Art. 7. Ufficio di piano e personale
Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attivita', le comunita' montane che non abbiano la disponibilita' di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall' articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72 , all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:
comunita' montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unita';
comunita' montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unita';
comunita' montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunita' montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. E' escluso il personale delle comunita' montane cui si applichino gia' norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.
La comunita' montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attivita', le comunita' montane che non abbiano la disponibilita' di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall' articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72 , all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:
comunita' montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unita';
comunita' montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unita';
comunita' montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunita' montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. E' escluso il personale delle comunita' montane cui si applichino gia' norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.
La comunita' montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).