronti della società opponente.
Nel merito ed in subordine, Voglia il Giudice adito accogliere la spiegata opposizione, accertando che il corrispettivo per il noleggio del ponteggio e del montacarichi relativo alla palazzina sita in Rozzano, via Lazio n. 58/54, per come convenuto verbalmente dalle parti, è pari ad €. 150.000,00 e che quindi il debito della società ingiunta corrisponde alla minor somma di €. 25.000,01 per come spiegato in narrativa.
In ogni caso Voglia il Giudice adito, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla comparente, previo l'accertamento della condotta delittuosa posta in essere dalla società
in data 23.03.2023, per come descritta in narrativa, condannarla al pagamento della CP_1 complessiva somma di €.15.099,47 oltre agli interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo
o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Voglia la Corte di Appello adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi legali e degli onorari di causa, per un totale di €. 160.546,44, condannare
l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Infine, Voglia il Giudice adito condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc. In subordine ed in via istruttoria, per come meglio spiegato nella narrativa dell'atto di appello, ammettere la prova testimoniale già richiesta in
pagina 2 di 15 primo grado ed analiticamente indicata nelle pagine 31 e 32 dell'atto di appello, i cui capitoli devono intendersi espressamente richiamati. All'esito voglia Il giudice adito riformare la sentenza oggetto del presente gravame nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8715/2023 (R.G. 16601/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società CP_1 non vanta alcun credito, per il titolo azionato, nei confronti della società opponente.
[...]
Conseguentemente Voglia la Corte di Appello Adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi moratori e degli onorari di causa, per un totale di €.
160.546,44, dannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Voglia il Giudice adito condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così disporre: in via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la Sentenza n. 10182/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare la
[...] sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria ex art. 96, Parte_1 terzo comma, c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa;
nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della Parte_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio €52.000,00
e fino a € 260.000,00;
In via istruttoria:
pagina 3 di 15 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare l'ammissibilità del disconoscimento ex adverso proposto ex art.
214 c.p.c., questa difesa reitera la propria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., come proposta in primo grado, intendendo valersi del contratto disconosciuto. A tal fine si chiede che venga usata quale scrittura comparativa la firma apposta nella procura alle liti rilasciata per la rappresentanza processuale nel presente giudizio, non avendo la nella propria CP_1 disponibilità ulteriori scritture di comparazione del legale rapp.te della società opponente, per cui si chiede che ne sia ordinata l'esibizione o il deposito ex art. 218 c.p.c.
Ove ritenuto necessario, inoltre, si chiede che venga ordinato al Sig. di scrivere Parte_2 sotto dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza del consulente tecnico.
A sostegno della propria istanza, inoltre, questa difesa chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che in data 22.06.2022 veniva sollecitato a mezzo mail dalla la sottoscrizione CP_1 dell'offerta n. 60/2022 AGG come da documento sub 7 del fascicolo che mi viene CP_1 esibito?”
“Vero che in data 24.06.2022 inviavo all'indirizzo mail della - CP_1
- la mail che mi viene esibita e depositata quale documento sub 6 Email_1 del fascicolo alla quale era allegato il contratto firmato?” CP_1
“vero che in data 31.08.22 veniva sollecitato a mezzo mail dalla la regolarizzazione della CP_1 sottoscrizione dell'offerta n. 60/2022 AGG come da documento sub 8 del fascicolo che CP_1 mi viene esibito?”
“Vero che in data 01.09.2022 inviavo all'indirizzo mail della - CP_1
- la mail che mi viene esibita e depositata quale documento sub 8 Email_1 del fascicolo alla quale era allegato il contratto firmato?”. CP_1
Si indica quale teste c/o ufficio tecnico Edil Award srl, via Calzolari n.
1 - Testimone_1
20142 Milano.
Si chiede altresì C.T.U. grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal Sig. quale legale rapp.te p.t. della sul documento Parte_2 Parte_1 contrattuale oggetto di disconoscimento.
Si chiede inoltre che alla venga ordinata la produzione dell'originale del contratto Parte_1 oggetto di disconoscimento in suo possesso ed allegato in copia pdf alla mail del 24.06.2022 a firma di . Testimone_1
Sempre in via istruttoria
pagina 4 di 15 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse ritenere ammissibili le prove orali richieste dalla in relazione alla domanda Pt_1 riconvenzionale azionata, questa difesa chiede di essere ammessa in prova diretta, sui seguenti capitoli di prova: da 1) a 9) -omissis-
Si indicano quali testi c/o Ufficio Tecnico Edil Awad srl, via Calzolari n.1, Testimone_1
Milano e c/o Uguccioni Ponteggi S.r.l. Piazzale G. Dalle Bande Nere n. 9 e Testimone_2
Sig.ra c/o Testimone_3 CP_1
Da ultimo, si chiede di essere ammessi anche in prova contraria sui medesimi capitoli di prova articolati da controparte e reiterati in questa sede, con i seguenti testi:
- domiciliato c/o Testimone_4 CP_1
- c/o Uguccioni Ponteggi S.r.l. Piazzale G. Dalle Bande Nere n. 9; Testimone_2
- c/o ”. Testimone_3 CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo o ) Parte_1 Pt_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8715/2023 emesso in data 9.05.2023,su ricorso di (di qui innanzi anche solo con il quale le era stato ingiunto il CP_1 CP_1 pagamento della somma di € 166.666,68 oltre interessi e spese del procedimento, a saldo delle fatture nn. 660/2022, 720/2022, 61/2023 e 147/2023, tutte di importo pari ad euro 41.666,67, emesse da a titolo di corrispettivo per il noleggio di un ascensore montacarichi e di CP_1 ponteggi per il cantiere sito a Rozzano (MI), via Lazio 48/54, in esecuzione del contratto stipulato fra le parti in data 22.06.2022 denominato “Offerta n. 60/2022_AGG” e risolto da in via stragiudiziale, ex art. 1454 c.c., per mancato pagamento del saldo del corrispettivo. CP_1
In sintesi, l'opponente:
- sosteneva di non aver mai sottoscritto il contratto di noleggio di cui sopra, procedendo con il formale disconoscimento delle sottoscrizioni, ex artt. 214 e 215 cpc;
- deduceva che i rapporti tra le parti erano stati diversamente regolati mediante accordo verbale con pattuizione di un minor corrispettivo pari ad euro 150.000,00 (a fronte dei
250,000,00 risultati nel testo del contratto prodotto da controparte, suddivisi in sei rate da 41.666,67 euro);
- assumeva che in forza dell'accordo verbale intervenuto, era venuto meno il vincolo contrattuale e con esso le relative pattuizioni economiche, determinandosi così
l'indeterminatezza del corrispettivo indicato da nelle fatture poste a fondamento CP_1 del ricorso monitorio, con conseguente carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 e
634 c.p.c.;
pagina 5 di 15 - eccepiva l'avvenuto pagamento, il 05.05.2023, data anteriore alla notifica del decreto opposto, dell'importo di euro 41.666,67 a saldo dell'azionata fattura n. 660/2022.
- prospettava di aver subito un danno in relazione ai fatti delittuosi verificatisi in data
24.03.2023, quando un dipendente della forzando la recinzione del cantiere di CP_1 via Lazio, si era ivi introdotto senza titolo, asportando i collegamenti elettrici del montacarichi e danneggiandone il relativo funzionamento.
Quindi, chiedeva al Tribunale:
- in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di accertare che il corrispettivo pattuito ammontava ad euro 150.000,00, con un proprio minor debito pari al più ad euro 25.000,00;
- in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al risarcimento del danno per euro
15.099,47 (di cui euro 10.099,47 per il pagamento delle retribuzioni ai propri operai ed euro 5.000.00 per la messa in sicurezza del quadro elettrico del montacarichi) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 28.09.2023 si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza delle domande di controparte.
In particolare, l'opposta deduceva l'inammissibilità del proposto disconoscimento, stante la pacifica esecuzione del contratto sottoscritto da entrambe le parti in causa, e chiedeva:
- in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto per l'importo di euro 125.000,01, dando atto dell'avvenuto pagamento della fattura n. 660/2022;
- in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 125.000,01 nonché il rigetto integrale dell'avversa domanda riconvenzionale. con condanna di parte attrice, ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e vittoria di spese.
Ad esito della prima udienza (18.01.2024), il Tribunale con ordinanza del 25.01.2024 rigettava l'istanza ex 648 c.p. di provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo.
Alla successiva udienza del 03.04.2024 il Tribunale, tentata invano la conciliazione tra le parti, si riservava sulle ulteriori istanze delle parti.
Con ordinanza del 4.04.2024 il giudice non ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per l'incombente l'udienza del 12.09.2024, previa assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
pagina 6 di 15 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale, ritenuta provata la fonte del credito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a versare all'opposta la somma di €
125.000,01 oltre interessi come in dispositivo;
rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale e condannava la alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure riteneva:
- inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nel contratto di noleggio denominato “Offerta n. 60/2022_GG”, poiché non sufficientemente specifico e determinato, essendosi l'opponente limitata a negare sic et simpliciter la riconducibilità
a della sigla apposta sull'offerta n. 60/2022, senza offrire qualsivoglia Parte_1 spiegazione in merito alla presenza del timbro societario sui fogli della medesima;
- comunque, non ammissibile il disconoscimento, anche alla luce dell'avvenuta esecuzione del contratto da parte di entrambe le parti, desumibile dall'installazione dei ponteggi e dei montacarichi noleggiati e dal pagamento delle prime fatture emesse dall'opposta;
- non provato l'accordo verbale relativo alla pattuizione di un corrispettivo inferiore, pari a euro 150.000;
- inammissibili ai sensi dell'art. 2723 c.c. le prove orali richieste dall'opponente in quanto
“tese a provare aggiunte o modificazioni di contenuto contrario a un documento non solo scritto, timbrato e firmato da ambo le parti, ma anche parzialmente già adempiuto dalla stessa attrice, oltre che dall'opposta”;
- tardive le eccezioni della difesa dell'opponente, esplicitate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, secondo cui “l'offerta 60/2022_AGG”, riferendosi genericamente al “cantiere sito in via Lazio- Rozzano- (MI)”, senza precisazioni rispetto ai civici, non sarebbe riconducibile al cantiere edile di Rozzano, Via Lazio “civici
48/54”;
- parimenti tardiva e irrilevante, in quanto in contrasto con le stesse dichiarazioni della parte negli atti, l'eccezione di parte attrice volte a contestare la riconducibilità della dichiarazione di corretto montaggio dell'ascensore montacarichi al cantiere di Via Lazio ai civici 48/54;
- tardiva e ormai preclusa anche l'eccezione di sul tenore delle causali delle fatture Pt_1 nn. 512/2022 e 660/2022 già saldate dall'attrice e conformi, quanto ad importi e tempistiche, alle condizioni stabilite nell' “offerta n. 60/2022”;
pagina 7 di 15 Sulla base di tali considerazioni, il giudice individuava nell'offerta azionata in sede monitoria l'unica fonte del credito e condannava l'opponente al pagamento della somma richiesta dall'opposta.
Inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale, poiché subordinata all'accertamento, da parte del giudice penale, di una presunta condotta delittuosa e comunque formulata in modo generico.
Infine, dichiarava infondata la domanda di condanna per lite temeraria, non essendo emerse condotte riconducibili a mala fede processuale o a colpa grave.
Avverso la sopracitata sentenza proponeva appello formulando i seguenti motivi di Pt_1 censura.
Con il primo motivo contesta la parte di sentenza che ha ritenuto inammissibile il disconoscimento per difetto di specificità. Secondo l'appellante, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il disconoscimento sarebbe avvenuto nel pieno rispetto dell'art. 214 cpc.
Sottolinea che la citata norma richiede la sola contestazione della firma e non anche Parte_1 di altri elementi che affiorano dalla scrittura privata, quale è il timbro societario. Inoltre, secondo l'appellante, la contraffazione del documento emergerebbe anche dalla discrepanza tra la data del 22/6/2022 riportata nelle pagine 3/5 e 4/5 dello stesso e la data del 21.06.2022 riportata nell'ultima pagina contente le condizioni generali di contratto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la parte di sentenza che ha ritenuto inammissibile il disconoscimento in forza dell'avvenuta pacifica esecuzione del contratto: il giudice avrebbe attribuito un significato fuorviante alle comunicazioni intercorse via e-mail tra le parti, poiché sia la comunicazione dell'appellante inviata all'appellata in data 17.01.2023, in risposta al sollecito di pagamento, sia la comunicazione del 14.07.2023 con cui invitava la Parte_1 locatrice a procedere allo smontaggio e ritiro del ponteggio e del montacarichi farebbero riferimento all'accordo verbale inerente all'istallazione all'installazione del montacarichi e dei ponteggi mai trasfuso nell'“offerta n. 60/22_AGG”. Inoltre, contesta la riconducibilità della scheda di controllo rilasciata dopo l'installazione del montacarichi, all'offerta apparentemente sottoscritta da così come la riconducibilità delle fatture n. 660/2022 e 516/2022 a tale Pt_1 contratto.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la fonte negoziale del credito azionato da e contesta la tardività delle eccezioni CP_1 proposte. Secondo l'appellante, il giudice in violazione dell'art. 115 c.p.p. avrebbe omesso di valutare la circostanza che il documento disconosciuto non riporterebbe i numeri civici del cantiere presso cui erano stati istallati il ponteggio e il montacarichi, né tali numeri erano stati riportati nelle fatture emesse da nonché censura il fatto che la scheda di corretto CP_1
pagina 8 di 15 montaggio dell'ascensore montacarichi farebbe riferimento a cantieri situati in civici diversi da quello che qui interessa. A riprova della erronea conclusione alla quale sarebbe pervenuto il primo giudice, l'appellante rileva come le fatture rechino una data di emissione (rispettivamente il 28.09.2022 per la fattura n. 516/2022 e il 30.11.2022 per la fattura n. 660/2020) anteriore rispetto al montaggio del montacarichi e del ponteggio avvenuto in data 31.01.2023.
Con il quarto motivo contesta la decisione del giudice in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado di risarcimento del danno: l'appellante sostiene di aver chiesto la condanna al risarcimento del danno “in ogni caso” quindi non in via subordinata all'accertamento penale e di aver adeguatamente allegato e provato il danno subito.
Con il quinto motivo, infine, lamenta l'omessa ammissione delle prove orali richieste al fine di dimostrare la sussistenza di un patto concluso verbalmente fra le parti: il Tribunale avrebbe rigettato le richieste istruttorie applicando erroneamente al caso di specie l'art. 2723 c.c., in quanto applicabile solo in quelle ipotesi in cui fra le parti sia intercorrente un rapporto contrattuale in essere, con successive aggiunte e le modificazioni, oggetto di prova orale, destinate a regolare diversamente il citato rapporto contrattuale. Nel caso di specie, invece,
l'accordo verbale sarebbe l'unica fonte di obbligazioni, non avendo avuto tra le parti alcun effetto giuridico l'offerta n. 60/2022_AGG. Inoltre, sostiene che il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove orali volte a dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale superando i limiti di cui all'art. 2721 c.c. e facendo leva sull'inciso “ogni altra circostanza”. si è costituita nel giudizio di appello, eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Alla prima udienza del 29.04.2025 il procuratore dell'appellante dichiarava di proporre querela di falso incidentale in relazione all'offerta “n. 60.22_AGG” ed in particolare verso le firme apposte nelle pagine 3/5 4/5 5/5 e il Giudice istruttore, su richiesta di parte appellata, concedeva termine per l'opposizione.
Quindi, all'udienza del 4.06.2025 parte appellante insisteva nella proposizione della querela di falso e il G.I. si riservava.
Con ordinanza del 4.06.2025 il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva non autorizzava la proposizione di querela di falso ritenendola irrilevante ex art. 355 c.p.c. “avuto riguardo alle risultanze del giudizio di primo grado ed alla motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione qui impugnata” e rinviava, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del
18.11.2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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pagina 9 di 15 Preliminarmente, sull'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. rileva la Corte che deve richiamarsi la pronunzia della Suprema Corte di Cassazione
n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017. Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierna appellante meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Sempre in via preliminare, il Collegio condivide la decisione con la quale il Consigliere
Istruttore ha ritenuto di non autorizzare la presentazione dell'atto di querela di falso depositato dal procuratore dell'appellante all'udienza del 29.04.2025, stante l'irrilevanza della stessa ai fini della decisione del presente giudizio, per quanto si andrà di seguito ad esporre.
Venendo alla disamina del merito dell'impugnazione, va osservato che il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo - in quanto strettamente connessi – meritano trattazione unitaria.
In estrema sintesi, tali motivi sono volti a censurare la decisione del Tribunale sia di ritenere inammissibile il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado con riguardo alle sottoscrizioni apposte in calce all'offerta di cui è giudizio, sia di ritenere provato il titolo posto a fondamento del credito azionato dalla nella prospettiva dell'appellante, il rapporto CP_1 contrattuale relativo all'ascensore montacarichi e ai ponteggi installati in Rozzano, Via Lazio civico 48/54, sarebbe sorto, ma in forma meramente verbale.
Tale assunto è privo di fondamento.
Ebbene, nel giudizio di primo grado ha pacificamente riconosciuto di aver ricevuto Parte_1
i beni richiesti (a pag. 3 dell'atto di citazione è la stessa opponente ad affermare che “si provvedeva, con precipuo riferimento ai civici 48/54, nel settembre/ottobre 2022 all'installazione del ponteggio e del montacarichi).
Nella mail datata 14.07.2023 l'odierna appellante si dichiarava poi disponibile alla restituzione dei materiali ricevuti in noleggio, con specifico riferimento al cantiere edile di Viale Lazio n.
48/54 (cfr. doc. 19 prodotto in primo grado dall'opposta “Buongiorno, con riferimento al cantiere edile sito in Rozzano, viale Lazio n. 48/54, Si comunica che a far data dal 07.08.2023 la mia assistita si rende disponibile alla consegna del ponteggio e del relativo montacarichi”).
Risulta pacifico, inoltre, che l'odierna appellante ha provveduto al pagamento delle fatture n.
660/2022 e n.512/2022, conformi quanto a tempistiche ed importi a quelle di cui alle condizioni stabilite nell'”offerta n. 60/2022_AGG”: come si legge nella sentenza impugnata (pag. 5) “a seguito del primo sollecito di pagamento proveniente da in relazione alle fatture CP_1 nn. 660/2022 e 720/2022 (all. 11 fascicolo opposta), parte attrice, con PEC del 17.01.2023 (all.
12 fascicolo opposta) rispondeva affermando “noi abbiamo accettato il vostro super maxi
pagina 10 di 15 costo”, contemporaneamente pregando l'odierna opposta di “aver pazienza fino alla vendita dei nostri crediti” e precisando “sarà nostra cura di saldare il tutto”, senza contestare nel quantum gli importi richiesti, né menzionare l'esistenza di altra e diversa regolamentazione sul corrispettivo, asseritamente pattuita verbalmente”.
Pertanto, in risposta ai solleciti di pagamento non faceva alcun riferimento ad un accordo Pt_1 diverso, quantomeno in relazione al quantum del corrispettivo richiesto dalla CP_1
Da quanto sopra, emerge che, diversamente da quanto ritenuto dalla , nel caso di Parte_1 specie, va condiviso il buon ritenere del primo Giudice con riguardo all'esclusione della necessità di procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta al contratto, atteso che Pt_1 ha pacificamente riconosciuto di aver ricevuto i beni richiesti e ha, comunque, effettuato alcuni pagamenti, dando così esecuzione al contratto.
Il disconoscimento operato in questa sede è, quindi, da reputarsi privo di effetto e/o inammissibile in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da esso sottoscritto non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intende avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10849/ del 28 giugno
2012).
Invero, come già affermato anche dalla giurisprudenza di questa Sezione: “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere compiuto in sede extragiudiziale, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio” (cfr.
Corte d'Appello Milano, Sezione III, sentenza del 10.06.2025, n. 678).
In ogni caso va osservato che, come rilevato correttamente dal Tribunale nella sentenza qui appellata, il disconoscimento risulta inammissibile anche sotto un diverso profilo, posto che esso è stato formulato in modo generico e non circostanziato.
L'appellante si è infatti limitata ad affermare, in maniera apodittica, che la sigla apposta sul contratto non sarebbe riconducibile a senza però fornire alcuna spiegazione Parte_1 alternativa né chiarire la presenza, sui medesimi fogli, del timbro societario.
Un simile comportamento non soddisfa i requisiti richiesti per un valido disconoscimento, che deve essere specifico e puntualmente motivato sugli elementi formali contestati.
Una volta esclusa la validità del disconoscimento per le ragioni sopra illustrate, e non avendo la parte appellante offerto alcun principio di prova scritta circa l'esistenza di un patto verbale pagina 11 di 15 ulteriore o diverso rispetto al contenuto del contratto, le richieste istruttorie volte a dimostrare tale patto potevano essere ammesse, solo nell'ambito dell'eccezione prevista dall'art. 2723 c.c.
Tuttavia, l'art. 2723 c.c. consente la prova testimoniale relativa a patti aggiunti o contrari a un documento scritto solo quando appaia verosimile, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e delle circostanze del caso, che tali patti siano stati effettivamente conclusi verbalmente. Nel caso di specie, tali condizioni non risultano integrate: la natura del contratto, la professionalità delle parti e, soprattutto, l'improbabilità che un accordo scritto lasci irrisolte, in forma orale, pattuizioni essenziali come quelle sul corrispettivo, escludono la possibilità di ammettere prove orali sul presunto patto verbale.
Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibili le prove testimoniali richieste dall'appellante.
Alla luce di quanto esposto, le eccezioni formulate da in primo grado e riproposte nel Pt_1 presente giudizio in ordine alla non riconducibilità delle fatture emesse e della scheda di montaggio al cantiere di via Lazio n. 48/54, oltre che tardive, risultano parimenti infondate e irrilevanti.
Sul punto occorre ribadire che le fatture emesse da non sono state tempestivamente CP_1 contestate da nemmeno nel quantum, essendosi quest'ultima limitata a lamentare solo in Pt_1 sede di opposizione la loro presunta non riconducibilità al noleggio di cui è causa, senza tuttavia neppure allegare a quale altro contratto in essere tra le parti sarebbero state riferite.
Va infatti richiamato l'orientamento dalla Corte di Cassazione, espresso con la recente sentenza n. 949/2024, a mente del quale: “le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti.”. Nello stesso senso anche Cass. 3581/2024:
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).”
Nella vicenda in oggetto, il pagamento delle prime due fatture e la mancata specifica contestazione di quelle successivamente inoltrate alla comprovano che il prezzo contenuto Pt_1 nell' “Offerta n. 60/2022_AGG” era quello accettato da entrambe le parti.
pagina 12 di 15 Con riguardo alla non riconducibilità della scheda di montaggio al cantiere di via Lazio ai civici
48/54, l'eccezione è irrilevante in quanto l'avvenuta istallazione del ponteggio e del montacarichi nei cantieri di via Lazio ai civici di qui sopra è ammessa dalla stessa appellante nell'atto introduttivo, come sopra già rilevato.
Infine, alla luce delle difese contenute nella comparsa di costituzione di primo grado di CP_1
(pag. 2), ove viene indicato per ogni cantiere il relativo contratto di noleggio, va affermata la genericità della contestazione di sulla circa la non riconducibilità dell'offerta n. 60_2022_ Pt_1
AGG, al cantiere di Via Lazio ai civici 48/54.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado di ritenere provato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, con la conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle fatture azionate, tenuto conto di quanto nelle more corrsiposto.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, oggetto del quarto motivo di appello, la Corte condivide la decisione del Tribunale.
In particolare, va qui ritenuto che, la domanda risulta priva dei presupposti legittimanti, questi ultimi certamente non ravvisabili nel vago riferimento all'inservibilità del montacarichi del cantiere e difetta, inoltre, qualunque allegazione circa il nesso tra la presunta illecita asportazione dei cavi elettrici del montacarichi e le conseguenze pregiudizievoli prospettate. A fronte di ciò correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le prove orali richieste.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio della soccombenza stabilito dall'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – euro
125.000,01- e fatta applicazione dei valori medi per cause di media complessità, nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria).
Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.
Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. S.U. 11.12.2007 n. 25831; Cass.
18.1.2010 n. 654).
pagina 13 di 15 La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, al riguardo, che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
(Cass. 30.11.2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726). La Corte di Cassazione ha anche ritenuto che sia ravvisabile ipotesi di malafede o colpa grave nella pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per la relativa contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 22 febbraio
2016 n. 3376), ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), o ancora per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620) (in questi termini si veda anche
Corte d'Appello, Milano, Sez. III, 12.09.2024, n. 2432).
A giudizio della Corte, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, dal momento che la scelta di di interporre appello avverso sentenza del Tribunale di Milano a motivo Parte_1 del ritenuto travisamento dei fatti di causa e della pretesa erroneità delle decisioni assunte in diritto si pone come legittimo esercizio delle prerogative processuali di difesa e non come iniziativa giudiziaria avventata, dato l'intento di sollecitare una diversa lettura delle risultanza processuali, senza dunque uso strumentale e pretestuoso del mezzo di impugnazione.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10182/2024, pubblicata il Parte_1
25/11/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 25/11/2025
pagina 14 di 15 Il Consigliere estensore
Dott. Maria Carla Rossi
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
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